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Hanno sostenuto, ai fini dell’affermazione della giurisdizione ordinaria, che le deliberazioni in questione non sostanzino atti di macro organizzazione in considerazione della prospettazione delle loro censure, con le quali hanno dedotto la lesione dei loro diritti patrimoniali e retributivi derivanti dalla riduzione delle risorse destinate al fondo, illegittima, perche’ disposta in contrasto con la legge, con le previsioni del contratto collettivo e finanche con le indicazioni dell’ (OMISSIS).
Si e’ costituita la Regione Campania, che ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che essa spetti a quello amministrativo e comunque deducendo la legittimita’ delle deliberazioni.
Nel corso del giudizio di primo grado i dirigenti hanno proposto regolamento per sentir dichiarare la giurisdizione ordinaria, cui la Regione Campania ha replicato con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Vanno condivise la conclusioni del pubblico ministero, secondo cui dev’essere affermata la giurisdizione ordinaria.
2. – Queste sezioni unite hanno gia’ avuto occasione di chiarire (tra varie, Cass., sez. un., 27 febbraio 2017, n. 4881) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, rilevano la titolarita’ dell’interesse fatto valere e il grado di protezione accordato dall’ordinamento in relazione ai poteri attribuiti al giudice adito (vedi anche Cass., sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592).
2.1. – Nel caso in esame, i dirigenti hanno chiesto la reintegrazione dell’entita’ dei fondi destinati ad alimentare la loro retribuzione di posizione e di risultato e, per conseguenza, la condanna della Regione a pagare loro pro quota gli importi spettanti a tale titolo.
2.2.- La contestazione, dunque, investe il corretto esercizio del potere amministrativo esercitato con atto generale dalla Regione allorquando ha deciso la riduzione dei fondi.
La situazione giuridica vantata, ossia la pretesa di ottenere le quote di retribuzione di posizione e di risultato reclamate, e’ quindi suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all’esito della rimozione dei provvedimenti di macro organizzazione consistiti nelle suddette riduzioni.
Le situazioni giuridiche dedotte in lite, in definitiva, sono correlate esclusivamente all’illegittimo esercizio d’un potere autoritativo organizzativo.
3. – Ne’ si puo’ prospettare in tal caso l’esercizio del potere di disapplicazione.
Cio’ in quanto il potere di disapplicazione presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo.
Del resto, un’interpretazione che, estendendo il potere di disapplicazione del giudice ordinario, nel contempo gli affidasse la giurisdizione pur in assenza di diritti soggettivi gia’ sorti finirebbe inesorabilmente con il collidere con l’articolo 103 Cost., comma 1, e con la stessa formulazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, nella parte in cui, pur attribuendo al giudice ordinario la cognizione delle controversie “relative ai rapporti di lavoro”, nondimeno stabilisce che “l’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non e’ causa di sospensione del processo”, cosi’ sottolineando la diversita’ tra il giudizio concernente l’impugnazione di atti autoritativi e quello sul rapporto di lavoro e i diritti soggettivi.
4.- In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, che regolera’ anche le spese.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale rimette anche la regolazione delle spese.
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