Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6992.

La massima estrapolata:

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilita’ di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessita’ di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Ai fini della identificazione del fondo dominante non occorre che questo sia espressamente indicato nell’atto costitutivo della servitu’ o che, quanto meno, in detto atto ne siano indicati i confini e la estensione, essendo invece sufficiente che da altri elementi, attinenti alla natura stessa della servitu’, alla ubicazione del fondo servente ed alla vicinanza di questo ad altro fondo di chi ha stipulato la servitu’, possa con certezza stabilirsi, e dal punto di vista soggettivo e da quello oggettivo, a vantaggio di quale fondo la servitu’ medesima sia stata costituita

Ordinanza 11 marzo 2019, n. 6992

Data udienza 14 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 30207-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) e all’avvocato (OMISSIS) li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrenti –
e
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale erede di (OMISSIS));
– intimato –
avverso la sentenza della corte d’appello di Genova n. 867/2017 del 28/6/17;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto in data 27.8.2004 (OMISSIS), proprietario di un terreno in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS), mappali n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), citava a comparire dinanzi al tribunale di Savona (OMISSIS) e (OMISSIS).
Esponeva che il limitrofo terreno, in catasto al foglio (OMISSIS), mappale n. (OMISSIS), gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) e sul quale costui aveva edificato un fabbricato di due piani, era in virtu’ di rogito per notar (OMISSIS) dell’8.11.1949 gravato a vantaggio del fondo di egli attore da servitus altius non tollendi.
Esponeva che i convenuti, proprietari per acquisto fattone da (OMISSIS) con rogito per notar (OMISSIS) del (OMISSIS) dell’appartamento posto al (OMISSIS), interno n. (OMISSIS), e del lastrico solare del summenzionato fabbricato, avevano sul lastrico costruito un piccolo vano in ampliamento di altro gia’ esistente.
Esponeva che in tal guisa i convenuti avevano violato l’anzidetta servitu’, alla cui stregua “sul citato terreno l’erigenda costruzione non dovra’ superare i metri 10,50 misurati al colmo del tetto o del terrazzo”.
Chiedeva che l’adito giudice facesse ordine ai convenuti di demolire quanto costruito in violazione della servitus altius non tollendi.
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Deducevano che la servitu’ non era stata trascritta regolarmente in ogni suo elemento.
Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituivano – chiamati in garanzia dai convenuti – (OMISSIS) e (OMISSIS), moglie e figlio, entrambi eredi testamentari di (OMISSIS).
Espletata c.t.u., con sentenza n. 176/2012 l’adito tribunale rigettava la domanda attorea.
Proponeva appello (OMISSIS), erede di (OMISSIS).
Si costituiva (OMISSIS), ulteriore erede di (OMISSIS), che faceva proprie le deduzioni e le istanze dell’appellante.
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS).
Instavano per il rigetto dell’avverso appello ed, in ipotesi di riforma della gravata sentenza, per l’accoglimento della domanda di garanzia esperita nei confronti dei terzi chiamati.
Si costituiva (OMISSIS); proponeva appello incidentale.
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace (OMISSIS).
Con sentenza n. 867/2017 la corte d’appello di Genova accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) a demolire, conformemente a quanto descritto nella relazione di c.t.u., i manufatti in muratura ed in legno realizzati sul lastrico solare; dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) obbligati a tener indenni (OMISSIS) e (OMISSIS) da quanto avrebbero dovuto pagare a (OMISSIS) e ad (OMISSIS) a titolo di spese di lite e di c.t.u.; rigettava l’appello incidentale esperito da (OMISSIS); regolava le spese del doppio grado e di c.t.u..
Evidenziava – per quel che rileva in questa sede – la corte, alla stregua della lettura della nota di trascrizione, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la circostanza per cui si fosse contestualmente addivenuti alla vendita di una porzione di terreno a monte ed alla imposizione di una servitu’, espressamente indicata come prediale, sulla residua confinante porzione rimasta in proprieta’ del venditore, non lasciava sussistere dubbi in ordine alla costituzione di tale servitu’ “a favore della porzione venduta per salvaguardarne la visuale” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8).
Evidenziava pertanto che l’atto di costituzione della servitu’ era senz’altro opponibile agli originari convenuti in dipendenza della corretta trascrizione nei registri immobiliari.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
(OMISSIS) (in proprio e quale unico erede di (OMISSIS), deceduta in data (OMISSIS)) non ha svolto difese.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza per contraddittorieta’, e/o incoerenza e/o apparenza della motivazione.
Deducono che le argomentazioni dalla corte di merito addotte a supporto dell’operato riscontro della servitu’ sono in patente contrasto con quanto effettivamente recita la nota di trascrizione del rogito (OMISSIS) dell’8.11.1949.
Deducono in particolare che la nota di trascrizione non reca, siccome e’ necessario ai fini dell’opponibilita’ della servitu’ ai terzi acquirenti del fondo servente, puntuale indicazione del fondo dominante.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’implausibilita’ delle motivazioni in relazione all’esame della nota di trascrizione in data (OMISSIS) del rogito in data (OMISSIS).
Deducono che la motivazione dell’impugnato dictum non e’ plausibile; che la nota di trascrizione non contiene la parola “residua”; che nessun argomento logico puo’ indurre ad “individuare nella nota di trascrizione il lotto venduto (…) al (OMISSIS) come “lotto dominante”” (cosi’ ricorso, pag. 12).
I motivi di ricorso sono strettamente connessi. Il che ne giustifica la disamina contestuale. Ambedue i motivi comunque sono destituititi di fondamento.
Si premette che entrambi i motivi – quindi pur il primo – veicolanti evidentemente quaestiones ermeneutiche, si qualificano esclusivamente in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero – fermo il principio per cui per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilita’ di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessita’ di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (cfr. Cass. 31.8.2009, n. 18892; Cass. 10.8.1977, n. 3692) – l’apprezzamento del giudice di merito che l’atto costitutivo della servitu’ e la relativa nota di trascrizione contengono elementi sufficienti ad eliminare ogni incertezza sul fondo dominante, su quello servente e sugli estremi della servitu’, si concreta in un giudizio di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato (cfr. Cass. 14.2.1966, n. 443; Cass. 10.8.1977, n. 3692, secondo cui costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato e immune da vizi logici o errori di diritto, il giudizio espresso dal giudice del merito circa l’esistenza, nella nota di trascrizione, degli elementi necessari per individuare il bene e il diritto che forma oggetto del negozio trascritto).
Su tale scorta si rappresenta che l’interpretazione fatta propria dalla corte distrettuale, oltre che in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, e’ immune da qualsivoglia vizio suscettibile di assumere rilievo in relazione al novello dettato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Per un verso, e’ da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate (giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte territoriale ha in parte qua ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di Genova ha – siccome si e’ premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Per altro verso, la corte ligure ha senza dubbio disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero la (proiezione e la portata della) nota di trascrizione dell’atto per notar (OMISSIS) dell'(OMISSIS).
Ulteriormente si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, ai fini della identificazione del fondo dominante non occorre che questo sia espressamente indicato nell’atto costitutivo della servitu’ o che, quanto meno, in detto atto ne siano indicati i confini e la estensione, essendo invece sufficiente che da altri elementi, attinenti alla natura stessa della servitu’, alla ubicazione del fondo servente ed alla vicinanza di questo ad altro fondo di chi ha stipulato la servitu’, possa con certezza stabilirsi, e dal punto di vista soggettivo e da quello oggettivo, a vantaggio di quale fondo la servitu’ medesima sia stata costituita (cfr. Cass. 22.5.1972, n. 1567; Cass. 8.11.1979, n. 5765).
Ebbene – in questi termini – la corte d’appello ha congruamente soggiunto che “non e’ possibile sostenere che potrebbe trattarsi di una servitu’ a favore di un altro fondo (OMISSIS) (…) sia in ragione del fatto che (…) essa viene costituita su porzioni del terreno (OMISSIS) nel medesimo atto con cui viene venduta altra porzione (a nord) del medesimo terreno (…), sia, ancora, in ragione dei fatto che non avrebbe senso la costituzione di una servitu’ a favore di fondi gia’ del venditore” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8).
Del tutto ingiustificata e’ percio’ la prospettazione dei ricorrenti secondo cui “la Corte supera la mancanza di un’espressa indicazione del fondo dominante con una “personale e soggettiva valutazione”” (cosi’ ricorso, pag. 9).
In secondo luogo, nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del medesimo articolo 360 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
Ebbene – in questi termini – del tutto ingiustificata e’ la censura di incoerenza, di illogicita’, di non plausibilita’.
In terzo luogo, le censure dai ricorrenti addotte si risolvono tout court nella prefigurazione dell’inesattezza dell’interpretazione recepita dalla corte di merito (“vi e’ un insanabile contrasto tra l’argomentazione addotta (…) e quanto effettivamente recita la nota di trascrizione”: cosi’ ricorso, pag. 8; “la nota di trascrizione non contiene la parola “residua””: cosi’ ricorso, pag. 12).
Ebbene – in questi termini – rileva l’insegnamento di questo Giudice del diritto, secondo cui in sede di interpretazione degli atti di autonomia privata ne’ la censura ex n. 3, ne’ la censura ex n. 5, articolo 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, secondo cui, d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimita’ quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
(OMISSIS) (in proprio e quale unico erede di (OMISSIS)) non ha svolto difese. Nessuna statuizione nei suoi confronti va percio’ assunta in ordine alle spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del cit. D.P.R., articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

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