Costituzione socio sana citazione a società estinta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 dicembre 2024| n. 31130.

Costituzione socio sana citazione a società estinta

Massima: La citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio del socio accomandatario, indipendentemente dalla volontà e dall’atteggiamento processuale di questo, atteso che la “vocatio in ius” di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la “vocatio” mancante dell’indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito, nel confermare il rigetto di una domanda di risarcimento danni asseritamente derivanti da un’alienazione immobiliare, aveva ritenuto che la nullità della citazione diretta verso una società ormai inesistente non potesse essere sanata dalla costituzione volontaria del socio accomandatario, difesosi in giudizio comunque nel merito, seppure in via subordinata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10301; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 marzo 2014, n. 6202; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 maggio 2013, n. 11344; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 maggio 2008, n. 14066).

Ordinanza|4 dicembre 2024| n. 31130. Costituzione socio sana citazione a società estinta

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Citazione – Notificazione dell’atto a società in accomandita semplice estinta – Nullità rilevabile in via officiosa – Sussistenza – Costituzione in giudizio del socio accomandatario – Sanatoria – Configurabilità – Volontà ed atteggiamento processuale del socio – Irrilevanza – Fondamento. (Cc, articoli 2312 e 2495; Cpc, articoli 100, 105, 110, 156, 163, 164 e 345)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9261/2020) proposto da:

Li.An. (C.F.: (Omissis)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Gi.Bu., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;

– ricorrente –

contro

Da.Pa. (C.F.: (Omissis));

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 319/2019, pubblicata l’8 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.

Costituzione socio sana citazione a società estinta

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2004, Li.An. conveniva, davanti al Tribunale di Foggia (Sezione distaccata di Cerignola), la Edil San Rocco di Da.Pa. Sas, chiedendo, in relazione all’atto di acquisto perfezionato tra le parti con atto pubblico del 21 aprile 1993, avente ad oggetto l’appartamento ad uso abitazione con relativo box auto posto al piano cantinato, che la società alienante fosse condannata al risarcimento dei danni per la mancata consegna del certificato di agibilità e per la necessità di ripristinare o rifare o adeguare l’intero impianto termico ad aria fredda e calda, con relative opere edili, nonché per il parziale mancato utilizzo dell’immobile acquistato, nella somma contenuta entro la soglia di Euro 25.822,84.

Si costituiva in giudizio, con atto di intervento volontario depositato il 5 aprile 2004, Da.Pa., già socio accomandatario della società convenuta, il quale eccepiva che la società evocata in causa era stata sciolta con atto pubblico dell’11 dicembre 1996, rep. n. 71.832, cui seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 18 novembre 1997, come rilevabile dalla stessa visura camerale del 14 ottobre 2003, allegata al fascicolo di parte attrice. Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata l’improponibilità della domanda per inesistenza della società convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate, ed interloquendo – in via subordinata – nel merito, eccependo la decadenza e prescrizione delle azioni avanzate e comunque la loro infondatezza, stante che – per effetto della presentazione dell’istanza di rilascio del certificato di agibilità – si era perfezionata la fattispecie del silenzio-assenso.

Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 214/2013, depositata il 18 giugno 2013, rigettava la domanda risarcitoria proposta, rilevando che non vi era la legittimazione ad processum della società citata in giudizio, in quanto già estinta al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio medesimo.

2.- Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2014, Li.An. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e, in subordine, che, in totale riforma di tale pronuncia, fosse dichiarata la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata. In specie, lamentava che, in ragione dell’intervento volontario del socio accomandatario, il difetto della citazione era stato sanato.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione Da.Pa., il quale instava per l’inammissibilità o il rigetto del gravame.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia appellata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, dal momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, essa non era più giuridicamente esistente, sicché non poteva intraprendere una causa, né esservi convenuta, essendo evidente che un soggetto inesistente fosse privo di legitimatio ad processum; b) che, in conseguenza, allorché fosse stata convenuta in giudizio una società non più esistente, parimenti inesistente – e pertanto non sanabile in alcun modo secondo la disciplina di cui all’art. 156 c.p.c. – sarebbe stata la citazione della stessa società; c) che, dunque, la domanda era inammissibile ab origine, poiché era stato convenuto in giudizio un soggetto inesistente e, per l’effetto, incapace di stare in giudizio; d) che l’intervento in giudizio del socio accomandatario in proprio era finalizzato essenzialmente ad eccepire l’inesistenza della citazione in giudizio della società, anch’essa inesistente, mentre le difese spiegate nel merito erano piuttosto ascrivibili a mero tuziorismo difensivo; e) che, in ogni caso, era obbligo dell’attore instaurare correttamente il contraddittorio – obbligo disatteso nella fattispecie, avendo la Li.An. citato in giudizio una società già cancellata dal registro delle imprese -, senza che la costituzione del socio potesse avere effetto “sanante”; f) che, rispetto alla richiesta di dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado, vi era difetto di interesse, non emergendo l’utilità concreta cui essa mirava; g) che anche la domanda subordinata sarebbe stata inammissibile, in quanto nuova e, come tale, vietata in sede di gravame ex art. 345 c.p.c., essendo stata diretta verso Da.Pa., quale ex socio accomandatario, che l’attrice avrebbe potuto convenire in un separato giudizio.

3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Li.An.

È rimasto intimato Da.Pa.

Costituzione socio sana citazione a società estinta

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ed anche per mancanza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sull’estensione automatica dell’originaria domanda, dapprima avanzata nei confronti della società estinta e dopo traslata verso il socio accomandatario costituitosi, quale successore universale della società estinta, senza che rilevasse il fatto processuale che questi avesse dichiarato di non accettare il contraddittorio, avendo la parte tenuto una condotta processuale incompatibile con tale volontà, consistita in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa.

Inoltre, l’istante osserva che non sarebbero state spiegate chiaramente le ragioni del decidere, poiché le argomentazioni svolte sarebbero state contraddittorie, in modo tale da non permettere l’individuazione delle ragioni della mancata decisione nel merito delle pretese risarcitorie azionate verso il Da.Pa.

1.1.- Il motivo è infondato.

E ciò perché la sentenza si è espressamente pronunciata sul rilievo esposto dall’appellante circa la possibilità di decidere nel merito la causa, all’esito della costituzione volontaria del socio accomandatario, fornendo una motivazione comprensibile sulle ragioni di tale diniego.

Segnatamente, ha ritenuto che, per effetto della citazione in giudizio di una società di persone già estinta al momento della sua notifica, la costituzione volontaria del socio accomandatario non avrebbe potuto sanare il difetto di legitimatio ad processum di un ente inesistente.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2312, secondo comma, 2495, secondo comma, c.c., nonché 100, 105, secondo comma, 110, 156, terzo comma, 164 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale reputato che la nullità della citazione diretta verso società inesistente non fosse stata sanata dalla costituzione volontaria del socio accomandatario, che si era comunque difeso nel merito, seppure in via subordinata.

Costituzione socio sana citazione a società estinta

2.1.- Il motivo è fondato.

Ed invero la citazione in giudizio notificata ad una società di persone già cancellata dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio del successore, ossia del socio accomandatario, indipendentemente dalla volontà e dall’atteggiamento processuale di questo, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell’indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Principio sancito espressamente da questa Corte con riferimento all’ipotesi in cui la citazione sia diretta verso la società incorporata, allorché si costituisca la società incorporante (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020; Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 14066 del 28/05/2008), ma che può – per analogia di ratio – essere esteso all’ipotesi di specie, in cui alla citazione in giudizio diretta verso società in accomandita semplice estinta segua la costituzione del socio accomandatario.

E ciò senza che rilevi la circostanza che il socio accomandatario abbia dichiarato di non accettare il contraddittorio, difendendosi comunque in via subordinata nel merito, mediante la proposizione dell’eccezione di decadenza e prescrizione e mediante il rilievo circa la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità.

D’altronde, secondo la pronuncia di legittimità richiamata dalla sentenza impugnata, la preclusione del riconoscimento dell’effetto sanante, derivante dalla costituzione tardiva operata dal socio accomandatario – che risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ex art. 2313, primo comma, c.c. -, opera solo ove la posizione della società non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11344 del 13/05/2013).

Per converso, nella fattispecie, il socio accomandatario succede nell’obbligo risarcitorio fatto valere per la mancata consegna del certificato di agibilità e per la necessità di ripristinare o adeguare l’intero impianto termico nonché per il mancato utilizzo dell’immobile acquistato, ove le carenze lamentate siano effettivamente accertate.

Sicché, a fronte della nullità della citazione indirizzata verso società inesistente (perché cancellata prima che avvenisse la notifica dell’atto introduttivo), la costituzione volontaria del socio accomandatario importa che l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c.

Né, in ultimo, può aderirsi all’assunto della sentenza impugnata a mente del quale la sanatoria – alla stregua della costituzione volontaria del socio accomandatario – non potrebbe operare, poiché l’attrice avrebbe potuto convenire tale socio in un separato giudizio, conclusione palesemente distonica rispetto all’immanente principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.

Costituzione socio sana citazione a società estinta

3.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo motivo va disatteso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

“La citazione in giudizio diretta e notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio del socio accomandatario, indipendentemente dalla volontà e dall’atteggiamento processuale di questo, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell’indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il secondo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 8 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2024.

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