Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 23735  del 14 giugno 2012

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha applicato ad L.A., a norma dell’art. 444 c.p.p., la pena di otto mesi di reclusione e 300 Euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 4 e 7, per essersi impossessato, in (omissis), al fine di trame profitto, di telefoni cellulari, asportandoli dagli spogliatoi della palestra di un istituto scolastico. Sono state ritenute le circostanze aggravanti della destrezza (costituita dall’aver agito con agilità e sveltezza, approfittando della momentanea assenza dei proprietari dei cellulari, impegnati in una partita a calcetto), e di quella prevista dall’art. 625 c.p., n. 7, per essere stato il fatto commesso su cose esistenti all’interno di stabilimento pubblico.
2. Ricorre per cassazione difensore dell’imputato, deducendo, tra gli altri motivi, l’inosservanza della legge penale in relazione alle ritenute predette circostanze aggravanti.

Motivi della decisione
1. Il giudice, nell’adempimento di compiti previsti dall’art. 444 cod. pen., comma 2 ha omesso di verificare la corretta applicazione delle circostanze attenuanti prospettate dalle parti.
2. Con riferimento alla circostanza prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, sussiste l’aggravante della destrezza qualora la condotta di sottrazione e di

impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l’immediato ricongiungimento con essa.
L’approfittamento di questa frazione di tempo, in costanza di vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante ricorre nel caso di un negoziante che si allontana dal banco di vendita per prendere da una stanza attigua la mercanzia richiesta dal cliente, ma non ricorre nel caso in cui il possessore si allontanati per un tempo non brevissimo e si rechi in luogo diverso, non immediatamente contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l’azione furtiva. In tal caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell’agente nell’eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un’opportunità in assenza di detto controllo, qualità estranea alla fattispecie dell’aggravante della destrezza (cfr, Cass. n. 11079/2010, Rv. 246888).
Nel caso in esame, l’autore del furto approfittò non già di un attimo di distrazione del possessore del bene, ma di tutto il tempo necessario per svolgere una partita di calcetto, rovistando comodamente negli zaini e nelle borse ove erano riposti i cellulari, senza che per tale attività illecita fosse necessaria alcuna abilità.
3. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non sussista neppure la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 contestata con riferimento a cose esistenti in stabilimenti pubblici.
E’ vero che,ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in ufficio o stabilimento pubblico, l’ufficio o lo stabilimento deve essere qualificato come pubblico in ragione della natura dell’attività che viene svolta al suo interno. E’ pubblico pertanto l’ufficio o lo stabilimento destinato all’estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità perseguiti da enti pubblici.
Non è tuttavia sufficiente ad integrare l’aggravante la mera ed occasionale presenza della cosa privata nello stabilimento pubblico, allorquando esso viene utilizzato per ragioni private. In tal caso, infatti, non viene in rilievo la ragion d’essere delle aggravante, ossia la necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e della maggiore fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici o stabilimenti.
Nel caso di specie va esclusa la sussistenza dell’aggravante con riguardo al furto di cellulari commesso all’interno di un locale della scuola, adibito a spogliatoio, mentre veniva svolta una partita di calcetto tra ragazzi, in orario del tutto estraneo all’utilizzazione dell’edificio come sede scolastica o parascolastica. Nè risulta che quella sede, per lo svolgimento della partita di calcetto, fosse utilizzata in quanto luogo pubblico destinato allo svolgimento pubblico di sport e di attività ricreative.
4. Escluse le contestate circostanze aggravanti, il furto commesso dall’imputato diviene perseguibile a querela, la cui mancanza impone l’annullamento della sentenza perchè l’azione penale non poteva essere iniziata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, escluse le circostanze aggravanti contestate, perchè l’azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela.

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