Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45221.
La massima estrapolata:
Costituisce furto consumato, e non tentato, la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva
Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45221
Data udienza 27 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Dato atto che nessun difensore e’ presente.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del loro difensore di fiducia, ricorrono con unico atto avverso l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Napoli, il 15 gennaio 2018, ha confermato la sentenza di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Napoli in data 23 agosto 2017 in relazione al furto in concorso di alcuni gioielli all’interno dell’abitazione di tale (OMISSIS), reato commesso il (OMISSIS).
L’azione furtiva, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, si concludeva con l’arresto dei due odierni ricorrenti in quasi-flagranza, in quanto il (OMISSIS), grazie all’applicazione del suo cellulare collegata al sistema di videosorveglianza installato nella sua abitazione aveva modo, sia pure a distanza, di visionare la presenza di intrusi nell’appartamento e di allertare la Polizia giudiziaria, che sopraggiungeva mentre i due si allontanavano dal palazzo dandosi alla fuga. Costoro venivano fermati subito dopo dagli appartenenti alla P.G. e trovati in possesso della refurtiva.
2. L’impugnazione del (OMISSIS) e del (OMISSIS) avverso la predetta sentenza si articola in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione alla qualificazione del reato in furto consumato anziche’ in furto tentato; richiamando la sentenza Prevete a Sezioni Unite, deducono i ricorrenti che l’azione furtiva non poteva dirsi conclusa al momento dell’arresto, in quanto essa si e’ svolta sotto il costante controllo della persona offesa e poi della polizia giudiziaria, che, grazie alle indicazioni del (OMISSIS), e’ riuscita ad intervenire in modo da impedire che gli autori del reato conseguissero il possesso pieno della refurtiva e l’azione venisse condotta a termine; inoltre non risponde a verita’ il fatto che i due si fossero gia’ allontanati dall’abitazione, in quanto essi furono arrestati sul balcone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Invero, e’ del tutto improprio il richiamo alla giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete e altro, Rv. 261186) riguardante il caso, affatto diverso, del furto in un supermercato posto in essere sotto il costante controllo del personale del punto vendita.
Non vi e’ in atti alcun tipo di elemento che consenta di sostenere che la refurtiva, in seguito all’azione delittuosa, fosse rimasta nella sfera di vigilanza della persona offesa (OMISSIS) Sergio: la mera presenza di un sistema di videosorveglianza nella sua abitazione, al quale il (OMISSIS) avrebbe avuto accesso tramite un’applicazione presente sul suo telefono cellulare, non e’ certo bastevole a far ritenere che attraverso tale sistema l’azione furtiva potesse essere interrotta in qualsiasi momento, come di regola accade nell’esempio oggetto della citata pronunzia a Sezioni Unite – quello del furto all’interno di supermercato -, avente caratteristiche fattuali del tutto diverse dalla condotta furtiva posta in essere all’interno di un condominio, come nel caso di specie.
Inoltre, il percorso argomentativo seguito sul punto nella sentenza impugnata e’ pienamente in linea con l’indi (OMISSIS), anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’ in casi sostanzialmente analoghi, in base al quale costituisce furto consumato, e non tentato, la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della refurtiva, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 2000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Leave a Reply