Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza n. 12517 del 3 aprile 2012
Fatto e Diritto
1. Il Tribunale di Lecce/Casarano con sentenza in data 1.12.2005 condannava L.R. e C.R. per il delitto di cui all’art. 572 c.p, in danno di A.P. Il primo era titolare di un calzaturificio, il secondo suo padre, la P. era invalida civile assunta come dipendente ai sensi dellalegge 68/99. Le imputazioni originarie erano di estorsione per il primo (in relazione alla condotta del far sottoscrivere busta paga contenente somma superiore a quella effettivamente corrisposta) e di ingiurie continuate per entrambi. Il Tribunale assolveva dal delitto di estorsione e riqualificava il capo B nei termini anticipati.
Con sentenza 8.1-1.4.2010 la Corte d’appello di Lecce, adita dall’impugnazione dei soli imputati, ha confermato la deliberazione di primo grado.
2. I ricorsi sono stati proposti dal difensore nell’interesse di L.R. e personalmente da C.R.
I due atti hanno contenuto sovrapponibile, salvo il richiamo, nel primo, ad intervenuta remissione di querela (il difensore deduce di averlo ‘affermato’ nel corso dell’udienza del 16.12.2009) che avrebbe evidente rilevanza nel caso di riqualificazione del reato nei termini originari (va subito rilevato che dalla lettura dei verbali di udienza tale remissione di querela risulta effettivamente pervenuta).
I tre motivi di ricorso (violazione dell’art. 572 c.p.,violazione dell’art. 521.2 c.p.p., insufficienza, carenza e illogicità della motivazione) sono trattati congiuntamente nell’esposizione delle deduzioni contenute nei due atti.
Secondo i ricorrenti, le prime due violazioni di legge sussisterebbero perché la condanna non sarebbe intervenuta per i medesimi fatti storici. Erroneamente la Corte salentina avrebbe giudicato solo mutamento del tipo di vincolo (dalla continuazione all’abitualità) quella che invece avrebbe configurato una sostanziale modifica del fatto, rilevando ora un vero e proprio sistema di vita, contesto in fatto rispetto al quale non sarebbe stata attrezzata adeguata difesa tecnica, quella svolta in concreto essendo stata solo finalizzata ad escludere la sussistenza delle ingiurie indicate come consumate nel mese del luglio 2002, a provare “una situazione oggettiva” e la “mancanza di pretestuosità dei rilievi mossi alla dipendente” nel medesimo arco temporale (p. 3 ricorsi). Il Giudice d’appello avrebbe poi mancato di confrontare le dichiarazioni delle testi S. e P., uniche considerate, con le stesse dichiarazioni della persona offesa, secondo cui le condotte dei datori di lavoro sarebbero state rivolte anche ad altre dipendenti, tra cui la stessa S. (così escludendosi la vessazione specificamente rivolta alla P.) ed i tempi della reiterazione indicati dalla teste S. (una due volte a settimana), aspetti in fatto certamente idonei a modificare la qualificazione giuridica ritenuta nelle sentenze e quindi che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica motivazione. Anche le dichiarazioni dei due testi della difesa erroneamente sarebbero state giudicate inverosimili, in definitiva dovendo la complessiva motivazione essere apprezzata come illogica e fuorviante alla luce di tutti gli atti di causa richiamati nel ricorso e nell’atto di appello, secondo la nuova regola dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. introdotta dalla legge 46/2006, con un evidente travisamento della prova.
3. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della parte dei motivi che tendono ad introdurre una diversa ricostruzione del fatto, laddove commentano contenuti delle deposizioni della persona offesa e delle testi S., P. e S. che non risultano indicati né nelle sentenze di merito né nei motivi d’appello, risolvendosi pertanto in censure di stretto merito del tutto precluse in questa sede di legittimità; altrettanto manifestamente infondata è la deduzione relativa al periodo temporale in contestazione, posto che la mera lettura dell’imputazione attesta che la condotta contestata (già come reato continuato) è indicata come ‘accertata’ nel luglio del 2002 e non come consumata in tale mese.
3.1 Il fatto deve pertanto esser ritenuto ricostruito nel termini indicati dalla sentenza d’appello, che riferisce diassunzione della P. nel calzaturificio dei R. ex lege 68/99 nel mese di gennaio del 2002 e, da subito, di rapporti difficili con i due imputati, padre e figlio che insieme gestivano di fatto la piccola azienda, concretizzantisi in comportamenti continuativi di insulti ed offese che non le andava di lavorare, che era una lavativa, che era meglio se restava a casa. La situazione aveva raggiunto il culmine il 23 ed il 24 luglio 2002, con due ulteriori aggressioni verbali con accuse di non essere veloce nel lavoro e, cinque minuti dopo l’inizio del lavoro l’indomani, che non sapeva lavorare e che non doveva stare lì (una crisi di pianto con il richiudersi in bagno il giorno prima e la materiale uscita dalla fabbrica l’indomani avevano chiuso i due episodi). I Giudici del merito avevano escluso la sussistenza di alcuna condotta della donna che potesse fondare rimostranza alcuna, anche in termini ovviamente civili, nei confronti dell’operaia.
3.2 A giudizio di questa Corte suprema risulta assorbente, per la definizione del processo nei termini di cui al dispositivo, la constatazione che le condotte di “sistematiche, intenzionali e non giustificate aggressioni verbali” ricostruite nelle due sentenze vanno riqualificate come violenza privata continuata ed aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p., secondo l’insegnamento già indicato da Sez.6, Sent. 44803/2010.
E’ vero che i Giudici del merito hanno posto in evidenza che gli atti vessatori continuativi sono avvenuti in un’azienda caratterizzata dalle dimensioni ridotte, dalla presenza quotidiana dei datori di lavoro e dall’esercizio diretto, da parte loro, del poteri di supremazia nei confronti del dipendenti senza alcun intermediario.
Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte sul punto della possibile applicazione della disciplina dell’art. 572 c.p. anche all’ambito lavorativo ha precisato che ciò che è necessario, oltre al mero rapporto di sovraordinazione è che il rapporto di lavoro si svolga con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli (relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita tra i soggetti interessati, soggezione di una parte con corrispondente supremazia dell’altra, fiducia riposta dal soggetto più debole in quello che ricopre la posizione di supremazia – (Sez.6, sent. 685/2011) propri di un rapporto di natura “para-familiare”. Tale specificazione va apprezzata con riferimento ai casi concreti nei quali la Corte suprema ha giudicato sussistere il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in ambito lavorativo, perché sono essi che aiutano a comprendere il senso reale dei limiti dell’estensione. Così, stata esclusa la configurabilità del reato ex art. 572 c.p. in casi di rapporto non solo tra dirigente e dipendente di un’azienda di grandi dimensioni (Sez.6, Sent. 26594/2009), ma anche tra sindaco e dipendente comunale (Sez.6, Sent. 43100 del 2011), tra capo officina e meccanico (Sez.6, Sent. 44803/2011), tra capo squadra e operaio (Sez.6, Sent. 685/2011), . Significativamente, per contro, alcune di queste sentenze hanno indicato come esempio di rapporto di lavoro cui sarebbe applicabile la fattispecie dell’art. 572 c.p. quelle “tipicamente a carattere familiare”, o “caratterizzate da familiarità” come il rapporto tra colf e persone della famiglia o quello non occasionale tra maestro d’arte ed apprendista ‘Assidua comunanza di vita’ è la situazione di fatto che caratterizzava la peculiare vicenda definita da Sez.6, Sent. 10090/2001 (con trasferte su unico pulmino, consumo dei pasti insieme e pernottamento nei medesimi alberghi, giovane età dei dipendenti, in un contesto caratterizzato da gravi e permanenti angherie fisiche e verbali) in senso favorevole all’applicazione dell’art. 572 c.p. Molestie sessuali caratterizzano la vicenda definita da Sez.3, Sent. 27469/2008, mentre Sez.5, Sent. 33624/2007 si limita ad un sintetico richiamo di Sez.6, Sent. 10090/2001 per poi escludere le condizioni in fatto per la sussistenza del reato ex art. 572 c.p. in un rapporto tra preside ed insegnante.
In definitiva, è vero che l’art. 572 c.p. ha ‘allargato’ l’ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello solo endofamiliare in senso stretto. Ma pur sempre la fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti della famiglia ed indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed al fanciulli sicché non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di generico, e generale, rapporto di subordinazione/sovraordinazione. Da qui la ragione dell’indicazione del requisito, del presupposto, della ‘parafamillarltà’ del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all’autorità di altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l’affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita l’autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità.
Se così non fosse, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro per ciò solo dovrebbe configurare una sorta di comunità (para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione in termini di violazione dell’art. 572 c.p, di condotteche, di eguale contenuto ma poste in essere in contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il c.d. mobbing in contesto lavorativo, cui fa riferimento tra le altre la Sentenza Sez.6, 685/2011), con evidente irragionevolezza del sistema.
3.3 Ora, entrambe le sentenze di merito hanno sostanzialmente richiamato il rapporto di sovraordinazione proprio in sé del rapporto datore di lavoro e dipendente, le dimensioni ridotte dell’impresa e l’impegno lavorativo personale del datore di lavoro. Ma, per quanto detto, si tratta di elementi circostanziali necessari ma non sufficienti ad integrare quel contesto ‘parafamiliare’ che, per quanto finora argomentato, solo giustifica e consente l’applicazione dell’art. 572 c.p. ai rapporti di lavoro subordinato.
Come anticipato, le condotte descritte nelle due sentenze di merito vanno ricondotte agli artt. 610 e 61 n. 11 c.p. (atteso che il pur astrattamente ipotizzabile delitto estorsivo è già stato escluso, nei suoi peculiari requisiti oggettivi e soggettivi, già in sede di formulazione dell’imputazione e, nella sentenza di primo grado, per la condotta sub A).
SI tratta però di reato che ad oggi è prescritto, il che, anche in assenza di alcun attuale interesse civilistico (infatti nulla va disposto in ordine al mantenimento delle statuizioni civilistiche, risultando in atti che dopo la remissione della querela la parte civile ha abbandonato il processo), ai sensi dell’art. 129 c.p.p. assorbe ogni questione di nullità ai sensi dell’art. 521 e 522 c.p.p.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come violenza privata annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza 1.12.2005 del Tribunale di Lecce/Casarano perché il reato è estinto per prescrizione.
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