Intercettazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 5 giugno 2014, n. 23607

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere
Dott. BONITO Francesco M. S. – Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1350/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23.11.2010, il Tribunale di Catania condannava (OMISSIS) alla pena di 22 anni, 2 mesi di reclusione e 43.800,00 euro di multa per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso consistito nell’aver partecipato all’organizzazione denominata Santapaola-Ercolano (capo A), nonche’ per i reati di rapina, consumata e tentata, commessi in danno di istituti di credito (capi I, K, M, O, Q, S, U e Y), detenzione e cessione di stupefacenti (capi D ed E), ricettazione (capo N), detenzione e porto di una pistola (capo W) ed estorsione (capo 01), tutti aggravati dalla circostanza di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, le rapine aggravate dalle circostanze di cui all’articolo 628 c.p., comma 3, nn. 1) e 3), i reati ascritti ai capi N) e W) dalla circostanza comune prevista dall’articolo 61 c.p., n. 2.
2. Con sentenza del 26.10.2012, la Corte di Appello di Catania, disattesi tutti i motivi di gravame proposti nell’interesse del (OMISSIS), tenuto conto della intervenuta prescrizione del reato sub E) e confermata nel resto la decisione di primo grado, rideterminava la pena inflitta all’imputato in 20 anni di reclusione e 42.800,00 euro di multa.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del (OMISSIS), fondato su nove motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) per erronea applicazione delle norme penali, nonche’ inosservanza delle medesime stabilita a pena di inutilizzabilita’ in relazione all’articolo 268 c.p.p., comma 3.
Il decreto autorizzativo n. 4/02 R.I.T. (sub B, E, F, I, M, O, 1, 8, A) relativo all’utenza telefonica intestata al (OMISSIS), con il quale il PM aveva disposto che le captazioni avvenissero presso la sala di ascolto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, si limitava a riportare la dicitura prestampata “data l’insufficienza/inidoneita’ di quelli installati presso questa Procura e ricorrendo l’urgenza”, senza spiegare le ragioni obiettive della insufficienza degli impianti installati presso la Procura.
La Corte di Appello di Catania aveva fornito una motivazione solo apparente in relazione al primo motivo di gravame proposto dall’imputato avverso l’ordinanza emessa dal primo Giudice in data 5.6.2009, non tenendo conto ne’ dei dettami normativi, ne’ degli arresti della giurisprudenza di legittimita’, ne’ dei provvedimenti adottati nell’ambito del medesimo procedimento da altre Autorita’ giurisdizionali.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) per erronea interpretazione e comunque vizio di motivazione in relazione all’articolo 416 bis cod. pen..
I contrasti insanabili tra le dichiarazioni dei collaboranti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), poste a fondamento della condanna del ricorrente, e l’inesistenza di specifici riscontri esterni dei fatti enunciati, evidenziati nell’atto di appello, non avevano trovato risposta, ne’ spiegazione nella sentenza impugnata, che si limitava ad offrire una sintesi parziale di tali dichiarazioni, non rilevandone la genericita’ e la contraddittorieta’.
Ometteva di considerare la Corte territoriale che nella cosiddetta “carta degli stipendi” del gruppo di (OMISSIS), di cui il ricorrente avrebbe fatto parte, non figurava il suo nominativo; inoltre, l’assoluzione dell’imputato dal reato attinente alle armi di cui al capo B) dimostrava che egli non era inserito nel gruppo menzionato.
Ne’ elementi a carico potevano ricavarsi dalle conversazioni intercettate tra il (OMISSIS) e il ricorrente, dalle quali nulla di illecito emergeva, o dalle conversazioni con i fratelli (OMISSIS), frequentati solo in ragione dei vincoli di parentela con il (OMISSIS).
3.3. Con il terzo motivo, ci si duole della violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 (capo D).
Il collaboratore (OMISSIS) aveva raccontato alcuni specifici episodi concernenti la compravendita di stupefacenti senza nulla dire in merito al coinvolgimento del ricorrente, anzi indicando nel (OMISSIS) il correo che si occupava dell’attivita’ di cessione della droga; il (OMISSIS), dal canto suo, nella fase della collaborazione con l’A.G., mai aveva indicato il (OMISSIS) come soggetto dedito allo spaccio.
In ordine a tali profili, oggetto di specifica impugnazione, la Corte catanese non aveva fornito risposta.
Non veniva, inoltre, vagliata la circostanza relativa all’esito negativo delle perquisizioni subite dal ricorrente.
Ne’ poteva considerarsi sufficiente la generica indicazione ad opera dello (OMISSIS) del (OMISSIS) tra coloro che si occupavano di stupefacenti, in assenza di congrui riscontri fattuali.
Il ricorrente non venne mai visto cedere stupefacenti e, semmai, in quanto tossicodipendente, era lui a mettersi in ricerca della sostanza da consumare, come emergeva dalla conversazione n. 14311 del 6.9.2003.
D’altro canto, la diversa conversazione n. 12250 del 15.8.2003, nella quale il ricorrente assicurava tale (OMISSIS) dell’effettuazione della consegna di stupefacente da parte del cugino (OMISSIS), valorizzata dai Giudici di prime cure, non era riscontrata da alcun contatto tra il (OMISSIS) e il cugino.
3.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per vizio di motivazione in relazione agli otto reati di rapina contestati.
Insufficiente doveva considerarsi l’esclusiva valorizzazione dell’aggancio delle celle telefoniche al cellulare del (OMISSIS), attesa la vastita’ del raggio di copertura delle stesse.
Ne’ poteva utilizzarsi il criterio di individuazione della voce del ricorrente affidato ai ricordi del Maresciallo (OMISSIS), in mancanza di una perizia fonica.
3.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di estorsione sub 01).
La persona offesa (OMISSIS) non aveva mai indicato il (OMISSIS) come esattore, riferendo di averlo visto solo due volte.
L’individuazione fotografica positiva, effettuata nelle indagini preliminari, era stata contraddetta dalla mancata ricognizione personale svolta in dibattimento.
Nessuna intercettazione e nessuna voce di collaboranti era dato apprezzare in chiave accusatoria.
3.6. Con il sesto motivo, si contesta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di ricettazione sub N).
La motivazione della Corte di merito era carente, in quanto fondata soltanto su una conversazione in cui si discute di una moto.
Non si evince, tuttavia, dalla decisione impugnata se il ricorrente avesse mai avuto la disponibilita’ del mezzo, se lo avesse mai usato e se lo avesse fatto nella circostanza della rapina alla (OMISSIS) di (OMISSIS).
3.7. Con il settimo motivo, si censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7.
La motivazione era carente in ordine al metodo mafioso usato dal ricorrente e la sussistenza della personale e specifica finalita’ di agevolare l’associazione.
3.8. Con l’ottavo motivo, si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 438 c.p.p. e ss., nonche’ per vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento della riduzione di pena per la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, immotivatamente rigettata.
La motivazione della Corte di merito appariva inconferente rispetto alla richiesta della difesa, relativa alla escussione di due collaboratori di giustizia con esclusivo riferimento al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. I Giudici dell’Appello, invece, avevano confermato la legittimita’ del rigetto della richiesta basandosi sulla escussione in dibattimento ex articolo 507 cod. proc. pen. di (OMISSIS), persona offesa del diverso reato di estorsione sub capo 01, con evidente travisamento del fatto ridondante in illogicita’ manifesta della motivazione.
Il difensore del ricorrente incidentalmente chiariva, peraltro, che proprio sulla base delle dichiarazioni dei due collaboratori cui era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato, il (OMISSIS), all’esito del giudizio di primo grado, era stato mandato assolto dal reato di cui all’articolo 74 Decreto del Presidente della Repubblica cit..
3.9. Con il nono e ultimo motivo, si lamenta violazione degli articoli 62 bis e 133 cod. pen., nonche’ dell’articolo 192 c.p.p., comma 1 e articolo 546 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per erronea interpretazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entita’ della pena irrogata ex articolo 81 cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Corte aveva negato al (OMISSIS) le attenuanti ex articolo 62 bis cod. pen. con argomentazioni del tutto generiche e prive di riferimenti individualizzanti.
D’altro canto, l’entita’ della pena finale risultava illogica in quanto il Collegio non aveva fornito alcuna motivazione su un cosi’ eccessivo aumento effettuato a titolo di continuazione interna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato nei limiti che meglio si preciseranno nel prosieguo.
1. Privo di fondamento deve ritenersi il primo motivo di impugnazione, che ripropone l’eccezione di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto autorizzativo n. 4/2002, per difetto di motivazione in ordine all’utilizzo di impianti diversi da quelli allocati presso la Procura della Repubblica.
Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la motivazione del decreto autorizzativo emesso in via d’urgenza dal Pubblico Ministero nel procedimento in oggetto, dando esso adeguato conto delle ragioni di urgenza che imponevano, da un lato, l’effettuazione delle intercettazioni richieste dagli organi inquirenti, dall’altro di disporre l’utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura, attesa la segnalazione di “un prossimo incontro tra gli associati”, il che rendeva evidente la prefigurazione dell’esigenza investigativa di seguire la pericolosa attivita’ criminosa in pieno svolgimento.
Tale decisione della Corte di Appello, invero, e’ del tutto conforme al principio, ripetutamente affermato da questa Corte (vedi Sez. 6, n. 2930 del 23/10/2009 – dep. 22/01/2010, Ceroni e altri, Rv. 246128), secondo cui “in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell’inidoneita’ o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica deve essere valutato tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione da svolgere nel caso concreto (monitoraggio di un imminente incontro tra associati) e le finalita’ perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell’ufficio di procura e necessario invece il ricorso alle apparecchiature esterne”.
In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, in altri termini, il requisito della inidoneita’ o della insufficienza degli impianti, previsto dall’articolo 268 c.p.p., comma 3, quale condizione legittimante l’utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, puo’ essere valutato anche con riferimento alle “esigenze investigative”, qualora, come avvenuto nel caso in esame, esse siano rese manifeste nel decreto del P.M. che dispone le operazioni (Sez. 6, n. 163 del 9/12/2004 -dep. 11/1/2005, Foti, Rv. 230806).
2. Con riferimento al secondo motivo d’impugnazione – con il quale si censura la condanna del ricorrente per il reato associativo contestato al capo A della rubrica – va osservato che se e’ pur vero che il principale anche se non esclusivo elemento di prova a carico del (OMISSIS) e’ costituito effettivamente dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non coglie nel segno il rilievo difensivo secondo cui i giudici di appello avrebbero violato le regole in tema di valutazione delle chiamate in correita’, procedendo ad una disamina superficiale ed acritica delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori.
Ed invero i giudici di merito, in presenza di plurime dichiarazioni che accusavano il (OMISSIS) di essere uno degli affiliati al clan Santapaola, e segnatamente al gruppo (OMISSIS), hanno proceduto a verificare, in primo luogo, se la chiamata in correita’ proveniente dai collaboratori fosse intrinsecamente attendibile, con riferimento alla sua genuinita’, alla veridicita’, alla spontaneita’, alla costanza ed alla logica interna del racconto, e quindi ad accertare se la stessa fosse confortata da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioe’ da fatti storici che, se anche da soli non raggiungevano il valore di prova autonoma di responsabilita’ del chiamato in correita’, complessivamente considerati e valutati, risultavano compatibili con la chiamata in correita’ e di questa rafforzativi; con cio’ uniformandosi, espressamente, a principi di diritto ormai consolidati in tema di valutazione della chiamata in correita’ e degli elementi di riscontro alle stesse (in argomento si veda ex multis, Cass., sez. 6 sentenza n. 661 del 7/12/1995 – 19/1/1996, ric. Agresta ed altro, e tra le piu’ recenti decisioni in senso conforme, Sez. 1, n. 33398 del 4/4/2012 – dep. 29/8/2012, Madonia e altri, Rv. 252930), precisando, al riguardo, che non essendo predeterminati nella loro specie o qualita’, tali elementi possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purche’ idonei a confermare l’attendibilita’ della dichiarazione accusatoria, con la conseguenza che una pluralita’ di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell’imputazione (cosiddetta chiamata di correo “incrociata”), legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l’affermazione di responsabilita’ del chiamato in correita’.
In particolare, le dichiarazione dei tre propalanti sono risultate tra loro significativamente convergenti nell’affermare che il ricorrente, identificato con il soprannome di ” (OMISSIS) (OMISSIS)”, faceva parte del gruppo di (OMISSIS), occupandosi di rapine e traffico di stupefacenti.
Lo (OMISSIS), nel definire assai affidabile il (OMISSIS), di cui, come gli altri collaboranti, sottolineava lo speciale rapporto che lo legava a (OMISSIS), riferiva il rilevante dettaglio dell’arresto del ricorrente per detenzione illegale di arma da fuoco, verificatosi nel (OMISSIS) e confermato dal Maresciallo (OMISSIS).
A tale elemento di riscontro andavano aggiunti quelli desumibili dalle intercettazioni telefoniche, che documentavano numerosissimi contatti con altri affiliati al clan mafioso, tra i quali lo stesso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Da uno specifico filone di intercettazioni si ricavavano, infine, elementi confermativi della dedizione del (OMISSIS) al traffico di stupefacenti.
Le dichiarazioni di cui trattasi, dunque, non risultano per nulla generiche o inficiate da contrasti insanabili, come affermato in ricorso, ne’ sprovviste di riscontri esterni.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato in ordine all’asserita insussistenza del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 ascritto al ricorrente sub D), ma va accolto sotto altro profilo, appresso specificato, rilevabile d’ufficio ex articolo 609 c.p.p, comma 2, (tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 11055 del 30/1/2008, Raffaelli, Rv. 239424).
Lo svolgimento da parte del sodalizio mafioso di cui trattasi di un’attivita’ di spaccio di sostanze stupefacenti (sia di tipo “leggero”, sia di cocaina) e’ affermazione che la Corte territoriale ricollega alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), e tale valutazione, che e’ di merito, non puo’ essere messa in dubbio in questa sede di legittimita’.
Quanto al coinvolgimento del ricorrente in tale specifica attivita’ delittuosa, svolta nell’interesse della cosca di cui faceva parte per cui e’ stata correttamente ritenuta l’aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, e’ stato affermato dai giudici di appello con adeguata motivazione sulla base delle dichiarazioni accusatorie formulate in tal senso dal predetto (OMISSIS) che, secondo la Corte territoriale, hanno trovato riscontro nel contenuto di alcune intercettazioni (menzionate a pag. 68 nel paragrafo dedicato al correo (OMISSIS), che, appunto, si serviva nell’attivita’ di spaccio del (OMISSIS) e dei fratelli (OMISSIS): telefonate registrate l’8 agosto 2003 e il 12 settembre 2003).
In relazione all’asserita incongrua interpretazione del contenuto delle conversazioni trascritte, le deduzioni svolte sul punto dal ricorrente non possono trovare accoglimento ove si consideri che la giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ e’ assolutamente univoca nell’affermare che, in materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimita’ se motivata, come nel caso in esame, in conformita’ ai criteri della logica e delle massime di esperienza. (Sez. 6, n. 11794 del 11/2/2013 – dep. 12/3/2013, Melfi, Rv. 254439).
In particolare il ricorrente, nel dedurre che il contenuto delle trascrizioni non lasci “intuire in capo al (OMISSIS) alcuna attivita’ di spaccio di sostanza stupefacente”, non considera che, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di puntualizzare (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012 – dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190), “in sede di legittimita’ e’ possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformita’ risulti decisiva ed incontestabile”, evenienza che nel caso in esame non risulta in alcun modo dimostrata dall’interessato.
Cio’ detto, rileva il Collegio, ai sensi dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, che la motivazione si presenta carente dove non evidenzia gli elementi per cui si e’ ritenuto che il ricorrente abbia concorso in attivita’ di spaccio di droga “pesante” e non si sia invece limitato a smerciare droghe leggere – posto che il collaboratore Sortino ha parlato sia di cocaina che di marijuana – cosi’ da doversi dare al fatto di cui al capo D la qualificazione piu’ grave, e, sotto questo profilo, che puo’ comportare rilevanti conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio, la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio.
4. Il quarto motivo di ricorso – afferente le rapine contestate ai capi I), K), M), O), Q), S), U) e Y) – e’ inammissibile in quanto, cosi’ come formulato, si risolve, nella riproposizione di argomentazioni gia’ motivatamente disattese dai giudici di appello, configurandosi, sostanzialmente, come una richiesta di rilettura delle risultanze processuali in senso piu’ favorevole all’imputato, non consentita al giudice di legittimita’.
La Corte catanese, a proposito del rilievo sulla circostanza per cui il (OMISSIS) non fosse mai stato fermato o sorpreso con la refurtiva ovvero che non vi fossero fotogrammi delle rapine, correttamente non lo ha ritenuto inficiante il quadro probatorio delineato attraverso l’attivita’ di intercettazione, dalla quale emergeva con assoluta chiarezza il ruolo partecipativo del ricorrente.
Ha ribadito la Corte che gli orari dei contatti telefonici con il complice (OMISSIS) corrispondevano perfettamente agli orari di commissione delle singole rapine; che l’allusione alle banche prese di mira traspariva in modo evidente dall’uso del termine “zia” per indicare la banca, non isolato, ma rapportato ai singoli fatti; che erano palesi, all’esito dei diversi delitti, i riferimenti alla refurtiva e ai partecipanti, sicche’ risultava pienamente provato che il (OMISSIS) rivestiva il ruolo di mandante, impartendo direttive e ricevendo tempestive informazioni, mentre il (OMISSIS) si occupava dell’organizzazione e della scelta dei complici, nonche’ di riferire i particolari dei “colpi” al mandante.
Con riguardo alla contestata identificazione del (OMISSIS), la censura risulta formulata in termini assolutamente generici.
Sul punto, invero, nella sentenza di primo grado era sviluppata una piu’ che adeguata motivazione, laddove si precisava che “Il M.llo (OMISSIS) ha riferito cronologicamente e per ciascuna rapina il succedersi delle telefonate con l’indicazione dei soggetti intercettati, identificati per mezzo dell’intestazione delle utenze, dei riferimenti fattuali che fornivano nel corso delle conversazioni, dei nomi che usavano per chiamarsi, nonche’ dalla voce che gli investigatori avevano imparato a conoscere e anche dall’individuazione delle persone arrestate come soggetti intercettati in precedenza”.
Anche nella sentenza impugnata (pagg. 151-152) – che, in quanto conforme rispetto a quella di primo grado, si integra pienamente con la stessa se l’appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto gia’ adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate (in termini, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 – dep. 1/7/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435) – si ribadisce che il M.llo (OMISSIS) ha riconosciuto la voce dell’imputato, sicche’ non vi e’ motivo di dubitare dell’attendibilita’ delle attestazioni di colui che, avendo ascoltato la voce della persona sottoposta a indagini, ha affermato di averlo identificato con sicurezza.
Tale decisione e’ del tutto il linea con il costante orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 38484 del 20/9/2007 – dep. 17/10/2007, Anastasi e altro, Rv. 238042) secondo cui l’identificazione dell’autore di una conversazione intercettata non richiede necessariamente l’espletamento di una perizia fonica, ma puo’ essere assicurata anche in base ad altri elementi di prova” (in termini, sulla rilevanza del cosi’ detto “riconoscimento vocale”, si veda: Sez. 2, n. 47673 del 23/11/2004, P.M. in proc. Teri, Rv. 229909 e, piu’ di recente, Sez. 1, n. 35011 dell’8/5/2013, Mavica, Rv. 257209).
5. Le deduzioni sviluppate in ricorso per confutare l’affermazione di penale responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine al reato di estorsione aggravata ai danni di (OMISSIS), si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, una diversa interpretazione delle prove, non consentita al giudice di legittimita’.
I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti indicato, con argomentazioni plausibili, le loro fonti di convincimento, precisando (pagg. 153-156) che anche (OMISSIS), persona offesa di tale episodio estorsivo incluso nella “carta degli stipendi” del gruppo di (OMISSIS) (dove figuravano elencati gli affiliati retribuiti regolarmente dall’associazione mafiosa), per quanto terrorizzato e del tutto reticente relativamente alle minacce o violenze subite, aveva riconosciuto nell’imputato la persona a cui aveva effettuato i pagamenti.
Plausibile risultava la spiegazione, fornita dalla Corte, circa l’esito negativo della ricognizione personale effettuata in dibattimento dall’ (OMISSIS), giustificata dal pluriennale intervallo di tempo decorso tra i fatti e la ricognizione stessa e dal notevole cambiamento dell’aspetto fisico dell’imputato rispetto a quello valutato dalla persona offesa all’atto della individuazione fotografica eseguita con grado di certezza.
6. Infondato il motivo concernente il preteso difetto di prova del reato sub N) di ricettazione della motocicletta utilizzata per commettere la tentata rapina ai danni della (OMISSIS) di (OMISSIS) (capo M).
Con motivazione adeguata, scevra da vizi logici, la Corte distrettuale ha dato conto del coinvolgimento del ricorrente nella ricettazione de qua, valorizzando le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) – che confessava di aver commesso il fatto a bordo di una moto di provenienza furtiva – la circostanza che effettivamente il veicolo risultasse sottratto a ridosso del delitto a (OMISSIS) e le due conversazioni telefoniche captate, in cui il (OMISSIS), rispettivamente, parlava di una moto a bordo della quale ci si poteva allontanare piu’ velocemente e, subito dopo il fatto, commentava l’arresto dei correi (OMISSIS) e (OMISSIS), sottolineando la circostanza che costoro fossero stati fermati a bordo della moto rubata.
7. Inammissibile e’ il settimo motivo, avente ad oggetto la contestata aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, in quanto non dedotto nei motivi di appello.
8. Fondato deve ritenersi l’ottavo motivo di ricorso, relativo all’illegittima mancata applicazione della diminuente di cui all’articolo 442 cod. proc. pen..
Deve rilevarsi che il riferimento, operato dalla Corte territoriale per giustificare il provvedimento reiettivo del Tribunale, a “ricognizione” ed “esame testimoniale” disposti ex articolo 507 cod. proc. pen., si appalesa del tutto inconferente rispetto alle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del (OMISSIS), finalizzate ad ottenere l’esame – senza alcuna inutile ricognizione – dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere dedita al narco-traffico (tra l’altro, il difensore evidenziava come, proprio grazie alle dichiarazioni rese dai due predetti collaboratori, il suo assistito, all’esito del giudizio di primo grado, fosse stato assolto da tale imputazione).
Non e’ vero, peraltro, come sostenuto dalla difesa, che il “travisamento” ridondante in manifesta illogicita’ in cui sono incorsi i Giudici di seconde cure sia dovuto all’erroneo collegamento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla escussione ex articolo 507 cod. proc. pen. di (OMISSIS), persona offesa del diverso reato di estorsione di cui sopra si e’ trattato, per il semplice motivo che la sua escussione non risulta avvenuta ai sensi dell’articolo 507 cod. proc. pen., ma secondo le forme ordinarie dell’esame testimoniale chiesto dal PM.
Viceversa, e molto piu’ banalmente, l’errore in cui e’ caduta la Corte catanese e’ verosimilmente dipeso da un maldestro uso del “copia e incolla” che l’ha indotta a riportare, con riferimento al (OMISSIS) (alle pagg. 156 e 157), il brano integrale usato per motivare la giustificazione di analogo provvedimento reiettivo emesso dal Tribunale sulla richiesta di rito abbreviato condizionato avanzata dal coimputato (OMISSIS) e avente ad oggetto non solo l’esame dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS) (sul quale, pero’, riguardo alla posizione del (OMISSIS), la Corte e’ rimasta silente), ma anche – e qui si spiega l’errore – l’esame del teste (OMISSIS) e la ricognizione personale dello stesso teste (OMISSIS) (vedi pagg. 172 e 173 della sentenza impugnata): raffrontando i due brani, si verifica la precisa coincidenza delle parole usate (“la richiesta di rito alternativo condizionato, in presenza di atti pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, non si presentava nuova ne’ appariva, ex ante, la necessita’ di acquisizione dei richiesti mezzi di prova a fini di integrare una prova lacunosa; il fatto che all’esito del dibattimento il Tribunale abbia ritenuto ex articolo 507 c.p.p.di dover disporre la ricognizione e l’esame testimoniale, deriva da una valutazione, necessariamente successiva all’espletamento dell’istruttoria, che non puo’ essere sovrapposta a quella, del tutto diversa per presupposti di valutazione, di ammissibilita’ del giudizio abbreviato”).
Peraltro, quand’anche la motivazione della Corte di Appello fosse stata coerente con la deduzione difensiva, avrebbe comunque prestato il fianco a censure di illogicita’ e incongruenza, con particolare riferimento al rilievo per cui si era, alla fine, in sede di giudizio dibattimentale, proceduto all’audizione testimoniale richiesta, rilievo che, tuttavia,(sovrappone indebitamente il giudizio postumo a motivo di neutralizzazione degli eventuali vantaggi di quella che avrebbe dovuto essere una valutazione ex ante.
In ogni caso, e conclusivamente, deve evidenziarsi come la Corte distrettuale non abbia proceduto alla necessaria rivalutazione della motivazione addotta a sostegno del pregresso provvedimento reiettivo, segnatamente sull’eventuale errore circa la inidoneita’ del proposto supplemento istruttorio: s’impone, di conseguenza, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche in relazione alla richiesta applicazione della diminuente ex articolo 442 cod. proc. pen..
9. Quanto, infine, al nono ed ultimo motivo d’impugnazione, relativo al trattamento sanzionatorio, si rivelano infondate le censure mosse sul punto.
9.1 In particolare, quanto al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che rappresenta orientamento ormai consolidato di questa Corte, quello secondo cui il giudice non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato – nello specifico, peraltro, ridotti a uno solo, ovvero la pregressa tossicodipendenza – (elemento che risulta aver comunque formato oggetto di valutazione da parte dei giudici di appello), essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (cosi’ ex multis Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell’11/10/2004 -25/1/2005, riv. 230691 ric. Alba ed altri). Obbligo di motivazione che deve ritenersi certamente assolto nel caso in esame, dal momento che la Corte territoriale, oltre a reputare non accertato e in ogni caso irrilevante il dedotto stato di tossicodipendenza del (OMISSIS), ha pure precisato di ritenere ostative alla concessione delle attenuanti di cui trattasi le ragioni rappresentate dall’avere l’imputato commesso numerosissimi reati e tutti di elevata gravita’.
9.2 Manifestamente infondata, infine, e’ la censura, contenuta nello stesso nono motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, ove si consideri che nessuna richiesta in tal senso era stata in realta’ formulata nei motivi di appello e che nessuna statuizione sul punto risulta adottata dalla Corte territoriale.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo D) e alla diminuente per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania; il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) e alla diminuente per il rito abbreviato e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania; rigetta nel resto il ricorso

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