CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 3 novembre 2014, n. 45266

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 6303/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO MOGINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 22 aprile 2013 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 24 aprile 2012, le aveva ritenute colpevoli dei delitti di sottrazione e trattenimento di minore all’estero (articolo 574 bis c.p.) e di maltrattamento contro familiari (articolo 572 c.p.) e le aveva condannate rispettivamente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e a quella di mesi dieci di reclusione. La vicenda sottoposta a giudizio vede la (OMISSIS) – coniugata e originariamente domiciliata in (OMISSIS) – separarsi dal marito in termini aspramente conflittuali, in particolare per quanto attiene l’affidamento dei figli minori. Questi ultimi, nel corso del contenzioso giudiziario instauratosi e in violazione dei provvedimenti giudiziari tempo per tempo emessi, sono stati prelevati dalla (OMISSIS) e condotti da (OMISSIS) – domicilio del coniuge affidatario dei minori – dapprima in (OMISSIS), quindi in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS) con il concorso della (OMISSIS), madre della prima imputata. In ordine a tali fatti, le due donne sono state tratte a giudizio per sottrazione internazionale di minori, sequestro di persona e maltrattamenti. Assolte in primo grado dai questi ultimi due reati, in grado di appello hanno visto accolta l’impugnazione del p.m. quanto alla sussistenza del reato di cui all’articolo 572 c.p., e alla quantificazione della pena, operata come sopra indicato.
2. Le ricorrenti censurano, tramite il loro difensore, la sentenza d’appello per due motivi. Col primo segnalano l’illegittimita’ costituzionale della fattispecie prevista dall’articolo 574 bis c.p., la quale, per la sua indeterminatezza e l’ambiguita’ dell’elemento specializzante della condotta rispetto all’ipotesi delittuosa dell’articolo 574 c.p., violerebbe il principio di necessaria tassativita’ della norma penale recato dall’articolo 25 Cost., e quello di eguaglianza (articolo 3 Cost.), suo specie della ragionevolezza e parita’ di trattamento.
Sollecitano dunque la proposizione della questione di costituzionalita’ in quanto rilevante e non manifestamente infondata. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano invece l’erronea interpretazione ed applicazione della legge penale sostanziale e l’illogicita’ della motivazione in ordine al delitto di maltrattamenti, essendo stato ritenuto dal giudice d’appello sussistente il relativo elemento psicologico senza considerare che le imputate non erano animate da intendimenti vessatori nei confronti dei due minori, ma, al piu’, dalla diversa volonta’ di tenerli con se’ ed accudirli al meglio, essendo un dato incontestato che la condotta delle due donne fosse finalizzata ad un ricongiungimento familiare.
3. In udienza il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ infondato e va pertanto respinto. Invero gli elementi della fattispecie di cui all’articolo 574 bis c.p., circoscrivono in modo razionale e chiaro le condotte punibili, anche con riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest’ultimo e’ distinto dal primo da idoneo elemento specializzante, consistente nella abductio ovvero nel trattenimento del minore all’estero, con conseguente impedimento dell’esercizio della potesta’ genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio.
Il riferimento all’estero operato dall’articolo 574 bis, va interpretato nel suo senso letterale. Le condotte punibili – abductio e trattenimento – hanno al riguardo rilievo ove il minore venga condotto o trattenuto al di fuori del territorio dello Stato. La prospettata questione di costituzionalita’ della norma in questione non ha pertanto pregio. Occorre inoltre osservare che le ricorrenti non hanno mai contestato nel corso del giudizio, sotto questo profilo, l’integrazione del fatto tipico previsto alla norma penale che ora censurano.
Di piu’, le ricorrenti non hanno interesse alla riqualificazione della porzione delle condotte di cui al capo a) dell’imputazione che si e’ esaurita nel territorio nazionale (conduzione dei minori in Italia dalla (OMISSIS) e loro trattenimento in (OMISSIS) e altri luoghi non identificati), riqualificazione che determinerebbe per entrambe le ricorrenti un trattamento sanzionatorio deteriore. Del pari infondato appare il secondo motivo di ricorso. La Corte d’appello ha dato conto in maniera del tutto adeguata e logica del percorso argomentativo che l’ha condotta, in accoglimento dell’appello proposto sul punto dal p.m., a ritenere provata l’integrazione a carico delle imputate del contestato delitto di maltrattamenti, anche con riferimento all’elemento psicologico del reato. La motivazione della sentenza d’appello resiste sul punto anche alla prova necessaria in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
L’apprezzamento condotto dalla Corte d’Appello appare infatti rispondere allo standard rafforzato necessario in tale ipotesi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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