SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 12 febbraio 2013, n. 3271
Svolgimento del processo
Il dott. G.T. – all’epoca dei fatti sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena – è incolpato dell’illecito disciplinare di cui agli artt. l, comma l, 2, comma l, lettere a) ed e), e 4, comma l, lettera d) , del D.Lgs. n. 109 del 2006, per aver, tra l’aprile e il maggio 2011, anche per il tramite di un funzionario di cancelleria, «predisposto accessi al Registro Generale della Procura della Repubblica per acquisire indebitamente notizie relative a un procedimento penale iscritto a carico del personale sanitario in servizio presso il Policlinico di Modena e avrebbe provveduto all’illecita divulgazione dei dati che avrebbe ripetutamente comunicato alla Prof. M. G. M., persona sottoposta ad indagine».
La Sezione disciplinare del CSM con ordinanza del 29 maggio 2012, depositata il 5 luglio 2012 e comunicata il 18 luglio 2012 all’incolpato, ha disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 109 del 2006, il trasferimento provvisorio dell’incolpato al Tribunale di Piacenza con funzioni di giudice.
Avverso tale provvedimento il dott. T. propone ricorso a queste Sezioni Unite con tre motivi. Il CSM e il Ministero della Giustizia non si sono costituiti in giudizio.
Motivazione
1. Preliminarmente va affermata la tempestività del ricorso qui in esame depositato al CSM il 17 settembre 2012, sulla base del principio affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui: «Il termine per proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza camerale di trasferimento cautelare del magistrato ex artt. 13, comma secondo, e 22, comma primo, D. Lgs. n. 109 del 2006, è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che opera, al riguardo, la prescrizione di carattere generale dì cui all’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., e non quella derogatoria di cui all’art. 311 cod. proc. pen.)» (Cass. S.U. 26 settembre 2011, n. 19566).
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 109 del 2006, sia sotto il profilo di cui al comma 4 (inizio del procedimento e relativa decadenza), sia sotto il profilo di cui al comma 5 (per omessa comunicazione all’incolpato dell’inizio del procedimento).
2.1. Il ricorrente sostiene che l’inizio del procedimento e i termini per la relativa comunicazione debbono farsi risalire ben oltre il 4 maggio 2012, data del formale esercizio dell’azione disciplinare, fino al 30 giugno 2011 data nella quale il dott. T. è iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 615-ter c.p. presso la Procura di Ancona, competente ex art. 11 c.p.p. Afferma il ricorrente che l’ordinanza impugnata non abbia adeguatamente risposto alla predetta eccezione, sollevata innanzi alla Sezione disciplinare del CSM, in quanto si è basata su un erroneo richiamo alla sentenza n. 27172 del 2006 delle Sezioni Unite, la quale ha deciso una controversia regolata dall’art. 59, D.P.R. n. 916 del 1958.
3. Il motivo non è fondato. Queste Sezioni Unite con la richiamata sentenza hanno stabilito che l’art. 59, D.P.R. n. 916 del 1958 «individua l’inizio del procedimento nella data della comunicazione del P.G. al Consiglio Superiore della Magistratura, alla quale è collegato anche l’obbligo di dare comunicazione all’incolpato, con l’indicazione del fatto addebitatogli, a pena di nullità degli atti istruttori compiuti» (Cass. S.U. 20 dicembre 2006, n. 27172).
3.1. Una conclusione questa che, nella sostanza, non appare dissimile da quella ricavabile dalle “nuove” disposizioni di cui agli artt. 14 e 15, D.Lgs. n. 109 del 2006 alla luce del principio enunciato da queste Sezioni Unite secondo cui «l’art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia e non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al P.G. presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, dello stesso d.lgs. (Consiglio superiore della magistratura, consigli giudiziari e dirigenti degli uffici, compresi tra questi “i presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti” che “debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell’ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare”), sia perché tale conoscenza non determina quella, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell’azione disciplinare – solo l’inerzia del quale (protratta oltre il termine fissato dal legislatore) è pertinente – sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell’afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell’insorgenza del predetto obbligo di comunicazione» (Cass. S.U. 5 luglio 2011, n. 14665).
3.2. In un caso e nell’altro, quindi, tanto alla luce della previgente regola, quanto alla luce della nuova regola, bisogna affermare, come si esprime la richiamata sentenza n. 27172 del 2006, che «in relazione allo svolgimento delle indagini preliminari, che si risolvono in un’attività amministrativa finalizzata all’acquisizione di una più completa e precisa cognizione dei fatti, unicamente in funzione delle valutazioni di competenza del P.G. circa l’esercizio dell’azione disciplinare, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all’incolpato».
3.3. Sicché devono essere riconosciute corrette sul punto le conclusioni formulate nel provvedimento impugnato.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 606, comma l, lettera c) e 270 c.p.p., sostenendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento penale n. 4059/2011 pendente a carico dell’incolpato e, in subordine, la violazione degli artt. 606, comma 1, lettera c) e 103, comma 5, c.p.p., sostenendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del predetto procedimento penale, limitatamente a quelle aventi ad oggetto comunicazioni tra l’indagato, dott.ssa M., ed il proprio difensore, avv. Masi.
5. Il motivo non è fondato sulla base dei principi affermati da queste Sezioni Unite, conformemente ai quali risulta orientato il provvedimento impugnato.
5.1. Secondo il richiamato orientamento «le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 cod. proc. pen., norma quest’ultima riferibile al solo procedimento penale» (Cass. S.U. 24 giugno 2010, n. 15314).
5.2. Queste Sezioni Unite hanno precisato che «il citato art. 270, comma 1, riguarda specificamente il processo penale, deputato all’accertamento delle responsabilità appunto penali che pongono a rischio la libertà personale dell’imputato (o dell’indagato), cosa questa che giustifica l’adozione di limitazioni più stringenti in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. In ragione di tanto, è solo con riferimento ai procedimenti penali che una ipotetica, piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nell’ambito di procedimenti penali diversi da quello per cui le stesse intercettazioni erano state validamente autorizzate contrasterebbe con le garanzie poste dall’art. 15 Cost., a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni. In relazione poi al profilo della utilizzabilità in concreto, è stato precisato che presupposto per l’utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell’ambito del procedimento in cui sono state disposte» (Cass. S.U. 23 dicembre 2009 n. 27292 in motivazione).
5.3. La circostanza che nell’ambito del processo penale le intercettazioni siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali non risulta oggetto di alcuna adeguata contestazione: l’eccezione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni concernenti le comunicazioni tra l’indagata principale nel ricordato procedimento penale e il difensore di fiducia, che violerebbero il divieto di cui all’art. 103 c.p.p., è questione nuova perché posta per la prima volta in sede di legittimità ed è comunque infondata, mancando una dimostrazione che le intercettazioni de quibus riguardino «conversazioni o comunicazioni inerenti alla funzione difensiva», essendo a tali comunicazioni circoscritto il divieto imposto dalla citata norma processualpenalistica (Cass. pen. 3 giugno 2008, n. 38578; Cass. pen. 4 luglio 2006, n. 34065; v. anche Cass. S.U. pen. 12 novembre 1993, n. 25). Né, peraltro, dal contesto del provvedimento impugnato risulta che le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni tra la prof. Modena ed il suo difensore abbiano costituito supporto probatorio utile e determinante ai fini dell’applicazione della misura disciplinare.
5.4. Ininfluente è il richiamo, come correttamente ha rilevato il provvedimento impugnato, alla sentenza CEDU Matheron c. Francia del 29 marzo 2005: sia perché la decisione concerne l’ambito del processo penale – soggetto a maggiori limitazioni, come già ricordato, di quanto lo sia il procedimento disciplinare -, sia perché la decisione concerne la supposta violazione dell’art. 8 e non dell’art. 6 della Convenzione, sia perché essa concerne la legge francese sulle intercettazioni e non la legge italiana, rispetto alla quale la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non sussiste la violazione degli artt. 6, par. l, diritto al giusto processo, e 8 della Convenzione, diritto al rispetto della vita privata e familiare, se le intercettazioni hanno base legale; tali intercettazioni realizzano un’ingerenza dello Stato nella vita privata, necessaria in una società democratica, quando sono mezzo principale di investigazione e l’imputato dispone di rimedi giuridici per contestarle (Panarisi c Italia, l0 aprile 2007). Nel caso di specie non appare in discussione né la base legale delle intercettazioni, né l’indisponibilità di rimedi giudici per contestarle da parte dell’incolpato, come giustamente evidenzia il provvedimento impugnato.
6. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1, 2, comma 1, lettere a) ed e), 3 -bis , 4, 12 comma l, lettera a), 13, comma 21 D.Lgs. n. 109 del 2006 e 615-ter c.p., nonché vizio di motivazione in ordine al supposto indebito vantaggio in favore di una parte processuale come conseguenza della condotta addebitata all’incolpato e in ordine alla sussistenza dell’esimente conseguente alla scarsa rilevanza del fatto contestato ex art 2, comma l, lettera e), D.Lgs. n. 109 del 2006.
7. Sotto un primo profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto sussistente nel caso la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615-ter c.p. in relazione all’accesso al REGE, direttamente o tramite un funzionario della segreteria, per verificare lo stato del fascicolo concernente la Prof. M..
7.1. Si tratta di censura priva di fondamento, in quanto le considerazioni che il provvedimento impugnato svolge in ordine alla potenziale condotta di accesso abusivo a un sistema informatico – reato che ben può essere compiuto, diversamente da quanto il ricorrente mostra di ritenere, da chi sia abilitato all’accesso mediante possesso di regolare password (v. Cass. S.U. pen. 27 ottobre 2011, n. 4694), in particolare trattandosi dì accesso ad un fascicolo di cui era stata disposta la segretazione – sono meramente rafforzative, e non esaustive e decisive per la configurazione dell’ipotesi di comportamento posto a fondamento giustificativo della sanzione disciplinare irrogata e consistente in una violazione del «generico dovere di correttezza al quale deve sempre esser ispirato l’esercizio dell’attività giurisdizionale».
8. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che, in contraddizione con il dettato normativa e senza adeguata motivazione, il provvedimento impugnato abbia ritenuto la condotta addebitata all’incolpato idonea ad avvantaggiare un indagato nel precitato processo penale.
8.1. La censura è infondata. Nel provvedimento impugnato è illustrata una analitica valutazione del comportamento posto in essere dall’incolpato, ricostruito scrupolosamente attraverso un circostanziato esame dei contenuti delle intercettazioni dai quali emerge il “peso” tutt’altro che irrilevante dell’apporto offerto dal dott. T. alla prof. M. nelle vicende oggetto d’indagini presso l’ufficio dove l’incolpato prestava servizio.
8.2. La motivazione del provvedimento impugnato appare sul punto esente da vizi, rendendo essa congruamente conto delle ragioni della decisione ed in particolare del disposto trasferimento cautelare in quanto l’incolpato, alla luce dei comportamenti posti in essere e ampiamente descritti, non poteva «più svolgere le funzioni nello stesso ufficio che procede alle indagini per le quali egli ha mostrato un particolare, personale interesse e dove sono ormai compromessi, per l’incolpato, il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere con i colleghi e le normali relazioni interne con lo stesso personale amministrativo».
9. Quanto sin qui argomentato vale anche ad escludere il terzo profilo di censura articolato dal ricorrente, che lamenta la mancata valutazione dell’esimente sulla “scarsa rilevanza del fatto” ex art. 3- bis, D.Lgs. n. 109 del 2006, anche alla luce dell’orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui «in tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, l’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, presuppone che la fattispecie tipica si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza ed il giudice disciplinare (specie se non sollecitato da specifica richiesta) non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto di scarsa rilevanza e, quindi, non abbia considerato tale esimente, per la cui applicazione è necessario che l’incolpato eccepisca e provi (o che comunque risulti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile sia effettivamente di scarsa rilevanza» (Cass. S.U. 5 luglio 2011, n. 14665). E nel caso di specie alcuna prova di questo tipo è stata nemmeno dedotta dal ricorrente.
10. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese in ragione del mancato esercizio di una attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
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