Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 11 gennaio 2019, n. 1138.

La massima estrapolata:

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ha, di regola, natura di reato istantaneo, che puo’ assumere carattere permanente nelle ipotesi in cui, perche’ perdurino gli effetti della modifica, sia necessaria un’ininterrotta attivita’ dell’agente. Nel caso di specie, in ragione delle concrete modalita’ mediante le quali risulta operata la deviazione del corso d’acqua (dato che emerge da entrambe le sentenze e che non risulta oggetto di contestazione da parte degli imputati), il reato si e’ certamente consumato nel momento in cui furono completati i lavori che comportarono l’alterazione della morfologia del torrente.

Sentenza 11 gennaio 2019, n. 1138

Data udienza 6 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 5/4/2017 della Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Di Paola Sergio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALZANO Francesco che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
Udito l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e dichiararsi l’estinzione per prescrizione del reato;
Udito l’Avv. (OMISSIS), nell’interesse di (OMISSIS), chiedendo accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza in data 5/4/2017, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Patti, in data 18/1/2016, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione al reato, loro contestato in concorso, di cui all’articolo 632 c.p..
2. Hanno proposto ricorso per cassazione personalmente (OMISSIS), con autonomo ricorso il suo difensore, nonche’ la difesa di (OMISSIS);
3. Con il ricorso personale dell’imputato (OMISSIS) si deduce:
con il primo motivo, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c, in relazione agli articoli 184, 429 e 601 c.p.p., quanto all’omessa notifica all’imputato, dell’avviso della nuova udienza fissata in grado di appello in conseguenza dell’eccepita nullita’ per il mancato rispetto dei termini a comparire;
con il secondo motivo, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, ai sensi dell’articolo 606, lettera c) cod. proc. pen., in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 507 c.p.p., quanto all’omessa motivazione del diniego all’accoglimento della richiesta difensiva diretta all’assunzione di una testimonianza, necessaria ai fini della decisione;
con il terzo motivo, violazione della legge penale, e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 110, 632 e 639 bis c.p., articoli 530 e 533 c.p.p, Regio Decreto 11 dicembre 1033, n. 1775, articolo 17, come modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 23, in relazione all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, omettendo di valutare l’assenza di prove sulla riferibilita’ delle condotte, che avrebbe al piu’ integrato un illecito amministrativo;
con il quarto motivo, violazione della legge penale, e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione agli articoli 632, 639 bis e 157 c.p., articolo 531 c.p.p., in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
con il quinto motivo, violazione della legge penale, e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 62 bis c.p., articolo 99 c.p., comma 4 e articolo 163 c.p., in relazione all’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta sussistenza della recidiva e alle conseguenze relative alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3.1. Nell’interesse di (OMISSIS), la difesa deduce con il primo motivo di ricorso la violazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), prospettando plurimi profili di censura con gli argomenti gia’ illustrati con il ricorso personale dell’imputato: la violazione degli articoli 184 e 601 c.p.p.; la violazione dell’articolo 507 c.p.p., come gia’ indicato con specifico motivo di appello; la violazione dell’articolo 632 c.p. e del Regio Decreto 11 dicembre 1033, n. 1775, articolo 17, come modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 23, in relazione alle statuizioni della sentenza sulla responsabilita’ dell’imputato; la violazione dell’articolo 62 bis c.p., articolo 99 c.p., comma 4 e articolo 163 c.p., quanto al profilo del trattamento sanzionatorio.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), il vizio di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica, in relazione a piu’ punti della decisione, concernenti l’accertamento dell’attivita’ svolta dal ricorrente; in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, cosi’ come per il riconoscimento della contestata recidiva; per cio’ che attiene l’attribuzione della condotta materiale oggetto di contestazione ad entrambi gli imputati; quanto all’omessa valutazione dello stato di necessita’ che aveva imposto l’esecuzione di lavori nel greto del fiume; infine, quanto all’omessa pronuncia sulla richiesta formulata, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., dalla difesa.
4.1. Nell’interesse di (OMISSIS) si deduce, con il primo motivo di ricorso, la violazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), sotto i medesimi profili e con argomentazioni identiche a quelle esposte con i ricorsi del coimputato: la violazione degli articoli 184 e 601 c.p.p.; la violazione dell’articolo 507 c.p.p., come gia’ indicato con specifico motivo di appello; la violazione dell’articolo 632 c.p. e del Regio Decreto 11 dicembre 1033, n. 1775, articolo 17, come modificato dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 23, in relazione alle statuizioni della sentenza sulla responsabilita’ dell’imputato; la violazione dell’articolo 62 bis c.p., articolo 99 c.p., comma 4 e articolo 163 c.p., quanto al profilo del trattamento sanzionatorio.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), il vizio di motivazione, carente, contraddittoria o manifestamente illogica, in relazione a piu’ punti della decisione, proponendo le medesime censure, con identita’ di argomentazioni, gia’ svolte con i ricorsi del coimputato (OMISSIS); l’accertamento dell’attivita’ svolta dal ricorrente, confondendo i ruoli e le condotte dei coimputati; il diniego delle circostanze attenuanti generiche, cosi’ come il riconoscimento della contestata recidiva; l’attribuzione della condotta materiale oggetto di contestazione ad entrambi gli imputati; quanto all’omessa valutazione dello stato di necessita’ che aveva imposto l’esecuzione di lavori nel greto del fiume; infine, quanto all’omessa pronuncia sulla richiesta formulata, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. I motivi di ricorso che attengono alle questioni processuali sollevate da entrambi i ricorrenti sono inammissibili, perche’ manifestamente infondati.
1.2. Con la prima censura del primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), riprodotta nel primo motivo del ricorso proposto personalmente – dall’imputato, e con il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 184 e 601 c.p.p., poiche’ la Corte d’appello all’udienza del 15 marzo 2017, preso atto che la citazione agli imputati per il giudizio era stata notificata senza il rispetto del termine di cui all’articolo 601 c.p.p., come eccepito dai rispettivi difensori, aveva disposto semplicemente il rinvio alla successiva udienza del 5 aprile 2017, senza ordinare la nuova citazione degli imputati appellanti mediante la notifica del verbale d’udienza, cosi’ impedendo la sanatoria della nullita’ eccepita dalla difesa, nullita’ che travolgeva anche la sentenza successivamente pronunciata.
La tesi difensiva e’ manifestamente infondata: insegna la giurisprudenza di legittimita’ che “In tema di impugnazioni nell’ipotesi in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’articolo 601 cod. proc. pen., nessuna nullita’ si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato” (Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125; nello stesso senso, Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630). Nel caso di specie, risulta dal verbale di udienza del 15 marzo 2017 che la notifica agli imputati era stata regolarmente eseguita, mentre non era stato rispettato il termine a comparire, come eccepito dai difensori di entrambi gli imputati presenti; pertanto, il rinvio disposto, alla presenza dei difensori, con il rispetto del termine a comparire era stato legittimante disposto, come affermato dalla Corte d’appello alla successiva udienza.
1.3. L’ulteriore questione (oggetto del primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), del secondo motivo del ricorso proposto personalmente da (OMISSIS) e del primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS)) che concerne la violazione dell’articolo 507 c.p.p., anche sotto il profilo dell’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione (secondo motivo del ricorso proposto personalmente dall’imputato (OMISSIS); secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS)) si fonda sulla denunciata omissione del giudice di primo grado che, sollecitato dalla difesa a valutare la necessita’ di procedere all’esame di un testimone in grado di riferire sui fatti di causa, dopo essersi riservato in ordine a tale richiesta, non aveva pronunciato alcun provvedimento; la violazione del dovere del Giudice di motivare il rigetto della richiesta difensiva comportava, ad avviso dei ricorrenti, la nullita’ della sentenza di primo grado e la motivazione della Corte d’appello, che aveva ritenuto insussistente il vizio denunciato, era evidentemente erronea.
Anche tale doglianza e’ manifestamente infondata: la Corte d’appello, nel valutare che il giudice di primo grado, ritenendo completa l’istruttoria dal punto di vista delle acquisizioni probatorie e avendo pronunciato la sentenza, avesse implicitamente rigettato la sollecitazione delle difese ad assumere la testimonianza indicata ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ha fatto corretta applicazione del principio piu’ volte espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale “Il mancato esercizio del potere del giudice del dibattimento di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova a norma dell’articolo 507 c.p.p., non richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluita’ di un’eventuale integrazione istruttoria” (Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, Fappiano, Rv. 259272; in senso conforme Sez. 6, n. 24430 del 16/02/2010, Di Napoli, Rv. 247366). Del resto, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il Tribunale aveva ammesso, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., l’assunzione di altra testimonianza, ritenuta necessaria ai fini della decisione; cio’ che conferma l’operata valutazione da parte del giudice di primo grado, che aveva stimato, al contrario, che la prova sollecitata dalla difesa non fosse egualmente necessaria.
2. Passando all’esame dei motivi di ricorso che attengono al profilo della responsabilita’ degli imputati, va esaminato in via preliminare il quarto motivo del ricorso proposto personalmente da (OMISSIS).
Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi ha, di regola, natura di reato istantaneo, che puo’ assumere carattere permanente nelle ipotesi in cui, perche’ perdurino gli effetti della modifica, sia necessaria un’ininterrotta attivita’ dell’agente (Sez. 2, n. 47630 del 02/12/2008, Amato, Rv. 242300). Nel caso di specie, in ragione delle concrete modalita’ mediante le quali risulta operata la deviazione del corso d’acqua (dato che emerge da entrambe le sentenze e che non risulta oggetto di contestazione da parte degli imputati), il reato si e’ certamente consumato nel momento in cui furono completati i lavori che comportarono l’alterazione della morfologia del torrente.
La contestazione del fatto, che risulta accertato in data 30/6/2007, fissa a tale data l’epoca di consumazione del reato; quale primo atto interruttivo e’ intervenuto il decreto di citazione diretta a giudizio, in data 22 febbraio 2008, cui ha fatto seguito, quale successivo atto interruttivo, la sentenza di condanna di primo grado intervenuta in data 18/1/2016, quando era gia’ scaduto il termine di sei anni maturato il 21 febbraio 2014 (atteso che la pena edittale per il delitto di cui all’articolo 632 c.p., fissata in tre anni di reclusione, pur computando l’aumento per la circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata specifica contestata, va determinata nel massimo in anni cinque, sicche’ il termine ex articolo 157 c.p., e’ quello di anni sei).
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso (che deve ritenersi ammissibile potendosi dedurre, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b): Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), deve esser accolto, avendo carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure formulate dal ricorrente.
3.2. Quanto al ricorso proposto dal ricorrente (OMISSIS), va rilevato che quand’anche lo stesso dovesse risultare inammissibile, cio’ non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione validamente proposta dal coimputato (Sez. 2, n. 11042 del 23/01/2009, Melpignano, Rv. 243860, in tema di giudizio di appello).
4. La sentenza deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera A), per esser il reato contestato agli imputati estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

Avv. Renato D’Isa

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