Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9447.
La massima estrapolata:
In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio, momento in cui prende il via il processo fisiologico di separazione del feto dal corpo materno e il nuovo essere acquista autonomia, con conseguente fine della gravidanza (fattispecie in cui il reato di omicidio colposo era stato correttamente contestato, perché il decesso era avvenuto dopo che la partoriente aveva già espulso il liquido amniotico a causa della rottura delle membrane).
Sentenza 5 marzo 2019, n. 9447
Data udienza 30 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/03/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il sostituto procuratore generale Dott. TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio ai fini penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione e l’annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice competente in grado di appello cui rimettere la regolazione delle spese tra le parti;
uditi l’Avv. (OMISSIS) del foro di Vercelli in difesa delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) prossimi congiunti (nonni) della defunta (OMISSIS) che ha insistito per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; l’Avv. (OMISSIS) del foro di Vercelli in difesa delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) prossimi congiunti (rispettivamente, genitori e nonni materni) della defunta (OMISSIS) che ha insistito per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; l’Avv. (OMISSIS) del foro di Novara in difesa di (OMISSIS), il quale, illustrando i motivi del ricorso, ha insistito per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Novara, appellata dall’imputata (OMISSIS), con la quale costei era stata ritenuta penalmente responsabile, quale medico ginecologo, a titolo di colpa generica (dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica (in violazione delle linee guida della (OMISSIS)) del decesso di (OMISSIS) per insufficienza placentare acuta il giorno (OMISSIS).
2. In particolare, alla (OMISSIS) si e’ contestato di non aver effettuato il monitoraggio cardioecografico continuo, dovuto a causa di riconosciuti fattori di rischio (ipertensione della madre della nascitura, rottura prematura delle membrane da oltre 24 ore, condizionata da corioamnionite di terzo grado), difettando nell’assistenza nella fase conclusiva del travaglio, intraprendendo modalita’ errate e interpretando il monitoraggio dell’unita’ materno-fetale in registrazione non continua, cosi’ creando l’insufficienza placentare acuta che cagionava il decesso della persona offesa.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata con proprio difensore, formulando dieci motivi.
3.1. Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti e alla valutazione del compendio probatorio. In particolare, ha rilevato che la corte territoriale aveva richiamato tredici dei quattordici punti sottoposti alla sua attenzione con il gravame di merito, omettendo di considerare quello con il quale si era contestato il grado della colpa, avuto riguardo allo stato patologico in cui versava la partoriente, tale da aver influenzato e caratterizzato le fasi precedenti il verificarsi dell’evento.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla valutazione della patologia dalla quale era affetta la partoriente (OMISSIS), vale a dire una corioamnionite severa di terzo grado, patologia che, per stessa affermazione della corte del merito, aveva avuto efficacia causativa dell’evento ed era sconosciuta all’imputata, trattandosi di patologia asintomatica. Pertanto, quella all’esame non poteva essere considerata gravidanza a rischio, cio’ non potendo discendere, secondo quanto previsto dalle linee guida, dalla sola rottura delle membrane, potendo al piu’ riconoscersi un fattore di rischio moderato nello stato ipertensivo della partoriente.
La difesa ne ha dedotto il difetto di un idoneo giudizio predittivo, non avendo la corte territoriale tenuto conto dell’esistenza di quel presupposto fisiopatologico, pur menzionato nella sentenza censurata, ma neppure indicato quale condotta avrebbe dovuto tenere la (OMISSIS) e se la stessa avrebbe esplicato effetti circa la possibilita’ di modificare significativamente l’esito della vicenda.
Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge, omessa assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione con riferimento all’utilizzo del farmaco tocolitico e alla sua idoneita’ a rallentare le contrazioni uterine.
In particolare, parte ricorrente ha rilevato che il farmaco in questione e’ certamente utilizzato nei reparti ospedalieri di ostetricia, ma che oggetto di valutazione doveva essere piuttosto la sua idoneita’ a scongiurare l’evento. Sul punto, ha evidenziato la contraddittorieta’ e illogicita’ del ragionamento esplicativo del giudice d’appello che, da un lato, avrebbe affermato la necessita’ di utilizzare quel farmaco, dall’altro, la sua inidoneita’ nel caso concreto, senza neppure considerare i possibili, dimostrati effetti collaterali di tale terapia. Oltre a cio’, la difesa ha rilevato che il riferimento alla terapia tocolitica sarebbe stato del tutto generico e che il giudizio sull’effetto salvifico di essa sarebbe stato affidato a criteri di probabilita’, esplicati attraverso il richiamo a quello di elevata credibilita’ razionale, non sostenuto tuttavia da elementi fattuali o giuridici. I periti avevano infatti utilizzato, per descrivere tale effetto, l’avverbio “verosimilmente”, parola di diverso e certo significato. Altrettanto apoditticamente, inoltre, secondo la difesa, la corte d’appello avrebbe ritenuto improbabile l’inefficacia di quel farmaco, nessuno, neppure i periti, avendo affermato con certezza l’efficacia di una terapia, mai indicata come tale.
Con il quarto motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento all’esito salvifico dell’intervento di estrazione chirurgica del feto, rilevando che i periti non si sarebbero espressi in termini di certezza sul punto specifico, non avendo la corte territoriale logicamente e validamente spiegato come la tempestiva estrazione del feto dall’utero materno potesse essere effettuata in tempo utile, posto che preliminarmente era stata indicata come dovuta una terapia tocolitica che avrebbe ritardato il parto di almeno quaranta minuti.
Sotto altro profilo, si e’ evidenziata la genericita’ del richiamo alle condotte dovute che sarebbero state omesse e la circostanza che la corte del merito non avrebbe neppure chiarito se esse avrebbero comportato il permanere in vita del feto per un tempo apprezzabile o unicamente consentito al predetto di compiere un autonomo atto respiratorio.
Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al dato rappresentato dalla omessa conoscenza, in capo alla (OMISSIS), dello stato patologico della partoriente, rinviando sul punto alle argomentazioni gia’ svolte con il primo motivo di ricorso. In particolare, ha rilevato la contraddittorieta’ del ragionamento in base al quale la corte torinese ha riconosciuto la circostanza, tuttavia affermando che la corretta lettura dei tracciati, a disposizione dell’imputata, le avrebbe consentito di agire diversamente nelle ore antecedenti alla nascita della bambina, atteso che una concausa non puo’ essere giuridicamente eliminata, senza tuttavia indicare il grado di partecipazione alla causazione dell’evento della stessa e gli effetti che essa avrebbe avuto, indipendentemente dall’agire del sanitario.
Con il sesto motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla riconducibilita’ dello stress fetale al protrarsi della tachisistolia, rilevando la erronea valutazione della prova e affermando che il convincimento giudiziale si sarebbe fondato su dichiarazioni scientificamente infondate. In particolare, si e’ contestato che la percezione dell’iperattivita’ uterina e del conseguente stress fetale fosse gia’ percepibile alle ore 23:50 e la tempistica proposta nella sentenza impugnata anche con riferimento all’intervento chirurgico nel caso di inidoneita’ della terapia tocolitica. La difesa ha contestato l’assunto in base al quale lo stato di sofferenza fetale sarebbe rapportabile, pur in presenza della patologia di cui sopra, ad uno spazio temprale di soli quaranta minuti, calcolati in maniera del tutto astratta, in assenza di parametri certi e soprattutto senza considerare l’esistenza pacifica dello stato fisiopatologico persistente e perdurante, ignoto al sanitario.
Con il settimo motivo, ha dedotto analoghi vizi anche con riferimento al valore predittivo di una sofferenza fetale della cardiotocografia continua, rilevando la possibilita’ di frequenti falsi positivi; ma anche avuto riguardo al riscontro di frequenza cardiaca fetale non rassicurante; alla sua non collegabilita’ allo stato di ossigenazione fetale; ai criteri di classificazione delle decelerazioni uterine rilevate; infine, alla durata del travaglio. In particolare, la difesa ha affermato che le argomentazioni difensive non sarebbero state adeguatamente confutate: la durata dello stress fetale sarebbe stata solo approssimativamente indicata, inizialmente a partire dall’ETCG definito normale e poi alle ore 00:40; le linee guida non prevedrebbero la esecuzione di cardiotocografia continua, in presenza di una vicenda che non presentava alcun elemento di particolare preoccupazione o attenzione; la CTG effettuata non aveva rilevato alcun problema, ne’ evidenziato indici di allerta; solo ex post i periti avevano affermato che la prova dello stato di travaglio avanzato poteva essere documentata, stante la brevita’ del tempo del periodo dilatante del travaglio di parto. Sul punto, il deducente ha operato un rinvio a informazioni di tipo scientifico rinvenibili su siti on line, sulla scorta delle quali ha censurato la ricostruzione peritale, assumendo che essa non sarebbe fondata su evidenze scientifiche certe e condivise.
Ha, quindi, formulato dubbi in ordine alla esistenza di elementi che potessero indurre l’imputata ad agire diversamente, il suo operato risultando conforme alle linee guida (OMISSIS) che, sempre secondo la difesa, non conforterebbero la classificazione delle decelarazioni operata dai periti, cosicche’ la controversa delineazione del quadro fattuale precluderebbe un giudizio di elevata probabilita’ logica secondo l’insegnamento della corte di legittimita’. Inoltre, il deducente ha osservato che le richiamate linee guida non impongono, nel caso di partorienti a basso o modesto rischio di complicazioni, l’impiego del monitoraggio continuo, essendo affidabile anche quello intermittente a intervalli regolari nel periodo dilatante del travaglio.
Con l’ottavo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla valutazione delle prove per quanto attiene alla esistenza di una gravidanza a rischio, tale non potendosi considerare quella della (OMISSIS), in assenza di segnali che richiedessero particolari condotte del sanitario. Quanto al “rischio”, inoltre, il deducente ha rilevato che essa, nel caso di specie, sarebbe stato rinvenuto nello stato di ipertensione e nella rottura delle membrane intervenuta all’incirca 24 ore prima dell’evento: la seconda, tuttavia, non costituirebbe fattore di rischio secondo le linee guida, laddove la leggera ipertensione della partoriente porrebbe semmai un rischio normale o, al piu’, moderato, per il quale la difesa ha ribadito l’affidabilita’ anche del monitoraggio intermittente.
Con il nono motivo, ha dedotto analoghi vizi, avuto riguardo al rispetto delle linee guida (OMISSIS), contestate dalla procura a prescindere dalla loro esistenza in atti, con conseguente inesistenza della prova stessa sulla quale si e’ basata l’affermazione di penale responsabilita’. In ogni caso, il deducente ha rilevato che dette linee guida sarebbero state rispettate dall’agente sulla scorta dei dati che poteva e doveva conoscere e che esse costituiscono un sapere medico diffuso e condiviso che si forma attraverso l’analisi e il confronto tra autorevoli esperti. Nel caso di specie, le linee guida cui fa riferimento il capo d’imputazione costituirebbero, secondo quanto dalle stesse previsto, null’altro che opinioni di esperti che si fondano, a loro volta, su opinioni di altri esperti e non, quindi, evidenze condivise dalla totalita’ della comunita’ scientifica, il che finirebbe con l’avere ricadute sul rispetto del principio del ragionevole dubbio che deve sovrintendere il giudizio sulla negligenza, imprudenza e imperizia contestabile all’esercente la professione sanitaria.
Infine, con il decimo motivo, la difesa – sempre deducendo analoghi vizi – ha questa volta contestato la mancata valutazione del grado della colpa, rilevando una inammissibile reformatio in peius della sentenza impugnata, per avere la corte d’appello dato atto di una condotta gravemente colposa, a fronte pero’ dell’affermazione del tribunale secondo cui la condotta sarebbe stata connotata da una colpa “non propriamente minimale”, la cui correlazione con l’articolo 3 del decreto Balduzzi non e’ stata pertanto adeguatamente esaminata dalla corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. Ai fini della ricostruzione della vicenda che ha dato origine al presente processo, la corte territoriale ha operato un preliminare richiamo alle risultanze probatorie, ivi compresa la perizia disposta ex articolo 441 c.p.p., sulla scorta delle quali il giudice di primo grado aveva fondato il proprio giudizio di colpevolezza. In particolare, si era accertato nel processo che la partoriente (OMISSIS) era stata ricoverata il (OMISSIS) alla 41esima settimana di gravidanza a causa della rottura delle membrane; il giorno successivo erano stati somministrati farmaci induttivi del parto e il (OMISSIS), gia’ intorno alle ore 14:30, rilevati i primi sintomi del travaglio; alle ore 23:35 era stata constatata una dilatazione completa e la donna veniva portata in sala parto, ove alle ore 00:15 del (OMISSIS) era iniziato il periodo espulsivo, conclusosi alle ore 01:23, allorche’ i sanitari estraevano un corpo di sesso femminile che non dava segni di vita. Il medico di guardia incaricato di seguire la fine della gestazione e il parto della (OMISSIS) era (OMISSIS), alla quale si e’ contestato di aver causato l’insufficienza placentare acuta da cui sarebbe derivato l’evento, attraverso una condotta omissiva (aver omesso di eseguire il monitoraggio in continuita’) e una commissiva (aver erroneamente interpretato gli esiti del monitoraggio effettuato sull’entita’ materno-fetale).
Sia il tribunale che la corte d’appello hanno ritenuto correttamente contestato il reato di omicidio colposo alla luce della giurisprudenza di questa corte che ha gia’ chiarito come il discrimine con la diversa ipotesi di interruzione colposa di gravidanza vada ricercato nell’inizio del travaglio, momento in cui prende il via il processo fisiologico di separazione del feto dal corpo materno e il nuovo essere acquista autonomia, con conseguente fine della gravidanza. Cio’ che nel caso di specie era gia’ avvenuto nella mattina del (OMISSIS), allorche’ la (OMISSIS) aveva espulso tutto il liquido amniotico a causa della rottura delle membrane.
Tale punto, peraltro, non costituisce oggetto di apposita, argomentata doglianza difensiva da parte ricorrente ma, in ogni caso, puo’ sin d’ora affermarsi che la soluzione dei giudici del merito e’ giuridicamente corretta alla luce dell’indirizzo consolidato di questa corte (cfr. ex multis, sez. 4 n. 35027 del 16/07/2009, Trossi, Rv. 245523; sez. 5 n. 44155 del 21/01/2008, Notaro Sirianni, Rv. 241689; sez. 4 n. 7967 del 29/01/2013, Fichera e altro, Rv. 254431).
Quanto alla causa della morte del feto, le coincidenti conclusioni dei periti e dei consulenti della pubblica accusa non sono state contestate da quelli della difesa e sulla scorta di esse, la stessa e’ stata ravvisata nella insufficienza placentare acuta (in placenta ipermatura di tipo ipossico), complicata dalla rottura delle membrane e condizionata dalla patologia rilevata in sede autoptica e di esami istologici (corioamniosite di terzo grado).
Tale patologia, pur concorrendo alla causazione dell’evento, non ha assorbito l’efficienza causale della condotta contestata all’imputata, la quale non ha correttamente letto i tracciati cardiotocografici relativi alle condizioni uterine della gestante, i quali avevano evidenziato in maniera inequivocabile, secondo i periti, una eccessiva frequenza delle contrazioni uterine, ad intervalli cioe’ di un minuto, decisamente inferiori a quelli (di tre minuti) ritenuti necessari per consentire al feto di recuperare i valori di ossigeno adeguati provocati dalle contrazioni, con conseguente ipossia dello stesso.
La condotta doverosa omessa, indicata sulla scorta del sapere scientifico veicolato nel processo, avrebbe invece imposto alla imputata di effettuare un monitoraggio continuo, atteso che la frequenza anomala delle contrazioni doveva indurre a sospettare lo stato di sofferenza fetale e a disporre terapia atta a ridurre la frequenza delle contrazioni e, in caso di fallimento di essa, ad effettuare l’intervento chirurgico di estrazione del feto.
Anche nella fase successiva la (OMISSIS) non valuto’ adeguatamente le risultanze del tracciato delle ore 23:50, che aveva evidenziato un susseguirsi di decelarazioni profonde dei battiti cardiaci fetali, anch’esso suggestivo di probabile ipossia e ischemia fetale che avrebbero imposto l’immediata esecuzione del taglio cesareo.
Tali condotte avrebbero consentito di scongiurare l’evento specifico prodottosi (insulto ischemico ipossico), del tutto irrilevanti essendo le eventuali compromissioni derivanti dalla patologia successivamente accertata, atteso che la morte, in quel caso, sarebbe intervenuta in un momento diverso.
I motivi del gravame (in parte propositivi di doglianze analoghe a quelle veicolate con il ricorso e riguardanti l’operativita’ dell’articolo 3 del decreto Balduzzi, la riqualificazione del fatto come interruzione colposa di gravidanza, la valutazione delle risultanze probatorie) sono stati ritenuti infondati dalla corte torinese, la quale ha preliminarmente dato atto dell’intervenuta acquisizione delle linee guida nazionali di riferimento (quelle dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali).
Quanto al merito, quel giudice ha ritenuto la condotta accertata dell’imputata gravemente colposa, a prescindere dalla ignoranza circa lo stato patologico della placenta derivante da una severa corioamniosite, osservando come la corretta lettura – esigibile da parte della (OMISSIS) – dei tracciati relativi all’unita’ materno-fetale avrebbe consentito di operare diversamente nelle ore antecedenti la nascita della piccola (OMISSIS) e di porre in essere una serie di azioni finalizzate a evitare il verificarsi della sofferenza ipossico-ischemica protrattasi nella fase pre parto.
Infatti, secondo quanto evidenziato dai periti, i tracciati effettuati, pur valutabili come rassicuranti sul versante fetale, sebbene in presenza di una riduzione della variabilita’ della frequenza cardiaca della nascitura, documentavano pero’ chiaramente una ipercinesia uterina, nel senso sopra gia’ evidenziato, una delle – pur rare, ma altamente pericolose – complicanze dell’induzione farmacologica al travaglio. Pertanto, l’imputata alle ore 22:06 del (OMISSIS), in presenza di tale tachisistolia, avrebbe dovuto praticare un monitoraggio continuo che avrebbe consentito di rilevare il persistere dell’anomalia, attestata solo a posteriori dalla brevita’ del periodo dilatante del travaglio di parto (a fronte di una media di 8/10 ore in primigravida, nel caso di specie la dilatazione passo’ da c. 2 a cm. 10 in circa tre ore). Sempre in quel momento, dunque, l’imputata avrebbe dovuto controllare le condizioni di collo-bocca uterini e rendersi conto, dopo l’introduzione della (OMISSIS) nella vasca per il parto avvenuta alle ore 23:50, del persistere del fenomeno (il tracciato effettuato da quest’ora sino alle ore 01:23 del (OMISSIS) evidenziando infatti un continuo susseguirsi di decelerazione dei battiti cardiaci della nascitura, suggestiva dell’eccessiva frequenza delle contrazioni uterine). Quanto alla tesi difensiva, secondo cui il dato rilevato avrebbe potuto esitare in un falso positivo, la corte ha osservato che, anche in tale ipotesi, l’imputata avrebbe dovuto reperire altro strumento affidabile, ma non avrebbe dovuto ignorare la frequentissima ripetitivita’ delle decelerazioni del battito cardiaco della nascitura, importante segno di allarme di ipossia ischemica fetale (conclusione condivisa anche dai consulenti della pubblica accusa, come evidenziato nella nota n. 12 della sentenza impugnata).
Quanto alla condotta doverosa, la corte ha tracciato un percorso operativo, in base al quale l’imputata avrebbe dovuto, innanzitutto, tentare di inibire le contrazioni mediante terapia tocolitica, la quale avrebbe consentito alla nascitura il recupero della saturazione di ossigeno prodotta dalle contrazioni ravvicinate dell’utero materno; solo ove tale terapia si fosse rivelata inefficace, avrebbe dovuto praticare il taglio cesareo. Da tale condotta l’imputata, nonostante fosse un medico specialista, si e’ discostata in maniera significativa, pur a fronte di un tracciato che, gia’ alle ore 23:50, era passibile di una sola lettura, come accertato dai periti.
Peraltro, contrariamente a quanto asserito a difesa, la corte ha opportunamente evidenziato che le linee guida di riferimento prevedono alle pagg. 172/173 che la rottura delle membrane di durata pari o superiore alle 24 ore e l’induzione farmacologica del travaglio (come nel caso della (OMISSIS)) costituiscono alcune delle condizioni del feto o della gestante, nelle quali il monitoraggio intermittente non e’ sufficiente, cosicche’ averlo interrotto dopo la manifestazione della ipercinesia uterina ha costituito grave imperizia, ma anche grave negligenza, e condotta comunque non conforme alle linee guida, cosicche’ anche sotto tale profilo non potrebbe farsi applicazione del Decreto n. 158 del 2012, articolo 3 norma piu’ favorevole rispetto all’articolo 590 sexies c.p., introdotto dalla L. n. 24 del 2017.
Quanto agli effetti collaterali della terapia tocolitica, la corte ha precisato che essa e’ comunemente praticata nei reparti di ostetricia, laddove le osservazioni difensive erano state affidate a documenti web peraltro non acquisiti agli atti e inconferenti, poiche’ riguardanti uno specifico farmaco che non era stato provato esser quello che sarebbe stato somministrato nel caso di specie, nel quale alla gestante erano gia’ state somministrate prostaglandine per indurre il travaglio.
Inoltre, l’impossibilita’ di classificare le decelarazioni del battito cardiaco del feto come precoci o tardive durante il tracciato iniziato alle 23:50 era dipeso dal mancato contestuale monitoraggio delle contrazioni uterine della madre e non impediva di valutarne il significato in termini di eccessiva frequenza di esse e conseguente stress ipossico del feto. Quanto all’evento specifico verificatosi, inoltre, la corte ha ancora una volta rinviato al parere scientifico acquisito agli atti, evidenziando come dal tracciato fosse emerso che il battito cardiaco della nascitura era presente alte ore 01:10 del (OMISSIS), laddove la corretta lettura dei precedenti tracciati (dalle 19:59 alle 20:33 e dalle 20:53 alle 22:06) avrebbe consentito di ipotizzare l’elevata probabilita’ del successivo stato ipossico-ischemico, in atto alle ore 23:50, allorche’ furono registrate le decelarazioni dei battiti. Un intervento per ridurre tale attivita’ contrattile, oltre che doveroso, avrebbe ridotto, nel caso di assai probabile azione del farmaco, la durata e l’intensita’ della sofferenza ipossico-ischemica del feto e quindi consentito, con elevato grado di credibiita’ razionale, di far giungere vitale alla nascita la piccola (OMISSIS).
Tale assunto non e’ stato affidato a una apodittica affermazione, avendo la corte spiegato che la condizione del feto prima della rilevata tachisistolia era buona, come evidenziato dal tracciato e la placenta, pur compromessa, aveva dunque assicurato al feto una buona ossigenazione. Cosicche’, non vi era ragione di ritenere che essa non avrebbe continuato a garantirla anche nelle ultime ore antecedenti la nascita, se non fossero sopravvenute e perdurate le anomale contrazioni uterine.
Il giudice d’appello, inoltre, ha precisato che – anche nella ipotesi, ritenuta comunque improbabile – della fallacia della terapia tocolitica, vi sarebbe stato spazio per intervenire con l’estrazione del feto al piu’ tardi alle ore 00:40 (e cioe’ circa mezz’ora dopo la constatazione della inefficacia di quella terapia), in un momento quindi antecedente a quello in cui si era registrato ancora il battito cardiaco della nascitura (alle ore 01:10 del (OMISSIS), come ben evidenziato alla pag. 15 dell’impugnata sentenza), con conseguente elevata credibilita’ razionale della conclusione secondo cui la piccola (OMISSIS) sarebbe nata in condizioni tali da iniziare una regolare attivita’ respiratoria.
4. I motivi sono propositivi delle medesime argomentazioni rassegnate al vaglio della corte di merito e da questa affrontate con motivazione del tutto congrua, logica e non contraddittoria, sostenuta dal parere tecnico acquisito agli atti, convergente con le conclusioni rassegnate nella fase delle indagini preliminari dai consulenti del pubblico ministero.
Inoltre, tutte le doglianze difensive presentano un connotato comune rappresentato dal difetto di un effettivo confronto con le argomentazioni offerte dai giudici del merito con decisione conforme, in uno con la proposizione di una difforme lettura delle risultanze probatorie, solo assertivamente fondata sulla impossibilita’ di ottenere la certezza processuale in ordine ai singoli punti attorno ai quali sono stati articolati i singoli motivi di ricorso (cfr. sul contenuto dell’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e sulla natura del sindacato di legittimita’ (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
5. Tali doglianze sono infondate, alla luce delle argomentazioni rinvenibili nella sentenza censurata, con la quale i singoli punti rassegnati al vaglio di legittimita’ hanno trovato coerente risposta da parte della corte di appello.
5.1. Cio’ vale innanzitutto per quanto riguarda il parere scientifico veicolato nel processo. E’ noto in proposito che la corte di cassazione non e’ giudice del sapere scientifico, giacche’ non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma e’ solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio ad esso da parte del giudice di merito (cfr. sez. 4 n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri).
Entro questi limiti, pertanto, non puo’ considerarsi vizio della motivazione in se’ “l’omesso esame critico di ogni piu’ minuto passaggio della relazione tecnica disattesa, poiche’ la valutazione delle emergenze processuali e’ affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all’onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma e’ sufficiente che enunci con adeguatezza e logicita’ gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento” (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 50078 del 19/10/2017, Cavazza, Rv. 270985).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha opportunamente precisato che le conclusioni cui erano pervenuti i periti collimavano con quelle rassegnate dai consulenti del P.M. nel corso delle indagini e che gli stessi ausiliari della difesa non avevano contestato l’accertata causa del decesso.
Inoltre, la corte territoriale ha dato atto dell’acquisizione delle linee guida nazionali di riferimento ( (OMISSIS)), cosicche’ del tutto aspecifica deve ritenersi l’affermazione difensiva contenuta a pag. 33 del ricorso secondo cui le stesse non farebbero parte dell’incarto processuale, con conseguente difetto di prova della colpa specifica contestata all’imputata.
5.2. Seguendo la scaletta proposta dalla difesa, va rilevato, quanto al grado della colpa, l’assoluta infondatezza dell’assunto secondo cui la corte del merito non avrebbe valutato tale aspetto ai fini della operativita’ del Decreto n. 158 del 2012, articolo 3. Al contrario, la corte torinese ha espressamente sottolineato la gravita’ della colpa che ha connotato la condotta professionale dell’ (OMISSIS): da un lato, la lettura dei tracciati era stata gravemente imperita, atteso che essi evidenziavano in maniera inequivoca (e rispetto a tale giudizio da parte degli ausiliari del giudice la corte ha stigmatizzato il difetto di pareri scientifici di segno contrario a pag. 12 della sentenza) l’anomalia nella frequenza delle contrazioni uterine (con le conseguenze sopra ampiamente richiamate); ma la condotta era stata anche gravemente negligente per non avere la (OMISSIS) approntato le condotte doverose alternative che la situazione suggerita da quall’anomalia imponeva. Peraltro, espressamente la corte ha richiamato le pagg. 172/173 delle linee guida in cui, in situazione sovrapponibile a quella accertata nel caso all’esame (rottura delle membrane da oltre 24 ore e induzione farmacologica del travaglio) si prevede la insufficienza di un monitoraggio intermittente, cosicche’, anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva e’ priva di pregio, avendo la corte valutato la eventuale ricorrenza della condizione di operativita’ dell’articolo 3 citato.
Il ragionamento esplicativo della corte d’appello deve considerarsi addirittura ultroneo alla luce dell’accertata violazione delle linee guida adeguate al caso concreto. La verifica del grado della colpa, invero, una volta accertata la violazione delle linee guida adeguate al caso concreto, non rileva sul versante della penale responsabilita’, sebbene il relativo scrutinio conservi rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio secondo i parametri di cui all’articolo 133 c.p., ma anche ai fini della determinazione delle conseguenze civilistiche di tipo risarcitorio (cfr. sul punto specifico, sez. 4 n. 47801 del 05/10/2018, Trupo, in motivazione).
Premesso, infatti, che del Decreto Legge n. 158 del 2012, abrogato articolo 3, comma, costituisce norma piu’ favorevole rispetto all’articolo 590 sexies c.p., introdotto dalla L. n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto (cfr. Sez. U. n. 8770 del 21712/2017 Ud. 8dep. 22/02/2018), Mariotti e altro, Rv. 272105), va pure considerata la natura delle linee guida, quali parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso (cfr. Sez. U. Mariotti e altro cit., Rv. 272176).
Nel caso all’esame, e’ stato proprio accertato, sulla scorta della motivazione sopra richiamata, che le linee guida adeguate al caso concreto erano state violate dall’agente, ma che nulla imponeva il discostarsi da tali parametri, cio’ non essendo stato neppure allegato a difesa.
5.3. Quanto all’efficienza causale della patologia della placenta, alla ignoranza di essa da parte dell’imputata e alla valutazione della gravidanza della (OMISSIS) come gravidanza a rischio, la motivazione sopra richiamata non ha costituito oggetto di effettiva critica, quanto piuttosto di una prospettazione difforme da parte ricorrente, pur a fronte di una spiegazione che non presenta alcun connotato riconducibile ai vizi di legittimita’ previsti dall’articolo 606 c.p.p., soprattutto ove si consideri, sia da un punto di vista eziologico, che avuto riguardo alla prevedibilita’ della patologia in questione, che la placenta – ancorche’ compromessa – aveva tuttavia consentito al feto di ossigenarsi. Del tutto irrilevanti, poi, sono state ritenute le eventuali compromissioni delle funzioni vitali della nascitura, successive all’inizio della attivita’ respiratoria, trattandosi di eventi del tutto diversi da quello oggetto dell’imputazione (che, si ricorda, e’ rappresentato dal decesso della nascitura prima del compimento del parto). La valutazione degli elementi di rischio, inoltre, e’ stata condotta alla luce del parere scientifico acquisito e delle linee guida di riferimento, pur opportunamente precisando quel giudice il perche’, nel caso all’esame, le condizioni della paziente fossero tali da rendere il tracciato intermittente del tutto inaffidabile.
5.4. Nessuna contraddittorieta’ e’ rinvenibile, inoltre, nella individuazione delle condotte doverose omesse dalla (OMISSIS): sulla scorta di argomentazioni in fatto la difesa ha inteso evidenziare il mancato accertamento della efficacia della terapia tocolitica, senza pero’ considerare che la corte ha valutato quella scelta in relazione alla successiva, questa certamente risolutiva: l’estrazione del feto mediante taglio cesareo era certamente intervento idoneo a por fine allo stato di sofferenza fetale determinato dalla ipossia causata dalla frequenza delle contrazioni uterine, tenuto conto della condotta valutazione della tempistica dell’intervento rispetto alla presenza del battito cardiaco della nascitura. Il che risponde anche alla censura, sempre in fatto, relativa alla efficacia salvifica di tale intervento.
5.5. Quanto alle doglianze che hanno riguardato una presunta erroneita’ della lettura delle prove acquisite con riferimento alla condizione di stress del feto, parte ricorrente, senza indicare errori o inesattezze specifici, si e’ limitata a contestarne in maniera del tutto generica e, pertanto, inammissibile, le conclusioni. La stessa censura, del resto, travolge l’argomentazione difensiva che fa leva sulla capacita’ predittiva del tracciato anomalo e sulla possibilita’ di falsi posititvi: tale osservazione, infatti, non si confronta con quanto espressamente affermato dalla corte di merito alla pag. 13 della sentenza, sulla scorta del parere scientifico acquisito (secondo cui il tracciato cardiotocografico costituisce, al contrario, la principale tecnica di screening per il riscontro della sofferenza fetale e ipossia durante il travaglio) e con l’affermazione, neppure contestata e contenuta alla pag. 12 del documento in esame, secondo cui i dati registrati dai tracciati erano evidenti e sottratti alla possibilita’, per uno specialista come l’ (OMISSIS), di una diversa interpretazione.
5.6. Peraltro, in via conclusiva, non puo’ mancarsi di rilevare come – nel contestare il parere tecnico vericolato nel processo e la affidabilita’ delle linee guida acquisite – parte ricorrente si sia limitata ad opporvi alcuni passaggi tratti da alcuni web sites (come “(OMISSIS)” o “(OMISSIS)”), rispetto ai quali ha pero’ omesso di indicare le fonti e il grado di accreditamento presso la comunita’ scientifica.
Tale incedere e’ errato. Si e’, infatti, opportunamente chiarito, al fine di fugare i dubbi che espressioni tralatizie sintetizzabili nel brocardo iudex peritus peritorum possono ingenerare, che il passaggio da un oscuro enunciato fattuale alla sua corroborazione richiede al giudice del merito di risolvere problemi che riguardano innanzitutto l’affidabilita’ e l’imparzialita’ delle informazioni scientifiche veicolate nel processo attraverso l’indagine peritale e a quello di legittimita’ di verificare la razionalita’ del ragionamento svolto, attraverso il controllo sulla motivazione della sentenza, momento di “obiettiva emersione” della ponderazione compiuta dal giudice.
Sul punto, questa stessa sezione (cfr. sez. 4 n. 43786 del 2010, Cozzini) ha gia’ elaborato principi che ancora oggi offrono all’interprete un sicuro strumento, frutto di un apprezzabile sforzo di sintesi e chiarezza che si fonda sull’assunto che il sapere scientifico all’interno del processo penale costituisce uno strumento al “servizio dell’accertamento del fatto”: occorre, in primo luogo, dar conto del controllo esercitato sull’affidabilita’ delle basi scientifiche del giudizio (valutando l’autorita’ scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza); comprendere, soprattutto nei casi piu’ problematici, se gli enunciati proposti trovano comune accettazione nella comunita’ scientifica (operazione in cui si sostanzia il ruolo di garanzia del giudice che diventa in tale modo effettivamente un peritus peritorum).
Tali enunciati non costituiscono una cornice astratta e prescindibile che fa da sfondo al tema d’interesse, ma si rivelano esiziali per comprendere ed esattamente delimitare l’ambito del giudizio demandato a questa corte, soprattutto alla luce del contenuto dei motivi di ricorso e delle questioni con essi riproposte in sede di legittimita’. La corte di cassazione non puo’ esser considerata detentrice di proprie convinzioni o certezze in ordine alla affidabilita’ della scienza, poiche’ la valutazione di cui si discute attiene al fatto ed e’ rimessa al giudice del merito che dispone, attraverso i pareri tecnici, degli strumenti per accedere all’informazione scientifica, laddove questa corte e’ chiamata a svolgere un ben diverso controllo che attiene alla razionalita’ delle valutazioni espresse al riguardo dal giudice di merito e alla verifica della correttezza metodologica del suo approccio al sapere scientifico (cfr. sez. 4, Cozzini citata; sez. 4 n. 55005 del 10/11/2017, Pesenti, in motivazione).
6. Infine, la richiesta del procuratore generale all’udienza, impone di considerare l’eventuale ricorrenza di un fattore estintivo del reato, quale la prescrizione. La risposta e’ negativa, alla luce della verifica documentale, a tal fine certamente consentita a questo giudice. Il termine lungo di prescrizione del reato, calcolato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 157 e 161 c.p. avrebbe determinato l’effetto estintivo al 21 maggio 2018, laddove, tuttavia, a tale termine vanno sommati i periodi di sospensione dovuti al rinvio di talune udienze, in primo come in secondo grado, in conseguenza dei quali lo stesso sarebbe spirato non prima di maggio 2019 (cfr. verbale dell’udienza del 14/01/2014 (gg. 84 per adesione all’astensione dalle udienze) e verbali delle udienze del 30/05/2017 e 25/10/2017 (per un totale di gg. 286 per istanze di rinvio per definizione delle procedure di risarcimento del danno)).
7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili che si liquidano come in dispositivo. Deve disporsi l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nei seguenti termini: Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS); Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Oscuramento dati.
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