redditometro

Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013

Ritenuto in fatto

1. I coniugi L.L. e R.D. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25481 del 2008, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, per IRPEF ed ILOR relative all’anno 1992, con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.m. 10 settembre 1992.
Il giudice di rinvio ha ritenuto che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e tiscali riscontrate, nonché i dati oggettivi evidenziati quali l’elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, anche perché i ricorrenti non erano riusciti a fornire alcuna idonea prova contraria.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
3. A seguito di istanza di sollecita trattazione, presentata dai contribuenti e accolta dal Presidente titolare della sezione, il ricorso è stato fissato per l’odierna udienza.

Considerato in diritto

l. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, i ricorrenti, denunciando Pinsutiìcienza della motivazione e la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, fra l’a1tro, risulterebbe un notevole accumulo di ricchezza (pari, nel complesso, a circa £. 3.000.000.000) conseguito nel quinquennio precedente (l987/l99l) all’anno oggetto di contestazione e tale, pertanto, da giustificare il tenore di vita rilevato dall’Ufficio.
I motivi sono fondati.
Non puo negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fomita dai contribuenti – analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosullicienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio (possesso di autovetture ed abitazioni) era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni.
2. ll terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 546/92, non avendo l’Ufficio fornito prova dell’autorizzazione all’appello, è inammissibile, stante l’efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio (ex alias, Cass. n. 17266 del 2002).
3. ll quarto motivo, infine, con il quale si deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di rinvio attenuto al dictum della citata sentenza di cassazione, è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
4. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Così deciso in Roma il l3 giugno 2013.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *