Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 3 novembre 2017, n. 26147. La notifica a mano è sempre valida, a prescindere dal fatto che essa non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario.

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3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 ed il 18 ottobre 2016, sulla base di quattro motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso, mentre la (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (violazione dell’articolo 142 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto valida la notificazione a mani proprie sulla base della disposizione dell’articolo 138 cod. proc. civ., senza considerare che tale norma riguarda unicamente le notificazioni nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato. Viceversa, nei confronti di persona che non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato, l’articolo 142 cod. proc. civ. prevederebbe quale unica e tassativa forma di notificazione la spedizione secondo le modalita’ ivi contemplate. In punto di fatto, il ricorrente deduce che, a fronte dei dati contenuti nelle iscrizioni all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e del contenuto delle dichiarazioni dell’ufficio consolare e della natura meramente informativa di esse, non emergerebbe alcuna dimostrazione circa la residenza in Italia del (OMISSIS); d’altra parte, il mancato recapito della citazione a Bous nel Granducato del Lussemburgo era motivato con un “n’habite/n’existe plus a’ l’addresse indiquee”, ossia con l’indicazione che il Rosi non era piu’ a quell’indirizzo, non che fosse irreperibile, cosicche’ parte attrice avrebbe dovuto verificare i successivi spostamenti del destinatario, anziche’ ritenere (erroneamente) che la cancellazione anagrafica da Bous implicasse ipso facto una non meglio precisata residenza in Italia.
1.1. – Il motivo e’ infondato.
Risulta dagli atti di causa – ai quali e’ possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo – che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e’ stato, dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche della sezione distaccata di Anagni del Tribunale di Frosinone, notificato il 2 ottobre 2002 al convenuto (OMISSIS) a mani proprie del medesimo, lungo la via (OMISSIS).
Essendo stata eseguita a mani proprie del destinatario, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e’ valida, posto che, secondo la testuale previsione dell’articolo 138 cod. proc. civ. (“(l)’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario… ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale e’ addetto”), la notificazione a mani e’ sempre valida, a prescindere dal fatto che essa non sia avvenuta presso la casa di abitazione anagrafica del destinatario.
Tale principio – gia’ enunciato da questa Corte (Cass., Sez. 2, 8 gennaio 2014, n. 142) in fattispecie di notifica avvenuta in Italia, nell’ambito della circoscrizione dell’ufficiale giudiziario procedente, a mani proprie del convenuto cittadino straniero, residente in Svizzera – e’ tanto piu’ applicabile nella specie, ove si consideri che l’attrice aveva tentato, in precedenza (il 22 maggio 2002), di notificare l’atto di citazione al (OMISSIS) presso l’indirizzo di rue de Luxembourg n. 25 a Bous, nel Granducato del Lussemburgo (ove risultava formalmente residente secondo il registro A.I.R.E. del Comune di Anagni), ma tale notifica non era andata a buon fine, avendo l’addetto al recapito certificato la mancata consegna con la motivazione (risultante dalla busta postale allegata all’atto di citazione) “n’habite/n’existe plus a’ l’addresse indiquee”. E che a tale residenza formale a Bous non corrispondesse una residenza effettiva e’ confermato dagli accertamenti eseguiti – su richiesta dell’attrice – dal Consolato d’Italia nel Granducato del Lussemburgo, dai quali risulta (v. nota del 3 dicembre 2002) che il (OMISSIS), cancellato d’ufficio dal Comune lussemburghese per irreperibilita’ sin dal 4 dicembre 2000, non era iscritto nella anagrafe consolare. Va qui aggiunto, per completezza, che soltanto in data successiva al perfezionamento della notificazione, e con decorrenza dal 3 febbraio 2003, il (OMISSIS) risultera’ residente all’estero a (OMISSIS).
2. – Il secondo mezzo lamenta violazione dell’articolo 163-bis cod. proc. civ. Sarebbe errato il rigetto della censura riguardante la violazione dei termini di comparizione di 120 giorni previsto dall’articolo 163-bis cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, per il residente all’estero l’equivalenza tra il luogo dell’effettiva notificazione in Italia e della residenza nello Stato (con legittimita’ dell’ordinario termine di comparizione) sussisterebbe solo nell’ipotesi in cui il suddetto abbia domicilio in Italia. Ma nel caso di specie nessuna dimostrazione sarebbe stata fornita (ne’ indicata in decisione) sulla sussistenza di un domicilio in Italia che giustificasse l’inosservanza del maggior termine stabilito dall’articolo 163-bis cod. proc. civ.. Il mero rinvenimento nello Stato del residente all’esterno non dimostrerebbe affatto l’esistenza di un centro stabile di affari ed interessi qualificabile come domicilio.
2.1. – Il motivo e’ infondato.

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