Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 22 luglio 2019, n. 32513.
Massima estrapolata:
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’articolo 62, numero 4, seconda parte, del codice penale, non è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, giacché, quand’anche il lucro conseguito fosse di speciale tenuità, non potrebbe comunque ritenersi soddisfatta l’altra condizione prevista dalla norma e cioè la speciale tenuità del danno o del pericolo derivante al consumatore dall’agire dello spacciatore, sia perché si verte in materia di salute della persona, sia perché occorre tener conto non dei soli danni immediati ma anche di quelli mediati, pur sempre ricollegabili all’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, costituire indice dell’eventuale configurabilità del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante comune si risolverebbe in una duplicazione della valutazione del medesimo elemento.
Sentenza 22 luglio 2019, n. 32513
Data udienza 16 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ANGELILLIS CIRO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Varese in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di ASCOLI PICENO difensore di (OMISSIS) che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, che e’ applicabile a tutti i – reati determinati da motivi di lucro, come quello in esame, avente ad oggetto la cessione di quattro dosi di eroina, per un corrispettivo pari ad appena 50 Euro. Ne’ la circostanza di aver commesso il fatto mentre era sottoposto ad una misura cautelare personale puo’ incidere sull’applicazione della predetta attenuante, con la quale non ha attinenza alcuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata dal ricorrente e’ infondata. Come e’ noto, si e’ sostenuto, in giurisprudenza, che la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensivita’, e sia compatibile con la fattispecie prevista dall’articolo 73, comma 5 L. stup.(Cass., Sez. 6, n. 20937 del 25-5-2011, Bagoura, Rv. 250028; conf. n. 20937 del 2011, Rv. 250028 – 01; n. 5812 del 2017, Rv. 269032 – 01; n. 36868 del 2017, Rv. 270671 – 01). Appare tuttavia preferibile il contrario orientamento, largamente seguito in giurisprudenza, secondo cui non e’ configurabile la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, n. 4, seconda parte, nel caso di cessione di sostanze stupefacenti, giacche’, quand’anche il lucro conseguito fosse di speciale tenuita’, non potrebbe comunque ritenersi soddisfatta l’altra condizione prevista dalla norma e cioe’ la speciale tenuita’ del danno o del pericolo derivanti al consumatore dall’agire dello spacciatore, sia perche’ si verte in materia di salute della persona sia perche’ occorre tener conto non dei soli danni immediati ma anche di quelli mediati, pur sempre ricollegabili all’uso di sostanze stupefacenti (Cass., Sez 6, n. 7830 del 16-6-1999; Sez. 6, n. 41758 del 30-102009). Inoltre, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nell’Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 costituire indice dell’eventuale configurabilita’ della fattispecie di lieve entita’, di cui al comma 5 del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplicazione della valutazione del medesimo elemento (Cass., Sez. 3, n. 46447 del 03/02/2017, Rv. 272078 – 01; conf. n.. 3621 del 1993 Rv. 193651 – 01; n. 7830 del 1999, Rv. 214733 – 01; n.. 41758 del 2009, Rv. 245019 – 01, n. 23821 del 2013, Rv. 255663 – 01; n. 36048 del 2013, Rv. 255958 – 01; n.. 9722 del 2014, Rv. 259071 – 01).
2. Correttamente, pertanto, nel caso di specie, il giudice a quo ha negato l’attenuante in esame, anche se impropriamente ha richiamato la circostanza che il ricorrente abbia commesso il reato mentre era sottoposto ad una misura cautelare.di tipo coercitivo: cio’ che non ha rilievo nell’ottica delineata dall’articolo 62 c.p., n. 4, che inerisce esclusivamente, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, alla tenuita’ del danno patrimoniale cagionato dal reato e, nei delitti determinati da motivi di lucro, all’entita’ del lucro perseguito o conseguito dal reo e dell’evento dannoso o pericoloso.
2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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