www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 21 gennaio 2014, n. 1142

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6156-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce all’atto di citazione in primo grado e giusta mandato a margine dell’atto di nomina di ulteriore difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4946/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 5.10.2010, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso; in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p. 1. Nel giugno del 2001 (OMISSIS) citava davanti al Tribunale di Roma (OMISSIS) (in arte (OMISSIS)) e (OMISSIS), per sentirli condannare al risarcimento del danno (quantificato in lire 400.000.000) da lui subito in conseguenza di una truffa asseritamente posta in essere dai convenuti e per la quale, in sede penale, il (OMISSIS) era stato condannato con sentenza definitiva, mentre la (OMISSIS) aveva patteggiato. Esponeva, in particolare, il (OMISSIS) nell’atto di citazione di primo grado: che egli era proprietario, assieme alla moglie (OMISSIS), di un immobile, sito in (OMISSIS), sul quale nel 1992 aveva acceso un mutuo di lire 120.000.000 a favore della moglie, la quale si era impegnata a cedergli la sua quota dell’immobile quale corrispettivo degli aiuti ricevuti; che, consigliato dal (OMISSIS), il quale gli aveva proposto di liberare l’immobile dal mutuo anticipandogli il denaro al fine di venderlo libero o di accendervi un mutuo di importo superiore, aveva conferito al (OMISSIS) stesso, unitamente alla moglie, una procura a vendere, rilasciandogli contestualmente un assegno per lire 130.000.000 a garanzia del pagamento delle somme anticipate dal (OMISSIS); che in data 11 novembre 1993 aveva venduto l’immobile alla (OMISSIS), la quale il 15 dello stesso mese aveva ottenuto un mutuo di lire 500.000.000 iscrivendo un’ipoteca sullo stesso immobile; che nel gennaio 1994 egli riacquistava l’immobile, ignorando che esso era gravato da una nuova ipoteca in quanto il (OMISSIS) gli aveva consegnato una copia dell’atto di acquisto nella quale mancavano le righe in cui vi si faceva riferimento.
p.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2004, condannava i convenuti, rimasti contumaci, al pagamento di euro 187.750,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) davanti alla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza del 25 novembre 2010, nella resistenza del (OMISSIS) e nella contumacia del (OMISSIS), rigettava l’appello principale, condannando la (OMISSIS), altresi’, in accoglimento dell’appello incidentale del (OMISSIS), al pagamento dell’ulteriore somma di euro 56.400,00 (corrispondente alla provvisionale che era stata disposta a carico del (OMISSIS) in sede di giudizio penale e che il (OMISSIS) aveva lamentato di non aver riscosso dal medesimo), piu’ interessi e spese.
p.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Preliminarmente va rilevato che il controricorso e’ inammissibile, in quanto e’ stato redatto per conto del resistente dal difensore Avvocato (OMISSIS), in forza di delega a margine dell’atto di citazione in primo grado e, quindi, in palese violazione dell’articolo 365 c.p.c., norma che trova applicazione anche al controricorso, giusta l’articolo 370 c.p.c., comma 2.
Il (OMISSIS), peraltro, ha successivamente depositato atto di nomina di nuovo difensore, recante una procura a margine riguardo a tale nomina in aggiunta al ministero del difensore originario: essa, ferma la nullita’ della procura originaria, sarebbe stata da ritenere tamquam non esset per il nuovo difensore, stante la soggezione del processo al disposto dell’articolo 83 c.p.c., comma 2 anteriore alla Legge n. 69 del 2009.
Tuttavia, in relazione alla partecipazione all’adunanza e’ stato depositato dal (OMISSIS) una scrittura privata di conferimento di procura disgiunta agli avvocati (OMISSIS), gia’ nominato irritualmente nel ricorso, ed (OMISSIS). Tale procura risulta autenticata da notaio e, dunque, risulta idonea a legittimare la partecipazione all’adunanza dell’Avvocato (OMISSIS), che vi e’ comparso.
p.2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza della Corte capitolina per “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 651 e 445 c.p.p.”, dolendosi in particolare del fatto che la Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, si sarebbe fondata sulla sentenza di patteggiamento della (OMISSIS), che non ha forza di giudicato, e sulla sentenza di condanna emessa a carico del (OMISSIS), che non puo’ avere forza di giudicato nei confronti di chi, come la (OMISSIS), non ha preso parte al dibattimento a conclusione del quale la stessa e’ stata pronunciata.
p.2. Il ricorso e’ inammissibile per diverse ragioni.
p.2.1. Lo e’, in primo luogo, perche’ non identifica ne’ la parte della motivazione con cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (peraltro indicato con la terminologia anteriore alla modifica di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, poi ulteriormente sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 134 del 2012) ne’ la parte della motivazione con cui essa avrebbe violato le due norme di diritto del codice penale.
Infatti, con riferimento al vizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dopo la generica deduzione che “la motivazione della sentenza oggi impugnata (censura parimenti imputabile alla sentenza di prime cure) appare assolutamente omessa e insufficiente circa un punto decisivo della controversia”, deduzione che gia’ dimentica il profilo della contraddittorieta’, si omette di individuare la parte della motivazione della sentenza che sarebbe caratterizzata dall’omessa motivazione e quella che sarebbe caratterizzata dalla insufficienza.
Poiche’ e’ principio consolidato che “il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato ovvero la specificazione di illogicita’, consistente nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. ” (ex multis, Cass. n. 5274 del 2007), e’ palese che la mancanza di indicazione delle parti di motivazione che sarebbero motivate in modo insufficiente o che evidenzierebbero l’omissione di motivazione rende l’illustrazione del tutto inidonea allo scopo di argomentare un motivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Anche per quanto attiene alla denunciata violazione delle due norme di diritto l’illustrazione omette di individuare la parte della motivazione nella quale la sentenza impugnata vi sarebbe incorsa.
Ne deriva che il motivo impinge in inammissibilita’ alla stregua del principio di diritto consolidato secondo cui “In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.” (ex multis, Cass. n. 3010 del 2010).
p.2.2. Si deve, poi aggiungere che il motivo ai sensi del n. 5 e’ ulteriormente inammissibile perche’ nell’intera illustrazione nemmeno e’ dato rintracciare l’uso delle espressioni con cui e’ indicato il paradigma di cui a detta norma, nel testo applicabile al ricorso, cioe’ l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni di decisivita’ dello stesso.
In fine, sempre con riferimento al motivo ai sensi dell’articolo 360, n. 5 la lettura dell’illustrazione neppure palesa la quaestio facti oggetto di motivazione omessa o insufficiente e, dunque, si evidenzia che in essa non e’ sostanzialmente argomentato alcunche’ che sia riconducibile al terreno del vizio di cui a tale numero, che, com’e’ noto, pertiene all’erroneita’ della ricostruzione di quella quaestio. L’articolazione del motivo secondo la disciplina del n. 5 fissata dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006 avrebbe richiesto l’individuazione del fatto controverso oggetto del vizio motivazionale e, quindi, l’indicazione delle ragioni di decisivita’ evidenziatrici dell’insufficienza della motivazione su di esso o della sua contraddittorieta’ o della omissione di motivazione su di esso. Ma nulla di tutto cio’ si rintraccia nell’illustrazione del motivo.
p.2.3. Il motivo, inoltre, risulta ulteriormente inammissibile in entrambe le censure per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto, pur fondandosi su argomentazioni basate sull’efficacia della sentenza penale di patteggiamento pronunciata nei confronti della (OMISSIS) e su quella della sentenza di condanna a carico del (OMISSIS), omette di fornire la loro indicazione specifica, cioe’ di precisare se e dove esse siano state prodotte in questo giudizio di legittimita’, al fine di poter essere esaminate da questa Corte.
A questo proposito si ricorda che, secondo un orientamento consolidato ed accolto anche dalla Sezioni Unite (cfr. Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, n. 7161 del 2010 e n. 22726 del 2011), l’articolo 366 c.p.c., n. 6, norma che costituisce (Cass. n. 7455 del 2013, da ultimo) il precipitato del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, impone a pena di inammissibilita’ di indicare specificamente non solo gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure mediante riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione, ma anche di indicare la sede processuale in cui gli stessi si trovano nel giudizio di legittimita’.
p.2.4. Deve infine notarsi che ulteriore ragione di inammissibilita’ del motivo e’ l’assoluta il giudice di merito non ha invocato l’efficacia di giudicato della sentenza di mancanza di pertinenza con l’effettiva motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, se si procede alla lettura dell’illustrazione del motivo, si evidenzia che parte ricorrente assume del tutto erroneamente – con censura che a questo punto si palesa esclusivamente riconducibile alla denuncia di violazione degli articoli 445 e 651 c.p.p. che la Corte territoriale non ha affatto deciso sulla domanda attribuendo alla sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti della (OMISSIS) efficacia di giudicata quanto all’accertamento del fatto di reato, ma ha considerato quella sentenza come un elemento probatorio e, analogamente, non ha considerato in violazione dell’articolo 651 c.p.p. dotata di efficacia di giudicato a carico della (OMISSIS), ancorche’ essa non avesse partecipato al giudizio penale nel quale ebbe luogo la condanna del (OMISSIS), bensi’ l’ha apprezzata come evidenziatrice di elementi probatori idonei in concorso con il patteggiamento della (OMISSIS) e con altri a dimostrare la compartecipazione della medesima ai comportamenti delittuosi di truffa accertati a carico del (OMISSIS).
E’ sufficiente, all’uopo, riportare il passo motivazionale della sentenza impugnata, nel quale essa esamina l’incidenza delle due sentenze.
Argomenta la sentenza in questi termini: “Per quanto attiene all’efficacia di patteggiamento nel presente giudizio deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la sentenza di patteggiamento, pur non essendo assistita dall’efficacia di giudicato, costituisce indiscutibile elemento di prova ed il riconoscimento di responsabilita’ dell’imputato ben puo’ essere utilizzato quale elemento di prova. Nella specie il Tribunale ha valutato tale elemento probatorio congiuntamente ad altri elementi quali i fatti esposti nella sentenza penale divenuta definitiva nei confronti del (OMISSIS) dalla quale emergeva come le truffe furono poste in essere dall’imputato grazie alla collaborazione della (OMISSIS). Deve rilevarsi, inoltre, che la stessa ricostruzione dei fatti, quale e’ emersa dagli atti, consente di ritenere priva di qualsiasi fondatezza la pretesa dell’appellante di essere ritenuta una semplice vittima dell’attivita’ del (OMISSIS). Va, infatti, osservato che gli episodi truffaldini non si esauriscono in quello di cui e’ causa ai danni del (OMISSIS). Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) sono stati, infatti, coinvolti anche in altre vicende di compravendita di immobili e di concessione di mutui garantiti dai predetti immobili realizzate con modalita’ molto simili. In tutti tali episodi risulta che la (OMISSIS) si e’ prestata a risultare acquirente e poi beneficiaria di rilevanti mutui, ben cinque, garantiti dai beni acquistati. La pluralita’ degli episodi rende difficilmente credibile che la (OMISSIS) sia da configurarsi quale semplice vittima del (OMISSIS), come da essa sostenuto. La circostanza dall’appellante riferita di non aver mai incontrato il (OMISSIS) costituisce, invece, fatto irrilevante, stante le modalita’ con cui le truffe venivano organizzate. L’ulteriore circostanza affermata dalla (OMISSIS) di non aver mai beneficiato del ricavato del mutuo, oltre che non provata, non esonera l’appellante dalla responsabilita’ dei danni arrecati al (OMISSIS) per il suo comportamento. Le conclusioni del primo giudice devono, pertanto, trovare integrale accoglimento.”.
Come emerge chiaramente dalla riportata motivazione, la Corte capitolina ha utilizzato sia la sentenza di patteggiamento sia la sentenza di condanna del (OMISSIS), con riferimento alle loro risultanze, sub specie di elementi probatori in concorso con altri e non attribuendo all’una ed all’altra l’efficacia postulata dalla ricorrente.
Ne segue che il motivo e’ inammissibile alla stregua del principio di diritto, secondo cui “Il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4″ (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).
Il ricorso si presenta affetto, dunque, data la inidoneita’ del motivo da una sostanziale mancanza di motivi e, quindi dalla causa di inammissibilita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4.
p.2.5. E’ appena il caso di notare che, se non fossero sussistite le rilevate cause di inammissibilita’, il motivo di violazione dell’articolo 444 c.p.p. sarebbe stato infondato al lume dello stesso principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 10847 del 2007, che vi si invoca, che apparirebbe correttamente applicato dalla sopra riportata motivazione.
La quale, inoltre, altrettanto correttamente risulterebbe avere utilizzato come elemento probatorio la sentenza penale a carico del (OMISSIS), giusta il principio di diritto di cui, da ultimo a Cass. n. 15112 del 2013, secondo cui “In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilita’ con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile puo’ legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico; tale possibilita’ non comporta pero’ anche l’obbligo per il giudice civile – in presenza di un giudicato penale – di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale“.
p.3. Il ricorso e’ conclusivamente dichiarato inammissibile.
p.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 in dispositivo, tenendo conto che l’unica attivita’ espletata dal resistente e’ stata la partecipazione all’adunanza.
Nel controricorso era stata richiesta la distrazione a favore dell’Avvocato (OMISSIS), ma e’ palese che essa resta travolta dall’inammissibilita’ del controricorso, quale atto dipendente dal conferimento e dalla spendita del ministero. D’altro canto i due difensori nominati con la procura per scrittura privata autenticata non hanno in alcun modo effettuato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., comma 1. Ne segue che la statuizione sulle spese deve seguire in situazione di mancanza della richiesta ai sensi di tale norma.
Il principio di diritto che viene in rilievo e’ il seguente: “la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del difensore, ove contenuta in un ricorso per cassazione o in un controricorso da lui redatti sulla base di una procura nulla (come nella specie quella di cui ad un atto del giudizio di merito), rimane travolta da tale nullita’ e dalla conseguente inammissibilita’ del ricorso o controricorso. Ne consegue che, qualora la parte si costituisca con una procura per scrittura privata autentica o notarile in funzione dell’adunanza o dell’udienza della Corte di cassazione, senza che il difensore formuli dichiarazione di anticipazione e richiesta di distrazione, la statuizione sulle spese deve avvenire senza distrazione“.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *