Obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 22 luglio 2019, n. 32512.

Massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli articoli 356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. Conseguentemente, non sussiste tale obbligo allorquando l’accertamento venga espletato a fini terapeutici e non sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato.

Sentenza 22 luglio 2019, n. 32512

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanue – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rit – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott. ANGELILLIS CIRO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore;
Per l’avvocato (OMISSIS) del foro di Fermo, difensore di (OMISSIS), e’ presente il sostituto processuale avvocato (OMISSIS) del foro di Roma, come da nomina orale, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata, in punto di responsabilita’, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), e articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, (tasso alcolemico: 2,21 g/l, con causazione di incidente stradale).
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ l’accertamento ematico e’ inutilizzabile per violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p.. Infatti, successivamente al primo prelievo, effettuato alle ore (OMISSIS), nell’ambito del protocollo medico, la Sezione di Polizia stradale invitava il personale medico, con apposita richiesta scritta, ad espletare gli accertamenti necessari a verificare lo stato di ebbrezza. Si procedeva dunque, alle ore (OMISSIS), ad un nuovo prelievo, al solo fine di evadere la richiesta pervenuta dalla polizia giudiziaria, senza che al (OMISSIS) venisse dato l’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p.. E’ infatti agli atti la cartella clinica integrale dalla quale emerge l’effettuazione di due distinti prelievi, con codici di referto differenti ((OMISSIS)), anche se l’orario di stampa e’ identico, in quanto il personale medico ha effettuato contestualmente la stampa di tutta la documentazione.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza formulata dal ricorrente e’ infondata. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, infatti, che e’ stato accertato che, a seguito del sinistro stradale, il (OMISSIS) venne dapprima condotto in Pronto Soccorso e poi ricoverato nel Reparto di ortopedia e traumatologia e sottoposto, il giorno successivo, ad intervento chirurgico. Il (OMISSIS), in Pronto Soccorso, si procedette al prelievo ematico, nell’ambito del protocollo terapeutico attivato dai sanitari. Il prelievo fu unico, come comprovato dalla scheda di Pronto Soccorso, che, secondo quanto precisato dal giudice a quo, riporta la cadenza delle prestazioni eseguite nei confronti del (OMISSIS) e che reca l’annotazione di un solo prelievo di sangue venoso, alle ore (OMISSIS) del mattino. Anche dall’esame della cartella clinica integrale risulta un unico verbale di consegna del campione biologico al laboratorio, campione consistente in tre provette di siero. Separatamente nella scheda del Pronto Soccorso sono annotate le “richieste” e, tra queste, oltre alle richieste di carattere sanitario, vi quella di accertamento del tasso alcolemico proveniente dalla polizia giudiziaria ed annotata alle ore (OMISSIS), orario a cui corrisponde il verbale di consenso prestato a tale accertamento dal ricorrente. D’altronde, il diverso numero dei referti, riguardanti l’uno gli esiti di accertamenti ematici di varia natura, l’altro l’accertamento del tasso alcolemico, non dimostra affatto che siano stati eseguiti due prelievi ma solo che gli esiti dell’alcooltest vennero separatamente refertati, come dovuto. Trattasi, dunque, di motivazione del tutto congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
2. Correttamente, pertanto, il giudice a quo ha escluso la necessita’ dell’avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p., conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di dare previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, Rv. 268885). Conseguentemente, non sussiste tale obbligo allorquando l’accertamento venga espletato a fini terapeutici e non sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (Cass., Sez. 4, 10-10-2017, Lirussi).
2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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