La massima

La parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione.

Suprema Corte di Cassazione penale

Sez. VI

sentenza del 17 gennaio 2012, n. 1731

1. avverso la sentenza con la quale in data 7.102010 il Tribunale di Chieti – Ortona ha applicato su richiesta delle parti, con le attenuanti generiche, la pena di Euro 1520,00 di multa a R. N., per il reato ex art. 388 c.p., comma 6, consumato il (OMISSIS), ricorre il procuratore generale di L’Aquila Dott. Como, chiedendo l’annullamento della sentenza per la dedotta omessa motivazione del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

E’ insegnamento costante di questa Corte suprema che in sede di patteggiamento tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto alle parti medesime e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (sez. 3, sent. 42910 del 29.9 – 11.11.2009).

Nella specie, oltretutto e come rilevato dal rappresentante in sede della stessa parte pubblica, il Tribunale aveva espresso uno specifico apprezzamento di congruità della pena finale quale determinata anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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