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Il testo integrale [1]

In tema di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato (ma eventualmente altre fattispecie delittuose) nella condotta di indebita gestione e destinazione, da parte dell’appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell’appellante soggetto pubblico, del corrispettivo per l’attività di fornitura di un servizio pattuito. In tal caso, il denaro perde la propria caratteristica di altruità all’atto della corresponsione all’appaltatore che ne può pertanto disporre in autonomia.

Nel caso in esame, il denaro era entrato nel patrimonio della Curia arcivescovile di Lecce che, a mezzo dei suoi esponenti a ciò incaricati, tra cui certamente Lodeserto, poteva disporne senza render più conto all’amministrazione pubblica

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