Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26145. In ordine alla competenza territoriale per le controversie transnazionale

[….segue pagina antecedente]

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) spa, mandataria della spa (OMISSIS) (succeditrice per fusione di (OMISSIS) spa ed altre aziende di credito), agi’ davanti al tribunale di Ancona in revocatoria ai sensi dell’articolo 2901 cod. civ. nei confronti di (OMISSIS), sua debitrice per Euro 185.622,00 in forza di una cofideiussione in favore della (OMISSIS) srl e posta a base di un decreto ingiuntivo del 2012 conseguito dalla prima in danno dell’altra e di ulteriori garanti, nonche’ della societa’ di diritto maltese (OMISSIS) ltd, a cui la (OMISSIS), che ne era l’unica socia, aveva conferito un ingente patrimonio immobiliare sito nel Comune di (OMISSIS) (PG) con rogito (OMISSIS).

2. Con ricorso notificato il 26/06/2016 la convenuta societa’ maltese, contestando la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, cui ha resistito la sola (OMISSIS) spa, a mezzo della mandataria (OMISSIS) spa, mentre le intimate (OMISSIS) e (OMISSIS) s.c., altra parte in causa nel giudizio dinanzi al tribunale di Ancona, non hanno in questa sede espletato attivita’ difensiva.

3. Il Procuratore Generale, con sua requisitoria scritta del 4-10 luglio 2017, illustrate in modo analitico le posizioni delle parti ed ampiamente argomentato in senso critico sul precedente in termini di queste Sezioni Unite, ha concluso per la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione pregiudiziale di interpretazione dell’articolo 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001, o, in subordine, per la conferma dell’indirizzo espresso dal ripetuto precedente.

4. Per l’adunanza camerale non partecipata del 10/10/2017, hanno depositato – da un lato – un “atto di costituzione per successione ex articolo 111 c.p.c.” tale (OMISSIS) srl, quale acquirente pro soluto del credito controverso, ma sempre a mezzo della medesima mandataria (OMISSIS) spa, nonche’ – dall’altro lato memoria difensiva la ricorrente, invocando il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea – ai sensi dell’articolo 267 TFUE – in ordine all’interpretazione della norma di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del Regolamento 44/2001/CE e segnatamente della sua applicabilita’ all’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 cod. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, n. 1 e/o dell’articolo 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, ovvero dell’articolo 5 n. 1 lettera a) del Regolamento n. 44/2001/CE richiamato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 3, comma 2”.

2. La sua tesi si articola:

– sull’attribuzione della controversia – in base all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e all’articolo 23 del Regolamento n. 44/2001 CE – alla “competenza del Tribunale di Malta”, in presenza di una clausola (la “X”) dell’atto revocando di proroga della giurisdizione e della competenza;

– sulla circostanza che essa e’ una societa’ costituita in (OMISSIS), secondo le regole dettate dalla legge maltese, ed ha sede in (OMISSIS); si tratterebbe, a tutti gli effetti, di uno straniero, che puo’ essere convenuto in un altro Stato membro UE: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio e’ stata o deve essere eseguita, 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso e’ avvenuto o puo’ avvenire;

– sulla difficolta’ di identificare l’obbligazione dedotta in giudizio, ove mai si possa ammettere che la controversia concerna obbligazioni contrattuali; e tanto a confutazione della soluzione affermativa adottata da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 07/05/2003, n. 6899), per la quale invece il criterio di collegamento per determinare la giurisdizione di un giudizio ex articolo 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di beni, introdotto da un terzo estraneo all’atto revocando, e’ quello di cui all’articolo 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, richiamato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 3, comma 2: criterio che si applica pure nel caso ín cui un terzo impugni l’atto per chiederne l’inefficacia nei suoi confronti, perche’ anche nell’azione proposta dal terzo sono sempre gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti che si presentano come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui e’ stata o avrebbe dovuto essere eseguita;

– sulla correttezza della diversa conclusione secondo la quale in realta’ l’obbligazione di cui concretamente si discute nel giudizio e’ quella discendente dall’atto revocando e, soprattutto, sulla necessita’ che, una volta ammesso il terzo estraneo ad un contratto e che intenda agire in revocatoria a godere degli stessi poteri e delle stesse facolta’ che spettano alle parti del contratto, egli sia poi allora soggetto a tutte le clausole di quello e, prima fra tutte nella specie, anche l’eventuale deroga alla giurisdizione in favore di quella maltese (pienamente valida sia sulla base dell’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles e dell’articolo 23 del Regolamento n. 44/2001/CE, sia in forza della giurisprudenza di questa stessa Corte: Cass. Sez. U. 20/03/2008, n. 7444; Cass. Sez. U. 14/02/2011, n. 3568);

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *