GIORNALI

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1608

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10437/2008 proposto da:
(OMISSIS) in persona de legale rappresentante (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS) per se stessa e come tutrice del figlio (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6/2007 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 12/11/2007, R.G.N. 231/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.1 – Con sentenza in data 15 ottobre – 12 novembre 2007 il Tribunale di Bolzano, pronunciando sul ricorso Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152, proposto da (OMISSIS), in proprio e quale genitore del minore (OMISSIS), dichiaro’ che (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano leso il diritto dei suddetti alla riservatezza di dati personali, condanno’ i convenuti a risarcire i conseguenti danni morali ed esistenziali liquidati in euro 50.0000 a favore della prima ed in euro 10.000,00 a favore del secondo, a rimborsare loro le spese di lite, a pubblicare un estratto della sentenza.
All’origine della vertenza vi era stata la pubblicazione sul giornale di un articolo, cui era seguito un altro, scritto dall’ (OMISSIS) e due interventi dell’editore e direttore (OMISSIS).
.2 – Il Tribunale osservo’ per quanto interessa: la pubblicazione del primo articolo aveva innescato l’ulteriore divulgazione delle notizie, poi ripresa anche da altri giornali, e la straordinaria e devastante esplosione mediatica che aveva investito la (OMISSIS) e il figlio; anche se non erano stati specificati i loro nomi, era certo che la serie di particolari riportati nel servizio aveva permesso ad un nutrito pubblico di individuarli.
.3 – Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di tutrice del figlio (OMISSIS), ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.1 – Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo 29 maggio 2001, n. 283, articolo 8, (nella parte in cui modifica introducendo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1998, articolo 20) e Decreto Legislativo n. 193 del 2003, articolo 152, commi 6 e 7.
I ricorrenti assumono che, nel caso di procedimento bilingue, ai fini del rispetto del termine dilatorio stabilito in non meno di trenta giorni tra il giorno della notificazione dell’atto introduttivo e l’udienza di comparizione, occorre avere riguardo alla notifica dell’atto tradotto.
.1.2 – La censura presenta plurime ragioni di inammissibilita’.
In primo luogo dal testo della sentenza impugnata non risulta che la questione sia stata sollevata avanti al giudice di merito. E’ ben vero che i ricorrenti assumono di averlo fatto, ma non hanno denunciato la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (omessa pronuncia), ne’ hanno ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione indicando e riferendo per esteso le pertinenti parti delle proprie difese. Sotto diverso profilo, non risulta rispettato il disposto dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis; infatti il quesito di diritto formulato dai ricorrenti si rivela assolutamente astratto, in quanto prescinde totalmente dalle particolarita’ del caso concreto, omettendo di riferire la rilevante circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio di merito conteneva anche una richiesta di provvedimento cautelare (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) che il giudice concesse con decreto del 13 febbraio 2007, emesso, inaudita altera parte, nel contempo fissando al 19 marzo 2007 l’udienza di comparizione delle parti anche per la discussione del provvedimento e che assegno’ ai ricorrenti termine per le notifiche che il Tribunale attesta essere state ritualmente effettuate.
Tuttavia, per ragioni di completezza e’ opportuno rilevare che, nel procedimento bilingue, la traduzione dell’atto puo’ semmai costituire requisito che attiene alla sua validita’, ma non della notificazione, tanto piu’ ove questa non venga rifiutata a causa della sua mancanza (confronta Cass. Sez. 3, n. 4196 del 2010).
In ogni caso e’ orientamento giurisprudenziale pacifico (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3, n. 4340 del 2010) che l’articolo 360 c.p.c., n. 4, (nella specie neppure invocato) nel consentire la denuncia di vizi di attivita’ del giudice che comportino la nullita’ della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”.
Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1 – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articoli 1, 2, 11, 136, 137 e 139, nonche’ degli articoli 5, 7, 8, e 11 del codice deontologico approvato per l’esercizio dell’attivita’ giornalistica (anche come richiamato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 139, che, non essendo il codice deontologico stato aggiornato all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 196, deve ritenersi relativo al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).
In sostanza i ricorrenti sostengono che le norme a tutela della riservatezza e quelle del codice deontologico dei giornalisti relative al trattamento dei dati personali fanno riferimento alla identificabilita’ dei soggetti, cioe’ alla possibilita’ che i lettori possano identificarli pur in assenza dell’indicazione delle generalita’, rimanendo irrilevante la circostanza che la notizia possa stimolare successive indagini di terzi.
2.2 – Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articoli 1, 2, 11, 136, 137 e 139, nonche’ degli articoli 5, 7 8 e 11 del codice deontologico approvato per l’esercizio dell’attivita’ giornalistica (anche come richiamato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 139, che, non essendo il codice deontologico stato aggiornato all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 196, deve ritenersi relativo al codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nel 1998, recepito dal garante e pubblicato in G.U. n. 179 del 3.8.1998).
Si assume che la tutela apprestata dalla normativa indicata e’ applicabile a soggetti identificati o identificabili e non si applicano a soggetti a cui i dati e le informazioni raccolti e diffusi non sono riconducibili.
.2.3 – Le due censure, pressoche’ identiche e comunque simili e ripetitive, quindi esaminabili congiuntamente, vengono prospettate sotto il solo profilo dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, ma involgono necessariamente anche la motivazione della sentenza impugnata (non censurata), il suo contenuto decisorio e gli apprezzamenti di merito del Tribunale.
La sentenza impugnata, con valutazione di fatto insindacabile ed effettivamente non sindacata, ha evidenziato (in particolare alle pagg. 7 e 8) che gia’ il primo servizio giornalistico, pur non indicando le generalita’, conteneva tutta una serie di particolari individualizzanti certamente idonei a consentire ad un vasto (ovviamente in relazione alla popolazione della zona di diffusione del giornale) pubblico di “comprendere con immediato effetto di quale cameriera si trattava”.
La riconoscibilita’ delle persone oggetto dei servizi giornalistici e’, come detto, questione attinente al merito in ordine alla quale nessun rilievo e’ consentito la giudice di legittimita’.
Giova ribadire, in linea di diritto, che l’individuabilita’ della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici dati sensibili non ne postula l’esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell’ambito di un ristretto gruppo di persone.
La sentenza impugnata risulta conforme al principio sopra enunciato.
Per quanto riguarda il profilo della violazione e falsa applicazione (trattate congiuntamente dai ricorrenti come se fossero sinonimi) di norme di diritto, e’ del tutto evidente che negare l’applicazione della normativa citata alle ipotesi di persona immediatamente riconoscibile pur in assenza della indicazione delle generalita’, equivale a negare concreta efficacia alla normativa stessa e a renderla agevolmente aggirabile.
Anche i quesiti di diritto, che corredano i due motivi, peccano di genericita’ e astrattezza, quindi non soddisfano le finalita’ perseguite dalla norma di riferimento (articoli 366 bis c.p.c.).
3.1 – Il quarto motivo lamenta omessa, contraddittoria e comunque illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: “erano o no gli attori identificabili negli articoli di stampa attribuiti ai convenuti”.
La censura tratta sotto il profilo del vizio di motivazione il tema della identificabilita’ degli attori.
.3.2 – La censura e’ inammissibile poiche’ poggia su argomentazioni squisitamente di merito.
Giova ribadire che il vizio di contraddittorieta’ della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorche’ dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che e’ stata la volonta’ del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006). I difetti di insufficienza e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando e’ evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’, invece, quando vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiche’, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).
Come evidenziato al punto precedente, la Corte territoriale ha adeguatamente indicato le ragioni del proprio convincimento; a dimostrare la congruita’ della motivazione e’ sufficiente sottolineare quanto argomentato in riferimento al bar sport all’interno di un complesso sportivo.
Peraltro anche questa censura non rispetta l’articolo 366 bis c.p.c., dal momento che manca il momento di sintesi contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria (il vizio di illogicita’ della motivazione non e’ incluso nel novero tassativo – di quelli previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5); la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
4.1 – Il quinto motivo sostiene che e’ stato violato e falsamente applicato l’articolo 112 c.p.c., anche in relazione agli articoli 2043 e 2050 c.c..
I ricorrenti si dolgono dell’omessa trattazione della colpa nell’identificazione degli attori, sebbene essi avessero sostenuto e offerto di provare di avere attuato tutte le cautele possibili al fine di evitare la riconoscibilita’ identificabilita’ dei soggetti.
.4.2 – Premesso che non sussiste nella specie il vizio di omessa pronuncia, anche questa censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in realta’ attacca il contenuto decisorio della sentenza impugnata, la quale ha esplicitamente affermato che i servizi giornalistici riportavano particolari tali da rendere agevole l’immediata riconoscibilita’ di chi ne formava oggetto.
Sotto diverso profilo, l’assoluta astrattezza del quesito lo rende inidoneo.
.5 – Pertanto il ricorso e’ rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
Il nominativo del minore deve essere oscurato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dispone l’oscuramento dei dati del minore.

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