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5. A tale principio e’ arrecata deroga solo per i casi – che qui con ogni evidenza non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare ed avendo la dante causa notificato ritualmente controricorso – di successione a titolo universale ovvero di pregressa inerzia del dante causa (visto che altrimenti subirebbe un vulnus irrimediabile il diritto di difesa del successore: Cass. 07/06/2016, n. 11638); e comunque pur sempre a condizione che l’intervento abbia luogo con atto sul quale sia ritualmente instaurato il contraddittorio con notifica alla controparte dell’atto medesimo e della documentazione a comprova della successione – e quindi non mai con il mero deposito in Cancelleria di una comparsa, o altro atto similmente denominato, di costituzione – a tutela del diritto di difesa della altre parti gia’ costituite (per la successione a titolo particolare, in termini e in motivazione, v. Cass. 24/02/2011, n. 4467; per quella a titolo universale, tra le altre, v. Cass. 31/03/2011, n. 7441; neppure potendo dirsi accettato il contraddittorio, visto che la costituzione con atto di intervento e’ avvenuta al di fuori della possibilita’, per la controparte, di esserne resa legalmente edotta).
6. Pertanto, l'”atto di costituzione” in esame e’ inammissibile e sola controparte della ricorrente, costituita legittimamente in questa sede, resta la controricorrente originaria, con irrilevanza, ad ogni effetto, di quanto dichiarato dal difensore dell’inammissibile interventrice, tra cui la notizia del decesso del difensore della controricorrente, riguardo alla quale quell’evento non puo’ quindi rilevare; e, cio’ premesso e dichiarato in dispositivo, puo’ esaminarsi il merito della controversia.
7. Va preliminarmente esclusa l’applicabilita’ degli articoli 17 della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 e 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001: l’articolo 23, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 44/2001 non consente, in linea di principio, l’estensione dell’efficacia di clausole di proroga della giurisdizione anche a coloro che sono rimasti terzi rispetto alla pattuizione, sicche’, in caso di piu’ convenuti o di piu’ attori, risultano vincolati da una clausola di proroga della giurisdizione solo coloro che la abbiano sottoscritta (tra le altre, Cass. sez. U. 05/05/2006, n. 10312; in senso sostanzialmente analogo, v. Cass. Sez. U. 27/07/1999, n. 515, invocata dalla controricorrente).
8. Il carattere assorbente di tale considerazione consente di disattendere la tesi dell’estensione di ogni clausola del contratto a chi ne contesta l’opponibilita’, del resto gia’ di per se’ di dubbio fondamento, per la generale regola in base alla quale il contratto fra altre persone resta res inter alios acta, la cui validita’ non si contesta, ma appunto esclusivamente tra le parti: pertanto, nella specie l’originaria attrice in revocatoria, estranea a quella clausola convenzionale di proroga della giurisdizione, non ne e’ vincolata.
9. Ora, la questione principale e’ relativa all’applicabilita’ all’azione revocatoria del criterio di cui all’articolo 5, n. 1, lettera a), del piu’ volte richiamato Regolamento n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000, ovvero, anche solo in subordine, della corrispondente previsione della Convenzione di Bruxelles sopra richiamata o della norma interna di diritto internazionale privato: sicche’ al riguardo va subito precisato che, ad ogni buon conto, ogni sviluppo argomentativo sara’ qui inteso come riferito, per la loro sostanziale coincidenza, anche alle corrispondenti disposizioni di queste diverse fonti normative, come di volta in volta coinvolte, comunque attesa la prevalenza dell’applicabilita’ alla fattispecie del Regolamento eurounitario, per la manifesta appartenenza di tutte le parti in causa a Stati membri dell’Unione Europea.
10. Una volta ricordato che il ricordato articolo 5, n. 1, lettera a) prevede che “la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro puo’ essere convenuta in un altro Stato membro:… 1)… a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio e’ stata o deve essere eseguita”, va pero’ subito rimarcato che la questione della sua applicabilita’ alla revocatoria ordinaria risulta irrilevante nel caso di specie e puo’ cosi’ prescindersene, in quanto non necessaria ai fini dell’affermazione della giurisdizione del giudice italiano: la quale puo’, invero, bene fondarsi sul diverso criterio dell’articolo 6, n. 1, del medesimo Regolamento (CE) n. 44/01.
11. Tale diversa norma statuisce che “la persona di cui all’articolo precedente” – e quindi la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro – “puo’ inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralita’ di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi e’ domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso cosi’ stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili…”.
12. Sia il P.G. che la ricorrente escludono l’operativita’ della norma appena richiamata, atteso che l’azione non e’ stata proposta dinanzi al giudice della residenza o del domicilio della (OMISSIS), cioe’ a quello di Perugia, ma dinanzi al giudice di Ancona; e tuttavia, in base alla pregressa giurisprudenza di questa Corte e comunque in applicazione di principi generali del diritto internazionale privato, la norma dell’articolo 6, n. 1, del Regolamento implica si’ un criterio attributivo di giurisdizione ed al contempo di competenza, ma non condiziona l’operativita’ del primo alla corretta applicazione del secondo.
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