Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 settembre 2024| n. 24888.
Direttori generali e la disciplina per la responsabilità degli amministratori
L’art. 2396 cod. civ. assoggetta i direttori generali alla disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori in presenza di atti di nomina formale dell’assemblea o per disposizioni dello Statuto in relazione ai compiti loro affidati (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di responsabilità promossa ex artt. 2396 e 2476 cod. civ. da una società consortile a responsabilità limitata nei confronti del suo direttore generale, la Suprema Corte, richiamate le citate disposizioni, ha dichiarato la competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa del tribunale adito, in quanto, nella circostanza, le deleghe nel loro complesso conferite, al di là dei poteri organizzativi interni spettanti al convenuto, delineavano un’autonomia decisionale incondizionata, con il solo obbligo meramente informativo, e ben lontana dall’assolvimento di compiti operativi e di coordinamento o di attuazione delle strategie aziendali stabilite dall’amministratore delegato, con autonomo potere di assumere decisioni per operazioni commerciali di importo estremamente significativo fuoriuscenti dall’ordinaria amministrazione propria del rapporto di lavoro subordinato e dal ruolo operativo esecutivo affidatogli).
Ordinanza|17 settembre 2024| n. 24888. Direttori generali e la disciplina per la responsabilità degli amministratori
Data udienza 12 luglio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Società di capitali – Amministratori – Direttori generali – Disciplina dettata in tema di responsabilità degli amministratori – Applicabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a società consortile a responsabilità limitata – Direttori generali e la disciplina per la responsabilità degli amministratori
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere-Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
S.A.L.P.A. SO.AB. A.R.L. rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Prof. An.Gi.e Prof. Lo.De.pec: (Omissis)
-ricorrente-
Contro
Si.Ro., rappresentato e difeso dall’ Avv. Gu.Ba.ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Io.Bo., in Roma, via De.Qu.
-resistente-
Nonché
AI.EU.S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
-intimata-
Avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 27.10.2023, Sezione Specializzata delle imprese, comunicata in data 7.11.23.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.7.2024 dal Consigliere Daniela Valentino.
Direttori generali e la disciplina per la responsabilità degli amministratori
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione la S.A.L.P.A. So.Ab.a r.l. (di seguito, breviter, Salpa o società consortile) spiegava azione di responsabilità ex artt. 2396 e 2476 c.c. nei confronti di Si.Ro., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società consortile quantificati in misura non inferiore a Euro 17.619.335,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il convenuto Si.Ro. eccepiva in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, Sezione specializzata in materia d’impresa, essendo competente il Tribunale ordinario, sezione lavoro, ai sensi dell’articolo 413, comma 2, c.p.c.
Con decreto del 27/09/2021, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della AI.EU.S.A.
2.- Il Tribunale adito con l’ordinanza impugnata ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Teramo. Per quanto qui di interesse ha statuito che:
a) la figura del direttore generale di una società di capitali non si identifica con quella degli amministratori, non essendo parte dell’organo amministrativo, ma costituisce un distinto organo con specifici compiti di direzione interna, amministrativa o tecnica e comunque di esecuzione delle disposizioni impartite dall’organo amministrativo, al quale soltanto spetta pertanto la gestione dell’impresa sociale;
b) ai sensi dell’art. 2396 c.c., le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società;
c) la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società sia desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea, o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria;
d) ove la responsabilità del direttore generale di una società di capitali sia stata prospettata sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell’ambito del rapporto di lavoro, l’azione, dovendosi effettuare una valutazione alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come in essa allegati, non va proposta alla Sezione specializzata del Tribunale delle imprese, ma al Giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396 c.c.;
e) l’investitura formale del direttore generale con delibera dell’assemblea o del consiglio di amministrazione, conforme alle previsioni statutarie, è quindi condizione necessaria ma non sufficiente per ritenere radicata la competenza della sezione specializzata in materia di imprese, dovendo accertarsi nel caso concreto se l’azione esercitata attenga o meno al corretto svolgimento delle mansioni discendenti dal rapporto di lavoro subordinato facente capo al direttore generale;
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f) Nella specie, è pacifico che il convenuto abbia rivestito la qualifica di direttore generale della società attrice. Risultano altresì provate l’investitura formale con delibera del consiglio di amministrazione del 01/08/2014, conforme alla previsione di cui all’art. 40 dello statuto sociale e l’assunzione del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
g) con la domanda introduttiva la società attrice si duole di pretesi inadempimenti del convenuto, tutti inerenti al rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con la società e, pertanto, esulanti dal rapporto di immedesimazione organica tipico dell’organo amministrativo.
4. – S.A.L.P.A. So.Ab.a r.l. ha presentato ricorso per regolamento di competenza con un motivo ed anche memoria; Si.Ro. ha presentato scritture difensive ex art. 47, ult. comma, c.p.c. ed anche memoria.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto:
5.- Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2476 e 2396 c.c., del D.L. n. 17 del 2012, art. 3, comma 2, convertito dalla L. n. 27 del 2012, dell’art. 50-bis c.p.c.). Il Tribunale di L’Aquila ha errato nel dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro a conoscere la causa R.G. 844/2021, promossa da Salpa nei confronti del dott. Si.Ro. per inadempimento di quest’ultimo rispetto a specifiche attività derivanti dal mandato gestorio che era stato conferito al dott. Si.Ro. dal Consiglio di amministrazione di Salpa mediante specifiche delibere assembleari, in virtù di quanto previsto dallo Statuto. La società ha denunciato dinnanzi il Tribunale Ordinario, Sezione Specializzata delle Imprese, l’inadempimento del dott. Si.Ro. alle funzioni proprie così come delegate dal CdA (v. infra), in quanto le condotte contestategli sono all’evidenza riconducibili a specifiche attività derivanti dal mandato gestorio che era stato conferito al dott. Si.Ro. stesso dal Consiglio di amministrazione mediante n. 2 specifiche delibere di CdA in virtù di quanto previsto dallo Statuto il rapporto fra il dott. Si.Ro. e la Società sia stato di “immedesimazione organica” e non può, quindi, essere configurato come un rapporto di lavoro subordinato. Al fine di individuare la competenza a decidere sulla responsabilità del direttore generale è necessario che il dott. Si.Ro., come in effetti è avvenuto, sia stato investito del potere gestorio da parte del CdA come anche dettato dallo Statuto in tal senso (v. art.40 -Statuto Salpa) e che le condotte illecite contestate in atti siano relative al rapporto societario, suscettibili queste di vincolare la società nei confronti dei terzi in virtù dell’immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente che caratterizza il rapporto stesso.
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5.1- Il Tribunale si è mosso su una serie di principi generali. Al direttore generale oltre i compiti gestori caratteristici del rapporto di lavoro subordinato possono essere affidati compiti analoghi a quelli attribuiti all’organo amministrativo. Nel caso di specie che il Direttore avesse avuto entrambe le posizioni non è contestato. Il Tribunale ritiene che occorre individuare a quale delle due diverse e distinte funzioni svolte sia connessa la responsabilità evocata dalla società. In tal direzione svolge la sua attività ermeneutica sull’indiscusso principio che elemento dirimente è il “”petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi””, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio evocando la nota posizione delle SS.UU. di questa Corte ribadita in diversi contesti interpretativi (Cass., SS.UU., nn.20902/2011 e 2360/2015).
Va rilevato, tuttavia, che, in tema di regolamento di competenza, l’esame della Corte di cassazione – che è giudice del fatto in materia – si estende anche a profili diversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’atto introduttivo (Cass., n. 25232/2014; Cass., n. 21422/2016; Cass., n. 17312/2018).
L’art. 2596 c.c. assoggetta i direttori generali alla disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori in presenza di atti di nomina formale dell’assemblea o per disposizioni dello Statuto in relazione ai compiti loro affidati. Le deleghe conferite nel caso di specie al direttore Generale erano specifiche e tipiche del potere gestorio dell’Amministratore con obbligo di sola informazione e rendicontazione al Consiglio di Amministrazione soltanto se l’attività compiuta superasse i limiti di spesa definiti nella delega stessa. Le deleghe nel loro complesso (elencate specificamente nel ricorso in esame) delineano un’autonomia decisionale che va al di là dei poteri organizzativi interni del Direttore Generale, e, tra l’altro, venivano remunerati con una integrazione ulteriore. All’interno dei limiti molto ampi definiti nelle deleghe l’autonomia decisionale era incondizionata e con solo obbligo meramente informativo e ben lontana dall’assolvimento di compiti operativi e di coordinamento o di attuazione delle strategie aziendali stabilite dall’amministratore delegato stesso. E l’esercizio di tali deleghe ha visto il Si.Ro. prendere autonomamente decisioni per operazioni commerciali di importo estremamente significativo che fuoriescono dall’ordinaria amministrazione propria del rapporto di lavoro subordinato e dal ruolo operativo esecutivo del Direttore generale.
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6. – Per quanto esposto, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata va cassata, con la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale delle Imprese di L’Aquila, dinanzi al quale le parti verranno rimesse. La decisione sulle spese è riservata al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale delle Imprese di L’Aquila. Rimette le parti dinanzi a detto Tribunale che provvederà anche per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 12 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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