Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 3 febbraio 2014, n. 5150
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS)
3. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato in (OMISSIS)
5. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
11. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
12. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
13. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
14. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
15. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
16. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
17. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
18. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
19. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
20. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
21. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
22. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
23. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
24. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS); l’inammissibilita’, o in subordine li rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS); l’inammissibilita’ degli ulteriori ricorsi;
uditi l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali si sono riportati tutti ai rispettivi ricorsi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS)
3. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato in (OMISSIS)
5. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
9. (OMISSIS), nata in (OMISSIS);
10. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
11. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
12. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
13. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
14. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
15. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
16. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
17. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
18. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
19. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
20. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
21. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
22. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
23. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
24. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2012 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS); l’inammissibilita’, o in subordine li rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS); l’inammissibilita’ degli ulteriori ricorsi;
uditi l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS); l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i quali si sono riportati tutti ai rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 15/03/2012, ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di quella citta’ in data 21/10/2009, che aveva accertato l’esistenza di quattro associazioni finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti, e la consumazione dei relativi reati fine, nonche’ la consumazione da parte di (OMISSIS) del reato di illecito ingresso di cittadini extra comunitari.
Le indagini si sono sviluppate a seguito di controlli intercettativi di varie utenze telefoniche, oltre che delle operazioni della p.g. realizzate a seguito di tale monitoraggio, che ha condotto in vari casi all’arresto di corrieri, sorpresi in possesso dello stupefacente.
I gruppi agivano acquisendo sostanza stupefacente dall’estero, che solitamente veniva inviata in Italia utilizzando corrieri che ingerivano la sostanza contenuta in ovuli, che venivano espulsi in Italia; successivamente si provvedeva alla distribuzione dello stupefacente sul territorio.
La frammentarieta’ delle contestazioni, riguardante plurime associazioni, ancorche’ caratterizzata da un modus operandi comune, rende piu’ utile, ai fini espositivi, individuare per ciascuno dei ricorrenti le specifiche accuse ed i relativi motivi di ricorso.
2. Nei confronti di (OMISSIS) e’ stata accertata la responsabilita’ per il reato di cui alla Legge 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, commi 1, 3 e 3 bis di cui al capo 68), escludendo l’aggravante di cui al comma 3 ter inizialmente contestata.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge penale, con riguardo all’avvenuto riconoscimento di aggravanti estranee sia alla contestazione svolta, che alla delimitazione dell’accertamento di responsabilita’ cui era pervenuto gia’ il giudice di primo grado ove, si questi aveva escluso l’aggravante di cui al comma 3 ter della norma incriminatrice, per la verificata mancanza di elementi in ordine alla destinazione dei clandestini entrati nel territorio con l’intermediazione della (OMISSIS), al mercato della prostituzione.
L’esclusione di tale circostanza non consente di identificare nella fattispecie concreta la sussistenza delle aggravanti citate nel capo di imputazione, con conseguente necessita’ di emendare la pena dell’aumento illegittimamente operato.
Si contesta inoltre l’adeguatezza della motivazione sull’esclusione delle attenuanti generiche, richiamando le condizioni di vita dell’interessata, oltre che la possibilita’ di loro riconoscimento, anche al solo fine di adeguare la pena al fatto.
3.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74 descritto al capo 0) e dei singoli reati fine di cui ai capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25); ha proposto ricorso personalmente con cui denuncia violazione di legge penale e mancanza di motivazione, e deduce la mancanza di garanzie nel procedimento, auspicando una complessiva rivalutazione.
Con separato atto l’interessato lamenta, quanto all’accertamento di responsabilita’ per il reato associativo, la violazione della regola di giudizio di cui all’articolo 192 c.p.p. conseguente alla mancanza evidenziazione di riscontri alle indicazioni dei collaboranti, assumendo la mancanza di autonomia della fattispecie associativa, che e’ stata ricostruita in sentenza con il mero richiamo ai reati fine per i quali l’interessato ha riportato condanna.
3.2. Si deduce inoltre violazione di legge ed assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ed all’applicazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., argomenti in relazione ai quali non risulta sviluppata alcuna deduzione di segno contrario in sentenza.
4.1.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dell’associazione di cui al capo 35), finalizzata allo spaccio di stupefacenti, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 38) e 40).
L’avv. (OMISSIS) nel suo interesse ha dedotto violazione di legge penale, difetto di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, in relazione agli articoli 415 bis e 143 c.p.p. per la violazione del diritto di difesa conseguente alla ricezione dell’avviso di conclusione indagini, contestualmente alla misura cautelare, nella lingua italiana da lui non conosciuta, contrariamente a quanto avvenuto per altri imputati, che si trovavano nella medesima condizione.
Si osserva che, nel caso di specie, l’adempimento nell’interesse del ricorrente era stato omesso, per effetto dell’attestazione della Guardia di Finanza che, in sede di notifica del provvedimento, aveva dato atto della sua conoscenza della lingua italiana, attestazione poi superata da tutti gli adempimenti successivi, nel corso dei quali e’ stato riconosciuto in suo favore il diritto ad essere assistito dall’interprete, cui non aveva fatto seguito il, sia pur tardivo, riconoscimento del diritto alla traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini.
4.1.2. Analoghi vizi di violazione di legge e difetto di motivazione vengono eccepiti quanto all’individuazione del giudice di Napoli quale competente a valutare l’attivita’ svolta dall’interessato, malgrado la sua zona di influenza fosse quella fiorentina, ed il corriere con il quale si assume il suo collegamento vivesse a Roma, ed in quella citta’ sia stato tratto in arresto, circostanze tutte che imponevano l’accertamento di incompetenza del giudice e la trasmissione degli atti all’autorita’ giudiziaria competente.
4.1.3. Si contesta l’individuazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie associativa, oltre che la riconosciuta qualita’ di promotore del gruppo, assumendo che il portato probatorio valorizza singole iniziative estemporanee volte all’approvvigionamento di sostanza stupefacente presso vari fornitori, che esclude il ricorso ad una organizzazione riconoscibile nei suoi elementi costitutivi.
4.1.4. Si contesta la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche richiamando circostanze di fatto sulle condizioni di vita che ne avrebbero legittimato l’applicazione.
4.2.1. L’avv. (OMISSIS) deduce violazione di legge ai sensi dell’articolo 21 c.p.p. della decisione della Corte di merito che ha ritenuto non proponibile l’eccezione di incompetenza, non potendo ritenersi esclusa la rilevabilita’ del vizio nel giudizio abbreviato. L’udienza preliminare, sede comune delle richieste, esclude che possa crearsi una priorita’ nella proposizione delle istanze, mentre nella specie l’eccezione di incompetenza preliminarmente proposta, non puo’ intendersi rinunciata per effetto della seguente instaurazione del giudizio abbreviato.
4.2.2. Viene dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’individuazione di elementi indicativi della fattispecie associativa, contrastati dalla varieta’ dei riferimenti dell’interessato per i rifornimenti, dai contrasti sulla qualita’ insorti con i fornitori, dalle minacce di rivolgersi ad altri, dall’effettivo ricorso a terzi, ricavabile dall’imputazione di cui al capo 40), elementi desumibili dagli atti, che contrastano l’assunto della struttura permanente, volta all’acquisizione dello stupefacente.
4.2.3. Si contesta inoltre la congruita’ della motivazione con riferimento all’applicazione delle circostanze ed all’entita’ della pena, desunta da riferimenti generici all’entita’ dei traffici, pur dandosi atto nel provvedimento della difficolta’ di determinarli.
5.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dell’associazione di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit. rubricata al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui dai capi 9) al 17) e del reato di cui al capo 34).
a) La difesa con il primo motivo ha dedotto violazione di norma penale e processuale e vizio di motivazione, con riguardo all’accertamento di responsabilita’ del concorso del reato fine di cui al capo 9), fondato sulle risultanze di intercettazioni telefoniche nonche’ sulle dichiarazione rese dal coimputato (OMISSIS), omettendo di illustrare l’univocita’ delle risultanze delle intercettazioni, pur contestata in atto d’appello, e l’analisi della credibilita’ oggettiva e soggettiva del dichiarante, oltre che l’individuazione dei riscontri al narrato;
b) In relazione al capo 10) vengono formulati i medesimi rilievi di violazione di legge e vizio di motivazione;
c) Analoghe eccezioni vengono proposte in ordine al capo 11), segnalando che non risultano superati i rilievi svolti con riguardo alla mancanza di riferimenti certi sulla riferibilita’ delle conversazioni intercettate alla sostanza stupefacente, osservazioni semplicemente ignorate dal giudicante, oltre che la necessita’ della ricerca di riscontri sulle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), di cui non risulta valutata la credibilita’ intrinseca ed estrinseca, ne’ ricercati i riscontri alle sue affermazioni;
d) sul capo 12) si operano le medesime contestazioni, negando che la Corte abbia fornito risposta alle allegazioni difensive in atto di appello, riproponendo le medesime valutazioni espresse dal giudice di merito, senza argomentare sul punto.
e) sul capo 13) si svolgono i medesimi rilievi, con particolare riguardo alla riscontrata mancanza di oggettivita’ delle risultanze delle intercettazioni, che potevano ricevere una diversa interpretazione di analoga attendibilita’, deduzione contenuta in atto di appello, sulla quale non era stata spesa alcuna argomentazione;
f) in relazione ai capi da 14) a 16) si deduce, oltre che la violazione dei criteri valutativi della prova, anche contraddittorieta’ della motivazione, nella parte in cui si da’ conto delle brevi conversazioni intercorse tra i partecipi, tuttavia desumendone la presenza dei contatti per l’acquisto di stupefacente, oltre che l’avvenuta esecuzione dell’incarico, pur in mancanza di evidenziazione degli indicatori concreti di tali attivita’.
In relazione a tali imputazioni e’ stata esclusa l’applicabilita’ della diminuente di cui all’articolo 73, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica in esame sulla base dell’accertata serialita’ delle condotte, criterio superato dalla giurisprudenza che, in considerazione della previsione di una associazione finalizzata allo spaccio di lieve entita’, esclude in radice la legittimita’ dell’interpretazione ritenuta;
h) in relazione alle medesime imputazioni si contesta la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione del sollecitato assorbimento delle fattispecie in unica condotta punibile, malgrado non sia possibile distinguere le attivita’ secondo la cronologia indicata nel capo di imputazione, come e’ rivelato dalla trattazione unitaria delle fattispecie, eseguita nella sentenza;
i) con riferimento al capo 17) si eccepiscono i medesimi rilievi, con particolare riferimento alla mancanza di argomentazione riguardante l’affermazione di responsabilita’, correlata ad una richiesta di stupefacenti solo sulla base di risultanze intercettative non specifiche sull’oggetto, e dell’intervenuto arresto dell’interlocutrice in possesso di stupefacenti, elementi che hanno consentito il rinvenimento di un nesso logico tra i due eventi, di natura deduttiva, di cui si contestava in appello l’univocita’. Su tale osservazione la Corte territoriale ha riproposto le considerazioni del primo giudice.
l) in relazione al capo 34) si deducono i medesimi vizi, ed in particolare contraddittorieta’ della motivazione, ove da un canto si attesta l’impossibilita’ di individuare elementi concreti attinenti qualita’ e quantita’ del preteso traffico di stupefacenti, oltre che l’identificazione degli acquirenti, concludendo tuttavia genericamente sull’univocita’ dei dati acquisiti, desunta dalle parole degli interlocutori; sul medesimo capo si contesta la mancanza assoluta di argomentazione con riferimento all’esclusione dell’applicazione della diminuente speciale, pur sollecitata in atto di gravame.
m) si contesta la valutazione indiziaria, la coerenza e completezza argomentativa della Corte in relazione all’individuazione di elementi di responsabilita’ per il reato associativo, la attribuita qualita’ di promotore all’odierno ricorrente, la sussistenza dell’aggravante ritenuta, malgrado l’assenza di univocita’ dei risultati delle intercettazioni e la mancata valutazione secondo i criteri dettati dall’articolo 192 c.p.p. delle dichiarazioni dei collaboranti in argomento.
In particolare, a fronte delle censure contenute in atto di appello che contestavano sia l’individuazione degli elementi dimostrativi dell’attivita’ associativa, sia la mancanza di coincidenza temporale tra i singoli reati fine, circoscritti in arco di tempo limitato, e l’attivita’ associativa contestata all’interessato, in assenza di elementi di conferma desumibili dall’esercizio dell’illecito traffico, la Corte non aveva fornito alcuna giustificazione al riguardo, anche con riferimento alle ritenute aggravanti, di cui era stata omessa altresi’ la valutazione di consapevolezza dei partecipi, contravvenendo ai principi interpretativi univoci sul punto.
5.2. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’individuazione del trattamento sanzionatorio in relazione al quale, negando rilievo alle circostanze di fatto favorevoli dedotte dalla difesa nell’atto di gravame, era stata svolta una valutazione priva degli elementi individualizzanti imposti dalla legge sul punto.
6.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 9) a 13) dell’imputazione, e di quelli da 31) a 34).
Nel suo ricorso, comune a quello del coimputato (OMISSIS) il difensore deduce i medesimi rilievi di cui al 5.1. a), segnalando nello specifico che in sentenza, pur dandosi conto della richiesta assolutoria formulata dalla difesa per l’imputazione sub 9), non si sviluppa alcuna argomentazione specifica con riferimento agli elementi di responsabilita’ a suo carico.
b) in relazione al capo 10), per i cui motivi di ricorso deve richiamarsi quanto espresso per il coimputato, si deve solo aggiungere la doglianza difensiva attinente alla mancata argomentazione sulla minima partecipazione dell’interessato ai fatti, tanto da consentire la qualificazione del suo intervento come mera connivenza, deduzione non contrastata nella pronuncia impugnata, ove non si argomenta in alcun modo sulla funzione di determinatore del fratello, attribuitagli nella pronuncia di merito.
c) oltre alle deduzioni gia’ esposte per il coimputato, sul capo 11) la difesa osserva che il collaborante non aveva attribuito alcun ruolo all’interessato, e tuttavia la sua responsabilita’ era stata confermata, con una mera adesione alle argomentazioni del primo giudice.
d) sul capo 12) si richiamano i rilievi formulati per il coimputato, ed in particolare si sottolinea la minima entita’ delle intercettazioni che coinvolgevano il ricorrente, sottoposta ad analisi alla Corte ed, ancora una volta, rimasta priva di specifica confutazione.
e) anche per il capo 13) si richiama quanto gia’ esposto per il coimputato, con particolare richiamo all’omessa motivazione sulla prova della collaborazione dell’interessato, malgrado la sporadicita’ dei suoi interventi, non confutata nella sentenza impugnata.
f) in relazione al capo 31) si deducono i medesimi vizi, richiamando quanto osservato in punto di fatto, circa la genericita’ delle conversazioni intercettate, la mancata individuazione del corriere che, secondo l’interpretazione fornita, aveva avuto l’incarico di introdurre, attraverso l’ingestione di ovuli, la sostanza stupefacente in Italia, genericita’ di elementi che non dava conto della concreta consumazione di un’azione illecita, di cui era stata attribuita la responsabilita’ al ricorrente. La Corte non si era soffermata su tali rilievi, non fornendo risposta ai motivi di gravame proposti sul punto.
g) in relazione al capo 32) si eccepiscono i medesimi vizi, assumendo che le intercettazioni risultano non univoche, che lo stesso interessato, dopo l’arresto di (OMISSIS), nel corso di una conversazione captata, aveva chiarito all’interlocutore la sua estraneita’ ai fatti, e che anche il collaborante (OMISSIS) non gli aveva chiarito la finalita’ della trasferta di (OMISSIS), che ha affermato di non conoscere, non fornendo altre conferme sul punto; anche in tal caso la Corte non aveva offerto argomentazioni idonee a sperare le allegazioni difensive.
h) la responsabilita’ sul capo 33) e’ stata affermata, ancora una volta, sulla base delle sole risultanze telefoniche, senza fornire giustificazione alle obiezioni difensive che rilevavano la mancanza di elementi di riscontro in ordine agli elementi qualificanti dell’azione, ed alla sua effettiva realizzazione.
i) sul capo 34) si svolgono motivi analoghi a quelli gia’ riferiti per il coimputato (OMISSIS), anche con riguardo alla mancata applicazione della diminuente invocata.
l) anche riguardo al reato associativo di cui al capo 0) si richiamano le stesse osservazioni svolte per il coimputato, segnalando anche la mancata considerazione della minore entita’ partecipativa del ricorrente, desumibile dal minor numero di episodi delittuosi ascrittigli, che avevano richiesto, per fornire la prova dell’adesione all’associazione, di un’argomentazione specifica al riguardo.
6.2. Si ripropongono i medesimi rilievi sulla determinazione della pena, con particolare riferimento alla mancata considerazione dello stato di incensuratezza e delle condizioni di vita del ricorrente.
7.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reati di cui all’articolo 74, Decreto del Presidente della Repubblica cit, capo 50), e dei capi da 51) a 54), i primi tre riguardanti i reati fine, e l’ultimo attinente ad una rapina, nonche’ dei capi da 57) a 63), relativi ad ulteriori reati fine.
L’interessato rileva con il primo motivo mancanza o illogicita’ della motivazione riguardante il rigetto dell’istanza di assoluzione dal delitto di rapina di cui al capo 54), fondato sull’adesione a quanto riferito dalle parti offese, senza analizzare le argomentazioni difensive di segno contrario, basate sulla mancanza di riscontri alla versione resa, e sulle smentite emergenti da quanto riferito dal titolare dell’esercizio ove sarebbe stata esercitata la violenza, che nulla aveva potuto riferire al riguardo.
7.2. I medesimi vizi sulla congruenza della motivazione vengono eccepiti con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato sub 58), riguardante l’ipotetica importazione dalla Spagna di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente non definita, accertata sulla base delle sole intercettazioni, che non sono state poste in dubbio nelle loro risultanze, neppure a seguito dell’esito negativo delle due perquisizioni subite dall’ipotetico corriere, superate con un generico e non circostanziato giudizio di inaffidabilita’ delle operazioni di controllo svolte, senza porsi il problema di circostanziare un’accusa generica sia quanto al quantitativo trattato, che alla qualita’ della sostanza.
7.3. Ulteriore difetto di motivazione si censura riguardo alla determinazione della pena, quantificata in assenza di considerazione della natura tentata di parte delle accuse formulate, senza contrastare gli argomenti specie dalla difesa sul punto.
8. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile della partecipazione all’associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 35), nonche’ dei reati fine di cui ai capi 36) e 37).
La difesa nel suo ricorso, dopo aver richiamato la collaborazione prestata dall’interessata nel corso delle indagini, e le istanze poste a fondamento del gravame di merito, deduce mancanza di motivazione sull’istanza di rinnovazione del dibattimento per la sopravvenienza di nuove prove, la cui acquisizione era funzionale al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio piu’ mite, rispetto al quale la Corte ha stigmatizzato invece l’assenza di nuovi elementi di valutazione.
Si lamenta inoltre che la relativa istanza sia stata respinta con il ricorso a clausole di stile, che non danno conto dell’effettivo percorso valutativo seguito.
9. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile del reato continuato di cui al capo 81) relativo ad una pluralita’ di cessioni di cocaina e marjiuana.
La difesa nel suo ricorso deduce la mancata valutazione della richiesta assolutoria, osservando che nei provvedimenti di merito l’accertamento di responsabilita’ e’ avvenuto richiamando contenuti non univoci di intercettazioni telefoniche, dalle quali si e’ desunta la partecipazione dell’interessata ad una attivita’ di spaccio, senza dimostrare la sussistenza oggettiva del reato, ne’ valutare la presenza di elementi indicatori della lieve entita’ del fatto, fermandosi ad escludere tale inquadramento giuridico sulla base del solo dato ponderale, anch’esso ricavato in chiave presuntiva, in forza delle conversazioni criptiche.
Si lamenta inoltre la mancata motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di applicazione delle attenuanti generiche.
10. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile del reato associativo di cui al capo 50), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3 e del reato fine di cui al capo 52).
La difesa deduce vizio di motivazione con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, di cui manca l’indicazione degli estremi caratterizzanti e la stabilita’ del vincolo, incongruamente desunti dalla partecipazione ad un singolo reato fine, individuato peraltro in un tentativo, cosi’ confondendo il concorso di persone nel reato con la figura associativa.
Analogo vizio si contesta con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ed all’individuazione della responsabilita’ per il reato fine, senza riconoscere, come auspicato nell’appello, la qualificazione come tentativo del reato accertato.
11. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3, e dei reati fine di cui ai capi 59) e 63).
La difesa deduce vizio di motivazione esprimendo i medesimi rilievi richiamati in argomento sub 10 riguardo all’ipotesi associativa ed all’affermazione di responsabilita’ per i reati fine, lamentando inoltre la mancata riduzione della pena.
12. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), e del reato fine di cui al capo 60).
La difesa deduce nel ricorso violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, insussistente in quanto l’interessato aveva partecipato ad un reato fine, senza alcuna consapevolezza della sussistenza e della stabilita’ dell’accordo.
Analogo vizio viene dedotto con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
13.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui ai capi 0), riguardante l’associazione finalizzata all’importazione di sostanza stupefacente, e dei reati fine di cui ai capi 18) e 19).
In suo favore con il primo motivo la difesa eccepisce nullita’ della pronuncia, per il mancato accertamento dell’incompetenza territoriale del giudice di merito, respinta dalla Corte con riferimento ad una ipotetica preclusione dell’eccezione in sede di giudizio abbreviato, non corretta.
Richiamata la valutazione operata sul punto dal giudice di primo grado, si ritiene scorrettamente individuato il giudice competente, che nell’ipotesi del reato associativo, si accerta tenendo conto del momento in cui si e’ realizzato l’accordo, o individuando l’ufficio del P.m. dove il reato e’ stato iscritto per primo, o dove e’ stata realizzata la prima condotta esecutiva, o per il reato fine, nel luogo ove si e’ perfezionato l’accordo di cessione.
Si rileva che il primo giudice nella sua valutazione non ha tenuto conto di questi elementi, e che il giudice d’appello ha omesso ogni valutazione di merito, richiamando una decisione derivante dal rito, infondata.
13.2. Si deduce inoltre violazione di legge, quanto all’omesso svolgimento di una perizia fonica, essenziale per attribuire all’interessato le intercettazioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, posto che l’identificazione risulta avvenuta sulla base della mera indicazione del nome di battesimo, poco qualificante, e dovrebbe essere esclusa in ragione della circostanza che nelle comunicazioni veniva utilizzato la lingua non conosciuta all’interessato, senza verificare le utenze telefoniche effettivamente in uso al ricorrente nel medesimo periodo, o suffragare l’interpretazione delle conversazioni con sequestri di sostanza stupefacente.
Su tale ultimo aspetto si rileva che le sostanze rinvenute richiedevano per divenire dannose, un trattamento chimico della cui indefettibilita’ non vi era alcun riscontro.
Si assume inoltre che la sentenza non dia risposta sulla richiesta di individuazione sia degli elementi oggettivi dell’associazione contestata, che di quelli che consentono di collegarla alla consapevolezza del ricorrente, malgrado tali elementi avessero costituito oggetto di specifiche censure nell’atto di appello.
In relazione alle intercettazioni, oltre alla contestazione del contenuto ed alla sua riconducibilita’ all’interessato, si deduce che non siano mai state messe a disposizione della difesa le registrazioni in originale.
Si rileva l’incertezza del riconoscimento personale che risulta eseguito da due testi, che avevano dato conto di una diversa struttura fisica dell’uomo effigiato nella foto sottoposta, ed avevano attribuito alla persona riconosciuta un diverso ruolo, evidenziando una conoscenza non diretta, argomenti che rendevano la prova incerta e sul quale nulla risulta dedotto nella pronuncia impugnata, che aveva ignorato anche il rilievo di fatto attribuito nel gravame all’intervenuto smarrimento del documento dell’interessato, regolarmente denunciato, che poteva aver indotto a non corrette utilizzazioni dell’atto da parte del connazionale con cui il ricorrente divideva la stanza, che potrebbe averlo usato per un improprio accostamento del suo nome ad un’attivita’ che lo avevano visto estraneo.
Si contesta inoltre la mancata analisi dell’alibi fornito dall’interessato, che aveva dedotto di essere in Olanda nei giorni in cui le conversazioni ne avrebbero registrato la presenza a Roma, circostanza espressa, che non aveva costituito oggetto di verifica.
13.3. Si deduce omessa motivazione sulla sussistenza della diminuente di cui al comma 5 della norma incriminatrice, malgrado l’incertezza che, sulla base delle conversazioni, coinvolge il quantitativo oggetto del traffico, di cui non risulta ne’ la natura della sostanza, ne’ la sua concentrazione, oltre che l’esatta entita’ complessiva.
13.4. Ulteriore mancanza di motivazione si denuncia con riferimento all’esclusione dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p. ed alla mancata riduzione della pena nella massima estensione per la concessione delle attenuanti generiche, decisioni cui la Corte e’ giunta senza illustrarne i motivi, superando senza argomentazione le allegazioni di segno contrario contenute nel gravame di merito.
14. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 42) in materia di stupefacenti, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 43), 44), e da 46) a 49).
Ha proposto ricorso personalmente, riservando la presentazione dei motivi al suo difensore di fiducia, che non ha curato l’incombente.
15.1. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile del reato di cui al capo 42), qualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3, e dei reati fine di cui ai capi 44), 45), e 49).
L’interessato nel suo ricorso deduce violazione di legge penale e processuale, derivante dalla mancata traduzione in lingua a lui conosciuta, dell’avviso di conclusione indagini, malgrado l’accertamento sulla mancata conoscenza della lingua italiana fosse stato eseguito dal Tribunale del riesame, che aveva disposto la traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, mai eseguita.
Sul punto la Corte aveva fatto richiamo per relationem alla decisione del primo giudice, che aveva affidato l’accertamento della comprensione dell’atto all’ufficiale della guardia di finanza, il quale aveva svolto informalmente le funzioni di interprete, per lo svolgimento delle quali risultava incompatibile, stante il suo ruolo nelle indagini.
15.2. Il vizio di motivazione viene eccepito anche in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il reato fine di cui al capo 44), avvenuto sulla base di interpretazione di telefonate, senza considerare che la cella agganciata dal cellulare in uso all’interessato al momento della conversazione era diversa rispetto a quella servente il luogo ove, in tesi d’accusa, doveva avvenire lo scambio, argomento sul quale nulla aveva riferito la sentenza impugnata.
Analoghi rilievi vengono formulati in ordine alle contestazioni di cui ai capi 45) e 49), desumendone la debolezza, in quanto fondati esclusivamente sull’interpretazione di conversazioni, per loro natura non univoche; in particolare sul capo 49) si contesta, sulla base delle risultanze, la possibilita’ di ricavarne elementi della partecipazione alla cessione contestata da parte dell’interessato, poiche’ l’azione risulta svolta dal coimputato.
Conseguentemente si assume l’insussistenza di motivazione con riferimento al delitto associativo, i cui elementi di conferma dovrebbero desumersi dai reati fine, la cui attribuzione di responsabilita’ non risulta suffragata dal rinvenimento nel possesso dell’interessato della scheda telefonica controllata al momento dell’arresto, ne’ da ulteriori elementi concreti, idonei a qualificare il ricorrente come grossista della sostanza stupefacente, in linea con l’impostazione accusatoria.
Anche la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, posta in discussione nell’atto di appello, risulta sostenuta con il mero richiamo alle argomentazioni del primo giudice, eludendo all’obbligo argomentativo autonomo gravante sul giudice di secondo grado.
15.3. Si deduce mancanza di motivazione con riferimento all’acquisizione di certezza sulla responsabilita’ del ricorrente, in relazione ai reati contestati, posta in dubbio nel gravame di merito, e non affrontata nella sentenza, di cui si assume, per tale motivo, la nullita’ ai sensi dell’articolo 125 c.p.p..
15.4. Si contesta inoltre la mancata motivazione riguardo all’esclusione delle ipotesi attenuate dei reati di cui agli articoli 73 e 74 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, poiche’ non risultano analizzati a tal fine tutti gli elementi di fatto ritenuti indicativi dalla disposizione invocata.
15.5. Medesima carenza argomentativa viene lamentata in relazione alla determinazione della pena base, all’esclusione delle attenuanti generiche, ed alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, malgrado i plurimi indicatori della minima entita’ della partecipazione dell’interessato.
16. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 35), nonche’ dei reati fine di cui ai capi 36), 37) e 39).
La difesa deduce con unico motivo assenza di motivazione con riferimento alla ritenuta equita’ della pena, che non ha considerato il ruolo di collaboratore di giustizia assunto dall’interessato in pendenza del giudizio d’appello, malgrado l’incidenza di tale collaborazione nella determinazione della pena.
17. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui al capo 81), relativo alla pluralita’ di cessioni di cocaina e marijuana.
Con ricorso proposto personalmente si deduce violazione di legge processuale, con riferimento al compiuto accertamento dell’univocita’ indiziaria, desunta dall’interpretazione delle conversazioni telefoniche, che non appare argomentata in maniera congrua, con riferimento alle specifiche censure proposte in atto di appello.
17.2. Si contesta violazione di norma penale, con riferimento all’individuazione degli estremi della continuazione in relazione agli episodi attribuiti all’interessato, che hanno condotto ad un aumento di pena di entita’ elevata.
18. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei reati fine di cui ai capi da 74) a 76), con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 80 Decreto del Presidente della Repubblica in esame.
Con il ricorso proposto personalmente si deducono i medesimi vizi gia’ illustrati sub 17.1. e 17.2., riferiti alla sua posizione personale.
19.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 0), riqualificato ai sensi dell’articolo 74, commi 2 e 3 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 11), 12) e 32).
Ha proposto ricorso personalmente eccependo violazione del diritto di partecipazione personale al processo, garantito dall’articolo 6 CEDU, per l’udienza del 16/2/2012, poiche’ in quel periodo era astretto presso il CIE e ne’ la Corte, valutatasi incompetente, ne’ il Prefetto, interpellato tempestivamente, provvidero a rilasciare autorizzazione a recarsi in udienza, precludendo la sua partecipazione personale, finalizzata, tra l’altro, a rendere dichiarazioni spontanee ed a confrontarsi con i testi che l’accusavano.
19.2. Si deduce l’incompetenza per territorio del giudice di merito, individuando quello competente nel giudice di Roma, e contestando la valutazione processuale operata sul punto dalla Corte d’appello che, senza pronuncia nel merito, ha infondatamente escluso la possibilita’ di svolgere l’eccezione nel giudizio abbreviato.
19.3. Si eccepisce inoltre vizio di motivazione con riferimento all’accertamento dell’ipotesi associativa, illegittimamente desunta dalla partecipazione ai reati fine, senza individuare gli elementi caratterizzanti la fattispecie della stabilita’ del vincolo, su cui non sono stati offerti elementi di prova ulteriori rispetto al concorso di persone nel reato fine.
Si richiamano inoltre le incongruenze valutative contenute in sentenza in ordine alla responsabilita’ affermata sul capo 32), fondate su un errore di trascrizione della telefonata da cui sono stati tratti elementi indiziari, gia’ richiamato in atto d’appello, su cui la Corte ha riproposto le osservazioni del primo giudice, senza alcuna argomentazione sul motivo di gravame.
19.4. Analogo vuoto motivazionale viene denunciato con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, negate omettendo la valutazione degli elementi positivi valorizzati nell’atto di appello, e sostanzialmente ammessi dalla stessa Corte, ove ha attinto alle dichiarazioni dell’interessato per confermare il giudizio di responsabilita’.
20.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 42), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 46) a 48).
Con il primo motivo l’interessato deduce la nullita’ processuale derivante dalla mancata traduzione in lingua a lui conosciuta dell’avviso di conclusione indagini, contestando la mancanza di motivazione nella sentenza di tale profilo, avendo la Corte richiamato in precedenza l’ordinanza del giudice di primo grado.
20.2. Si rileva difetto di motivazione riguardo all’accertamento di responsabilita’ per il reato associativo, desunto esclusivamente dal contenuto non univoco di alcune telefonate, in forza delle quali, secondo la difesa, non e’ dato individuare neppure la competenza del giudice che procede, non essendo chiaro il luogo ove la pretesa associazione agiva; si lamenta al riguardo omessa motivazione poiche’ il primo giudice, pur in assenza di osservazioni non ripetitive, ha inteso richiamare per relationem la sentenza di primo grado, eludendo all’obbligo di argomentazione specifica sui motivi di gravame.
20.3. Analoghi rilievi vengono svolti sulla contraddittorieta’ della prova, eccepita nel gravame e negata in maniera generica nella pronuncia oggetto di impugnazione.
20.4. Si deduce da ultimo carenza argomentativa con riferimento al sollecitato riconoscimento delle diminuenti di cui all’articolo 73, comma 5 e articolo 74, comma 6 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, la cui ricorrenza e’ stata esclusa con argomentazioni generiche, che hanno eluso l’onere di valutazione complessiva imposta a tal fine dalla legge.
21. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile dell’associazione di cui al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 17) a 19) e del capo 22).
Con il ricorso proposto personalmente si contesta la sussistenza di idonea motivazione riguardante gli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la ritenuta fattispecie associativa, poiche’ a fronte delle specifiche contestazioni contenute in atto di appello il giudicante si e’ richiamato a quanto espresso in argomento dal primo giudice.
Analogo difetto argomentativo viene lamentato sulla decisione riguardante la determinazione della misura della sanzione e la negazione delle attenuanti generiche invocate.
22. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), qualificato ai sensi dell’articolo 74, commi 2 e 3 Decreto del Presidente della Repubblica cit. nonche’ del reato fine di cui al capo 53).
Nel ricorso proposto personalmente si deduce nullita’ della sentenza per inosservanza della legge penale, con riferimento alla rigorosa analisi degli indizi derivanti dalle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alla riconducibilita’ all’interessato delle conversazioni, attribuitegli sulla base della mera coincidenza del nome di battesimo, malgrado le informazioni acquisite riguardo al possessore della scheda rimandino ad una persona avente lo stesso nome, nato in diversa data e luogo e residente in differente luogo, elementi che inducono a ritenere la presenza di un errore di persona.
Si deduce inoltre l’inutilizzabilita’ patologica delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) che non risultano precedute dall’avvertimento imposto dalla legge ed individuano la persona che gli propose di effettuare trasporto dello stupefacente esclusivamente con il nome di battesimo, e facendo riferimento ad un rapporto di coniugio con tale (OMISSIS), sua vicina, che non corrisponde alle caratteristiche dello stato civile del ricorrente, contribuendo ad escludere la gravita’ indiziaria nei suoi confronti.
23. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 0), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3.
Nel suo ricorso si contesta l’insufficienza della motivazione rispetto alle deduzioni che hanno caratterizzato il gravame di merito, superate senza idonea individuazione del percorso logico seguito, con riguardo a tutte le richieste formulate per il reato associativo, la derubricazione dei fatti, da inquadrarsi nel favoreggiamento, e la concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti sulle aggravanti contestate, sollecitazioni cui non e’ stata fornita alcuna risposta.
24. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo descritto sub 0).
Con il suo ricorso si deduce violazione di norma processuale, per essere stato notificato il decreto di citazione nel giudizio d’appello al difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, senza previamente eseguire la notificazione nel domicilio eletto, impedendogli la partecipazione al processo, preclusa anche dal suo contestuale stato di detenzione. Cio’ gli ha impedito l’esercizio del diritto di difesa, in particolare la formulazione di dichiarazioni spontanee sulla contestazione.
Si lamenta inoltre la mancata applicazione dell’indulto per quei reati che risultano commessi in fase antecedente alla data del maggio 2006, escludendo che la possibilita’ di applicare il beneficio in sede esecutiva possa giustificare la mancata applicazione in questa fase.
Si rileva inoltre insufficienza degli elementi valorizzati dalla Corte per giustificare il collegamento con l’azione associativa, mancando nella sentenza l’individuazione degli elementi costitutivi, e risultando tale lettura contraddetta dal minimo arco temporale in cui risulta essersi sviluppata l’attivita’.
25. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi 3) e da 5) ad 8), relativi ad ipotesi integranti la violazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73.
Con il primo motivo la difesa eccepisce violazione di legge processuale con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata in primo grado, e respinta nel merito, malgrado le condotte ascritte all’interessata risultassero consumate tra Roma e Viterbo, in quanto ingiustamente ritenuta non proponibile nel giudizio abbreviato dalla Corte d’appello, che aveva respinto, senza un’analisi di fatto, l’eccezione formulata al riguardo, con decisione superata dalla difforme valutazione sopraggiunta sul punto da questa Corte a sezioni unite.
25.2. Richiamata la testuale formulazione dei capi di accusa, se ne rileva la genericita’ quanto all’individuazione di quantita’ e qualita’ dello stupefacente che si assume oggetto delle cessioni, e, con riguardo ai capi 3) e 7), anche nell’individuazione dell’attivita’ specifica ascritta alla ricorrente, poiche’ nella fattispecie le viene attribuito un generico interessamento; le deduzioni esposte evidenziano la nullita’ dell’accusa formulata.
25.3. In relazione al capo 8), l’unico in relazione al quale viene specificata la quantita’ trattata, si contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui al comma 5 della norma incriminatrice, ritenuta applicabile in ragione dell’intervenuta cessione di minimi quantitativi di hashish, per un importo di Euro 10 ciascuno; a tale applicazione avrebbe dovuto seguire l’accertamento della prescrizione del reato.
Le indagini si sono sviluppate a seguito di controlli intercettativi di varie utenze telefoniche, oltre che delle operazioni della p.g. realizzate a seguito di tale monitoraggio, che ha condotto in vari casi all’arresto di corrieri, sorpresi in possesso dello stupefacente.
I gruppi agivano acquisendo sostanza stupefacente dall’estero, che solitamente veniva inviata in Italia utilizzando corrieri che ingerivano la sostanza contenuta in ovuli, che venivano espulsi in Italia; successivamente si provvedeva alla distribuzione dello stupefacente sul territorio.
La frammentarieta’ delle contestazioni, riguardante plurime associazioni, ancorche’ caratterizzata da un modus operandi comune, rende piu’ utile, ai fini espositivi, individuare per ciascuno dei ricorrenti le specifiche accuse ed i relativi motivi di ricorso.
2. Nei confronti di (OMISSIS) e’ stata accertata la responsabilita’ per il reato di cui alla Legge 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, commi 1, 3 e 3 bis di cui al capo 68), escludendo l’aggravante di cui al comma 3 ter inizialmente contestata.
Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce violazione di legge penale, con riguardo all’avvenuto riconoscimento di aggravanti estranee sia alla contestazione svolta, che alla delimitazione dell’accertamento di responsabilita’ cui era pervenuto gia’ il giudice di primo grado ove, si questi aveva escluso l’aggravante di cui al comma 3 ter della norma incriminatrice, per la verificata mancanza di elementi in ordine alla destinazione dei clandestini entrati nel territorio con l’intermediazione della (OMISSIS), al mercato della prostituzione.
L’esclusione di tale circostanza non consente di identificare nella fattispecie concreta la sussistenza delle aggravanti citate nel capo di imputazione, con conseguente necessita’ di emendare la pena dell’aumento illegittimamente operato.
Si contesta inoltre l’adeguatezza della motivazione sull’esclusione delle attenuanti generiche, richiamando le condizioni di vita dell’interessata, oltre che la possibilita’ di loro riconoscimento, anche al solo fine di adeguare la pena al fatto.
3.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74 descritto al capo 0) e dei singoli reati fine di cui ai capi 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25); ha proposto ricorso personalmente con cui denuncia violazione di legge penale e mancanza di motivazione, e deduce la mancanza di garanzie nel procedimento, auspicando una complessiva rivalutazione.
Con separato atto l’interessato lamenta, quanto all’accertamento di responsabilita’ per il reato associativo, la violazione della regola di giudizio di cui all’articolo 192 c.p.p. conseguente alla mancanza evidenziazione di riscontri alle indicazioni dei collaboranti, assumendo la mancanza di autonomia della fattispecie associativa, che e’ stata ricostruita in sentenza con il mero richiamo ai reati fine per i quali l’interessato ha riportato condanna.
3.2. Si deduce inoltre violazione di legge ed assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ed all’applicazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., argomenti in relazione ai quali non risulta sviluppata alcuna deduzione di segno contrario in sentenza.
4.1.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dell’associazione di cui al capo 35), finalizzata allo spaccio di stupefacenti, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 38) e 40).
L’avv. (OMISSIS) nel suo interesse ha dedotto violazione di legge penale, difetto di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, in relazione agli articoli 415 bis e 143 c.p.p. per la violazione del diritto di difesa conseguente alla ricezione dell’avviso di conclusione indagini, contestualmente alla misura cautelare, nella lingua italiana da lui non conosciuta, contrariamente a quanto avvenuto per altri imputati, che si trovavano nella medesima condizione.
Si osserva che, nel caso di specie, l’adempimento nell’interesse del ricorrente era stato omesso, per effetto dell’attestazione della Guardia di Finanza che, in sede di notifica del provvedimento, aveva dato atto della sua conoscenza della lingua italiana, attestazione poi superata da tutti gli adempimenti successivi, nel corso dei quali e’ stato riconosciuto in suo favore il diritto ad essere assistito dall’interprete, cui non aveva fatto seguito il, sia pur tardivo, riconoscimento del diritto alla traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini.
4.1.2. Analoghi vizi di violazione di legge e difetto di motivazione vengono eccepiti quanto all’individuazione del giudice di Napoli quale competente a valutare l’attivita’ svolta dall’interessato, malgrado la sua zona di influenza fosse quella fiorentina, ed il corriere con il quale si assume il suo collegamento vivesse a Roma, ed in quella citta’ sia stato tratto in arresto, circostanze tutte che imponevano l’accertamento di incompetenza del giudice e la trasmissione degli atti all’autorita’ giudiziaria competente.
4.1.3. Si contesta l’individuazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie associativa, oltre che la riconosciuta qualita’ di promotore del gruppo, assumendo che il portato probatorio valorizza singole iniziative estemporanee volte all’approvvigionamento di sostanza stupefacente presso vari fornitori, che esclude il ricorso ad una organizzazione riconoscibile nei suoi elementi costitutivi.
4.1.4. Si contesta la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche richiamando circostanze di fatto sulle condizioni di vita che ne avrebbero legittimato l’applicazione.
4.2.1. L’avv. (OMISSIS) deduce violazione di legge ai sensi dell’articolo 21 c.p.p. della decisione della Corte di merito che ha ritenuto non proponibile l’eccezione di incompetenza, non potendo ritenersi esclusa la rilevabilita’ del vizio nel giudizio abbreviato. L’udienza preliminare, sede comune delle richieste, esclude che possa crearsi una priorita’ nella proposizione delle istanze, mentre nella specie l’eccezione di incompetenza preliminarmente proposta, non puo’ intendersi rinunciata per effetto della seguente instaurazione del giudizio abbreviato.
4.2.2. Viene dedotta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’individuazione di elementi indicativi della fattispecie associativa, contrastati dalla varieta’ dei riferimenti dell’interessato per i rifornimenti, dai contrasti sulla qualita’ insorti con i fornitori, dalle minacce di rivolgersi ad altri, dall’effettivo ricorso a terzi, ricavabile dall’imputazione di cui al capo 40), elementi desumibili dagli atti, che contrastano l’assunto della struttura permanente, volta all’acquisizione dello stupefacente.
4.2.3. Si contesta inoltre la congruita’ della motivazione con riferimento all’applicazione delle circostanze ed all’entita’ della pena, desunta da riferimenti generici all’entita’ dei traffici, pur dandosi atto nel provvedimento della difficolta’ di determinarli.
5.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dell’associazione di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit. rubricata al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui dai capi 9) al 17) e del reato di cui al capo 34).
a) La difesa con il primo motivo ha dedotto violazione di norma penale e processuale e vizio di motivazione, con riguardo all’accertamento di responsabilita’ del concorso del reato fine di cui al capo 9), fondato sulle risultanze di intercettazioni telefoniche nonche’ sulle dichiarazione rese dal coimputato (OMISSIS), omettendo di illustrare l’univocita’ delle risultanze delle intercettazioni, pur contestata in atto d’appello, e l’analisi della credibilita’ oggettiva e soggettiva del dichiarante, oltre che l’individuazione dei riscontri al narrato;
b) In relazione al capo 10) vengono formulati i medesimi rilievi di violazione di legge e vizio di motivazione;
c) Analoghe eccezioni vengono proposte in ordine al capo 11), segnalando che non risultano superati i rilievi svolti con riguardo alla mancanza di riferimenti certi sulla riferibilita’ delle conversazioni intercettate alla sostanza stupefacente, osservazioni semplicemente ignorate dal giudicante, oltre che la necessita’ della ricerca di riscontri sulle dichiarazioni del collaborante (OMISSIS), di cui non risulta valutata la credibilita’ intrinseca ed estrinseca, ne’ ricercati i riscontri alle sue affermazioni;
d) sul capo 12) si operano le medesime contestazioni, negando che la Corte abbia fornito risposta alle allegazioni difensive in atto di appello, riproponendo le medesime valutazioni espresse dal giudice di merito, senza argomentare sul punto.
e) sul capo 13) si svolgono i medesimi rilievi, con particolare riguardo alla riscontrata mancanza di oggettivita’ delle risultanze delle intercettazioni, che potevano ricevere una diversa interpretazione di analoga attendibilita’, deduzione contenuta in atto di appello, sulla quale non era stata spesa alcuna argomentazione;
f) in relazione ai capi da 14) a 16) si deduce, oltre che la violazione dei criteri valutativi della prova, anche contraddittorieta’ della motivazione, nella parte in cui si da’ conto delle brevi conversazioni intercorse tra i partecipi, tuttavia desumendone la presenza dei contatti per l’acquisto di stupefacente, oltre che l’avvenuta esecuzione dell’incarico, pur in mancanza di evidenziazione degli indicatori concreti di tali attivita’.
In relazione a tali imputazioni e’ stata esclusa l’applicabilita’ della diminuente di cui all’articolo 73, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica in esame sulla base dell’accertata serialita’ delle condotte, criterio superato dalla giurisprudenza che, in considerazione della previsione di una associazione finalizzata allo spaccio di lieve entita’, esclude in radice la legittimita’ dell’interpretazione ritenuta;
h) in relazione alle medesime imputazioni si contesta la mancanza di motivazione in ordine all’esclusione del sollecitato assorbimento delle fattispecie in unica condotta punibile, malgrado non sia possibile distinguere le attivita’ secondo la cronologia indicata nel capo di imputazione, come e’ rivelato dalla trattazione unitaria delle fattispecie, eseguita nella sentenza;
i) con riferimento al capo 17) si eccepiscono i medesimi rilievi, con particolare riferimento alla mancanza di argomentazione riguardante l’affermazione di responsabilita’, correlata ad una richiesta di stupefacenti solo sulla base di risultanze intercettative non specifiche sull’oggetto, e dell’intervenuto arresto dell’interlocutrice in possesso di stupefacenti, elementi che hanno consentito il rinvenimento di un nesso logico tra i due eventi, di natura deduttiva, di cui si contestava in appello l’univocita’. Su tale osservazione la Corte territoriale ha riproposto le considerazioni del primo giudice.
l) in relazione al capo 34) si deducono i medesimi vizi, ed in particolare contraddittorieta’ della motivazione, ove da un canto si attesta l’impossibilita’ di individuare elementi concreti attinenti qualita’ e quantita’ del preteso traffico di stupefacenti, oltre che l’identificazione degli acquirenti, concludendo tuttavia genericamente sull’univocita’ dei dati acquisiti, desunta dalle parole degli interlocutori; sul medesimo capo si contesta la mancanza assoluta di argomentazione con riferimento all’esclusione dell’applicazione della diminuente speciale, pur sollecitata in atto di gravame.
m) si contesta la valutazione indiziaria, la coerenza e completezza argomentativa della Corte in relazione all’individuazione di elementi di responsabilita’ per il reato associativo, la attribuita qualita’ di promotore all’odierno ricorrente, la sussistenza dell’aggravante ritenuta, malgrado l’assenza di univocita’ dei risultati delle intercettazioni e la mancata valutazione secondo i criteri dettati dall’articolo 192 c.p.p. delle dichiarazioni dei collaboranti in argomento.
In particolare, a fronte delle censure contenute in atto di appello che contestavano sia l’individuazione degli elementi dimostrativi dell’attivita’ associativa, sia la mancanza di coincidenza temporale tra i singoli reati fine, circoscritti in arco di tempo limitato, e l’attivita’ associativa contestata all’interessato, in assenza di elementi di conferma desumibili dall’esercizio dell’illecito traffico, la Corte non aveva fornito alcuna giustificazione al riguardo, anche con riferimento alle ritenute aggravanti, di cui era stata omessa altresi’ la valutazione di consapevolezza dei partecipi, contravvenendo ai principi interpretativi univoci sul punto.
5.2. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’individuazione del trattamento sanzionatorio in relazione al quale, negando rilievo alle circostanze di fatto favorevoli dedotte dalla difesa nell’atto di gravame, era stata svolta una valutazione priva degli elementi individualizzanti imposti dalla legge sul punto.
6.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 9) a 13) dell’imputazione, e di quelli da 31) a 34).
Nel suo ricorso, comune a quello del coimputato (OMISSIS) il difensore deduce i medesimi rilievi di cui al 5.1. a), segnalando nello specifico che in sentenza, pur dandosi conto della richiesta assolutoria formulata dalla difesa per l’imputazione sub 9), non si sviluppa alcuna argomentazione specifica con riferimento agli elementi di responsabilita’ a suo carico.
b) in relazione al capo 10), per i cui motivi di ricorso deve richiamarsi quanto espresso per il coimputato, si deve solo aggiungere la doglianza difensiva attinente alla mancata argomentazione sulla minima partecipazione dell’interessato ai fatti, tanto da consentire la qualificazione del suo intervento come mera connivenza, deduzione non contrastata nella pronuncia impugnata, ove non si argomenta in alcun modo sulla funzione di determinatore del fratello, attribuitagli nella pronuncia di merito.
c) oltre alle deduzioni gia’ esposte per il coimputato, sul capo 11) la difesa osserva che il collaborante non aveva attribuito alcun ruolo all’interessato, e tuttavia la sua responsabilita’ era stata confermata, con una mera adesione alle argomentazioni del primo giudice.
d) sul capo 12) si richiamano i rilievi formulati per il coimputato, ed in particolare si sottolinea la minima entita’ delle intercettazioni che coinvolgevano il ricorrente, sottoposta ad analisi alla Corte ed, ancora una volta, rimasta priva di specifica confutazione.
e) anche per il capo 13) si richiama quanto gia’ esposto per il coimputato, con particolare richiamo all’omessa motivazione sulla prova della collaborazione dell’interessato, malgrado la sporadicita’ dei suoi interventi, non confutata nella sentenza impugnata.
f) in relazione al capo 31) si deducono i medesimi vizi, richiamando quanto osservato in punto di fatto, circa la genericita’ delle conversazioni intercettate, la mancata individuazione del corriere che, secondo l’interpretazione fornita, aveva avuto l’incarico di introdurre, attraverso l’ingestione di ovuli, la sostanza stupefacente in Italia, genericita’ di elementi che non dava conto della concreta consumazione di un’azione illecita, di cui era stata attribuita la responsabilita’ al ricorrente. La Corte non si era soffermata su tali rilievi, non fornendo risposta ai motivi di gravame proposti sul punto.
g) in relazione al capo 32) si eccepiscono i medesimi vizi, assumendo che le intercettazioni risultano non univoche, che lo stesso interessato, dopo l’arresto di (OMISSIS), nel corso di una conversazione captata, aveva chiarito all’interlocutore la sua estraneita’ ai fatti, e che anche il collaborante (OMISSIS) non gli aveva chiarito la finalita’ della trasferta di (OMISSIS), che ha affermato di non conoscere, non fornendo altre conferme sul punto; anche in tal caso la Corte non aveva offerto argomentazioni idonee a sperare le allegazioni difensive.
h) la responsabilita’ sul capo 33) e’ stata affermata, ancora una volta, sulla base delle sole risultanze telefoniche, senza fornire giustificazione alle obiezioni difensive che rilevavano la mancanza di elementi di riscontro in ordine agli elementi qualificanti dell’azione, ed alla sua effettiva realizzazione.
i) sul capo 34) si svolgono motivi analoghi a quelli gia’ riferiti per il coimputato (OMISSIS), anche con riguardo alla mancata applicazione della diminuente invocata.
l) anche riguardo al reato associativo di cui al capo 0) si richiamano le stesse osservazioni svolte per il coimputato, segnalando anche la mancata considerazione della minore entita’ partecipativa del ricorrente, desumibile dal minor numero di episodi delittuosi ascrittigli, che avevano richiesto, per fornire la prova dell’adesione all’associazione, di un’argomentazione specifica al riguardo.
6.2. Si ripropongono i medesimi rilievi sulla determinazione della pena, con particolare riferimento alla mancata considerazione dello stato di incensuratezza e delle condizioni di vita del ricorrente.
7.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reati di cui all’articolo 74, Decreto del Presidente della Repubblica cit, capo 50), e dei capi da 51) a 54), i primi tre riguardanti i reati fine, e l’ultimo attinente ad una rapina, nonche’ dei capi da 57) a 63), relativi ad ulteriori reati fine.
L’interessato rileva con il primo motivo mancanza o illogicita’ della motivazione riguardante il rigetto dell’istanza di assoluzione dal delitto di rapina di cui al capo 54), fondato sull’adesione a quanto riferito dalle parti offese, senza analizzare le argomentazioni difensive di segno contrario, basate sulla mancanza di riscontri alla versione resa, e sulle smentite emergenti da quanto riferito dal titolare dell’esercizio ove sarebbe stata esercitata la violenza, che nulla aveva potuto riferire al riguardo.
7.2. I medesimi vizi sulla congruenza della motivazione vengono eccepiti con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato sub 58), riguardante l’ipotetica importazione dalla Spagna di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente non definita, accertata sulla base delle sole intercettazioni, che non sono state poste in dubbio nelle loro risultanze, neppure a seguito dell’esito negativo delle due perquisizioni subite dall’ipotetico corriere, superate con un generico e non circostanziato giudizio di inaffidabilita’ delle operazioni di controllo svolte, senza porsi il problema di circostanziare un’accusa generica sia quanto al quantitativo trattato, che alla qualita’ della sostanza.
7.3. Ulteriore difetto di motivazione si censura riguardo alla determinazione della pena, quantificata in assenza di considerazione della natura tentata di parte delle accuse formulate, senza contrastare gli argomenti specie dalla difesa sul punto.
8. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile della partecipazione all’associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 35), nonche’ dei reati fine di cui ai capi 36) e 37).
La difesa nel suo ricorso, dopo aver richiamato la collaborazione prestata dall’interessata nel corso delle indagini, e le istanze poste a fondamento del gravame di merito, deduce mancanza di motivazione sull’istanza di rinnovazione del dibattimento per la sopravvenienza di nuove prove, la cui acquisizione era funzionale al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio piu’ mite, rispetto al quale la Corte ha stigmatizzato invece l’assenza di nuovi elementi di valutazione.
Si lamenta inoltre che la relativa istanza sia stata respinta con il ricorso a clausole di stile, che non danno conto dell’effettivo percorso valutativo seguito.
9. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile del reato continuato di cui al capo 81) relativo ad una pluralita’ di cessioni di cocaina e marjiuana.
La difesa nel suo ricorso deduce la mancata valutazione della richiesta assolutoria, osservando che nei provvedimenti di merito l’accertamento di responsabilita’ e’ avvenuto richiamando contenuti non univoci di intercettazioni telefoniche, dalle quali si e’ desunta la partecipazione dell’interessata ad una attivita’ di spaccio, senza dimostrare la sussistenza oggettiva del reato, ne’ valutare la presenza di elementi indicatori della lieve entita’ del fatto, fermandosi ad escludere tale inquadramento giuridico sulla base del solo dato ponderale, anch’esso ricavato in chiave presuntiva, in forza delle conversazioni criptiche.
Si lamenta inoltre la mancata motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di applicazione delle attenuanti generiche.
10. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile del reato associativo di cui al capo 50), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3 e del reato fine di cui al capo 52).
La difesa deduce vizio di motivazione con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del delitto associativo, di cui manca l’indicazione degli estremi caratterizzanti e la stabilita’ del vincolo, incongruamente desunti dalla partecipazione ad un singolo reato fine, individuato peraltro in un tentativo, cosi’ confondendo il concorso di persone nel reato con la figura associativa.
Analogo vizio si contesta con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ed all’individuazione della responsabilita’ per il reato fine, senza riconoscere, come auspicato nell’appello, la qualificazione come tentativo del reato accertato.
11. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3, e dei reati fine di cui ai capi 59) e 63).
La difesa deduce vizio di motivazione esprimendo i medesimi rilievi richiamati in argomento sub 10 riguardo all’ipotesi associativa ed all’affermazione di responsabilita’ per i reati fine, lamentando inoltre la mancata riduzione della pena.
12. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), e del reato fine di cui al capo 60).
La difesa deduce nel ricorso violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, insussistente in quanto l’interessato aveva partecipato ad un reato fine, senza alcuna consapevolezza della sussistenza e della stabilita’ dell’accordo.
Analogo vizio viene dedotto con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
13.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui ai capi 0), riguardante l’associazione finalizzata all’importazione di sostanza stupefacente, e dei reati fine di cui ai capi 18) e 19).
In suo favore con il primo motivo la difesa eccepisce nullita’ della pronuncia, per il mancato accertamento dell’incompetenza territoriale del giudice di merito, respinta dalla Corte con riferimento ad una ipotetica preclusione dell’eccezione in sede di giudizio abbreviato, non corretta.
Richiamata la valutazione operata sul punto dal giudice di primo grado, si ritiene scorrettamente individuato il giudice competente, che nell’ipotesi del reato associativo, si accerta tenendo conto del momento in cui si e’ realizzato l’accordo, o individuando l’ufficio del P.m. dove il reato e’ stato iscritto per primo, o dove e’ stata realizzata la prima condotta esecutiva, o per il reato fine, nel luogo ove si e’ perfezionato l’accordo di cessione.
Si rileva che il primo giudice nella sua valutazione non ha tenuto conto di questi elementi, e che il giudice d’appello ha omesso ogni valutazione di merito, richiamando una decisione derivante dal rito, infondata.
13.2. Si deduce inoltre violazione di legge, quanto all’omesso svolgimento di una perizia fonica, essenziale per attribuire all’interessato le intercettazioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, posto che l’identificazione risulta avvenuta sulla base della mera indicazione del nome di battesimo, poco qualificante, e dovrebbe essere esclusa in ragione della circostanza che nelle comunicazioni veniva utilizzato la lingua non conosciuta all’interessato, senza verificare le utenze telefoniche effettivamente in uso al ricorrente nel medesimo periodo, o suffragare l’interpretazione delle conversazioni con sequestri di sostanza stupefacente.
Su tale ultimo aspetto si rileva che le sostanze rinvenute richiedevano per divenire dannose, un trattamento chimico della cui indefettibilita’ non vi era alcun riscontro.
Si assume inoltre che la sentenza non dia risposta sulla richiesta di individuazione sia degli elementi oggettivi dell’associazione contestata, che di quelli che consentono di collegarla alla consapevolezza del ricorrente, malgrado tali elementi avessero costituito oggetto di specifiche censure nell’atto di appello.
In relazione alle intercettazioni, oltre alla contestazione del contenuto ed alla sua riconducibilita’ all’interessato, si deduce che non siano mai state messe a disposizione della difesa le registrazioni in originale.
Si rileva l’incertezza del riconoscimento personale che risulta eseguito da due testi, che avevano dato conto di una diversa struttura fisica dell’uomo effigiato nella foto sottoposta, ed avevano attribuito alla persona riconosciuta un diverso ruolo, evidenziando una conoscenza non diretta, argomenti che rendevano la prova incerta e sul quale nulla risulta dedotto nella pronuncia impugnata, che aveva ignorato anche il rilievo di fatto attribuito nel gravame all’intervenuto smarrimento del documento dell’interessato, regolarmente denunciato, che poteva aver indotto a non corrette utilizzazioni dell’atto da parte del connazionale con cui il ricorrente divideva la stanza, che potrebbe averlo usato per un improprio accostamento del suo nome ad un’attivita’ che lo avevano visto estraneo.
Si contesta inoltre la mancata analisi dell’alibi fornito dall’interessato, che aveva dedotto di essere in Olanda nei giorni in cui le conversazioni ne avrebbero registrato la presenza a Roma, circostanza espressa, che non aveva costituito oggetto di verifica.
13.3. Si deduce omessa motivazione sulla sussistenza della diminuente di cui al comma 5 della norma incriminatrice, malgrado l’incertezza che, sulla base delle conversazioni, coinvolge il quantitativo oggetto del traffico, di cui non risulta ne’ la natura della sostanza, ne’ la sua concentrazione, oltre che l’esatta entita’ complessiva.
13.4. Ulteriore mancanza di motivazione si denuncia con riferimento all’esclusione dell’attenuante di cui all’articolo 114 c.p. ed alla mancata riduzione della pena nella massima estensione per la concessione delle attenuanti generiche, decisioni cui la Corte e’ giunta senza illustrarne i motivi, superando senza argomentazione le allegazioni di segno contrario contenute nel gravame di merito.
14. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 42) in materia di stupefacenti, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 43), 44), e da 46) a 49).
Ha proposto ricorso personalmente, riservando la presentazione dei motivi al suo difensore di fiducia, che non ha curato l’incombente.
15.1. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile del reato di cui al capo 42), qualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3, e dei reati fine di cui ai capi 44), 45), e 49).
L’interessato nel suo ricorso deduce violazione di legge penale e processuale, derivante dalla mancata traduzione in lingua a lui conosciuta, dell’avviso di conclusione indagini, malgrado l’accertamento sulla mancata conoscenza della lingua italiana fosse stato eseguito dal Tribunale del riesame, che aveva disposto la traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, mai eseguita.
Sul punto la Corte aveva fatto richiamo per relationem alla decisione del primo giudice, che aveva affidato l’accertamento della comprensione dell’atto all’ufficiale della guardia di finanza, il quale aveva svolto informalmente le funzioni di interprete, per lo svolgimento delle quali risultava incompatibile, stante il suo ruolo nelle indagini.
15.2. Il vizio di motivazione viene eccepito anche in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il reato fine di cui al capo 44), avvenuto sulla base di interpretazione di telefonate, senza considerare che la cella agganciata dal cellulare in uso all’interessato al momento della conversazione era diversa rispetto a quella servente il luogo ove, in tesi d’accusa, doveva avvenire lo scambio, argomento sul quale nulla aveva riferito la sentenza impugnata.
Analoghi rilievi vengono formulati in ordine alle contestazioni di cui ai capi 45) e 49), desumendone la debolezza, in quanto fondati esclusivamente sull’interpretazione di conversazioni, per loro natura non univoche; in particolare sul capo 49) si contesta, sulla base delle risultanze, la possibilita’ di ricavarne elementi della partecipazione alla cessione contestata da parte dell’interessato, poiche’ l’azione risulta svolta dal coimputato.
Conseguentemente si assume l’insussistenza di motivazione con riferimento al delitto associativo, i cui elementi di conferma dovrebbero desumersi dai reati fine, la cui attribuzione di responsabilita’ non risulta suffragata dal rinvenimento nel possesso dell’interessato della scheda telefonica controllata al momento dell’arresto, ne’ da ulteriori elementi concreti, idonei a qualificare il ricorrente come grossista della sostanza stupefacente, in linea con l’impostazione accusatoria.
Anche la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, posta in discussione nell’atto di appello, risulta sostenuta con il mero richiamo alle argomentazioni del primo giudice, eludendo all’obbligo argomentativo autonomo gravante sul giudice di secondo grado.
15.3. Si deduce mancanza di motivazione con riferimento all’acquisizione di certezza sulla responsabilita’ del ricorrente, in relazione ai reati contestati, posta in dubbio nel gravame di merito, e non affrontata nella sentenza, di cui si assume, per tale motivo, la nullita’ ai sensi dell’articolo 125 c.p.p..
15.4. Si contesta inoltre la mancata motivazione riguardo all’esclusione delle ipotesi attenuate dei reati di cui agli articoli 73 e 74 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, poiche’ non risultano analizzati a tal fine tutti gli elementi di fatto ritenuti indicativi dalla disposizione invocata.
15.5. Medesima carenza argomentativa viene lamentata in relazione alla determinazione della pena base, all’esclusione delle attenuanti generiche, ed alla quantificazione dell’aumento per la continuazione, malgrado i plurimi indicatori della minima entita’ della partecipazione dell’interessato.
16. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile del reato associativo di cui al capo 35), nonche’ dei reati fine di cui ai capi 36), 37) e 39).
La difesa deduce con unico motivo assenza di motivazione con riferimento alla ritenuta equita’ della pena, che non ha considerato il ruolo di collaboratore di giustizia assunto dall’interessato in pendenza del giudizio d’appello, malgrado l’incidenza di tale collaborazione nella determinazione della pena.
17. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui al capo 81), relativo alla pluralita’ di cessioni di cocaina e marijuana.
Con ricorso proposto personalmente si deduce violazione di legge processuale, con riferimento al compiuto accertamento dell’univocita’ indiziaria, desunta dall’interpretazione delle conversazioni telefoniche, che non appare argomentata in maniera congrua, con riferimento alle specifiche censure proposte in atto di appello.
17.2. Si contesta violazione di norma penale, con riferimento all’individuazione degli estremi della continuazione in relazione agli episodi attribuiti all’interessato, che hanno condotto ad un aumento di pena di entita’ elevata.
18. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile dei reati fine di cui ai capi da 74) a 76), con esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 80 Decreto del Presidente della Repubblica in esame.
Con il ricorso proposto personalmente si deducono i medesimi vizi gia’ illustrati sub 17.1. e 17.2., riferiti alla sua posizione personale.
19.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 0), riqualificato ai sensi dell’articolo 74, commi 2 e 3 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, nonche’ dei reati fine di cui ai capi 11), 12) e 32).
Ha proposto ricorso personalmente eccependo violazione del diritto di partecipazione personale al processo, garantito dall’articolo 6 CEDU, per l’udienza del 16/2/2012, poiche’ in quel periodo era astretto presso il CIE e ne’ la Corte, valutatasi incompetente, ne’ il Prefetto, interpellato tempestivamente, provvidero a rilasciare autorizzazione a recarsi in udienza, precludendo la sua partecipazione personale, finalizzata, tra l’altro, a rendere dichiarazioni spontanee ed a confrontarsi con i testi che l’accusavano.
19.2. Si deduce l’incompetenza per territorio del giudice di merito, individuando quello competente nel giudice di Roma, e contestando la valutazione processuale operata sul punto dalla Corte d’appello che, senza pronuncia nel merito, ha infondatamente escluso la possibilita’ di svolgere l’eccezione nel giudizio abbreviato.
19.3. Si eccepisce inoltre vizio di motivazione con riferimento all’accertamento dell’ipotesi associativa, illegittimamente desunta dalla partecipazione ai reati fine, senza individuare gli elementi caratterizzanti la fattispecie della stabilita’ del vincolo, su cui non sono stati offerti elementi di prova ulteriori rispetto al concorso di persone nel reato fine.
Si richiamano inoltre le incongruenze valutative contenute in sentenza in ordine alla responsabilita’ affermata sul capo 32), fondate su un errore di trascrizione della telefonata da cui sono stati tratti elementi indiziari, gia’ richiamato in atto d’appello, su cui la Corte ha riproposto le osservazioni del primo giudice, senza alcuna argomentazione sul motivo di gravame.
19.4. Analogo vuoto motivazionale viene denunciato con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche, negate omettendo la valutazione degli elementi positivi valorizzati nell’atto di appello, e sostanzialmente ammessi dalla stessa Corte, ove ha attinto alle dichiarazioni dell’interessato per confermare il giudizio di responsabilita’.
20.1. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 42), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 46) a 48).
Con il primo motivo l’interessato deduce la nullita’ processuale derivante dalla mancata traduzione in lingua a lui conosciuta dell’avviso di conclusione indagini, contestando la mancanza di motivazione nella sentenza di tale profilo, avendo la Corte richiamato in precedenza l’ordinanza del giudice di primo grado.
20.2. Si rileva difetto di motivazione riguardo all’accertamento di responsabilita’ per il reato associativo, desunto esclusivamente dal contenuto non univoco di alcune telefonate, in forza delle quali, secondo la difesa, non e’ dato individuare neppure la competenza del giudice che procede, non essendo chiaro il luogo ove la pretesa associazione agiva; si lamenta al riguardo omessa motivazione poiche’ il primo giudice, pur in assenza di osservazioni non ripetitive, ha inteso richiamare per relationem la sentenza di primo grado, eludendo all’obbligo di argomentazione specifica sui motivi di gravame.
20.3. Analoghi rilievi vengono svolti sulla contraddittorieta’ della prova, eccepita nel gravame e negata in maniera generica nella pronuncia oggetto di impugnazione.
20.4. Si deduce da ultimo carenza argomentativa con riferimento al sollecitato riconoscimento delle diminuenti di cui all’articolo 73, comma 5 e articolo 74, comma 6 Decreto del Presidente della Repubblica in esame, la cui ricorrenza e’ stata esclusa con argomentazioni generiche, che hanno eluso l’onere di valutazione complessiva imposta a tal fine dalla legge.
21. (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile dell’associazione di cui al capo 0), nonche’ dei reati fine di cui ai capi da 17) a 19) e del capo 22).
Con il ricorso proposto personalmente si contesta la sussistenza di idonea motivazione riguardante gli elementi oggettivi e soggettivi caratterizzanti la ritenuta fattispecie associativa, poiche’ a fronte delle specifiche contestazioni contenute in atto di appello il giudicante si e’ richiamato a quanto espresso in argomento dal primo giudice.
Analogo difetto argomentativo viene lamentato sulla decisione riguardante la determinazione della misura della sanzione e la negazione delle attenuanti generiche invocate.
22. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 50), qualificato ai sensi dell’articolo 74, commi 2 e 3 Decreto del Presidente della Repubblica cit. nonche’ del reato fine di cui al capo 53).
Nel ricorso proposto personalmente si deduce nullita’ della sentenza per inosservanza della legge penale, con riferimento alla rigorosa analisi degli indizi derivanti dalle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alla riconducibilita’ all’interessato delle conversazioni, attribuitegli sulla base della mera coincidenza del nome di battesimo, malgrado le informazioni acquisite riguardo al possessore della scheda rimandino ad una persona avente lo stesso nome, nato in diversa data e luogo e residente in differente luogo, elementi che inducono a ritenere la presenza di un errore di persona.
Si deduce inoltre l’inutilizzabilita’ patologica delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS) che non risultano precedute dall’avvertimento imposto dalla legge ed individuano la persona che gli propose di effettuare trasporto dello stupefacente esclusivamente con il nome di battesimo, e facendo riferimento ad un rapporto di coniugio con tale (OMISSIS), sua vicina, che non corrisponde alle caratteristiche dello stato civile del ricorrente, contribuendo ad escludere la gravita’ indiziaria nei suoi confronti.
23. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 0), riqualificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74, commi 2 e 3.
Nel suo ricorso si contesta l’insufficienza della motivazione rispetto alle deduzioni che hanno caratterizzato il gravame di merito, superate senza idonea individuazione del percorso logico seguito, con riguardo a tutte le richieste formulate per il reato associativo, la derubricazione dei fatti, da inquadrarsi nel favoreggiamento, e la concessione delle attenuanti generiche, da valutarsi prevalenti sulle aggravanti contestate, sollecitazioni cui non e’ stata fornita alcuna risposta.
24. (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato associativo descritto sub 0).
Con il suo ricorso si deduce violazione di norma processuale, per essere stato notificato il decreto di citazione nel giudizio d’appello al difensore ex articolo 161 c.p.p., comma 4, senza previamente eseguire la notificazione nel domicilio eletto, impedendogli la partecipazione al processo, preclusa anche dal suo contestuale stato di detenzione. Cio’ gli ha impedito l’esercizio del diritto di difesa, in particolare la formulazione di dichiarazioni spontanee sulla contestazione.
Si lamenta inoltre la mancata applicazione dell’indulto per quei reati che risultano commessi in fase antecedente alla data del maggio 2006, escludendo che la possibilita’ di applicare il beneficio in sede esecutiva possa giustificare la mancata applicazione in questa fase.
Si rileva inoltre insufficienza degli elementi valorizzati dalla Corte per giustificare il collegamento con l’azione associativa, mancando nella sentenza l’individuazione degli elementi costitutivi, e risultando tale lettura contraddetta dal minimo arco temporale in cui risulta essersi sviluppata l’attivita’.
25. (OMISSIS) e’ stata ritenuta responsabile dei reati di cui ai capi 3) e da 5) ad 8), relativi ad ipotesi integranti la violazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73.
Con il primo motivo la difesa eccepisce violazione di legge processuale con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza per territorio, sollevata in primo grado, e respinta nel merito, malgrado le condotte ascritte all’interessata risultassero consumate tra Roma e Viterbo, in quanto ingiustamente ritenuta non proponibile nel giudizio abbreviato dalla Corte d’appello, che aveva respinto, senza un’analisi di fatto, l’eccezione formulata al riguardo, con decisione superata dalla difforme valutazione sopraggiunta sul punto da questa Corte a sezioni unite.
25.2. Richiamata la testuale formulazione dei capi di accusa, se ne rileva la genericita’ quanto all’individuazione di quantita’ e qualita’ dello stupefacente che si assume oggetto delle cessioni, e, con riguardo ai capi 3) e 7), anche nell’individuazione dell’attivita’ specifica ascritta alla ricorrente, poiche’ nella fattispecie le viene attribuito un generico interessamento; le deduzioni esposte evidenziano la nullita’ dell’accusa formulata.
25.3. In relazione al capo 8), l’unico in relazione al quale viene specificata la quantita’ trattata, si contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui al comma 5 della norma incriminatrice, ritenuta applicabile in ragione dell’intervenuta cessione di minimi quantitativi di hashish, per un importo di Euro 10 ciascuno; a tale applicazione avrebbe dovuto seguire l’accertamento della prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti nell’interesse di (OMISSIS) ed (OMISSIS) sono fondati, nei termini successivamente specificati, mentre deve dichiararsi l’inammissibilita’ delle ulteriori impugnazioni.
2. Nell’interesse di (OMISSIS) e’ stata rilevata in questo grado la valutazione, al fine della determinazione della pena, dell’aggravante di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 3 ter invece esclusa in primo grado.
Sul punto, in conformita’ a quanto correttamente osservato dal P.g. in sede di udienza, si e’ accertato che nell’atto di appello era assente la contestazione nei termini formulati in ricorso; del resto l’osservazione anche ove voglia considerarsi astrattamente rilevabile d’ufficio al fine di escludere l’irrogazione di una sanzione illegale, e’ manifestamente infondata.
Invero nel corso del giudizio di primo grado il giudicante ha escluso la ricorrenza dell’aggravante richiamata, accertando contestualmente l’esistenza dell’ulteriore aggravante di cui all’articolo 12, comma 3 bis citato, richiamata nell’imputazione sia con riferimento alla disposizione normativa che con la descrizione in fatto per l’individuazione di un numero di correi superiore a tre; in relazione alla sussistenza della fattispecie aggravata deve ritenersi che la sanzione detentiva sia stata quantificata in misura corretta, e prossima al minimo, secondo quanto previsto dalla disposizione vigente all’epoca dei fatti, antecedente alle modifiche intervenute con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, mentre la sanzione pecuniaria e’ determinata in misura inferiore al limite edittale minimo della fattispecie non aggravata.
Alla luce di tale ricostruzione risulta evidente che il rilievo formulato, oltre che inammissibile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, lo e’ anche in ragione della manifesta infondatezza.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione alle quali, lungi dall’individuare contraddizioni o vuoti argomentativi nella pronuncia, con il ricorso si lamenta in questa sede il mancato esercizio della discrezionalita’ concessa al giudicante sul punto, per adeguare la pena al fatto, omettendo di considerare che tale eventualita’ presuppone una valutazione di minima entita’ dell’illecito, contraddetta dagli elementi di fatto posti in evidenza nel provvedimento impugnato con il richiamo all’assoluta gravita’ della condotta contestata ed all’assenza di indicatori di fatto favorevoli incidenti sulla diversa valutabilita’ dei fatti. Gli elementi evidenziati in proposito consentono di concludere che il giudice di merito ha espresso una valutazione completa e coerente, pertanto insuscettibile di censure in questa sede.
3.1. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle impugnazioni proposte, con separati atti da (OMISSIS) che con il primo atto lamenta violazione di legge penale, vizio di motivazione e violazione delle garanzie del procedimento senza indicare su quali elementi concreti tali critiche si incentrano, cosi’ non potendosi sottrarre ad una conclusione di genericita’ del rilievo.
Gli ulteriori vizi segnalati con riferimento alla violazione dell’articolo 192 c.p.p. sulla mancata ricerca di riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti ignora quanto espresso in sentenza, con riguardo agli elementi indiziari desumibili dalla lettura coordinata delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto costituisce elemento indiziario autonomo ed univoco, che ben puo’ rafforzare quanto dichiarato dai collaboranti, smentendo l’assunto dell’assenza di riscontri.
Per contro nella sentenza si analizza la piena compenetrazione dell’attivita’ illecita riferibile all’interessato con riguardo all’attivita’ di importazione di cocaina dall’Olanda, argomentando in merito alla possibilita’ giuridica di accertare l’appartenenza all’associazione, pur in mancanza di rapporti dell’associato con tutti i componenti del gruppo, quando, come nella specie, si possa ricavare la sua consapevolezza della complessiva azione realizzata, e della stabilita’ del proposito, elementi di fatto che si ricavano dal contesto delle conversazioni e dalla natura delle operazioni di importazione realizzate.
Il richiamo svolto, oltre che giuridicamente corretto, non risulta aggredito nella sua attendibilita’ giuridica o nell’individuazione degli elementi di fatto sui quali e’ fondato, poiche’ nel ricorso si denuncia una generica insufficiente argomentazione al riguardo, contraddetta da quanto evidenziato.
3.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla riconoscibilita’ in favore dell’interessato, delle attenuanti generiche, il ricorso e’ inammissibile per genericita’ in quanto nella sentenza si argomenta la decisione richiamando l’assenza di indicatori favorevoli, utilizzabili a tal fine.
In senso opposto nell’impugnazione, lungi dal contrastare la correttezza di tale verifica, rapportandosi a quanto offerto alla cognizione del giudice di merito, si allegano nuovi elementi di fatto, cosi’ evidenziando che il contenuto della sollecitazione e’ volto ad ottenere una difforme valutazione di merito in questa sede, determinazione estranea a questa fase del giudizio.
4.1.1. L’eccezione di nullita’ del procedimento conseguente alla mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini, proposto dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) e’ manifestamente infondata, in fatto ed in diritto.
E’ bene ricordare che e’ del tutto pacifico che gli atti inviati a persone presenti sul territorio devono essere redatti nella lingua italiana in forza della disposizione generale di cui all’articolo 149 c.p.p., profilandosi la necessita’ di traduzione solo ove si accerti l’incapacita’ di comprenderla da parte del destinatario. Ed al riguardo si deve richiamare che, con specifico riferimento all’imputato in esame, nella sentenza di primo grado si da’ atto che i verbalizzanti al momento della notifica dell’avviso accolsero le sue dichiarazioni in ordine alla comprensione della lingua italiana, accertamento la cui validita’ che la difesa non contesta.
Si oppone in fatto, in senso contrario, che successivamente sia stata accertata l’impossibilita’ dell’interessato di comprendere la lingua, circostanza che avrebbe imposto per gli atti successivi alla presenza di un interprete, ma l’allegazione, oltre a non essere idonea a dimostrare la infondatezza di quanto constato dai pubblici ufficiali in precedenza, non risulta neppure circostanziata con specifico richiamo all’atto processuale dal quale lo svolgimento di tale attivita’ possa desumesi con certezza, profilandosi al riguardo, da parte del ricorrente, una violazione dell’onere di specifica allegazione dell’atto processuale richiamato, imposto dal principio della necessaria autosufficienza del ricorso (principio pacifico; da ultimo sul punto Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 – dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723).
Peraltro, in rito, si deve richiamare la costante giurisprudenza, confermata dalla pronuncia di questa Corte nella sua piu’ autorevole espressione (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006, dep. 28/11/2006, imp. Cieslinsky, v. 234835), che ritiene l’eccezione svolta non piu’ proponibile nell’ipotesi, quale quella verificatasi nella specie, che l’interessato scelga di procedere con il rito abbreviato, poiche’ si ritiene che tale comportamento, necessariamente riconducibile ad una manifestazione di volonta’, comporti la rinuncia al rilievo della nullita’ a regime intermedio, in ipotesi verificatasi nella specie, risultando superata nel suo contenuto riguardante la sostanziale impossibilita’ di cognizione delle accuse dalla piena valutazione, comunque avvenuta, degli atti del procedimento. Rispetto a tale interpretazione, gia’ richiamata dal giudice di merito, la difesa nulla argomenta, sulla base di nuovi spunti interpretativi in diritto, limitandosi a riproporre l’eccezione di nullita’, cosi’ non confrontandosi sul punto con il contenuto della pronuncia impugnata.
4.1.2. e 4.2.1. Inammissibile risulta anche il rilievo di incompetenza per territorio eccepito da entrambi i difensori del ricorrente, in assenza dell’individuazione del giudice ritenuto competente.
Nella specie deve registrarsi che, a fronte dell’eccezione di incompetenza proposta nel corso dell’udienza preliminare, respinta con le argomentazioni riferite, immediatamente dopo le parti, e segnatamente l’interessato, formularono istanza di definizione con il giudizio abbreviato, omettendo di richiamare, contestualmente a tale dichiarazione, l’eccezione in rito.
A fronte di tale situazione di fatto risulta non conferente richiamare quanto statuito successivamente alla pronuncia d’appello da questa Corte a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 27996 del 29/03/2012, dep. 13/07/2012, imp. Forcelli, Rv. 252612), in ordine alla rilevabilita’ dell’eccezione di incompetenza territoriale anche nel rito contratto, poiche’ tale pronuncia chiarisce che la proponibilita’ dell’eccezione resta subordinata alla sua riproposizione in limine in quel giudizio, circostanza non verificatasi nella specie, secondo quanto osservato gia’ dal giudice di primo grado e non oggetto di contestazione nel ricorso.
4.1.3. e 4.2.2 Il dedotto difetto di motivazione lamentato nei ricorsi proposti da entrambi i difensori e riguardante la fattispecie associativa, contiene una valutazione in fatto di segno opposto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, e non contrasta invece gli elementi individuati dal giudice nella sentenza impugnata, riguardanti la ripetitivita’ dei contatti e la loro costanza nel tempo, oltre che il richiamo contenuto nelle conversazioni intercettate a pregresse forniture ed i discorsi svolti tra le parti circa il perfezionamento del metodo e le strategia di futuro sviluppo dell’attivita’ commerciale, elementi tutti che connotano in maniera sufficiente la stabilita’ del vincolo illecito, per la sua proiezione in futuro, che non vengono aggrediti con riferimento a specifiche contraddizioni o illogicita’, ma esclusivamente contrapponendo opposte valutazioni, con deduzione chiaramente estranea all’ambito di cognizione rimesso a questa Corte.
La partecipazione dell’interessato quale promotore risulta giustificata dagli interventi programmatici richiamati in sentenza, a lui riconducibili.
4.1.4. Analoga genericita’ attinge la contestazione sulla decisione di escludere le attenuanti generiche; sul punto il giudice di merito specifica l’assenza di elementi favorevoli, suscettibili di sorreggere tale decisione, implicitamente riconoscendo la scarsa incidenza delle condizioni di vita dedotte, dall’interessato a produrre una minore valutazione di gravita’ dei fatti; la contestazione contenuta in ricorso in argomento si limita a sollecitare una diversa valutazione in luogo che evidenziare sul punto il vizio di motivazione delimitato dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
4.2.3. La contestazione sulla decisione in ordine all’entita’ della pena contenuta nel ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) riguarda la pretesa incongruente valorizzazione a tal fine dell’entita’ dei traffici, contraddetta dalla accertata impossibilita’ di quantificarne l’entita’. Al di la’ del differente sviluppo argomentativo, anche in questo caso si sottopone a questa Corte una difforme valutazione di merito, potendo evincersi dal complesso della ricostruzione in fatto del giudice di merito che il richiamo all’entita’ non si esaurisce nella valutazione della mole della sostanza trattata, ma anche del complesso organizzativo realizzato, con ramificazioni all’estero, che rende ragione della valutazione di elevata gravita’ dei fatti posta a base della decisione sulla determinazione della pena, anche con riferimento all’esclusione delle attenuanti generiche, sicche’ il ricorso sul punto risulta, anche in questo caso, volto ad ottenere una inammissibile nuova valutazione di merito.
5.1. Le deduzioni svolte nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) in ordine alle violazioni di legge ed al vizio di motivazione attinente alla valutazione della prova risultano manifestamente infondate.
In particolare, con riguardo alle contestazioni afferenti al capo 9) appare del tutto generica la contestazione riguardante la mancanza di univocita’ delle indicazioni ricavate dalle intercettazioni, poiche’ sulla base di esse si giunse, al contrario, all’individuazione del corriere ed alla sua sorpresa in flagranza in possesso della droga, circostanza che condusse, all’ammissione di responsabilita’ da parte dello stesso.
Risulta evidente quindi che la sorpresa in flagranza denota la correttezza della chiave di lettura fornita alle conversazioni, e per contro, le dichiarazioni del corriere, che ha ammesso quanto rivelato dall’arresto in flagranza, risultano riscontrate dalla ostensione a sua cura delle utenze telefoniche fornitegli dalla persona che all’estero gli aveva commissionato l’azione, per rintracciare i destinatari; il riscontro di attendibilita’ sul punto e’ fornito dal possesso da parte dell’interessato di una di tali utenze. L’esame svolto dal giudice di merito risulta quindi completo e coerente, circostanza che manifesta l’inammissibilita’ dei rilievi sul punto.
La mancanza di valutazione della credibilita’ del corriere e’ chiara conseguenza della marginalita’ della funzione di riscontro della sua dichiarazione, a fronte della presenza degli elementi oggettivi indicati.
Le stesse osservazioni devono farsi per le contestazioni riguardanti gli elementi di responsabilita’ sui capi 10), 11), 12) e 13), relativi ad episodi di acquisizione di droga dall’estero tramite corrieri, che risultano arrestati in possesso della sostanza, proprio a seguito delle conversazioni monitorate; il collegamento tra l’imputato e l’operazione svolta, e’ anche in questi casi, in maniera coerente, desunto dal riscontro a quanto captato, discendente dalla fruttuosita’ dell’azione di controllo posta in essere sulla base di tali comunicazioni, e dalle ammissioni delle persone incaricate del ritiro o del trasporto, risultate in contatto proprio con il ricorrente, circostanza che offre un riscontro tangibile della credibilita’ di quanto dagli stessi affermato, sotto ogni profilo.
In relazione a tali accuse l’inammissibilita’ del ricorso risulta evidente dalla intervenuta riproposizione dei medesimi motivi di gravame di merito, ove non si segnalano specifiche carenze argomentative della sentenza, o contraddizioni, ma si formulano i rilievi di merito, sollecitandone una diversa valutazione, estranea a questa fase del giudizio.
Anche in relazione ai capi da 14) a 16) vengono riproposti i generici rilievi di insufficienza degli elementi acquisiti gia’ formulati in appello, malgrado la sentenza indichi sulla base di quali argomenti sia possibile desumere, per il contenuto delle conversazioni, il loro succedersi nel tempo, e la costanza del loro contenuto criptico, la riferibilita’ di tali contatti all’operazione di acquisto di sostanza stupefacente, di cui e’ possibile inferire la conclusione in ragione della mancanza di contatti che riguardino eventuali divergenze rispetto all’azione programmata. A fronte di tale articolata e coerente argomentazione la difesa fonda il suo ricorso su generiche contestazioni dell’univocita’ del contatti, non contestando la mancata allegazione di univoche ed alternative chiavi di lettura segnalata dal giudice di merito, che da conto, in senso opposto, della corretta valutazione del materiale acquisito, operata secondo i criteri di cui all’articolo 192 c.p.p..
Risulta conforme ai criteri interpretativi di questa Corte la valutazione di esclusione dell’inquadramento nella lieve entita’ del fatto degli episodi in contestazione, poiche’ la Corte di merito ha coerentemente valutato a tal fine non solo la serialita’ dell’azione, ma anche il contesto nel quale le singole operazioni si inserivano, dando cosi’ conto della rilevanza che, al fine della valutazione in esame, devono assumere le modalita’ della condotta, per espressa previsione legislativa. Anche al riguardo quindi la valutazione risulta immune da censure, mentre il relativo motivo di ricorso, nella sua genericita’, appare formulato al fine di sollecitare una nuovo giudizio di fatto.
Manifestamente infondato e’ l’assunto della mancata motivazione sulla richiesta di assorbimento delle condotte contestate sub 14) e 15) nell’ipotesi di cui al capo 16), argomentata invece con riferimento alla mancanza di contestualita’ cronologica delle specifiche condotte oggetto delle imputazioni; al riguardo nulla ha osservato in senso opposto la difesa, che ha esaurito i rilievi in proposito al difetto argomentativo, smentito dal richiamo sopra riferito.
Analoghe osservazioni devono operarsi con riguardo ai rilievi formulati sul capo 17), ulteriore episodio nel quale si e’ giunti all’arresto del corriere, i cui collegamenti telefonici sono direttamente riconducibili all’interessato. La sentenza impugnata ha contrastato con deduzioni stringenti, operate sulla base del contenuto delle conversazioni e dei riscontri obbiettivi derivanti dall’accertato uso delle utenze le osservazioni difensive, mentre nel ricorso si ripropongono generici rilievi alternativi in fatto, insuscettibili di esame in questa sede ove, come nella specie, non sfocino in vuoti di motivazione, o in ricostruzioni intrinsecamente illogiche o contraddittorie.
Anche in ordine al capo 34) deve escludersi la pertinenza delle deduzioni, in quanto la sentenza chiarisce, sulla base di specifiche telefonate, l’accertamento della realizzazione di ulteriore condotta di importazione curata dal ricorrente e dal fratello. Anche in questo caso la contestazione e’ generica, non offrendo chiavi di lettura alternative, ipoteticamente trascurate dal giudicante.
Quanto all’argomentazione riguardante la possibilita’ di inquadrare l’azione nei fatti di lieve entita’, come sollecitato nel giudizio di merito, non puo’ ritenersi assente la motivazione, dovendo questa desumersi dal complesso dell’argomentazione svolta sul punto in ordine al trattamento sanzionatorio, che ha valutato la natura generale delle specifiche condotte di importazione, escludendo che potesse isolarsi una singola azione, al fine di valutarne l’entita’, comunque elevata, in quanto espressione dell’azione di un contesto reiterato ed organizzato. Tale argomentazione, che appare coerente con i criteri dettati al riguardo in punto di necessaria valutazione complessiva delle modalita’ dell’azione, escludono il vuoto argomentativo lamentato, evidenziando l’inammissibilita’ del gravame, anche sotto tale profilo.
Inammissibili per genericita’ risultano i rilievi formulati avverso la pronuncia oggetto di impugnazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo. Infatti sul punto il ricorso e’ fondato sulla riproposizione dei motivi d’appello, rispetto ai quali la Corte risulta aver fornito una completa e coerente argomentazione su ogni aspetto trattato, in particolare ricostruendo sulla base degli specifici elementi di prova acquisiti la costante attivita’ illecita svolta in materia dal ricorrente, la sua qualita’ di promotore, desunta dalle direttive impartite ai collaboratori, dalla dipendenza manifestata nei suoi confronti da parte dei corrieri, dal suo contatto diretto con i fornitori internazionali, cui garantiva anche il finanziamento dell’attivita’.
Il complesso di tali elementi da conto in maniera esauriente della sussistenza di tutti gli elementi di sostegno della decisione al riguardo, escludendo l’ammissibilita’ del ricorso sul punto.
5.2. Analoga genericita’ riguarda anche la contestazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione che e’ stata fondata, da un canto, sulla doverosa considerazione del complesso e della gravita’ dei fatti di cui l’interessato e’ stato ritenuto responsabile, e dall’altro sulla mancata allegazione di elementi favorevoli di valutazione. Sul punto la difesa evoca generiche deduzioni riguardanti le condizioni economiche disagiate degli interessati, la cui assoluta genericita’ giustifica la considerazione di merito svolta dal primo giudice sull’assenza di elementi idonei ad incidere favorevolmente e sulla preminenza degli elementi di segno contrario.
La dedotta mancata motivazione sulla determinazione dell’aumento per continuazione in realta’ contesta la quantificazione complessiva dell’aumento che risulta ampiamente nei limiti di cui all’articolo 81 c.p., ed appare pertanto estranea alla pretesa illegittimita’ della decisione al riguardo, anche sotto l’aspetto argomentativo, risultando a tal fine richiamati i criteri valutativi di cui all’articolo 133 c.p..
6.1. In relazione ai motivi di ricorso proposti nell’interesse di (OMISSIS), per la parte identica a quelli proposti nell’interesse del fratello (OMISSIS), non possono che richiamarsi le osservazioni gia’ svolte per giustificare la valutata inammissibilita’ del ricorso, per evitare ridondanze e ripetizioni, proponendosi qui di seguito solo le specificazioni riguardante la posizione processuale del ricorrente in esame.
Cosi’ si osserva che, in ordine al capo 9), contrariamente a quanto dedotto nell’impugnazione, la sentenza da specificamente conto che il corriere ha riferito di contatti diretti con il ricorrente, circostanza confermata dai riscontri desumibili dalle utenze in uso, argomento con il quale la difesa non si confronta.
In relazione al capo 10), oltre al richiamo a quanto gia’ espresso per il coimputato, deve escludersi la presenza di un deficit argomentativo riguardante la richiesta del riconoscimento di una minima partecipazione al fatto, alla luce del dato, posto in evidenza nella pronuncia, che proprio l’odierno ricorrente provvide ad accompagnare il terzo cui era stato offerto l’incarico di ritirare il quantitativo di droga fatto recapitare alla (OMISSIS), mentre il corriere riconobbe in foto anche l’interessato, la cui collaborazione all’azione non puo’ quindi valutarsi occasionale.
In ordine al capo 11) la pretesa occasionante partecipativa risulta esclusa nella sentenza dalla compenetrazione nell’azione riguardante l’episodio di importazione valutato nel capo in esame, mentre il ricorso non formula alcuna deduzione specifica di segno contrario al riguardo, limitandosi ad una generica contestazione delle risultanze.
Sul capo 12) nella sentenza si richiamano le conversazioni tra fratelli, con individuazione dell’attivita’ che (OMISSIS) doveva seguire in Olanda ed analoga specificazione raggiunge le imputazioni di cui al capo 13), in riferimento alle quali la sentenza individua le conversazioni telefoniche, riguardanti lo svolgimento dell’azione, in cui il ricorrente risulta direttamente coinvolto, che evidenziano l’infondatezza del rilievo svolto nell’impugnazione.
I rilievi contenuti nell’impugnazione in ordine al capo 31) ripropongono le osservazioni di merito gia’ offerte in grado d’appello sulla genericita’ delle conversazioni intercettate e la loro non riferibilita’ alla fattispecie contestata, di cui e’ evidente la genericita’ a seguito della lettura degli elementi posti in luce sul punto nella sentenza, con i quali il ricorrente non si confronta. In particolare si richiamano nella pronuncia le conversazioni dalle quali e’ possibile evincere che l’interessato provvide a ricevere il corriere che aveva ingerito la sostanza stupefacente e gli ha fornito assistenza per l’espulsione della sostanza e la sua conservazione, in maniera che giungesse a destinazione in Campania, con riferimento ad un’azione in atto, e non astrattamente programmata. Rispetto ai contenuti evidenziati sul punto in sentenza nessuna osservazione specifica viene formulata in ricorso, ove si ripropongono le astratte possibilita’ di lettura alternative, gia’ superate, in modo argomentato, nella pronuncia impugnata.
Analoghe considerazioni devono svolgersi sui capi 32) e 33) ove la sentenza chiarisce in base a quali considerazioni l’interessato viene identificato con l’uomo chiamato (OMISSIS), e per quale motivo le sue dichiarazioni telefoniche di estraneita’ rispetto alla spedizione curata da un corriere, poi arrestato, sono smentite da un dimostrato interessamento costante al suo arrivo, che giunge anche alla ricerca di un difensore per il corriere; del resto, proprio sulle indicazioni fornite per telefono, era stato operato l’arresto.
Anche per la seconda accusa la sentenza, analizzando i motivi d’appello, contrasta l’assunto di genericita’ delle risultanze, richiamando la chiarezza delle comunicazioni riguardanti l’esecuzione dell’ingestione del carico da parte di un nuovo corriere, immediatamente dopo l’arresto del precedente. Ancora una volta quindi i rilievi svolti sul punto costituiscono la riproposizione di argomenti gia’ esposti nella fase di merito, e non l’aggressione di vuoti argomentativi o di contraddizioni contenute nella sentenza.
Quanto alle osservazioni formulate in ordine all’affermazione di responsabilita’ sul capo 34) e sulla mancata motivazione delle componenti dell’azione associativa deve richiamarsi quanto gia’ espresso sub 5.1. nell’interesse di (OMISSIS), trattandosi di argomentazione identica.
6.2. Analogamente deve richiamarsi quanto gia’ espresso sub 5.2. in merito all’inammissibilita’ del motivo di ricorso riguardante la misura della pena ed il riconoscimento delle attenuanti.
7.1. Manifestamente infondato e’ il motivo di gravame formulato, con riguardo al capo 54), relativo all’episodio della rapina consumata in danno di un corriere, nell’interesse di (OMISSIS).
La vicenda risulta ricostruita in sentenza con richiamo alle convergenti dichiarazioni rese in argomento dalla parte lesa e dai suoi due amici presenti, e riscontrata dal pronto rinvenimento, nel possesso dell’interessato, dell’esatta somma oggetto della sottrazione.
Il dato argomentativo contenuto in atto d’appello, attinente alla pretesa smentita proveniente dal proprietario del bar ove sarebbe avvenuto l’incontro, che si lamenta omessa dalla Corte di merito, risulta irrilevante, atteso che dalla ricostruzione univocamente emergente dalle pronunce di merito l’incontro tra l’interessato, la parte lesa e gli altri testi e’ avvenuto nei pressi del bar, e non all’interno dell’esercizio, sicche’ la circostanza dedotta risulta del tutto estranea all’ambito valutativo del giudice di merito. Cio’ rende irrilevante, al fine di decidere, la mancata confutazione.
7.2. Anche in relazione al capo 58) si deduce un vizio di motivazione, fondandolo sulla mera reiterazione delle tesi difensive espresse nel grado di merito, senza confrontarsi con le risposte fornite in argomento dalla Corte territoriale. Invero nella pronuncia si da conto di tutto quanto precede e segue, di momento in momento, l’azione di una donna corriere, che risulta sempre in contatto telefonico con il ricorrente, giustificando anche il motivo per il quale, sulla base delle conversazioni, si e’ concluso per la sussistenza dell’importazione, malgrado la sottoposizione della donna a due controlli negativi da parte della polizia spagnola; cio’ e’ stato valutato sulla base delle conversazioni successive che davano conto da parte dell’interessata dello scampato pericolo e dell’esecuzione della spedizione, espressione di attivita’ che non avrebbero avuto alcun senso ove il mancato reperimento fosse coinciso con l’assenza della sostanza.
Anche in questo caso conseguentemente, non essendovi ne’ carenza di motivazione, ne’ una sua intrinseca illogicita’, si sollecita una diversa valutazione di merito, estranea questo giudizio.
7.3. Generica e’ la contestazione riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p., in quanto in proposito il giudicante ha ritenuto dirimenti le modalita’ allarmanti dell’azione, con cio’ stesso superando le pretese allegazioni favorevoli della difesa, la cui effettiva esistenza peraltro, e’ posta in dubbio dallo sviluppo delle azioni contestate, di cui si e’ dato conto nella sentenza impugnata.
8. Inammissibile per genericita’ e’ il motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). La sua istanza di rinnovazione di dibattimento, tesa ad acquisire le sue dichiarazioni collaborative che, in tesi difensiva, sono sopraggiunte alla definizione del giudizio in primo grado, sono state con motivazione coerente, ritenute non essenziali al fine di decidere.
E’ noto infatti che “la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, sempre che fornisca una specifica motivazione della necessita’ di procedere alla rinnovazione dell’istruzione ai fini della decisione”. (Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012 – dep. 13/06/2013, Pompeo e altro, Rv. 255736), in quanto tale decisione di integrazione deve essere giustificata in relazione alla natura eccezionale dell’esigenza, che deve superare la presunzione di completezza dell’accertamento di primo grado; ne consegue che l’obbligo di motivazione deve sorreggere la decisione di acquisizione delle prove, non il suo rigetto.
Peraltro nel caso di specie la Corte ha diffusamente argomentato la completezza del quadro accusatorio attinente alla natura dell’associazione ed ai suoi componenti, cosi’ esprimendo una valutazione di irrilevanza del portato accusatorio eventualmente offerto dall’interessata, anche ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73 e articolo 74, comma 7, oltre che in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, con argomentazione che risulta completa, e viene contestata esclusivamente nell’aspetto determinativo.
9. Le contestazioni contenute nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) risultano una mera ripetizione degli argomenti di merito, a fronte dei quali la Corte, con la motivazione che si censura, risulta invece, in maniera completa e coerente aver evidenziato gli elementi di fatto che attestano l’attivita’ di spaccio svolta dalla ricorrente, desunta dalle intercettazioni, dalla reiterazione delle condotte, dalla continuita’ dell’azione illecita, dalla presenza di intermediari, elementi tutti che hanno giustificato l’affermazione di responsabilita’ ed anche la quantificazione della sanzione, con esclusione delle invocate attenuanti.
In ordine a queste ultime si contesta la mancanza di motivazione, che invece risulta specificamente espressa, con riferimento alla complessiva gravita’ della condotta ed all’assenza di elementi favorevoli, idonei a sostenere la richiesta.
10.1. Risultano generiche le contestazioni riguardanti la motivazione della sentenza sulla sussistenza del reato associativo di cui al capo 50) contestato a (OMISSIS), laddove nella pronuncia viene specificamente analizzata sia la ripetitivita’ del suo intervento, che le dichiarazioni rese telefonicamente dalla donna ad uno dei partecipi, ove ella rivendica la natura paritaria del proprio coinvolgimento nell’azione illecita con il suo compagno (OMISSIS).
Le argomentazioni espresse nella pronuncia di merito danno contro dell’individuazione dell’elemento costitutivo del delitto associativo, individuabile nella presenza dell’accordo tra piu’ persone la cui stabilita’ si desume dalla ripetizione di condotte dello stesso genere, attraverso un canale organizzativo collaudato, elementi che costituiscono l’essenza del reato di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit..
Manifestamente infondata e’ l’eccezione di difetto di motivazione riguardante l’ipotesi tentata; l’esame degli atti ha consentito di accertare che non e’ stata formulata in appello una tale ricostruzione dei fatti, ne’ svolta una richiesta di rideterminazione della sanzione rispetto a tale ipotesi delittuosa minore, che nel capo di imputazione risulta concorrere con un episodio consumato; conseguentemente, dovendo la motivazione muoversi nel perimetro delle deduzioni proposte rispetto a soluzioni alternative non praticate, non e’ profilabile alcuna lacuna argomentativa al riguardo.
Sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche l’assunto di difetto di motivazione e’ smentito dall’argomentazione richiamata in argomento nel provvedimento impugnato, oltre che dalla mancata individuazione in ricorso di favorevoli elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudice al riguardo, o di erronea valorizzazione di ulteriori elementi di segno negativo.
11. Generica l’impugnazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) con la quale si contesta la sussistenza degli elementi di prova sulla natura associativa dell’attivita’ e dei reati fine, in quanto nella pronuncia risulta posta in evidenza la sua funzione di supporto all’attivita’, che si e’ sviluppata nelle diverse situazioni con plurime modalita’, che dimostrano la natura costante e non meramente esecutiva della sua collaborazione, effettuata fornendo una sostanziale ammissione dei fatti nella parte in cui ha offerto l’indicazione sull’organigramma del gruppo, elementi di fatto di notevole rilievo, con la cui effettivita’ e capacita’ dimostrativa il ricorso non si confronta.
Manifestamente infondata e’ poi la deduzione rispetto alla misura della pena, di cui si contesta solo la decisione, senza segnalare vizi del processo determinativo sul punto.
12. Analoga valutazione di genericita’ dell’impugnazione deve operarsi in relazione al ricorso proposto in favore di (OMISSIS), in quanto la contestazione di esistenza del reato associativo non considera quanto analiticamente esposto nella sentenza impugnata, in relazione al ruolo di corriere rivestito dall’interessato in favore del gruppo, nel corso di piu’ spedizioni svolte nel corso del 2006, alla sua inclusione nell’organigramma stilato da uno dei compartecipi nel corso della detenzione, e reperito durante il controllo, al contesto di compenetrazione nel l’affronta re le difficolta’ del gruppo e nel programmare le future modalita’ operative, elementi che emergono dalle conversazioni esaminate, tutti ignorati nel ricorso, rispetto ai quali non si censura la logicita’ e coerenza della motivazione, cosi’ di fatto sollecitando un inammissibile nuovo giudizio di merito.
Anche il trattamento sanzionatolo risulta argomentato nella sentenza impugnata e rispetto a tali valutazioni nel ricorso e’ contenuta esclusivamente una sollecitazione ad una diversa, piu’ favorevole analisi, argomentazione che esula dalle censure ammesse avverso le pronunce di merito dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
13.1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato.
Deve preliminarmente escludersi la proponibilita’ dell’eccezione di incompetenza territoriale per quanto gia’ esposto sub 4.1.2., in quanto anche nel suo interesse non risulta riformulato il rilievo, in limine della instaurazione del giudizio abbreviato. Per di piu’ nella specie il rilievo di rito risulta essere stato respinto dal Gip sulla base dell’individuazione del luogo del commesso reato, identificato in (OMISSIS), quale epicentro dell’attivita’ associativa, ed anche sotto tale profilo di fatto nulla risulta essere stato dedotto dal ricorrente.
13.2. Manifestamente infondata e’ la violazione di legge eccepita con riferimento al mancato svolgimento di una perizia fonica, la cui indispensabilita’ al fine di decidere e’ pacificamente esclusa in giurisprudenza (per tutte da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, imp. Cataldo, Rv. 252712) le volte in cui, come nella specie, plurimi siano gli elementi identificatori che conducono all’attribuzione delle conversazioni in esame, di cui e’ dato conto nella sentenza d’appello.
L’indispensabilita’ dell’accertamento risulta esclusa anche dall’intervenuta richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato non condizionato, malgrado la disponibilita’ da parte della difesa delle copie audio delle intercettazioni, che evidenzia la mancanza nel giudizio di merito di una specifica contestazione sulla riconducibilita’ delle conversazioni all’interessato.
Riguardo all’effettiva disponibilita’ di tali atti la contestazione svolta in ricorso risulta generica in quanto priva dell’allegazione o quanto meno dell’indicazione della specifica richiesta svolta nel corso del giudizio, cui non sarebbe stata offerta risposta, o dell’individuazione del concreto impedimento posto all’esercizio di tale diritto. L’impugnazione non e’ quindi sostenuta dal necessario carattere dell’autosufficienza, gia’ richiamato sopra, e per l’effetto risulta sul punto inammissibile.
Analoga genericita’ raggiunge la contestazione riguardante la potenzialita’ offensiva della sostanza trattata, attesa la costanza e specificita’ dell’attivita’ di importazione di sostanza stupefacente attribuita agli organizzatori del traffico, che utilizzavano modalita’ ripetitive che rimandano alla necessaria acquisizione di sostanza commerciabile, come gia’ argomentato dal giudice di merito, osservazione rispetto alla quale nulla di diverso o specifico risulta eccepito in ricorso.
Anche le deduzioni riguardanti la pretesa inaffidabilita’ degli elementi identificativi del ricorrente sono fondati sulla riposizione degli argomenti contenuti in atto di appello, specificamente contrastati in ricorso con il richiamo all’individuazione nominativa effettuata sulla base delle indicazioni acquisite dagli SMS scambiati tra gli organizzatori del traffico; dal riconoscimento fotografico effettuato da due corrieri; dal contenuto di una conversazione attribuita al ricorrente, nel corso della quale egli mostra di conoscere uno dei corrieri che lo ha riconosciuto, elementi tutti che denotano un’analisi completa e coerente del materiale probatorio al riguardo, di cui non si contesta lo sviluppo, ma le conclusioni raggiunte.
Del tutto generica e’ la deduzione di omessa confutazione di prova decisiva, riguardante la deduzione di un alibi non esaminato per le giornate in cui risultano effettuate le spedizioni, in quanto l’allegazione e’ priva degli elementi di sostegno che dimostrino i tempi e le modalita’ in cui tali elementi sono stati offerti al giudice di merito, circostanza che esclude la rilevabilita’ in questa sede di un vuoto motivazionale al riguardo.
La motivazione della sentenza impugnata risulta invece insufficiente con riferimento all’individuazione degli elementi indicativi dell’adesione dell’interessato al programma associativo, fondata esclusivamente sulla natura rilevante del ruolo di corriere, assunto dall’interessato. Il dato di fatto, se pur rilevante, non appare dirimente, in quanto e’ ben possibile in astratto, che un gruppo organizzato si rivolga occasionalmente a corrieri reclutati per poche spedizioni, che non necessariamente devono condividere il programma costante nel tempo che caratterizza, con la sua stabilita’, il proposito associativo. Nel procedimento in esame peraltro vi e’ piu’ di una dimostrazione della non necessaria stabilita’ del rapporto con i corrieri.
Richiamati gli elementi costitutivi dell’azione associativa in materia di stupefacenti, individuabile nella consapevolezza dell’esistenza di una pluralita’ di persone avente uno scopo illecito riguardante il commercio di sostanza stupefacente, e la volontaria adesione a tale indefinito programma, nella specie risulta mancante proprio tale ultima dimostrazione, che costituisce l’elemento differenziale rispetto alla responsabilita’ per i reati fine. Non risulta possibile trarre la prova di tale consapevole adesione esclusivamente dall’esecuzione delle due spedizioni oggetto delle contestazioni dei reati fine, in quanto estremamente ravvicinate nel tempo, esauritesi nell’arco di dieci giorni, e pertanto non idonee da sole a dimostrare la natura consolidata del rapporto e l’assenza di un collegamento alle estemporanee difficolta’ economiche dell’interessato, che, in astratto, potrebbero averlo condotto ad aderire soltanto alle specifiche spedizioni addebitategli, con esclusione di un coinvolgimento stabile.
In tal senso quindi deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’accertamento del reato associativo di cui al capo 0), con rinvio al giudice di merito indicato in dispositivo, per nuovo esame sul punto, che deve necessariamente coinvolgere anche la rideterminazione della sanzione per gli ulteriori reati.
13.3. Manifestamente infondato e’ il rilievo attinente alla mancata applicazione dell’articolo 73, comma 5 contestato, atteso che la sentenza da conto dell’incompatibilita’ dell’inquadramento delle fattispecie nell’ipotesi lieve per la gravita’ dei fatti, desumibile dalla loro ricostruzione, in ordine alle modalita’ di esecuzione dell’azione, con importazione dall’estero, incompatibile con il commercio di minime quantita’ di sostanza, oltre che per le modalita’ allarmanti dell’azione, con argomentazione completa e coerente con i criteri interpretativi al riguardo.
13.4. Analogamente infondata e’ la contestazione riguardante il mancato esame della richiesta di applicazione dell’articolo 114 c.p. poiche’ in senso opposto il richiamo all’effetto esiziale dell’azione compiuta dal corriere, condivisibile in fatto e non affetta da illogicita’, esclude la lamentata omissione, posto che l’attenuante invocata richiede il riconoscimento di una minima partecipazione ai fatti, configgente con la ricostruzione della gravita’ e rilievo della condotta richiamata.
La censura sulla misura della riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche non e’ assistita da argomentazioni riconducibili ai motivi di ricorso previsti dall’articolo 606 c.p.p. ed e’ pertanto inammissibile.
14. L’impugnazione proposta da (OMISSIS) e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto formulata in violazione dell’indicazione richiamata nell’articolo 581 c.p.p., riguardante la necessaria contestualita’ dei motivi.
Risulta invero che l’interessato ha dichiarato la volonta’ di proporre ricorso all’ufficio matricola dell’istituto ove era astretto, delegando il suo difensore al deposito dei motivi, attivita’ che non risulta essere stata realizzata dal professionista incaricato.
15.1. L’impugnazione formulata sul rilievo procedurale riguardante la mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini proposta nell’interesse di (OMISSIS) non e’ fondata, per la natura preclusiva derivante dalla scelta del rito abbreviato, secondo quanto gia’ specificato sub 4.1.1. A tali osservazioni deve solo aggiungersi, per completezza, l’irrilevanza invalidante della pretesa incompatibilita’ alle funzioni di interprete che si assume svolta dall’ufficiale di p.g. che provvide alla notifica dell’avviso di conclusione indagini, oltre che per la sanatoria delle pretese irregolarita’, anche in quanto le funzioni delegate all’ufficiale notificatore non comprendevano la traduzione dell’atto, ma solo l’acquisizione delle dichiarazioni rese dall’interessato in ordine alle sue possibilita’ di comprendere la lingua italiana, che si assumono raccolte in quella sede, con esclusione dello svolgimento di qualsivoglia intervento ulteriore.
15.2. Al contrario risultano fondate le deduzioni attinenti al vizio il motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilita’, per le incertezze segnalate nel gravame di merito sull’identificazione dell’interessato, alle quali la pronuncia impugnata non risulta aver offerto coerente risposta.
Si deve rilevare che nell’atto di appello si contestava la riconducibilita’ dell’azione all’interessato sotto un duplice profilo, costituito dall’attribuzione a questi, grazie alle dichiarazioni di una donna con la quale (OMISSIS) risultava in contatto, di un numero di cellulare, che iniziava con le cifre 346, osservando in proposito che erano a lui riferite diverse conversazioni relative ad una utenza caratterizzata dal numero iniziale 347, senza l’individuazione del criterio di correlazione tra tali risultanze.
Si deduceva inoltre l’incompatibilita’ dell’attribuzione all’interessato dell’azione materiale di presa in consegna dello stupefacente nel territorio di (OMISSIS) contestatagli sub 44), con la contestuale presenza dell’interessato in altra zona geografica, rilevata dalle celle attivate dall’utenza cellulare in uso allo stesso.
Tali argomentazioni non risultano esaminate nella pronuncia impugnata, che correla la conferma della sentenza di primo grado al contenuto delle captazioni, senza fornire risposta sulla sussistenza del collegamento tra esse e l’interessato, posta in dubbio dalle argomentazioni esposte.
Il dato di fatto evidenziato pone in dubbio sia l’affermazione di responsabilita’ per i reati fine, che la riconducibilita’ delle azioni eventualmente a questi attribuite all’ipotesi associativa ritenuta, imponendo l’annullamento della pronuncia sul punto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sulle deduzioni difensive cui non e’ stata fornita congrua risposta, e oltre che sugli ulteriori rilievi subordinati.
16. Inammissibile per genericita’ risulta il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) ove si lamenta il merito della decisione di non concedere una riduzione della pena, per la collaborazione offerta dall’interessato nel corso del giudizio d’appello.
La deduzione proposta risulta priva di collegamento con i motivi d’appello formulati, che sollecitavano esclusivamente l’assoluzione dell’interessato, circostanza che esclude la doverosita di una specifica argomentazione sul punto da parte del giudicante di merito, la cui ampiezza deve essere correlata alle deduzioni proposte, in ragione della natura devolutiva del gravame.
17.1. e 17.2. Risultano inammissibili per genericita’ anche i rilievi proposti nell’interesse di (OMISSIS) con riferimento all’affermazione di responsabilita’ ed all’entita’ della pena.
I testuali riferimenti contenuti nelle conversazioni esaminate a viaggi svolti per guadagnare, ai controlli subiti e superati dai concorrenti, alle necessita’ di taglio, a quantitativi ed guadagni riferibili alla cessione di quanto trattato, risultano elementi univoci di identificazione dell’oggetto delle conversazioni, di cui non e’ stata offerta alcuna coerente spiegazione alternativa nelle fasi di merito. Del resto deve ricordarsi che l’interpretazione delle conversazioni e’ rimessa al giudice di merito, e la sua valutazione puo’ essere oggetto di censure solo ove sia realizzata con argomentazioni contraddittorie o con valutazione estranee a massime di esperienza riconosciute (principio pacifico; per tutte Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, imp. Melfi, Rv. 254439), deduzione non svolta in questo grado ove con il ricorso di fatto si sollecita una conclusione di merito di natura diversa, con prospettazione estranea a questa fase del giudizio.
Analogamente di merito risulta la contestazione riguardante l’entita’ della misura dell’aumento di pena apportato per la continuazione, in relazione alla quale il giudicante ha correttamente richiamato i criteri di cui all’articolo 133 c.p. sottraendosi quindi alla contestazione del difetto di motivazione, mentre il merito della decisione deve escludersi dall’ambito valutativo di questo giudice.
18. Analoghe considerazioni devono operarsi riguardo ai motivi di ricorso proposti nell’interesse di (OMISSIS), che contestano le risultanze delle intercettazioni, esplicitate dall’esito dei controlli eseguiti sulle persone con le quali egli era in contatto, proprio a seguito del contenuto delle conversazioni captate.
La pluralita’ degli episodi a lui riconducibili, contestata genericamente in ricorso, si evince con chiarezza dal contenuto dei contatti, mentre il richiamo alla mancata individuazione specifica dei singoli aumenti apportati per i reati commessi in continuazione, sia pur formalmente fondato, e’ privo dell’attualita’ dell’interesse, che deve pur sempre sorreggere qualsiasi gravame. I reati a lui attribuiti risultano di pari gravita’ a seguito dell’esclusione dell’aggravante originariamente contestata in relazione al solo capo 75), sicche’ l’interesse sotteso all’istanza e’ solo ipotizzato ma non individuato concretamente.
La deduzione sul punto risulta quindi generica, e conseguentemente non sorretta da un interesse giuridicamente apprezzabile.
19.1. L’eccezione di nullita’ del procedimento per violazione del diritto di partecipazione al giudizio di secondo grado proposta da (OMISSIS), risulta dall’esame degli atti manifestamente infondata.
La citazione per il giudizio d’appello gli e’ stata notificata Rebibbia, per l’udienza del 16/2/2012, giorno in cui risultava presente presso il Centro di identificazione ed espulsione; l’interessato, tramite il suo difensore, risulta aver formulato qualche giorno prima al Presidente della Corte una richiesta di traduzione, che non gli venne concessa per effetto della constatata mancanza dello stato di detenzione, e non risulta dimostrata l’avvenuta allegazione al giudice procedente della proposizione a tal fine dell’istanza amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 7 all’autorita’ competente, rimasta inevasa, in modo da imporre in quella sede accertamenti sulla natura volontaria o necessitata della mancanza dell’interessato, sicche’ stante la corretta citazione in giudizio dell’imputato, le valutazioni della Corte in ordine alla mancata prova dell’impedimento a comparire risultano condivisibili.
Ne’ il motivo di nullita’ puo’ riguardare le ulteriori udienze, malgrado l’eccezione formalmente svolta riguardo all’udienza del 16/2/201, come risulta lumeggiato in ricorso, in quanto nelle successive occasioni l’interessato e’ risultato assente per rinuncia.
19.2. Analoga inammissibilita’ riguarda l’incompetenza territoriale, sia in quanto il giudice di merito ha individuato l’operativita’ dell’associazione nella quale l’interessato risulta inserito nel comune di (OMISSIS), zona rientrante nella competenza del giudice di Napoli, sia per i rilievi d’ordine procedurale gia’ espressi sub 4.1.2., piu’ volte richiamati.
19.3. In merito all’attribuzione di responsabilita’ per il reato associativo le deduzioni svolte, in luogo che individuare specifiche contraddizioni o illogicita’ della pronuncia nel ricondurre l’attivita’ dell’interessato alla figura normativa associativa contestata, risultano volte a riproporre censure di merito, gia’ adeguatamente contrastate nella pronuncia, ove si segnala la costante presenza di collegamento garantita dal ricorrente tra l’azione dei fornitori olandesi e gli acquirenti italiani, con funzione essenziale di preparazione degli ovuli che i corrieri dovevano ingerire, l’accoglienza di questi ultimi in Olanda e la preparazione per il viaggio ed in alcuni casi il loro accompagnamento in Italia, attivita’ che denotano oltre che una ripetitivita’, la necessaria conoscenza della stabilita’ dell’attivita’, e la trasmissione agli occasionali trasportatori della sostanza dei criteri attuativi per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’azione loro commissionata, che risulta concretizzata in stretta correlazione con la programmazione di un’attivita’ stabile, elemento costitutivo del reato associativo, unitamente alla consapevolezza della partecipazione di terzi, denotata dal doppio collegamento assicurato dalla sua figura professionale.
19.4. Anche le deduzioni riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risultano inammissibili, in quanto tendenti a contrastare la fondatezza di una valutazione di merito che il giudice d’appello risulta aver svolto con richiamo a specifiche situazioni di fatto connotanti gravita’ dell’azione, a fronte delle quali risulta assente la deduzione di elementi favorevoli; del resto, non sussiste contraddizione tra quanto ritenuto sul punto e le ammissioni dell’interessato considerate in sentenza, posto che queste si riferiscono ad un singolo reato, e risultano, dal contesto della decisione, non dirimenti, per non aver condotto a particolari vantaggi investigativi, ed aver giustificato sul punto la richiesta difensiva di assoluzione del preteso collaboratore.
La loro mancata considerazione al fine della valutazione della misura della pena, non risulta frutto di contraddizione, ma di valutazione di sub valenza, pienamente giustificata.
20.1. L’eccezione procedurale proposta nell’interesse di (OMISSIS), riguardante la mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini, e’, anche in questo caso, infondata in fatto ed in diritto, poiche’ il giudice di primo grado ha accertato che egli in sede di notifica dichiaro’ di conoscere la lingua italiana; in ogni caso, per quanto gia’ esposto sub 4.1.1. la proponibilita’ dell’eccezione e’ esclusa dalla sopraggiunta scelta del rito contratto.
20.2. Inammissibile per genericita’ e’ la contestazione riguardante l’insussistenza del’ipotesi associativa, risultano al contrario nella pronuncia analiticamente esaminato il ruolo di raccordo svolto dall’interessato nella spedizione dalla Nigeria in Italia della droga, nonche’ la sua funzione di intermediario ed acquirente in proprio della sostanza, rivelandosi inoltre sempre al corrente delle iniziative di importazione curate dal cognato. Le indicazioni riguardanti l’estraneita’ ai traffici di questi, fondate sul preteso contenuto lecito dell’attivita’ commerciale da questi autonomamente praticata, e’ stata analizzata e confutata con argomentazioni logiche nella pronuncia impugnata, con le quali il ricorrente non si confronta.
Irrilevante, in fatto ed in rito, e’ la mancata individuazione del luogo ove l’associazione si era costituita, in quanto la ripetitivita’ e coordinazione dimostrata e’ sufficiente ad inquadrare nella figura associativa la condotta realizzata, mentre, sotto il profilo della competenza, non puo’ che richiamarsi quanto gia’ espresso sub 4.1.2.
20.3. Sulla base dello sviluppo argomentativo dell’impugnazione di merito, proposta con due autonomi atti d’appello, risulta inammissibile anche la deduzione svolta sull’omessa motivazione della contraddittorieta’ della prova, eccepita nel grado di merito, poiche’ l’esame degli atti ha consentito di verificare la mancanza delle deduzioni richiamate, che escludono conseguentemente il dovere di argomentazione specifica che si assume violato. In particolare con il primo atto d’appello si contestava genericamente il significato delle conversazioni e la loro potenzialita’ rivelatrice dell’esistenza di una associazione, mentre nell’appello formulato dall’avv. (OMISSIS) si contestava solo la sussistenza dell’associazione e la misura della pena.
20.4. Altrettanto inammissibile per manifesta infondatezza e’ la contestazione riguardante l’esclusione dell’invocata attenuante della minima entita’ del fatto, decisione efficacemente sostenuta dal giudice di merito con il richiamo alla natura del traffico, riguardante quantitativi importanti di sostanza stupefacente, elemento di fatto che da solo esclude che possa fari riferimento all’ipotesi lieve di cui e’ stata invocata l’applicazione (sul punto Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, imp. Rico Rv. 247911).
21. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile per genericita’ in quanto, evocando vizi di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo ed alla determinazione della pena, di fatto ignora quanto analiticamente espresso in argomento dal giudicante sulla piena compenetrazione dell’interessato nell’attivita’ dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), con quali risulta aver avuto rapporti di coabitazione, oltre che costanti contatti volti a recuperare denaro dovuto dai clienti del gruppo, dal suo trattenimento in Olanda per curare da quello Stato la spedizione dello stupefacente, elementi tutti la cui stabilita’ giustificano l’accertamento della fattispecie associativa, senza evidenziare vuoti motivazionali, vizi logici o contrasti interni al provvedimento.
Analogamente generica e’ la deduzione che raggiunge l’incompletezza della motivazione sulla misura della pena, in quanto non individua l’elemento favorevole, ipoteticamente ignorato dal giudicante, che al contrario sul punto risulta aver adeguatamente contrastato la generica richiesta contenuta in atto di appello, in quanto priva di qualsiasi argomentazione di sostegno.
22. Il ricorso proposto da (OMISSIS) contiene la mera riproposizione dei motivi d’appello, e non denuncia i vizi richiamati dall’articolo 606, comma 1 nella pronuncia impugnata, con il cui contenuto non si confronta.
Contrariamente al generico assunto richiamato il giudicante ha esaminato tutte le deduzioni, anche di natura procedurale, formulate dall’interessato, superandole con argomentazioni avverso le quali non viene proposta alcuna censura.
23. Analoghe considerazioni di genericita’ devono svolgersi riguardo ai motivi di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) poiche’ risultano complete e pertinenti le osservazioni formulate dal giudicante rispetto ai motivi d’appello proposti e la relativa argomentazione non viene contestata con specifica indicazione di elementi contraddittori o contrastanti con la logica.
Ad identica conclusione deve giungersi anche per quel che riguarda la misura della pena, in quanto nel ricorso ci si limita a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza indicare eventuali indicatori favorevoli posti a sostegno dell’istanza ed illegittimamente trascurati dal giudicante.
24. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato quanto al rilievo procedurale attinente all’irregolarita’ della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, essendosi verificato che la comunicazione eseguita ex articolo 161 c.p.p., comma 4 presso di difensore, e’ stata preceduta da due tentativi di notifica all’interessato personalmente, prima presso il domicilio eletto, e successivamente nel luogo di residenza, tentativi entrambi non andati a buon fine per l’assenza dell’interessato. Il dato storico richiamato attesta il coerente accertamento dell’impossibilita’ di notifica personale, che legittima la comunicazione al difensore, secondo quanto prescritto sul punto dalla disposizione richiamata.
Del tutto generica e’ la deduzione riguardante la mancata applicazione dell’indulto, non sollecitata nel gravame di merito.
Realizzano una mera reiterazione dei motivi di merito le deduzioni attinenti alla mancata individuazione degli elementi costitutivi dell’azione associativa, consistenti nei numerosi elementi indiziari della sua costante utilizzazione quale corriere del gruppo, avvalorata dall’ammissione espressa dall’interessato in alcune conversazioni di precedenti spedizioni da lui eseguite, oltre che dalla specifica conoscenza emergente dai medesimi contesti, delle cautele di natura seriale da realizzare nello svolgimento dell’incarico.
25.1. L’eccezione di incompetenza svolta nell’interesse di (OMISSIS) nel ricorso risulta manifestamente infondata per quanto gia’ espresso in rito sub 4.1.2.
25.2. Risulta del tutto generica la deduzione di merito riguardante il difetto di motivazione sugli indizi dei reati contestati, per effetto della loro equivocita’ poiche’ la sentenza specificamente deduce sul punto, e contrasta la chiave di lettura difensiva delle telefonate, con argomentazione che in ricorso viene ignorata. Le complessive risultanze escludono che possa parlarsi di genericita’ dell’accusa, poiche’ le modalita’ operative dell’azione, ricostruibile con le conversazioni sono analoghe e la loro interpretazione e’ stata suffragata in alcuni casi dalla sorpresa in flagranza degli acquirenti, circostanza che esclude ogni ambiguita’ ricostruttiva in fatto ed interpretativa da parte di giudicante.
25.3. La pronuncia risulta immune da censure anche quanto alla completezza argomentativa in ordine all’esclusione dell’ipotesi lieve per il capo 8); al di la’ della natura e quantita’ smerciata nella fattispecie, la sentenza valuta le modalita’ complessive dell’azione, che si inscrive in un rapporto di fornitura costante della donna in favore dell’acquirente, il quale aveva chiarito di essersi rifornito di plurime sostanziante in passato, elementi tutti dei quali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5 deve doverosamente tenersi conto al fine della classificazione della singola condotta nell’ipotesi minore invocata, con i quali la ricorrente non si confronta, lamentando esclusivamente il mancato accoglimento della propria tesi difensiva, con deduzione pertanto estranea ai vizi deducibili in questa sede.
26. L’accertamento di inammissibilita’ dei ricorsi proposti da tutti gli impugnanti, ad esclusione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), impone la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro anche al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’articolo 616 c.p.p..
2. Nell’interesse di (OMISSIS) e’ stata rilevata in questo grado la valutazione, al fine della determinazione della pena, dell’aggravante di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 12, comma 3 ter invece esclusa in primo grado.
Sul punto, in conformita’ a quanto correttamente osservato dal P.g. in sede di udienza, si e’ accertato che nell’atto di appello era assente la contestazione nei termini formulati in ricorso; del resto l’osservazione anche ove voglia considerarsi astrattamente rilevabile d’ufficio al fine di escludere l’irrogazione di una sanzione illegale, e’ manifestamente infondata.
Invero nel corso del giudizio di primo grado il giudicante ha escluso la ricorrenza dell’aggravante richiamata, accertando contestualmente l’esistenza dell’ulteriore aggravante di cui all’articolo 12, comma 3 bis citato, richiamata nell’imputazione sia con riferimento alla disposizione normativa che con la descrizione in fatto per l’individuazione di un numero di correi superiore a tre; in relazione alla sussistenza della fattispecie aggravata deve ritenersi che la sanzione detentiva sia stata quantificata in misura corretta, e prossima al minimo, secondo quanto previsto dalla disposizione vigente all’epoca dei fatti, antecedente alle modifiche intervenute con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, mentre la sanzione pecuniaria e’ determinata in misura inferiore al limite edittale minimo della fattispecie non aggravata.
Alla luce di tale ricostruzione risulta evidente che il rilievo formulato, oltre che inammissibile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, lo e’ anche in ragione della manifesta infondatezza.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in relazione alle quali, lungi dall’individuare contraddizioni o vuoti argomentativi nella pronuncia, con il ricorso si lamenta in questa sede il mancato esercizio della discrezionalita’ concessa al giudicante sul punto, per adeguare la pena al fatto, omettendo di considerare che tale eventualita’ presuppone una valutazione di minima entita’ dell’illecito, contraddetta dagli elementi di fatto posti in evidenza nel provvedimento impugnato con il richiamo all’assoluta gravita’ della condotta contestata ed all’assenza di indicatori di fatto favorevoli incidenti sulla diversa valutabilita’ dei fatti. Gli elementi evidenziati in proposito consentono di concludere che il giudice di merito ha espresso una valutazione completa e coerente, pertanto insuscettibile di censure in questa sede.
3.1. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle impugnazioni proposte, con separati atti da (OMISSIS) che con il primo atto lamenta violazione di legge penale, vizio di motivazione e violazione delle garanzie del procedimento senza indicare su quali elementi concreti tali critiche si incentrano, cosi’ non potendosi sottrarre ad una conclusione di genericita’ del rilievo.
Gli ulteriori vizi segnalati con riferimento alla violazione dell’articolo 192 c.p.p. sulla mancata ricerca di riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti ignora quanto espresso in sentenza, con riguardo agli elementi indiziari desumibili dalla lettura coordinata delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto costituisce elemento indiziario autonomo ed univoco, che ben puo’ rafforzare quanto dichiarato dai collaboranti, smentendo l’assunto dell’assenza di riscontri.
Per contro nella sentenza si analizza la piena compenetrazione dell’attivita’ illecita riferibile all’interessato con riguardo all’attivita’ di importazione di cocaina dall’Olanda, argomentando in merito alla possibilita’ giuridica di accertare l’appartenenza all’associazione, pur in mancanza di rapporti dell’associato con tutti i componenti del gruppo, quando, come nella specie, si possa ricavare la sua consapevolezza della complessiva azione realizzata, e della stabilita’ del proposito, elementi di fatto che si ricavano dal contesto delle conversazioni e dalla natura delle operazioni di importazione realizzate.
Il richiamo svolto, oltre che giuridicamente corretto, non risulta aggredito nella sua attendibilita’ giuridica o nell’individuazione degli elementi di fatto sui quali e’ fondato, poiche’ nel ricorso si denuncia una generica insufficiente argomentazione al riguardo, contraddetta da quanto evidenziato.
3.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla riconoscibilita’ in favore dell’interessato, delle attenuanti generiche, il ricorso e’ inammissibile per genericita’ in quanto nella sentenza si argomenta la decisione richiamando l’assenza di indicatori favorevoli, utilizzabili a tal fine.
In senso opposto nell’impugnazione, lungi dal contrastare la correttezza di tale verifica, rapportandosi a quanto offerto alla cognizione del giudice di merito, si allegano nuovi elementi di fatto, cosi’ evidenziando che il contenuto della sollecitazione e’ volto ad ottenere una difforme valutazione di merito in questa sede, determinazione estranea a questa fase del giudizio.
4.1.1. L’eccezione di nullita’ del procedimento conseguente alla mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini, proposto dall’avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS) e’ manifestamente infondata, in fatto ed in diritto.
E’ bene ricordare che e’ del tutto pacifico che gli atti inviati a persone presenti sul territorio devono essere redatti nella lingua italiana in forza della disposizione generale di cui all’articolo 149 c.p.p., profilandosi la necessita’ di traduzione solo ove si accerti l’incapacita’ di comprenderla da parte del destinatario. Ed al riguardo si deve richiamare che, con specifico riferimento all’imputato in esame, nella sentenza di primo grado si da’ atto che i verbalizzanti al momento della notifica dell’avviso accolsero le sue dichiarazioni in ordine alla comprensione della lingua italiana, accertamento la cui validita’ che la difesa non contesta.
Si oppone in fatto, in senso contrario, che successivamente sia stata accertata l’impossibilita’ dell’interessato di comprendere la lingua, circostanza che avrebbe imposto per gli atti successivi alla presenza di un interprete, ma l’allegazione, oltre a non essere idonea a dimostrare la infondatezza di quanto constato dai pubblici ufficiali in precedenza, non risulta neppure circostanziata con specifico richiamo all’atto processuale dal quale lo svolgimento di tale attivita’ possa desumesi con certezza, profilandosi al riguardo, da parte del ricorrente, una violazione dell’onere di specifica allegazione dell’atto processuale richiamato, imposto dal principio della necessaria autosufficienza del ricorso (principio pacifico; da ultimo sul punto Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 – dep. 19/06/2013, Natale e altri, Rv. 256723).
Peraltro, in rito, si deve richiamare la costante giurisprudenza, confermata dalla pronuncia di questa Corte nella sua piu’ autorevole espressione (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006, dep. 28/11/2006, imp. Cieslinsky, v. 234835), che ritiene l’eccezione svolta non piu’ proponibile nell’ipotesi, quale quella verificatasi nella specie, che l’interessato scelga di procedere con il rito abbreviato, poiche’ si ritiene che tale comportamento, necessariamente riconducibile ad una manifestazione di volonta’, comporti la rinuncia al rilievo della nullita’ a regime intermedio, in ipotesi verificatasi nella specie, risultando superata nel suo contenuto riguardante la sostanziale impossibilita’ di cognizione delle accuse dalla piena valutazione, comunque avvenuta, degli atti del procedimento. Rispetto a tale interpretazione, gia’ richiamata dal giudice di merito, la difesa nulla argomenta, sulla base di nuovi spunti interpretativi in diritto, limitandosi a riproporre l’eccezione di nullita’, cosi’ non confrontandosi sul punto con il contenuto della pronuncia impugnata.
4.1.2. e 4.2.1. Inammissibile risulta anche il rilievo di incompetenza per territorio eccepito da entrambi i difensori del ricorrente, in assenza dell’individuazione del giudice ritenuto competente.
Nella specie deve registrarsi che, a fronte dell’eccezione di incompetenza proposta nel corso dell’udienza preliminare, respinta con le argomentazioni riferite, immediatamente dopo le parti, e segnatamente l’interessato, formularono istanza di definizione con il giudizio abbreviato, omettendo di richiamare, contestualmente a tale dichiarazione, l’eccezione in rito.
A fronte di tale situazione di fatto risulta non conferente richiamare quanto statuito successivamente alla pronuncia d’appello da questa Corte a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 27996 del 29/03/2012, dep. 13/07/2012, imp. Forcelli, Rv. 252612), in ordine alla rilevabilita’ dell’eccezione di incompetenza territoriale anche nel rito contratto, poiche’ tale pronuncia chiarisce che la proponibilita’ dell’eccezione resta subordinata alla sua riproposizione in limine in quel giudizio, circostanza non verificatasi nella specie, secondo quanto osservato gia’ dal giudice di primo grado e non oggetto di contestazione nel ricorso.
4.1.3. e 4.2.2 Il dedotto difetto di motivazione lamentato nei ricorsi proposti da entrambi i difensori e riguardante la fattispecie associativa, contiene una valutazione in fatto di segno opposto rispetto a quanto ritenuto in sentenza, e non contrasta invece gli elementi individuati dal giudice nella sentenza impugnata, riguardanti la ripetitivita’ dei contatti e la loro costanza nel tempo, oltre che il richiamo contenuto nelle conversazioni intercettate a pregresse forniture ed i discorsi svolti tra le parti circa il perfezionamento del metodo e le strategia di futuro sviluppo dell’attivita’ commerciale, elementi tutti che connotano in maniera sufficiente la stabilita’ del vincolo illecito, per la sua proiezione in futuro, che non vengono aggrediti con riferimento a specifiche contraddizioni o illogicita’, ma esclusivamente contrapponendo opposte valutazioni, con deduzione chiaramente estranea all’ambito di cognizione rimesso a questa Corte.
La partecipazione dell’interessato quale promotore risulta giustificata dagli interventi programmatici richiamati in sentenza, a lui riconducibili.
4.1.4. Analoga genericita’ attinge la contestazione sulla decisione di escludere le attenuanti generiche; sul punto il giudice di merito specifica l’assenza di elementi favorevoli, suscettibili di sorreggere tale decisione, implicitamente riconoscendo la scarsa incidenza delle condizioni di vita dedotte, dall’interessato a produrre una minore valutazione di gravita’ dei fatti; la contestazione contenuta in ricorso in argomento si limita a sollecitare una diversa valutazione in luogo che evidenziare sul punto il vizio di motivazione delimitato dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
4.2.3. La contestazione sulla decisione in ordine all’entita’ della pena contenuta nel ricorso proposto dall’avv. (OMISSIS) riguarda la pretesa incongruente valorizzazione a tal fine dell’entita’ dei traffici, contraddetta dalla accertata impossibilita’ di quantificarne l’entita’. Al di la’ del differente sviluppo argomentativo, anche in questo caso si sottopone a questa Corte una difforme valutazione di merito, potendo evincersi dal complesso della ricostruzione in fatto del giudice di merito che il richiamo all’entita’ non si esaurisce nella valutazione della mole della sostanza trattata, ma anche del complesso organizzativo realizzato, con ramificazioni all’estero, che rende ragione della valutazione di elevata gravita’ dei fatti posta a base della decisione sulla determinazione della pena, anche con riferimento all’esclusione delle attenuanti generiche, sicche’ il ricorso sul punto risulta, anche in questo caso, volto ad ottenere una inammissibile nuova valutazione di merito.
5.1. Le deduzioni svolte nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) in ordine alle violazioni di legge ed al vizio di motivazione attinente alla valutazione della prova risultano manifestamente infondate.
In particolare, con riguardo alle contestazioni afferenti al capo 9) appare del tutto generica la contestazione riguardante la mancanza di univocita’ delle indicazioni ricavate dalle intercettazioni, poiche’ sulla base di esse si giunse, al contrario, all’individuazione del corriere ed alla sua sorpresa in flagranza in possesso della droga, circostanza che condusse, all’ammissione di responsabilita’ da parte dello stesso.
Risulta evidente quindi che la sorpresa in flagranza denota la correttezza della chiave di lettura fornita alle conversazioni, e per contro, le dichiarazioni del corriere, che ha ammesso quanto rivelato dall’arresto in flagranza, risultano riscontrate dalla ostensione a sua cura delle utenze telefoniche fornitegli dalla persona che all’estero gli aveva commissionato l’azione, per rintracciare i destinatari; il riscontro di attendibilita’ sul punto e’ fornito dal possesso da parte dell’interessato di una di tali utenze. L’esame svolto dal giudice di merito risulta quindi completo e coerente, circostanza che manifesta l’inammissibilita’ dei rilievi sul punto.
La mancanza di valutazione della credibilita’ del corriere e’ chiara conseguenza della marginalita’ della funzione di riscontro della sua dichiarazione, a fronte della presenza degli elementi oggettivi indicati.
Le stesse osservazioni devono farsi per le contestazioni riguardanti gli elementi di responsabilita’ sui capi 10), 11), 12) e 13), relativi ad episodi di acquisizione di droga dall’estero tramite corrieri, che risultano arrestati in possesso della sostanza, proprio a seguito delle conversazioni monitorate; il collegamento tra l’imputato e l’operazione svolta, e’ anche in questi casi, in maniera coerente, desunto dal riscontro a quanto captato, discendente dalla fruttuosita’ dell’azione di controllo posta in essere sulla base di tali comunicazioni, e dalle ammissioni delle persone incaricate del ritiro o del trasporto, risultate in contatto proprio con il ricorrente, circostanza che offre un riscontro tangibile della credibilita’ di quanto dagli stessi affermato, sotto ogni profilo.
In relazione a tali accuse l’inammissibilita’ del ricorso risulta evidente dalla intervenuta riproposizione dei medesimi motivi di gravame di merito, ove non si segnalano specifiche carenze argomentative della sentenza, o contraddizioni, ma si formulano i rilievi di merito, sollecitandone una diversa valutazione, estranea a questa fase del giudizio.
Anche in relazione ai capi da 14) a 16) vengono riproposti i generici rilievi di insufficienza degli elementi acquisiti gia’ formulati in appello, malgrado la sentenza indichi sulla base di quali argomenti sia possibile desumere, per il contenuto delle conversazioni, il loro succedersi nel tempo, e la costanza del loro contenuto criptico, la riferibilita’ di tali contatti all’operazione di acquisto di sostanza stupefacente, di cui e’ possibile inferire la conclusione in ragione della mancanza di contatti che riguardino eventuali divergenze rispetto all’azione programmata. A fronte di tale articolata e coerente argomentazione la difesa fonda il suo ricorso su generiche contestazioni dell’univocita’ del contatti, non contestando la mancata allegazione di univoche ed alternative chiavi di lettura segnalata dal giudice di merito, che da conto, in senso opposto, della corretta valutazione del materiale acquisito, operata secondo i criteri di cui all’articolo 192 c.p.p..
Risulta conforme ai criteri interpretativi di questa Corte la valutazione di esclusione dell’inquadramento nella lieve entita’ del fatto degli episodi in contestazione, poiche’ la Corte di merito ha coerentemente valutato a tal fine non solo la serialita’ dell’azione, ma anche il contesto nel quale le singole operazioni si inserivano, dando cosi’ conto della rilevanza che, al fine della valutazione in esame, devono assumere le modalita’ della condotta, per espressa previsione legislativa. Anche al riguardo quindi la valutazione risulta immune da censure, mentre il relativo motivo di ricorso, nella sua genericita’, appare formulato al fine di sollecitare una nuovo giudizio di fatto.
Manifestamente infondato e’ l’assunto della mancata motivazione sulla richiesta di assorbimento delle condotte contestate sub 14) e 15) nell’ipotesi di cui al capo 16), argomentata invece con riferimento alla mancanza di contestualita’ cronologica delle specifiche condotte oggetto delle imputazioni; al riguardo nulla ha osservato in senso opposto la difesa, che ha esaurito i rilievi in proposito al difetto argomentativo, smentito dal richiamo sopra riferito.
Analoghe osservazioni devono operarsi con riguardo ai rilievi formulati sul capo 17), ulteriore episodio nel quale si e’ giunti all’arresto del corriere, i cui collegamenti telefonici sono direttamente riconducibili all’interessato. La sentenza impugnata ha contrastato con deduzioni stringenti, operate sulla base del contenuto delle conversazioni e dei riscontri obbiettivi derivanti dall’accertato uso delle utenze le osservazioni difensive, mentre nel ricorso si ripropongono generici rilievi alternativi in fatto, insuscettibili di esame in questa sede ove, come nella specie, non sfocino in vuoti di motivazione, o in ricostruzioni intrinsecamente illogiche o contraddittorie.
Anche in ordine al capo 34) deve escludersi la pertinenza delle deduzioni, in quanto la sentenza chiarisce, sulla base di specifiche telefonate, l’accertamento della realizzazione di ulteriore condotta di importazione curata dal ricorrente e dal fratello. Anche in questo caso la contestazione e’ generica, non offrendo chiavi di lettura alternative, ipoteticamente trascurate dal giudicante.
Quanto all’argomentazione riguardante la possibilita’ di inquadrare l’azione nei fatti di lieve entita’, come sollecitato nel giudizio di merito, non puo’ ritenersi assente la motivazione, dovendo questa desumersi dal complesso dell’argomentazione svolta sul punto in ordine al trattamento sanzionatorio, che ha valutato la natura generale delle specifiche condotte di importazione, escludendo che potesse isolarsi una singola azione, al fine di valutarne l’entita’, comunque elevata, in quanto espressione dell’azione di un contesto reiterato ed organizzato. Tale argomentazione, che appare coerente con i criteri dettati al riguardo in punto di necessaria valutazione complessiva delle modalita’ dell’azione, escludono il vuoto argomentativo lamentato, evidenziando l’inammissibilita’ del gravame, anche sotto tale profilo.
Inammissibili per genericita’ risultano i rilievi formulati avverso la pronuncia oggetto di impugnazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo. Infatti sul punto il ricorso e’ fondato sulla riproposizione dei motivi d’appello, rispetto ai quali la Corte risulta aver fornito una completa e coerente argomentazione su ogni aspetto trattato, in particolare ricostruendo sulla base degli specifici elementi di prova acquisiti la costante attivita’ illecita svolta in materia dal ricorrente, la sua qualita’ di promotore, desunta dalle direttive impartite ai collaboratori, dalla dipendenza manifestata nei suoi confronti da parte dei corrieri, dal suo contatto diretto con i fornitori internazionali, cui garantiva anche il finanziamento dell’attivita’.
Il complesso di tali elementi da conto in maniera esauriente della sussistenza di tutti gli elementi di sostegno della decisione al riguardo, escludendo l’ammissibilita’ del ricorso sul punto.
5.2. Analoga genericita’ riguarda anche la contestazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, valutazione che e’ stata fondata, da un canto, sulla doverosa considerazione del complesso e della gravita’ dei fatti di cui l’interessato e’ stato ritenuto responsabile, e dall’altro sulla mancata allegazione di elementi favorevoli di valutazione. Sul punto la difesa evoca generiche deduzioni riguardanti le condizioni economiche disagiate degli interessati, la cui assoluta genericita’ giustifica la considerazione di merito svolta dal primo giudice sull’assenza di elementi idonei ad incidere favorevolmente e sulla preminenza degli elementi di segno contrario.
La dedotta mancata motivazione sulla determinazione dell’aumento per continuazione in realta’ contesta la quantificazione complessiva dell’aumento che risulta ampiamente nei limiti di cui all’articolo 81 c.p., ed appare pertanto estranea alla pretesa illegittimita’ della decisione al riguardo, anche sotto l’aspetto argomentativo, risultando a tal fine richiamati i criteri valutativi di cui all’articolo 133 c.p..
6.1. In relazione ai motivi di ricorso proposti nell’interesse di (OMISSIS), per la parte identica a quelli proposti nell’interesse del fratello (OMISSIS), non possono che richiamarsi le osservazioni gia’ svolte per giustificare la valutata inammissibilita’ del ricorso, per evitare ridondanze e ripetizioni, proponendosi qui di seguito solo le specificazioni riguardante la posizione processuale del ricorrente in esame.
Cosi’ si osserva che, in ordine al capo 9), contrariamente a quanto dedotto nell’impugnazione, la sentenza da specificamente conto che il corriere ha riferito di contatti diretti con il ricorrente, circostanza confermata dai riscontri desumibili dalle utenze in uso, argomento con il quale la difesa non si confronta.
In relazione al capo 10), oltre al richiamo a quanto gia’ espresso per il coimputato, deve escludersi la presenza di un deficit argomentativo riguardante la richiesta del riconoscimento di una minima partecipazione al fatto, alla luce del dato, posto in evidenza nella pronuncia, che proprio l’odierno ricorrente provvide ad accompagnare il terzo cui era stato offerto l’incarico di ritirare il quantitativo di droga fatto recapitare alla (OMISSIS), mentre il corriere riconobbe in foto anche l’interessato, la cui collaborazione all’azione non puo’ quindi valutarsi occasionale.
In ordine al capo 11) la pretesa occasionante partecipativa risulta esclusa nella sentenza dalla compenetrazione nell’azione riguardante l’episodio di importazione valutato nel capo in esame, mentre il ricorso non formula alcuna deduzione specifica di segno contrario al riguardo, limitandosi ad una generica contestazione delle risultanze.
Sul capo 12) nella sentenza si richiamano le conversazioni tra fratelli, con individuazione dell’attivita’ che (OMISSIS) doveva seguire in Olanda ed analoga specificazione raggiunge le imputazioni di cui al capo 13), in riferimento alle quali la sentenza individua le conversazioni telefoniche, riguardanti lo svolgimento dell’azione, in cui il ricorrente risulta direttamente coinvolto, che evidenziano l’infondatezza del rilievo svolto nell’impugnazione.
I rilievi contenuti nell’impugnazione in ordine al capo 31) ripropongono le osservazioni di merito gia’ offerte in grado d’appello sulla genericita’ delle conversazioni intercettate e la loro non riferibilita’ alla fattispecie contestata, di cui e’ evidente la genericita’ a seguito della lettura degli elementi posti in luce sul punto nella sentenza, con i quali il ricorrente non si confronta. In particolare si richiamano nella pronuncia le conversazioni dalle quali e’ possibile evincere che l’interessato provvide a ricevere il corriere che aveva ingerito la sostanza stupefacente e gli ha fornito assistenza per l’espulsione della sostanza e la sua conservazione, in maniera che giungesse a destinazione in Campania, con riferimento ad un’azione in atto, e non astrattamente programmata. Rispetto ai contenuti evidenziati sul punto in sentenza nessuna osservazione specifica viene formulata in ricorso, ove si ripropongono le astratte possibilita’ di lettura alternative, gia’ superate, in modo argomentato, nella pronuncia impugnata.
Analoghe considerazioni devono svolgersi sui capi 32) e 33) ove la sentenza chiarisce in base a quali considerazioni l’interessato viene identificato con l’uomo chiamato (OMISSIS), e per quale motivo le sue dichiarazioni telefoniche di estraneita’ rispetto alla spedizione curata da un corriere, poi arrestato, sono smentite da un dimostrato interessamento costante al suo arrivo, che giunge anche alla ricerca di un difensore per il corriere; del resto, proprio sulle indicazioni fornite per telefono, era stato operato l’arresto.
Anche per la seconda accusa la sentenza, analizzando i motivi d’appello, contrasta l’assunto di genericita’ delle risultanze, richiamando la chiarezza delle comunicazioni riguardanti l’esecuzione dell’ingestione del carico da parte di un nuovo corriere, immediatamente dopo l’arresto del precedente. Ancora una volta quindi i rilievi svolti sul punto costituiscono la riproposizione di argomenti gia’ esposti nella fase di merito, e non l’aggressione di vuoti argomentativi o di contraddizioni contenute nella sentenza.
Quanto alle osservazioni formulate in ordine all’affermazione di responsabilita’ sul capo 34) e sulla mancata motivazione delle componenti dell’azione associativa deve richiamarsi quanto gia’ espresso sub 5.1. nell’interesse di (OMISSIS), trattandosi di argomentazione identica.
6.2. Analogamente deve richiamarsi quanto gia’ espresso sub 5.2. in merito all’inammissibilita’ del motivo di ricorso riguardante la misura della pena ed il riconoscimento delle attenuanti.
7.1. Manifestamente infondato e’ il motivo di gravame formulato, con riguardo al capo 54), relativo all’episodio della rapina consumata in danno di un corriere, nell’interesse di (OMISSIS).
La vicenda risulta ricostruita in sentenza con richiamo alle convergenti dichiarazioni rese in argomento dalla parte lesa e dai suoi due amici presenti, e riscontrata dal pronto rinvenimento, nel possesso dell’interessato, dell’esatta somma oggetto della sottrazione.
Il dato argomentativo contenuto in atto d’appello, attinente alla pretesa smentita proveniente dal proprietario del bar ove sarebbe avvenuto l’incontro, che si lamenta omessa dalla Corte di merito, risulta irrilevante, atteso che dalla ricostruzione univocamente emergente dalle pronunce di merito l’incontro tra l’interessato, la parte lesa e gli altri testi e’ avvenuto nei pressi del bar, e non all’interno dell’esercizio, sicche’ la circostanza dedotta risulta del tutto estranea all’ambito valutativo del giudice di merito. Cio’ rende irrilevante, al fine di decidere, la mancata confutazione.
7.2. Anche in relazione al capo 58) si deduce un vizio di motivazione, fondandolo sulla mera reiterazione delle tesi difensive espresse nel grado di merito, senza confrontarsi con le risposte fornite in argomento dalla Corte territoriale. Invero nella pronuncia si da conto di tutto quanto precede e segue, di momento in momento, l’azione di una donna corriere, che risulta sempre in contatto telefonico con il ricorrente, giustificando anche il motivo per il quale, sulla base delle conversazioni, si e’ concluso per la sussistenza dell’importazione, malgrado la sottoposizione della donna a due controlli negativi da parte della polizia spagnola; cio’ e’ stato valutato sulla base delle conversazioni successive che davano conto da parte dell’interessata dello scampato pericolo e dell’esecuzione della spedizione, espressione di attivita’ che non avrebbero avuto alcun senso ove il mancato reperimento fosse coinciso con l’assenza della sostanza.
Anche in questo caso conseguentemente, non essendovi ne’ carenza di motivazione, ne’ una sua intrinseca illogicita’, si sollecita una diversa valutazione di merito, estranea questo giudizio.
7.3. Generica e’ la contestazione riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p., in quanto in proposito il giudicante ha ritenuto dirimenti le modalita’ allarmanti dell’azione, con cio’ stesso superando le pretese allegazioni favorevoli della difesa, la cui effettiva esistenza peraltro, e’ posta in dubbio dallo sviluppo delle azioni contestate, di cui si e’ dato conto nella sentenza impugnata.
8. Inammissibile per genericita’ e’ il motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). La sua istanza di rinnovazione di dibattimento, tesa ad acquisire le sue dichiarazioni collaborative che, in tesi difensiva, sono sopraggiunte alla definizione del giudizio in primo grado, sono state con motivazione coerente, ritenute non essenziali al fine di decidere.
E’ noto infatti che “la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell’articolo 603 c.p.p., comma 3, sempre che fornisca una specifica motivazione della necessita’ di procedere alla rinnovazione dell’istruzione ai fini della decisione”. (Sez. 6, n. 26093 del 30/10/2012 – dep. 13/06/2013, Pompeo e altro, Rv. 255736), in quanto tale decisione di integrazione deve essere giustificata in relazione alla natura eccezionale dell’esigenza, che deve superare la presunzione di completezza dell’accertamento di primo grado; ne consegue che l’obbligo di motivazione deve sorreggere la decisione di acquisizione delle prove, non il suo rigetto.
Peraltro nel caso di specie la Corte ha diffusamente argomentato la completezza del quadro accusatorio attinente alla natura dell’associazione ed ai suoi componenti, cosi’ esprimendo una valutazione di irrilevanza del portato accusatorio eventualmente offerto dall’interessata, anche ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73 e articolo 74, comma 7, oltre che in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, con argomentazione che risulta completa, e viene contestata esclusivamente nell’aspetto determinativo.
9. Le contestazioni contenute nel ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) risultano una mera ripetizione degli argomenti di merito, a fronte dei quali la Corte, con la motivazione che si censura, risulta invece, in maniera completa e coerente aver evidenziato gli elementi di fatto che attestano l’attivita’ di spaccio svolta dalla ricorrente, desunta dalle intercettazioni, dalla reiterazione delle condotte, dalla continuita’ dell’azione illecita, dalla presenza di intermediari, elementi tutti che hanno giustificato l’affermazione di responsabilita’ ed anche la quantificazione della sanzione, con esclusione delle invocate attenuanti.
In ordine a queste ultime si contesta la mancanza di motivazione, che invece risulta specificamente espressa, con riferimento alla complessiva gravita’ della condotta ed all’assenza di elementi favorevoli, idonei a sostenere la richiesta.
10.1. Risultano generiche le contestazioni riguardanti la motivazione della sentenza sulla sussistenza del reato associativo di cui al capo 50) contestato a (OMISSIS), laddove nella pronuncia viene specificamente analizzata sia la ripetitivita’ del suo intervento, che le dichiarazioni rese telefonicamente dalla donna ad uno dei partecipi, ove ella rivendica la natura paritaria del proprio coinvolgimento nell’azione illecita con il suo compagno (OMISSIS).
Le argomentazioni espresse nella pronuncia di merito danno contro dell’individuazione dell’elemento costitutivo del delitto associativo, individuabile nella presenza dell’accordo tra piu’ persone la cui stabilita’ si desume dalla ripetizione di condotte dello stesso genere, attraverso un canale organizzativo collaudato, elementi che costituiscono l’essenza del reato di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit..
Manifestamente infondata e’ l’eccezione di difetto di motivazione riguardante l’ipotesi tentata; l’esame degli atti ha consentito di accertare che non e’ stata formulata in appello una tale ricostruzione dei fatti, ne’ svolta una richiesta di rideterminazione della sanzione rispetto a tale ipotesi delittuosa minore, che nel capo di imputazione risulta concorrere con un episodio consumato; conseguentemente, dovendo la motivazione muoversi nel perimetro delle deduzioni proposte rispetto a soluzioni alternative non praticate, non e’ profilabile alcuna lacuna argomentativa al riguardo.
Sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche l’assunto di difetto di motivazione e’ smentito dall’argomentazione richiamata in argomento nel provvedimento impugnato, oltre che dalla mancata individuazione in ricorso di favorevoli elementi di fatto sottoposti alla valutazione del giudice al riguardo, o di erronea valorizzazione di ulteriori elementi di segno negativo.
11. Generica l’impugnazione proposta nell’interesse di (OMISSIS) con la quale si contesta la sussistenza degli elementi di prova sulla natura associativa dell’attivita’ e dei reati fine, in quanto nella pronuncia risulta posta in evidenza la sua funzione di supporto all’attivita’, che si e’ sviluppata nelle diverse situazioni con plurime modalita’, che dimostrano la natura costante e non meramente esecutiva della sua collaborazione, effettuata fornendo una sostanziale ammissione dei fatti nella parte in cui ha offerto l’indicazione sull’organigramma del gruppo, elementi di fatto di notevole rilievo, con la cui effettivita’ e capacita’ dimostrativa il ricorso non si confronta.
Manifestamente infondata e’ poi la deduzione rispetto alla misura della pena, di cui si contesta solo la decisione, senza segnalare vizi del processo determinativo sul punto.
12. Analoga valutazione di genericita’ dell’impugnazione deve operarsi in relazione al ricorso proposto in favore di (OMISSIS), in quanto la contestazione di esistenza del reato associativo non considera quanto analiticamente esposto nella sentenza impugnata, in relazione al ruolo di corriere rivestito dall’interessato in favore del gruppo, nel corso di piu’ spedizioni svolte nel corso del 2006, alla sua inclusione nell’organigramma stilato da uno dei compartecipi nel corso della detenzione, e reperito durante il controllo, al contesto di compenetrazione nel l’affronta re le difficolta’ del gruppo e nel programmare le future modalita’ operative, elementi che emergono dalle conversazioni esaminate, tutti ignorati nel ricorso, rispetto ai quali non si censura la logicita’ e coerenza della motivazione, cosi’ di fatto sollecitando un inammissibile nuovo giudizio di merito.
Anche il trattamento sanzionatolo risulta argomentato nella sentenza impugnata e rispetto a tali valutazioni nel ricorso e’ contenuta esclusivamente una sollecitazione ad una diversa, piu’ favorevole analisi, argomentazione che esula dalle censure ammesse avverso le pronunce di merito dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
13.1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato.
Deve preliminarmente escludersi la proponibilita’ dell’eccezione di incompetenza territoriale per quanto gia’ esposto sub 4.1.2., in quanto anche nel suo interesse non risulta riformulato il rilievo, in limine della instaurazione del giudizio abbreviato. Per di piu’ nella specie il rilievo di rito risulta essere stato respinto dal Gip sulla base dell’individuazione del luogo del commesso reato, identificato in (OMISSIS), quale epicentro dell’attivita’ associativa, ed anche sotto tale profilo di fatto nulla risulta essere stato dedotto dal ricorrente.
13.2. Manifestamente infondata e’ la violazione di legge eccepita con riferimento al mancato svolgimento di una perizia fonica, la cui indispensabilita’ al fine di decidere e’ pacificamente esclusa in giurisprudenza (per tutte da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, imp. Cataldo, Rv. 252712) le volte in cui, come nella specie, plurimi siano gli elementi identificatori che conducono all’attribuzione delle conversazioni in esame, di cui e’ dato conto nella sentenza d’appello.
L’indispensabilita’ dell’accertamento risulta esclusa anche dall’intervenuta richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato non condizionato, malgrado la disponibilita’ da parte della difesa delle copie audio delle intercettazioni, che evidenzia la mancanza nel giudizio di merito di una specifica contestazione sulla riconducibilita’ delle conversazioni all’interessato.
Riguardo all’effettiva disponibilita’ di tali atti la contestazione svolta in ricorso risulta generica in quanto priva dell’allegazione o quanto meno dell’indicazione della specifica richiesta svolta nel corso del giudizio, cui non sarebbe stata offerta risposta, o dell’individuazione del concreto impedimento posto all’esercizio di tale diritto. L’impugnazione non e’ quindi sostenuta dal necessario carattere dell’autosufficienza, gia’ richiamato sopra, e per l’effetto risulta sul punto inammissibile.
Analoga genericita’ raggiunge la contestazione riguardante la potenzialita’ offensiva della sostanza trattata, attesa la costanza e specificita’ dell’attivita’ di importazione di sostanza stupefacente attribuita agli organizzatori del traffico, che utilizzavano modalita’ ripetitive che rimandano alla necessaria acquisizione di sostanza commerciabile, come gia’ argomentato dal giudice di merito, osservazione rispetto alla quale nulla di diverso o specifico risulta eccepito in ricorso.
Anche le deduzioni riguardanti la pretesa inaffidabilita’ degli elementi identificativi del ricorrente sono fondati sulla riposizione degli argomenti contenuti in atto di appello, specificamente contrastati in ricorso con il richiamo all’individuazione nominativa effettuata sulla base delle indicazioni acquisite dagli SMS scambiati tra gli organizzatori del traffico; dal riconoscimento fotografico effettuato da due corrieri; dal contenuto di una conversazione attribuita al ricorrente, nel corso della quale egli mostra di conoscere uno dei corrieri che lo ha riconosciuto, elementi tutti che denotano un’analisi completa e coerente del materiale probatorio al riguardo, di cui non si contesta lo sviluppo, ma le conclusioni raggiunte.
Del tutto generica e’ la deduzione di omessa confutazione di prova decisiva, riguardante la deduzione di un alibi non esaminato per le giornate in cui risultano effettuate le spedizioni, in quanto l’allegazione e’ priva degli elementi di sostegno che dimostrino i tempi e le modalita’ in cui tali elementi sono stati offerti al giudice di merito, circostanza che esclude la rilevabilita’ in questa sede di un vuoto motivazionale al riguardo.
La motivazione della sentenza impugnata risulta invece insufficiente con riferimento all’individuazione degli elementi indicativi dell’adesione dell’interessato al programma associativo, fondata esclusivamente sulla natura rilevante del ruolo di corriere, assunto dall’interessato. Il dato di fatto, se pur rilevante, non appare dirimente, in quanto e’ ben possibile in astratto, che un gruppo organizzato si rivolga occasionalmente a corrieri reclutati per poche spedizioni, che non necessariamente devono condividere il programma costante nel tempo che caratterizza, con la sua stabilita’, il proposito associativo. Nel procedimento in esame peraltro vi e’ piu’ di una dimostrazione della non necessaria stabilita’ del rapporto con i corrieri.
Richiamati gli elementi costitutivi dell’azione associativa in materia di stupefacenti, individuabile nella consapevolezza dell’esistenza di una pluralita’ di persone avente uno scopo illecito riguardante il commercio di sostanza stupefacente, e la volontaria adesione a tale indefinito programma, nella specie risulta mancante proprio tale ultima dimostrazione, che costituisce l’elemento differenziale rispetto alla responsabilita’ per i reati fine. Non risulta possibile trarre la prova di tale consapevole adesione esclusivamente dall’esecuzione delle due spedizioni oggetto delle contestazioni dei reati fine, in quanto estremamente ravvicinate nel tempo, esauritesi nell’arco di dieci giorni, e pertanto non idonee da sole a dimostrare la natura consolidata del rapporto e l’assenza di un collegamento alle estemporanee difficolta’ economiche dell’interessato, che, in astratto, potrebbero averlo condotto ad aderire soltanto alle specifiche spedizioni addebitategli, con esclusione di un coinvolgimento stabile.
In tal senso quindi deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’accertamento del reato associativo di cui al capo 0), con rinvio al giudice di merito indicato in dispositivo, per nuovo esame sul punto, che deve necessariamente coinvolgere anche la rideterminazione della sanzione per gli ulteriori reati.
13.3. Manifestamente infondato e’ il rilievo attinente alla mancata applicazione dell’articolo 73, comma 5 contestato, atteso che la sentenza da conto dell’incompatibilita’ dell’inquadramento delle fattispecie nell’ipotesi lieve per la gravita’ dei fatti, desumibile dalla loro ricostruzione, in ordine alle modalita’ di esecuzione dell’azione, con importazione dall’estero, incompatibile con il commercio di minime quantita’ di sostanza, oltre che per le modalita’ allarmanti dell’azione, con argomentazione completa e coerente con i criteri interpretativi al riguardo.
13.4. Analogamente infondata e’ la contestazione riguardante il mancato esame della richiesta di applicazione dell’articolo 114 c.p. poiche’ in senso opposto il richiamo all’effetto esiziale dell’azione compiuta dal corriere, condivisibile in fatto e non affetta da illogicita’, esclude la lamentata omissione, posto che l’attenuante invocata richiede il riconoscimento di una minima partecipazione ai fatti, configgente con la ricostruzione della gravita’ e rilievo della condotta richiamata.
La censura sulla misura della riduzione della pena per la concessione delle attenuanti generiche non e’ assistita da argomentazioni riconducibili ai motivi di ricorso previsti dall’articolo 606 c.p.p. ed e’ pertanto inammissibile.
14. L’impugnazione proposta da (OMISSIS) e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), in quanto formulata in violazione dell’indicazione richiamata nell’articolo 581 c.p.p., riguardante la necessaria contestualita’ dei motivi.
Risulta invero che l’interessato ha dichiarato la volonta’ di proporre ricorso all’ufficio matricola dell’istituto ove era astretto, delegando il suo difensore al deposito dei motivi, attivita’ che non risulta essere stata realizzata dal professionista incaricato.
15.1. L’impugnazione formulata sul rilievo procedurale riguardante la mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini proposta nell’interesse di (OMISSIS) non e’ fondata, per la natura preclusiva derivante dalla scelta del rito abbreviato, secondo quanto gia’ specificato sub 4.1.1. A tali osservazioni deve solo aggiungersi, per completezza, l’irrilevanza invalidante della pretesa incompatibilita’ alle funzioni di interprete che si assume svolta dall’ufficiale di p.g. che provvide alla notifica dell’avviso di conclusione indagini, oltre che per la sanatoria delle pretese irregolarita’, anche in quanto le funzioni delegate all’ufficiale notificatore non comprendevano la traduzione dell’atto, ma solo l’acquisizione delle dichiarazioni rese dall’interessato in ordine alle sue possibilita’ di comprendere la lingua italiana, che si assumono raccolte in quella sede, con esclusione dello svolgimento di qualsivoglia intervento ulteriore.
15.2. Al contrario risultano fondate le deduzioni attinenti al vizio il motivazione della sentenza in punto di affermazione di responsabilita’, per le incertezze segnalate nel gravame di merito sull’identificazione dell’interessato, alle quali la pronuncia impugnata non risulta aver offerto coerente risposta.
Si deve rilevare che nell’atto di appello si contestava la riconducibilita’ dell’azione all’interessato sotto un duplice profilo, costituito dall’attribuzione a questi, grazie alle dichiarazioni di una donna con la quale (OMISSIS) risultava in contatto, di un numero di cellulare, che iniziava con le cifre 346, osservando in proposito che erano a lui riferite diverse conversazioni relative ad una utenza caratterizzata dal numero iniziale 347, senza l’individuazione del criterio di correlazione tra tali risultanze.
Si deduceva inoltre l’incompatibilita’ dell’attribuzione all’interessato dell’azione materiale di presa in consegna dello stupefacente nel territorio di (OMISSIS) contestatagli sub 44), con la contestuale presenza dell’interessato in altra zona geografica, rilevata dalle celle attivate dall’utenza cellulare in uso allo stesso.
Tali argomentazioni non risultano esaminate nella pronuncia impugnata, che correla la conferma della sentenza di primo grado al contenuto delle captazioni, senza fornire risposta sulla sussistenza del collegamento tra esse e l’interessato, posta in dubbio dalle argomentazioni esposte.
Il dato di fatto evidenziato pone in dubbio sia l’affermazione di responsabilita’ per i reati fine, che la riconducibilita’ delle azioni eventualmente a questi attribuite all’ipotesi associativa ritenuta, imponendo l’annullamento della pronuncia sul punto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sulle deduzioni difensive cui non e’ stata fornita congrua risposta, e oltre che sugli ulteriori rilievi subordinati.
16. Inammissibile per genericita’ risulta il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) ove si lamenta il merito della decisione di non concedere una riduzione della pena, per la collaborazione offerta dall’interessato nel corso del giudizio d’appello.
La deduzione proposta risulta priva di collegamento con i motivi d’appello formulati, che sollecitavano esclusivamente l’assoluzione dell’interessato, circostanza che esclude la doverosita di una specifica argomentazione sul punto da parte del giudicante di merito, la cui ampiezza deve essere correlata alle deduzioni proposte, in ragione della natura devolutiva del gravame.
17.1. e 17.2. Risultano inammissibili per genericita’ anche i rilievi proposti nell’interesse di (OMISSIS) con riferimento all’affermazione di responsabilita’ ed all’entita’ della pena.
I testuali riferimenti contenuti nelle conversazioni esaminate a viaggi svolti per guadagnare, ai controlli subiti e superati dai concorrenti, alle necessita’ di taglio, a quantitativi ed guadagni riferibili alla cessione di quanto trattato, risultano elementi univoci di identificazione dell’oggetto delle conversazioni, di cui non e’ stata offerta alcuna coerente spiegazione alternativa nelle fasi di merito. Del resto deve ricordarsi che l’interpretazione delle conversazioni e’ rimessa al giudice di merito, e la sua valutazione puo’ essere oggetto di censure solo ove sia realizzata con argomentazioni contraddittorie o con valutazione estranee a massime di esperienza riconosciute (principio pacifico; per tutte Sez. 6, Sentenza n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, imp. Melfi, Rv. 254439), deduzione non svolta in questo grado ove con il ricorso di fatto si sollecita una conclusione di merito di natura diversa, con prospettazione estranea a questa fase del giudizio.
Analogamente di merito risulta la contestazione riguardante l’entita’ della misura dell’aumento di pena apportato per la continuazione, in relazione alla quale il giudicante ha correttamente richiamato i criteri di cui all’articolo 133 c.p. sottraendosi quindi alla contestazione del difetto di motivazione, mentre il merito della decisione deve escludersi dall’ambito valutativo di questo giudice.
18. Analoghe considerazioni devono operarsi riguardo ai motivi di ricorso proposti nell’interesse di (OMISSIS), che contestano le risultanze delle intercettazioni, esplicitate dall’esito dei controlli eseguiti sulle persone con le quali egli era in contatto, proprio a seguito del contenuto delle conversazioni captate.
La pluralita’ degli episodi a lui riconducibili, contestata genericamente in ricorso, si evince con chiarezza dal contenuto dei contatti, mentre il richiamo alla mancata individuazione specifica dei singoli aumenti apportati per i reati commessi in continuazione, sia pur formalmente fondato, e’ privo dell’attualita’ dell’interesse, che deve pur sempre sorreggere qualsiasi gravame. I reati a lui attribuiti risultano di pari gravita’ a seguito dell’esclusione dell’aggravante originariamente contestata in relazione al solo capo 75), sicche’ l’interesse sotteso all’istanza e’ solo ipotizzato ma non individuato concretamente.
La deduzione sul punto risulta quindi generica, e conseguentemente non sorretta da un interesse giuridicamente apprezzabile.
19.1. L’eccezione di nullita’ del procedimento per violazione del diritto di partecipazione al giudizio di secondo grado proposta da (OMISSIS), risulta dall’esame degli atti manifestamente infondata.
La citazione per il giudizio d’appello gli e’ stata notificata Rebibbia, per l’udienza del 16/2/2012, giorno in cui risultava presente presso il Centro di identificazione ed espulsione; l’interessato, tramite il suo difensore, risulta aver formulato qualche giorno prima al Presidente della Corte una richiesta di traduzione, che non gli venne concessa per effetto della constatata mancanza dello stato di detenzione, e non risulta dimostrata l’avvenuta allegazione al giudice procedente della proposizione a tal fine dell’istanza amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 7 all’autorita’ competente, rimasta inevasa, in modo da imporre in quella sede accertamenti sulla natura volontaria o necessitata della mancanza dell’interessato, sicche’ stante la corretta citazione in giudizio dell’imputato, le valutazioni della Corte in ordine alla mancata prova dell’impedimento a comparire risultano condivisibili.
Ne’ il motivo di nullita’ puo’ riguardare le ulteriori udienze, malgrado l’eccezione formalmente svolta riguardo all’udienza del 16/2/201, come risulta lumeggiato in ricorso, in quanto nelle successive occasioni l’interessato e’ risultato assente per rinuncia.
19.2. Analoga inammissibilita’ riguarda l’incompetenza territoriale, sia in quanto il giudice di merito ha individuato l’operativita’ dell’associazione nella quale l’interessato risulta inserito nel comune di (OMISSIS), zona rientrante nella competenza del giudice di Napoli, sia per i rilievi d’ordine procedurale gia’ espressi sub 4.1.2., piu’ volte richiamati.
19.3. In merito all’attribuzione di responsabilita’ per il reato associativo le deduzioni svolte, in luogo che individuare specifiche contraddizioni o illogicita’ della pronuncia nel ricondurre l’attivita’ dell’interessato alla figura normativa associativa contestata, risultano volte a riproporre censure di merito, gia’ adeguatamente contrastate nella pronuncia, ove si segnala la costante presenza di collegamento garantita dal ricorrente tra l’azione dei fornitori olandesi e gli acquirenti italiani, con funzione essenziale di preparazione degli ovuli che i corrieri dovevano ingerire, l’accoglienza di questi ultimi in Olanda e la preparazione per il viaggio ed in alcuni casi il loro accompagnamento in Italia, attivita’ che denotano oltre che una ripetitivita’, la necessaria conoscenza della stabilita’ dell’attivita’, e la trasmissione agli occasionali trasportatori della sostanza dei criteri attuativi per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’azione loro commissionata, che risulta concretizzata in stretta correlazione con la programmazione di un’attivita’ stabile, elemento costitutivo del reato associativo, unitamente alla consapevolezza della partecipazione di terzi, denotata dal doppio collegamento assicurato dalla sua figura professionale.
19.4. Anche le deduzioni riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche risultano inammissibili, in quanto tendenti a contrastare la fondatezza di una valutazione di merito che il giudice d’appello risulta aver svolto con richiamo a specifiche situazioni di fatto connotanti gravita’ dell’azione, a fronte delle quali risulta assente la deduzione di elementi favorevoli; del resto, non sussiste contraddizione tra quanto ritenuto sul punto e le ammissioni dell’interessato considerate in sentenza, posto che queste si riferiscono ad un singolo reato, e risultano, dal contesto della decisione, non dirimenti, per non aver condotto a particolari vantaggi investigativi, ed aver giustificato sul punto la richiesta difensiva di assoluzione del preteso collaboratore.
La loro mancata considerazione al fine della valutazione della misura della pena, non risulta frutto di contraddizione, ma di valutazione di sub valenza, pienamente giustificata.
20.1. L’eccezione procedurale proposta nell’interesse di (OMISSIS), riguardante la mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini, e’, anche in questo caso, infondata in fatto ed in diritto, poiche’ il giudice di primo grado ha accertato che egli in sede di notifica dichiaro’ di conoscere la lingua italiana; in ogni caso, per quanto gia’ esposto sub 4.1.1. la proponibilita’ dell’eccezione e’ esclusa dalla sopraggiunta scelta del rito contratto.
20.2. Inammissibile per genericita’ e’ la contestazione riguardante l’insussistenza del’ipotesi associativa, risultano al contrario nella pronuncia analiticamente esaminato il ruolo di raccordo svolto dall’interessato nella spedizione dalla Nigeria in Italia della droga, nonche’ la sua funzione di intermediario ed acquirente in proprio della sostanza, rivelandosi inoltre sempre al corrente delle iniziative di importazione curate dal cognato. Le indicazioni riguardanti l’estraneita’ ai traffici di questi, fondate sul preteso contenuto lecito dell’attivita’ commerciale da questi autonomamente praticata, e’ stata analizzata e confutata con argomentazioni logiche nella pronuncia impugnata, con le quali il ricorrente non si confronta.
Irrilevante, in fatto ed in rito, e’ la mancata individuazione del luogo ove l’associazione si era costituita, in quanto la ripetitivita’ e coordinazione dimostrata e’ sufficiente ad inquadrare nella figura associativa la condotta realizzata, mentre, sotto il profilo della competenza, non puo’ che richiamarsi quanto gia’ espresso sub 4.1.2.
20.3. Sulla base dello sviluppo argomentativo dell’impugnazione di merito, proposta con due autonomi atti d’appello, risulta inammissibile anche la deduzione svolta sull’omessa motivazione della contraddittorieta’ della prova, eccepita nel grado di merito, poiche’ l’esame degli atti ha consentito di verificare la mancanza delle deduzioni richiamate, che escludono conseguentemente il dovere di argomentazione specifica che si assume violato. In particolare con il primo atto d’appello si contestava genericamente il significato delle conversazioni e la loro potenzialita’ rivelatrice dell’esistenza di una associazione, mentre nell’appello formulato dall’avv. (OMISSIS) si contestava solo la sussistenza dell’associazione e la misura della pena.
20.4. Altrettanto inammissibile per manifesta infondatezza e’ la contestazione riguardante l’esclusione dell’invocata attenuante della minima entita’ del fatto, decisione efficacemente sostenuta dal giudice di merito con il richiamo alla natura del traffico, riguardante quantitativi importanti di sostanza stupefacente, elemento di fatto che da solo esclude che possa fari riferimento all’ipotesi lieve di cui e’ stata invocata l’applicazione (sul punto Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, imp. Rico Rv. 247911).
21. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile per genericita’ in quanto, evocando vizi di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per il reato associativo ed alla determinazione della pena, di fatto ignora quanto analiticamente espresso in argomento dal giudicante sulla piena compenetrazione dell’interessato nell’attivita’ dei coimputati (OMISSIS) e (OMISSIS), con quali risulta aver avuto rapporti di coabitazione, oltre che costanti contatti volti a recuperare denaro dovuto dai clienti del gruppo, dal suo trattenimento in Olanda per curare da quello Stato la spedizione dello stupefacente, elementi tutti la cui stabilita’ giustificano l’accertamento della fattispecie associativa, senza evidenziare vuoti motivazionali, vizi logici o contrasti interni al provvedimento.
Analogamente generica e’ la deduzione che raggiunge l’incompletezza della motivazione sulla misura della pena, in quanto non individua l’elemento favorevole, ipoteticamente ignorato dal giudicante, che al contrario sul punto risulta aver adeguatamente contrastato la generica richiesta contenuta in atto di appello, in quanto priva di qualsiasi argomentazione di sostegno.
22. Il ricorso proposto da (OMISSIS) contiene la mera riproposizione dei motivi d’appello, e non denuncia i vizi richiamati dall’articolo 606, comma 1 nella pronuncia impugnata, con il cui contenuto non si confronta.
Contrariamente al generico assunto richiamato il giudicante ha esaminato tutte le deduzioni, anche di natura procedurale, formulate dall’interessato, superandole con argomentazioni avverso le quali non viene proposta alcuna censura.
23. Analoghe considerazioni di genericita’ devono svolgersi riguardo ai motivi di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) poiche’ risultano complete e pertinenti le osservazioni formulate dal giudicante rispetto ai motivi d’appello proposti e la relativa argomentazione non viene contestata con specifica indicazione di elementi contraddittori o contrastanti con la logica.
Ad identica conclusione deve giungersi anche per quel che riguarda la misura della pena, in quanto nel ricorso ci si limita a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza indicare eventuali indicatori favorevoli posti a sostegno dell’istanza ed illegittimamente trascurati dal giudicante.
24. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato quanto al rilievo procedurale attinente all’irregolarita’ della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, essendosi verificato che la comunicazione eseguita ex articolo 161 c.p.p., comma 4 presso di difensore, e’ stata preceduta da due tentativi di notifica all’interessato personalmente, prima presso il domicilio eletto, e successivamente nel luogo di residenza, tentativi entrambi non andati a buon fine per l’assenza dell’interessato. Il dato storico richiamato attesta il coerente accertamento dell’impossibilita’ di notifica personale, che legittima la comunicazione al difensore, secondo quanto prescritto sul punto dalla disposizione richiamata.
Del tutto generica e’ la deduzione riguardante la mancata applicazione dell’indulto, non sollecitata nel gravame di merito.
Realizzano una mera reiterazione dei motivi di merito le deduzioni attinenti alla mancata individuazione degli elementi costitutivi dell’azione associativa, consistenti nei numerosi elementi indiziari della sua costante utilizzazione quale corriere del gruppo, avvalorata dall’ammissione espressa dall’interessato in alcune conversazioni di precedenti spedizioni da lui eseguite, oltre che dalla specifica conoscenza emergente dai medesimi contesti, delle cautele di natura seriale da realizzare nello svolgimento dell’incarico.
25.1. L’eccezione di incompetenza svolta nell’interesse di (OMISSIS) nel ricorso risulta manifestamente infondata per quanto gia’ espresso in rito sub 4.1.2.
25.2. Risulta del tutto generica la deduzione di merito riguardante il difetto di motivazione sugli indizi dei reati contestati, per effetto della loro equivocita’ poiche’ la sentenza specificamente deduce sul punto, e contrasta la chiave di lettura difensiva delle telefonate, con argomentazione che in ricorso viene ignorata. Le complessive risultanze escludono che possa parlarsi di genericita’ dell’accusa, poiche’ le modalita’ operative dell’azione, ricostruibile con le conversazioni sono analoghe e la loro interpretazione e’ stata suffragata in alcuni casi dalla sorpresa in flagranza degli acquirenti, circostanza che esclude ogni ambiguita’ ricostruttiva in fatto ed interpretativa da parte di giudicante.
25.3. La pronuncia risulta immune da censure anche quanto alla completezza argomentativa in ordine all’esclusione dell’ipotesi lieve per il capo 8); al di la’ della natura e quantita’ smerciata nella fattispecie, la sentenza valuta le modalita’ complessive dell’azione, che si inscrive in un rapporto di fornitura costante della donna in favore dell’acquirente, il quale aveva chiarito di essersi rifornito di plurime sostanziante in passato, elementi tutti dei quali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5 deve doverosamente tenersi conto al fine della classificazione della singola condotta nell’ipotesi minore invocata, con i quali la ricorrente non si confronta, lamentando esclusivamente il mancato accoglimento della propria tesi difensiva, con deduzione pertanto estranea ai vizi deducibili in questa sede.
26. L’accertamento di inammissibilita’ dei ricorsi proposti da tutti gli impugnanti, ad esclusione di (OMISSIS) e di (OMISSIS), impone la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro anche al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in applicazione dell’articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato associativo (capo 0) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Rigetta nel resto il ricorso di (OMISSIS).
Annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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