Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2333.
Decorrenza del termine breve per l’impugnazione e la notificazione della sentenza
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l’art. 326 c.p.c. come “dies a quo” e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice “a quo” il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata.
Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2333. Decorrenza del termine breve per l’impugnazione e la notificazione della sentenza
Data udienza 8 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – TERMINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11346/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 291/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 2 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, Dott. Paolo SPAZIANI.
Decorrenza del termine breve per l’impugnazione e la notificazione della sentenza
RILEVATO
che:
con sentenza emessa il 29 gennaio 2016, il Giudice di pace di Nocera Inferiore, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), quale intestatario di una utenza del servizio idrico integrato, gestito dalla (OMISSIS) s.p.a., dichiaro’ illegittima la richiesta inoltratagli da quest’ultima, a mezzo di specifica fattura, relativa al pagamento di partite anteriori al 2012 e condanno’ la gestrice del servizio idrico a corrispondere all’utente la somma di Euro 25,82, a titolo di indennizzo;
il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., sul rilievo che essa societa’ aveva ottenuto il rilascio di copia autentica della sentenza di primo grado in data 27 aprile 2016 ma aveva notificato l’atto di gravame solo il 19 luglio successivo, cosi’ decadendo dall’impugnazione per decorrenza del relativo termine;
secondo il Tribunale, l’estrazione di copia autentica della sentenza costituirebbe una forma equipollente alla comunicazione di cancelleria e, comportando la conoscenza formale del provvedimento impugnando, implicherebbe l’applicazione del termine “breve” previsto dall’articolo 325 c.p.c. (termine che, ai fini della proposizione dell’appello, e’ di trenta giorni), in luogo di quello “lungo” semestrale, di cui all’articolo 327 c.p.c.;
ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.p.a sulla base di un unico motivo;
non svolge difese l’intimato (OMISSIS);
non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
1. l’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 325, 326 e 327 c.p.c.”;
la societa’ ricorrente deduce che la decorrenza del termine “breve” di cui all’articolo 325 c.p.c., postula la notifica della sentenza al procuratore costituito, la quale non puo’ essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti; pertanto, in assenza di tale notifica, il termine per la proposizione del gravame resterebbe quello “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’articolo 327 c.p.c.; termine che, nel caso di specie, sarebbe stato debitamente osservato, atteso che la sentenza impugnata era stata depositata in data 29 gennaio 2016 e il gravame avverso di essa era stato notificato il 19 luglio successivo;
1.1. il motivo e’ fondato;
erroneamente il Tribunale ha applicato alla fattispecie della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla diversa fattispecie della comunicazione di cancelleria (Cass. 02/10/2008, n. 24418; Cass. 11/06/2012, n. 9421);
invece, ai fini della decorrenza del termine “breve” per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l’articolo 326 c.p.c., non puo’ essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato (Cass. 19/09/2017, n. 21625), salvo che sussista un’attivita’ processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario della notificazione, dalla quale emerga una precisa volonta’ di “reagire” alla statuizione (Cass. 30/06/2021, n. 18607); circostanza che non puo’ ritenersi emersa in seguito alla mera estrazione di copia autentica della sentenza (cfr. Cass. 17/12/2004, n. 23501);
l’appello proposto dalla (OMISSIS) s,p.a., notificato nel pieno rispetto del termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., era dunque ammissibile e avrebbe dovuto essere delibato nel merito dal Tribunale;
2. il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, che procedera’ all’esame del merito dell’impugnazione erroneamente dichiarata inammissibile;
il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’ (articolo 385 c.p.c., comma 3).
P.Q.M.
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