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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 giugno 2014, n. 27193

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 07/10/2009, riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale della stessa città, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il cittadino giamaicano K.K.R. in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi, il 06/10/2009, arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione dove si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Rilevava la Corte come le emergenze processuali avessero comprovato la sussistenza del reato contestato e come l’imputato fosse meritevole di una riduzione della pena inflitta per adeguarla ad un fatto che era risultato di modesta entità.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il R., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. S.G., il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 59, comma 4, cod. pen., ed il vizio di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente escluso la ricorrenza della causa di giustificazione putativa dello stato di necessità, pur riconoscendo che l’imputato si fosse allontanato da casa, lasciando la porta con la chiave nella serratura, per potersi recare in farmacia ad acquistare un medicinale; nonché la violazione di legge, in relazione all’art. 385, comma 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale ingiustificatamente negato al R. l’attenuante dei rientro spontaneo in casa prima della condanna.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (così, da ultimo, Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, P.G. in proc. Rapillo, Rv. 252876).
Di tale regula iuris la Corte di appello ha fatto corretta applicazione osservando, con una motivazione logicamente adeguata, come fosse stato irrilevante che l’imputato si fosse allontanato da casa per acquistare un medicinale in quanto “stava male”, atteso che non aveva dato neppure dimostrazione di non essersi potuto rivolgere ad un vicino di casa per poter risolvere quel suo problema. In tale ottica, bisogna prendere atto come la decisione adottata, lungi dall’aver integrato alcuna violazione di legge, si sia posta in stretta coerenza con quell’indirizzo giurisprudenziale per il quale, in tema di cause di giustificazione, incombe sull’imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso in senso civilistico, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell’esimente. Ne consegue che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione di un’esimente, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., risolvendosi il dubbio sull’esistenza dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al riguardo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 15484 del 12/02/2004, P.G. in proc. Raia, Rv. 229446).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un’asserita violazione di legge non dedotta con l’atto di appello.
L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione dei giudice di appello.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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