Ai fini della concedibilita’ o del diniego della fattispecie di lieve entita’

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45215.

La massima estrapolata:

Ai fini della concedibilita’ o del diniego della fattispecie di lieve entita’, il giudice e’ tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalita’ e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantita’ e qualita’ delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilita’ dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entita’”

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45215

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatell – rel. Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA in data 15.09.2017;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. Donatella FERRANTI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. CUOMO Luigi, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, resa all’esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Velletri il 19.09.2017, nei confronti di (OMISSIS) che lo aveva condannato per i reati descritti in rubrica di cui all’articolo 81 cpv c.p. e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, relativo alla spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, fatti verificatesi dal (OMISSIS), rideterminando la pena in anni 4 mesi 1 e giorni 20 di reclusione e la multa in 18.000,00 di Euro.
2. La Corte territoriale confermava la ricostruzione probatoria del giudice di prime cure in punto di responsabilita’ per i fatti ascritti; accoglieva il motivo di doglianza con riferimento al capo E2, limitatamente all’episodio del (OMISSIS) per il quale il ricorrente era stato arrestato, “allorquando stava per eseguire un trasporto per la successiva cessione di rifornimento” e rilevava che per tale fatto delittuoso era stato gia’ giudicato con sentenza del Tribunale di Velletri, divenuta irrevocabile il 26.03.2014; conseguentemente riconosceva la continuazione con gli altri episodi di spaccio contestati nella medesima imputazione, relativi alle cessioni di cocaina (consegne di dieci o quindici gr. a settimana a (OMISSIS)) e riferibili al periodo dal mese di novembre 2013, antecedente quindi all’arresto del (OMISSIS).
3.La Corte territoriale rigettava il motivo di doglianza riferito alla configurabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, richiamando i numerosi riscontri probatori desumibili dalle dichiarazioni dei vari acquirenti, dalle intercettazioni telefoniche, dall’attivita’ della polizia giudiziaria di perquisizione e sequestro; affermava che la reiterazione degli episodi di spaccio, la vasta e capillare area di riferimento degli acquirenti (in (OMISSIS)) sono tutti elementi oggettivi da cui desumere l’attivita’ di spaccio che costituiva una fonte stabile di reddito e che impediscono di qualificare la condotta nell’ambito della fattispecie di lieve entita’. La Corte osservava che il trattamento sanzionatorio, con l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale, non era ulteriormente mitigabile, pur rilevando un errore di calcolo ex articolo 69 c.p..
Conseguentemente la Corte territoriale rideterminava la pena in 4 anni mesi 1 e 20 giorni di reclusione e 18.000,00 di multa,dopo aver dichiarato non doversi procedere limitatamente all’episodio del 22.1.2014, coperto dal giudicato.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore.
Con il primo motivo e il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perche’ la sentenza impugnata pur avendo riconosciuto l’errore di computo della pena del primo giudice in relazione alla recidiva ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e il precedente giudicato per il fatto delittuoso del (OMISSIS), ha poi ridotto la pena complessiva solo di mesi 1 e giorni 10 di reclusione. Lamenta inoltre che non ha valutato ed adeguatamente motivato la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avendo omesso di valorizzare l’ottimo comportamento processuale, il lavoro di pubblica utilita’ espletato e lo stato di tossicodipendenza in atti documentato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione; in particolare si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Osserva che il prevenuto per il fatto di cui all’arresto del (OMISSIS) era stato gia’ condannato per l’ipotesi lieve e aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova. Gli episodi delittuosi che gli vengono contestati nel presente procedimento sono frutto dell’attivita’ di intercettazione telefonica, sono tutti precedenti all’arresto, per alcuni fatti si tratta quindi della c.d. “droga parlata” o comunque di regalini o piccole cessioni di stupefacenti a persone legate da rapporti di amicizia.
Con il terzo motivo lamenta che gli episodi delittuosi non siano stati giudicati in continuazione con quelli di cui alla sentenza 20.02.2014, irrevocabile il 26.03.2014, consumati il (OMISSIS), ultima data di consumazione di tutti i reati contestati in rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo riferito alle condizioni per l’applicabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ infondato. Secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, al quale il Collegio si conforma per condivise ragioni, ai fini della concedibilita’ o del diniego della fattispecie di lieve entita’, il giudice e’ tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalita’ e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantita’ e qualita’ delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilita’ dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entita’” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel censire le doglianze che erano state dedotte del prevenuto, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, conducente ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di “lieve entita’”.
Orbene, le valutazioni espresse dal giudice del gravame, nell’apprezzare la non sussumibilita’ del fatto per il quale si procede nell’ambito applicativo dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano percio’ immuni da censure rilevabili in sede di legittimita’. La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento dell’autonoma fattispecie di lieve entita’, sviluppando un percorso argomentativo saldamente e puntualmente ancorato agli acquisiti dati di fatto (dettagliatamente descritti da foglio 56 a 74 della sentenza di primo grado), in particolare dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni degli acquirenti oltre che dall’attivita’ di polizia giudiziaria.
Come e’ noto, sfugge dall’orizzonte della cognizione di legittimita’, la possibilita’ di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito, che hanno confermato l’inserimento del prevenuto in un “ampio e ben organizzato giro di spaccio tanto da avere continui e fitti contatti con singoli acquirenti in un’area territorialmente vasta, di essere totalmente dedito all’attivita’ illecita da cui trae mezzi di sostentamento in maniera continuativa e da tempo, dedicandosi al commercio stabile, variegato e professionale di sostanze stupefacenti”.
3.11 primo ed il quarto motivo di ricorso sono parimenti infondati.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimita’ su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”, vedi Sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, ha chiarito che il giudizio di comparazione di equivalenza tra la recidiva reiterata specifica infraquinquennale riconosciuta dal primo giudice e le attenuanti generiche, che pure sono state concesse e valutate equivalenti, era congruo e rapportato ad una spiccata pericolosita’ sociale desunta dalla reiterazione degli episodi di cessione illecita che lo vedevano coinvolto in un ambiente criminale dedito allo spaccio in maniera non occasionale. La pena base tra l’altro e’ stata individuata dal primo giudice in sei anni di reclusione e 26.000,00 di multa ed e’ stata confermata dalla Corte di appello, per il divieto della reformatio in peius, nonostante fosse al di sotto del minimo edittale. La Corte territoriale ha riconosciuto l’errore del giudice di primo grado nell’aver aumentato la pena di mesi tre di reclusione e 2.000,00 Euro di multa per le recidiva, nonostante fosse stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche; ha, quindi, rideterminato la pena aumentando di mesi due e giorni 15 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per la continuazione (avendo sottratto giorni 10 di reclusione e 1.000,00 Euro di multa per l’episodio del 22.01 2014, relativo al giudicato, dall’aumento per la continuazione calcolato dal primo giudice in tre mesi di reclusione e 2000,00 Euro di multa);ha ridotto quindi per il rito abbreviato di un terzo.
4.11 terzo motivo e’ del tutto generico e inoltre, con particolare con riferimento alla richiesta di giudicare in continuazione gli episodi delittuosi(“eccezion fatta per quelli per cui non risulta come dedotto alcun indizio”) contestati nel presente procedimento con i fatti giudicati con la sentenza del 20.02.2014, irrevocabile, e’ inammissibile in quanto tra l’altro non e’ stato mai dedotto specificatamente nei motivi in appello. La continuazione potra’ semmai essere fatta valere in sede esecutiva (Sez. 5, n. 9311 del 10/02/2009 Rv. 243166).
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *