In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2330.

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali, quando il Garante per la protezione dei dati personali è parte di una controversia rientrante tra quelle espressamente indicate all’art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Viceversa, quando in una di tali controversie è parte in causa, come titolare del trattamento o ad altro titolo, un’amministrazione statale diversa dal Garante, in applicazione delle regole sul foro erariale, devono ritenersi competenti le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato corrispondenti al luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o al luogo di residenza dell’interessato. (Nella specie la S.C., con riferimento ad una domanda di risarcimento dei danni per illecito trattamento dei dati personali spiegata da una ricorrente, residente a Teramo, nei confronti dell’Ufficio notifiche del Tribunale di Pesaro, luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento, ha individuato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale de L’Aquila, quali fori erariali, trovandosi in detti luoghi le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, difensore “ex lege” del Ministero della Giustizia convenuto).

Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2330. In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio iscritto al n. 6294/2022 R.G. proposto dal Tribunale di Pesaro con ordinanza emessa il 2 marzo 2022, nella causa vertente tra:
(OMISSIS);
– attrice –
e
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende ope legis;
– convenuto –
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 8/11/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pesaro.

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali

RILEVATO

Che:
(OMISSIS) ha convenuto il Ministero della Giustizia dinanzi al Giudice di pace di Atri al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito trattamento di dati personali, nella specie verificatosi in relazione all’avvenuta comunicazione alla stessa (residente in (OMISSIS)) di un atto giudiziario avvenuta su iniziativa dell’UNEP presso il Tribunale di Pesaro;
con sentenza resa in data 24/10/2019, il Giudice di pace di Atri ha dichiarato la competenza del Tribunale di Pesaro, disponendo la trasmissione degli atti dinanzi a quest’ultimo ufficio giudiziario;
riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Pesaro, quest’ultimo, con provvedimento reso in data 5/3/2022, ritenuta la prevalenza, nel caso di specie, della competenza del c.d. foro erariale di cui al Regio Decreto n. 1611 del 1933, articoli 6 e 7 e articolo 25 c.p.c., sul foro previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, comma 2, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza rimettendo gli atti dinanzi a questa Corte di cassazione;
il Ministero della Giustizia ha depositato memoria;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per il riconoscimento della competenza del Tribunale di Pesaro.

In tema di competenza per territorio in materia di cause relative alla protezione dei dati personali

CONSIDERATO

Che:
osserva il Collegio come, nel caso di specie, debba trovare applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di competenza per territorio, allorquando il Garante per la protezione dei dati personali sia parte in causa in una controversia riguardante il trattamento di dati personali, poiche’ in tal caso la controversia rientra, essendo individuata con specifico riferimento soggettivo al Garante, tra quelle espressamente oggetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 152, comma 1, per le quali si applica la regola di competenza territoriale esclusiva prevista dal comma 2 del suddetto articolo di legge, deve escludersi che, in relazione alla eventuale qualificazione del Garante come amministrazione statale, possa postularsi l’applicabilita’ del foro erariale di cui all’articolo 25 c.p.c., ed al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articoli 6 e 7, risultando, quest’ultimo foro, espressamente derogato per le controversie suddette. Viceversa, quando in una di tali controversie e’ parte in causa, sia come titolare del trattamento, sia ad altro titolo, un’Amministrazione statale diversa dal Garante, il foro erariale prevale su quello di cui del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 152, suddetto comma 2, e la controversia deve essere trattata nel luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato del quale faccia parte il luogo rilevante ai sensi di detta norma (Sez. 3, Ordinanza n. 24281 del 22/11/2007, Rv. 600774 – 01);
cio’ posto, in esecuzione dei canoni relativi al c.d. foro erariale (applicabili in forza del principio appena richiamato), dovendo ritenersi competenti per territorio, secondo la disciplina ordinaria, i fori alternativi previsti dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10, comma 1 e 2 (“Le controversie previste del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 152, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato”), nella specie coincidenti con il Tribunale di Pesaro (corrispondente al luogo di esercizio delle funzioni del titolare del trattamento) o il Tribunale di Teramo (corrispondente al luogo di residenza dell’interessata), dev’essere individuata, ai sensi dell’articolo 25 c.p.c., e del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articoli 6 e 7, la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila, quali fori erariali, trovandosi in Ancona o in L’Aquila le sedi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato difensore ex lege del Ministero convenuto;
sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda di risarcimento dei danni proposto da (OMISSIS) nei confronti del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

Dichiara la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Ancona o del Tribunale di L’Aquila a conoscere sulla domanda oggetto del presente giudizio, da riassumere nei termini di legge.

 

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