La massima

La domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ex coniuge (al pari dell’attrice cittadino italiano residente e) domiciliato in Italia, al pagamento di metà dell’importo conseguito dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale, situato a Malta, non rientra nell’ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

ORDINANZA 10 dicembre 2013, n. 27495

Considerato in diritto

1. – Si tratta di stabilire se spetta al giudice italiano o al giudice maltese conoscere della domanda promossa nei confronti dell’ex coniuge, (cittadino italiano residente e) domiciliato (al pari dell’attrice) in Italia, diretta ad ottenere la condanna al pagamento di metà dell’importo incassato dal convenuto a seguito della vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile situato a Malta, già ricadente (secondo la prospettazione della parte) in comunione legale.

2. – L’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevede – in continuità con l’art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 21 luglio 1971, n. 804 – che, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari e di contratto di affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

3. – Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 16, punto 1, della convenzione di Bruxelles – che vale anche, secondo il considerando 19 del regolamento n. 44/2001, per l’interpretazione dell’art. 22, punto 1, di quest’ultimo – la Corte di giustizia ha stabilito che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenza 10 gennaio 1990, nella causa C-115/88, Reichert e Kockler e Società Dresdner Bank).

A questa conclusione la Corte di giustizia è pervenuta sul rilievo che l’articolo in questione ‘non dev’essere interpretato in senso più largo di quanto non richieda la finalità da esso perseguita, dal momento che ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente, e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse’; e considerando che la ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita ai giudici dello Stato in cui si trova l’immobile ‘è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell’immobile’.

Su questa base, la Corte di giustizia ha ritenuto non riconducibili al campo di applicazione dell’art. 16, punto 1, della Convenzione o dell’art. 22, punto 1, del regolamento: l’azione che, intentata da un creditore, tende a rendere non opponibile nei suoi confronti un atto di disposizione relativo ad un diritto reale immobiliare che egli sostenga essere stato compiuto dal suo debitore in frode ai suoi diritti (sentenza 10 gennaio 1990, cit.); l’azione volta a far constatare che una persona detiene un bene immobile in qualità di trustee e ad ottenere che le sia ingiunto di compiere gli atti necessari affinché l’attore diventi titolare della legal ownership (sentenza 17 maggio 1994, nella causa C-294/92, Webb e Webb); la domanda di indennizzo per il godimento di un’abitazione in seguito all’annullamento del trasferimento della proprietà (sentenza 9 giugno 1994, nel procedimento C-292/93, Lie-ber e Gòbel); l’azione di risoluzione di un contratto di compravendita riguardante un immobile e di risarcimento dei danni a causa di tale risoluzione (sentenza 5 aprile 2001, nel procedimento C-518/99, Gaillard e Che-kili); l’azione diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su beni immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria (costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati) (sentenza 18 maggio 2006, nella causa C-343/04, Obe-rosterreich e CEZ); il procedimento di volontaria giurisdizione promosso da un cittadino di uno Stato membro, dichiarato parzialmente incapace dopo essere stato sottoposto a regime di curatela in conformità della normativa di tale Stato, dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro per ottenere l’autorizzazione alla vendita della sua quota di proprietà di un immobile, situato nel territorio di quest’ultimo Stato membro (sentenza 3 ottobre 2013, nella causa C-386/12, Schneider).

4. – Dall’esame diretto del contenuto della domanda giudiziale risulta che – come ha esattamente evidenziato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – nessuna rivendicazione di comproprietà e nessuna azione recuperatoria del bene immobile sono state nella specie compiute dall’attrice.

L’azione esercitata dalla P. non è un’azione reale ai sensi dell’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44 del 2001, intesa a far valere, erga omnes, prerogative concernenti direttamente l’immobile, bensì un’azione personale volta ad esercitare, nei confronti dell’ex marito, un diritto di obbli-gazione nascente dal contratto di vendita del bene immobile da costui stipulato in quanto unico intestatario formale dello stesso, ma in realtà acquistato, secondo la prospettazione dell’attrice, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale. L’esistenza e il contenuto del diritto di comunione (ordinaria, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale) sull’immobile hanno, in tale contesto, un significato soltanto incidentale, mentre la causa petendi dell’azione personale esercitata nei confronti del debitore della prestazione pecuniaria rimanda all’ormai cessato regime patrimoniale tra i due ex coniugi: una causa petendi che rientra perfettamente nella esclusione generale dal campo di applicazione del regolamento, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 2, lettera a), dello stesso.

Del resto, la competenza esclusiva in materia di diritti immobiliari, prevista dal citato art. 22, punto 1, del regolamento, si giustifica con il fatto che le controversie relative ai diritti immobiliari spesso comportano contestazioni che implicano accertamenti, inchieste e perizie che dovranno effettuarsi sul posto. Ma nella specie la natura immobiliare e la posizione del bene venduto dal M. non incidono sulla configurazione della controversia: questa si sarebbe presentata nei medesimi termini se avesse avuto ad oggetto un appartamento situato nel territorio di qualsiasi altro Stato membro o un quadro di valore.

5. – Conclusivamente, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano; enunciandosi il principio di diritto secondo cui la domanda diretta ad ottenere la condanna dell’ex coniuge, (al pari dell’attrice cittadino italiano residente e) domiciliato in Italia, al pagamento di metà dell’importo conseguito dalla vendita a terzi, stipulata successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, di un immobile, già ricadente in comunione legale, situato a Malta, non rientra nell’ambito di applicazione della regola sulla competenza esclusiva, in materia di diritti reali immobiliari, prevista dall’art. 22, punto 1, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

6. – Il Tribunale di Rieti, dinanzi al quale la causa pende, provvederà sulle spese del regolamento unitamente al merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione spetta al giudice italiano.

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