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13. E’ ben vero che le norme dei Regolamenti – comunitari prima ed eurounitari od unionali ora – non si limitano ad individuare l’ordinamento munito di giurisdizione, secondo la funzione tradizionale delle norme sui conflitti di giurisdizione, ma identificano anche, e direttamente, il giudice, all’interno di quell’ordinamento, che ha la competenza per la decisione della causa: stabiliscono, cioe’, quale, tra i giudici dislocati nel territorio dell’ordinamento avente la giurisdizione, puo’ – in concreto – decidere la causa.
14. Tanto corrisponde, del resto, alla funzione delle norme eurounitarie o unionali sul punto, di rendere prevedibile e certo il giudice davanti al quale la controversia dovra’ essere trattata; anche in questo caso con riferimento all’articolo 5 della Convenzione, invero, la Corte di Giustizia ha sancito che una norma di tal fatta “determina sia la competenza internazionale che quella territoriale”, visto che “mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali” (Corte Giustizia UE, 03/05/2007, Color Drack GmbH contro Lexx International Vertriebs GmbH, in causa n. C-386-05).
15. E tuttavia l’indicazione del “giudice del luogo” – cui si ancora l’individuazione di quello munito di competenza giurisdizionale (o, per la dogmatica domestica, di giurisdizione) – deve intendersi appunto idonea ad identificare la giurisdizione dello Stato membro, nel suo complesso ovvero indifferenziatamente inteso, in cui il luogo scelto quale criterio di riferimento e’ ubicato, operando la disciplina nel riparto di giurisdizione esclusivamente tra Stati membri e, se non altro allo stato attuale della legislazione eurounitaria, esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento di ciascuno di questi quella diversa disciplina di attribuzione della specifica competenza territoriale.
16. Invero, la contestuale attribuzione di competenza giurisdizionale (o, direttamente e per quanto detto, di giurisdizione) e di competenza territoriale implica due momenti logicamente successivi, i quali, sebbene reciprocamente interagiscano, non identificano tuttavia la giurisdizione come condizionata dalla corretta instaurazione della lite davanti al giudice competente per territorio all’interno dell’ordinamento statuale munito di giurisdizione.
17. Al contrario, solo all’interno di tale ordinamento va riferita la modalita’ concreta in cui deve operare il relativo riparto, sicche’ non potrebbe dirsi che la giurisdizione del giudice italiano sussiste solo con riferimento al giudice di Perugia, mentre non vi sarebbe quanto al giudice di Ancona: i rapporti tra l’uno e l’altro, relativi al riparto della potesta’ giurisdizionale all’interno del territorio di un unitario ordinamento statuale correttamente individuato, involgono solo una questione di competenza territoriale – benche’ inderogabile – interna, necessariamente rimessa allora (in difetto di esplicite previsioni sul punto da parte del Regolamento) alle norme processuali di quello.
18. Pertanto, identificato dalla norma eurounitaria o unionale il luogo rilevante – nella specie ed in base all’articolo 6, n. 1, del richiamato Regolamento CE 44/2001, quello del domicilio di uno qualsiasi dei convenuti – ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al giudice di uno degli Stati membri, rilevano poi esclusivamente ai sensi ed ai fini della lex fori il riparto della competenza territoriale e, con esso, la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di quest’ultima, “giacche’ il regolamento stabilisce il modo del rilievo della violazione di norma di competenza con esclusivo riferimento al caso in cui la violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto” (in tali espressi termini: Cass. ord. 11/12/2012, n. 22731, sebbene riferita alle previsioni dell’articolo 5 del Regolamento).
19. Tanto e’ conforme, come accennato, non solo alla giurisprudenza di questa Corte, ma soprattutto ad una corretta impostazione dei rapporti tra le norme attributive di giurisdizione tra Stati e la disciplina (sul riparto) di questa all’interno di ogni singolo Stato membro: sicche’ si configura una questione che non necessita di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia neppure sul punto, potendo definirsi acte claire in tal senso (per tutte, nel senso della non necessita’ di remissione in tali ipotesi: Cass. ord. 29/04/2016, § 7.1; Cass. Sez. U. ord. 26/04/2017, n. 10233, che lo identifica nei casi di evidenza dell’interpretazione) la disposizione che si ritrae dal testo della norma dell’articolo 6, sopra richiamato.
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