Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2021| n. 15116.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell’interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all’uopo, al contrario, che esista un diritto reale (“iure proprietatis” o “servitutis”) di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l’interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.).
Ordinanza|31 maggio 2021| n. 15116. Costituzione di servitù coattiva di passaggio
Data udienza 18 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: SERVITU’ – COATTIVE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26209/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 775/2016, pubblicata in data 11.5.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 775/2016, la Corte territoriale di Torino ha accolto l’appello di (OMISSIS) ed ha respinto la domanda di costituzione di una servitu’ di passaggio coattivo proposta dalla (OMISSIS).
La societa’ attrice, titolare di taluni terreni siti nel Comune di (OMISSIS) (in catasto al fl. (OMISSIS)), aveva sostenuto di aver sempre avuto accesso alla sua proprieta’ lungo un percorso che si snodava da una piazza comunale (ubicata nel territorio di (OMISSIS)) attraverso i mappali (OMISSIS) del Comune di Andorno e i mappali (OMISSIS) del catasto urbano del Comune di (OMISSIS); che il convenuto, dopo aver acquistato la particolo (OMISSIS), aveva chiuso il passaggio tramite un muretto in cemento di altezza di cm. 50-60, rendendo impossibile l’accesso carrabile, come gia’ accertato dal c.t.u. in un autonomo procedimento per denuncia di nuova opera incardinato dinanzi al tribunale di Biella.
Il giudice distrettuale, nel respingere la domanda, ha ritenuto che la societa’ fosse tenuta a provare mediante la produzione del titolo di acquisto redatto in forma scritta – di esser proprietaria del fondo dominante, rilevando che detto immobile non era intercluso, essendo separato dalla via pubblica da beni in titolarita’ dei soci della convenuta. Non era possibile – secondo la sentenza – neppure costituire la servitu’ ai sensi dell’articolo 1052 c.c., essendo la norma inapplicabile allorche’ vengano in rilievo mere esigenze abitative. Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) propone ricorso in tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 112 c.p.c., articolo 167 c.p.c., comma 2, e articolo 2697 c.c. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si sostiene che le questioni concernenti l’appartenenza del fondo dominante in capo alla societa’ ricorrente erano ormai precluse, essendo state sollevate solo nella comparsa conclusionale di primo grado. In ogni caso, la prova dell’appartenenza del fondo dominante non esigeva che la ricorrente producesse il titolo di acquisto redatto in forma scritta.
Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.
L’appartenenza del fondo dominante alla societa’ attrice era questione pertinente alla titolarita’ del rapporto sostanziale controverso e le relative contestazioni integravano non un’eccezione in senso stretto, da sollevare nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, ma una mera difesa proponibile anche direttamente in appello, sostanziando la negazione di un fatto costitutivo della domanda (Cass. s.u. 2951/2016).
Non era tuttavia necessaria – a tal fine – la produzione del titolo di acquisto redatto in forma scritta, non operando il medesimo regime probatorio dell’azione di rivendicazione (cfr., specificamente in tema di servitu’ coattive: Cass. 28757/2017).
Solo la domanda ex articolo 948 c.c. mira alla dichiarazione del diritto di proprieta’ sul fondo, mentre, nell’azione diretta ad accertare l’esistenza della servitu’ o ad ottenerne la costituzione in via coattiva, l’oggetto della domanda e’ la richiesta della creazione (o l’accertamento) del diritto reale, di cui la proprieta’ del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto legittimante.
Non occorre quindi la cd. probatio diabolica, potendo la proprieta’ essere provata anche mediante presunzioni (cfr., per il principio generale in tema di confessoria servitutis, Cass. 25809/2013; Cass. 13212/2013).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1051, commi 1, 1, 3, e articolo 1052 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte distrettuale di aver ritenuto applicabile l’articolo 1052 c.c. sebbene il fondo dominante fosse separato dalla strada pubblica da immobili in proprieta’ dei soci. Sussistendo, invece, una situazione di interclusione, era consentita la costituzione del diritto ai sensi dell’articolo 1051 c.c..
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 2249 e 2266 c.c. ai sensi dell’articolo 260 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che, nel caso in esame, sussisteva il requisito dell’altruita’ degli immobili che separavano il preteso fondo dominante dalla via pubblica, poiche’ tali fondi non erano intestati all’ (OMISSIS) ma appartenevano a taluni dei soci della societa’, essendo quest’ultima munita di una propria soggettivita’.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1052 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la sentenza ritenuto che la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio ai sensi dell’articolo 1052 c.c. non e’ consentita ove il transito risponda – invece che alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria ad esigenze abitative non riferibili alle persone diversamente abili.
I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
La sentenza, pur partendo dalla condivisibile premessa secondo cui la situazione di interclusione, rilevante ai fini della costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio, deve essere accertata con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, e’ giunta all’errata conclusione di considerare unitariamente i fondi appartenenti al patrimonio della societa’ e quelli di cui erano proprietari esclusivi taluni dei soci.
Va osservato che i beni di cui e’ intestataria la societa’ semplice restano distinti, sul piano formale, da quelli appartenenti ai singoli soci.
L’articolo 2254 c.c., nel contemplare i conferimenti di beni alla societa’, comporta che, in tal caso, la societa’ diviene soggetto di diritto in quanto titolare dei diritti reali sui beni conferiti, che entrano a far parte del patrimonio della impresa collettiva (articolo 2289 c.c., comma 2, cfr. Cass. 21754/2012; Cass. 24961/2011; Cass. 3773/1993; Cass. 1027/93).
Difettava – nello specifico – l’appartenenza formale di tutti gli immobili (inclusi quelli aventi accesso diretto alla strada pubblica) in capo al medesimo soggetto e – sotto altro profilo – l’eventuale transito sui fondi in titolarita’ dei soci, in mancanza di un titolo che ne legittimasse l’esercizio iure proprietatis o successionis, poteva svolgersi solo in via di fatto, lasciando persistere l’interclusione. Tale presupposto, necessario per ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino, e’ escluso solo allorquando esista un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitu’ (Cass. 7996/1991; Cass. 4133/1981; Cass. 4060/1975), anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo (Cass. 24017/2004; Cass. 2903/1989), non anche ove il titolare del fondo dominante eserciti il transito senza poter vantare alcun diritto.
Una volta ritenuti carenti i presupposti per procedere alla costituzione del diritto di passaggio ai sensi dell’articolo 1051 c.c., la sentenza ha erroneamente escluso anche l’applicabilita’ dell’articolo 1052 c.c., rilevando che la pronuncia della Corte costituzionale n. 167/1999 (che ha dichiarato illegittimo l’articolo 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo di cui al comma 1 potesse essere concesso dall’autorita’ giudiziaria ove la domanda fosse rispondente alle esigenze di accessibilita’ – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo), non concerne il piu’ facile accesso alle abitazioni, ma subordina il sacrificio altrui alle sole esigenze di socializzazione delle persone diversamente abili.
Questa Corte ha tuttavia gia’ precisato che l’articolo 1052 c.c. puo’ essere invocato, al fine della costituzione di una servitu’ coattiva di passo carraio, non solo per esigenze dell’agricoltura o dell’industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invoca bili, emergendo, dopo la citata pronuncia della Corte costituzionale n. 167/1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l’istituto della servitu’ di passaggio non e’ piu’ limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 Cost., che permea di se’ anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale (Cass. 8817/2018; Cass. 14103/2012; Cass. 14477/2018; Cass. 2150/2009).
Sono quindi accolti i quattro motivi di ricorso.
La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie i quattro motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply