Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 9 novembre 2011 n.40678. La desistenza attiva, per assumere un rilievo giuridico, presuppone un’azione penalmente rilevante
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 9 novembre 2011 n.40678
La Corte di Cassazione, con la sentenza 40678/2011, con un vero e proprio breve saggio delimita in quali circostanze può essere esclusa l’accusa di reato tentato e attribuire l’attenuante della desistenza volontaria.
L’esimente della desistenza volontaria è un istituto che trova giustificazione in ragioni di politica criminale: il legislatore, pur a fronte di atti già compiuti e volti alla consumazione di un determinato delitto, ha ritenuto opportuno privilegiare il momento di utile volontario ripensamento prima del definitivo compimento dell’azione che mette in moto l’autonomo sviluppo causale che conduce all’evento, sui presupposti della ridotta volontà criminale dimostrata da chi volontariamente desista e dell’attenzione alla tutela dell’efettivo interesse delle vittime.
La Corte di Piazza Cavour afferma preliminarmente che la desistenza attiva, per assumere un rilievo giuridico, presuppone un’azione penalmente rilevante.
E’ dunque necessario che si entri nella fase del tentativo punibile e che esista concretamente la possibilità di compiere il delitto, diversamente la disposizione sarebbe inutile.
Due i criteri indicati dalla dottrina per individuare il momento ultimo in cui la configurabilità è ancora possibile:
1) la “continuità temporale” e
2) “il dominio diretto” dell’azione intrapresa.
In termini di sostanziale “continuità temporale” l’autore deve invertire con modalità “inequivoche” una situazione di cui ha ancora il pieno dominio, che non gli sia dunque sfuggita di mano per ragioni che prescindono dalla sua volontà.
La differenza tra desistenza volontaria e recesso attivo andrebbe quindi colta nel fatto che la prima è un abbandono dell’azione, quando ancora l’agente ne domina in modo diretto ed immediato il divenire, mentre il secondo è caratterizzato da un intervento postumo, quando tale dominio è ormai cessato.
In definitiva, si continua a leggere nella sentenza in commento, ciò che rileva per configurare la desistenza volontaria nei casi in cui già la parte di condotta compiuta presenterebbe i requisiti per la configurabilità degli elementi costitutivi del delitto tentato è che – in termini di sostanziale continuità temporale – l’autore inverta con modalità in equivoche la situazione, di cui ha ancora la piena disponibilità, il pieno dominio, sicchè quella situazione già concretizzatasi e penalmente rilevante non sia, per sé, inevitabilmente suscettibile di muovere autonomamente verso la piena consumazione del delitto.
Sorrento 10 novembre 2011.
Avv. Renato D’Isa
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