Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 2 marzo 2016, n. 8610

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 maggio 2014 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 20 novembre 2012, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a R.R.E. per il reato di simulazione di furto di cui all’art. 367 cod. pen., concedendogli il beneficio della non menzione della condanna e confermando nel resto la sentenza impugnata, che all’esito di giudizio abbreviato lo riconosceva colpevole per avere denunziato ai Carabinieri, in data (OMISSIS), lo smarrimento di un blocchetto di assegni contenente, fra l’altro, un assegno bancario consegnato già compilato a B.G. , ed utilizzato quale mezzo di pagamento per una prestazione di servizio fornitagli da quest’ultimo.
2. Il ricorrente ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione, deducendo tre motivi di doglianza.
2.1. Inosservanza di norme processuali in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d’appello per l’udienza del 19 maggio 2014, avvenuta presso il difensore di fiducia a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., sebbene dagli atti processuali risultasse un diverso domicilio presso la residenza dell’imputato, ritualmente dichiarato da quest’ultimo, ai fini delle notificazioni ex art. 161 cod. proc. pen., già nell’istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, depositata presso l’ufficio del G.i.p. del Tribunale di Monza il 19 luglio 2010. Siffatta dichiarazione di domicilio, peraltro, era stata confermata in sede di interrogatorio chiesto all’atto della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e ribadita in occasione della nomina del nuovo difensore di fiducia depositata presso il Tribunale di Monza il 29 maggio 2012, tanto che tutte le notificazioni precedenti quella del decreto di citazione in appello erano state eseguite presso la residenza.
2.2. Vizi della motivazione per avere la Corte d’appello affermato che le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio non sarebbero credibili riguardo alla presentazione in completa buona fede della denunzia di smarrimento del carnet di assegni per cui è processo, mentre le circostanze sul punto dedotte trovavano conferma nel contenuto della querela presentata dalla persona offesa il 1 marzo 2010 e nei tempi di presentazione dell’assegno all’incasso, da parte del B. , presso il proprio Istituto di credito in XXXXXXX, dove il giorno (OMISSIS) non era festa, laddove il titolo sarebbe andato in valuta per il conto corrente del soggetto emittente solo nella tarda serata del (OMISSIS) . Ulteriore vizio della motivazione emerge, infine, con riguardo alla mancata escussione dell’addetto alla filiale bancaria che avrebbe fornito al ricorrente i dati inesatti sui titoli non ancora portati all’incasso.
2.3. Vizi della motivazione con riferimento alla liquidazione equitativa del danno in favore della parte civile, determinato dal Giudice di primo grado in euro diecimila sebbene il valore dell’assegno fosse di soli euro ottomila, e in assenza di prova circa il rilievo di ulteriori danni a qualunque titolo subiti dalla persona offesa.
3. Con motivi nuovi depositati in Cancelleria il 9 febbraio 2015 dal difensore del R. , Avv. Antioco Pintus, si ribadisce la violazione dell’art. 161, quarto comma, cod. proc. pen. e s’invoca, ai sensi dell’art. 609, secondo comma, cod. proc. pen., l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in considerazione dell’assoluta modestia del disvalore sociale del fatto.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ne determina l’accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2. Risulta dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso che la nullità della notificazione è stata tempestivamente eccepita dinanzi alla Corte d’appello e che tutte le precedenti operazioni di notifica erano state ritualmente effettuate presso il luogo ove il ricorrente aveva, da lungo tempo, dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen..
3. La previsione dell’art. 157, comma 8 – bis, cod. proc. pen., introdotta dal d.l. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella l. n. 60 del 2005, secondo cui le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, è chiaramente riferibile alla sola ipotesi in cui debba procedersi a nuova notificazione all’imputato nei cui confronti la precedente notificazione sia stata eseguita a norma del medesimo art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (in assenza di persone a cui consegnare la copia dell’atto nel luogo di dimora la precedente notificazione è stata cioè eseguita mediante deposito nella casa comunale, avviso affisso sulla porta dell’abitazione e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata).
La norma regola dunque, secondo la Relazione illustrativa al d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, esclusivamente “le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.” ed è comunque destinata ad operare soltanto dopo che siano state espletate, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell’art. 157 cod. proc. pen., come è confermato, del resto, dal fatto che, in sede di conversione del d.l. n. 17 del 2005, è stato eliminato dall’art. 161 cod. proc. pen., il comma 4-bis, introdotto dall’art. 2, comma 2, di tale d.l., che prevedeva “in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore”.
Non vi è dubbio, pertanto, che nella su indicata evenienza processuale il decreto di citazione a giudizio doveva essere notificato all’imputato nel luogo del domicilio da lui dichiarato (cfr., Sez. 2, n. 41735 del 22/09/2015, dep. 16/10/2015, Rv. 264594).
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia appositamente dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, dep. 15/05/2008, Rv. 239396; Sez. 4, n. 18098 del 01/04/2015, dep. 29/04/2015, Rv. 263753).
Si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione affetta da nullità non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen..
Nel caso di specie, tuttavia, la nullità della notificazione sotto nessun profilo può ritenersi oggetto di intervenuta sanatoria, poiché, per un verso, il vizio è stato ritualmente dedotto e, per altro verso, non risulta essere stata oggetto di specifico apprezzamento la prova dell’avvenuta conoscenza dell’esistenza dell’atto o dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputato, che non solo è rimasto assente nel giudizio d’appello, ma non si è neanche avvalso delle facoltà al cui esercizio l’atto nullo era preordinato ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen..
Non pertinente, infine, deve ritenersi il richiamo in motivazione operato a taluni precedenti di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 255629; Sez. 6, Sentenza n. 34558 del 10/05/2012, dep. 11/09/2012, Rv. 253276), ove si è fatto riferimento alla necessità di indicazione del concreto pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa, trattandosi di fattispecie concrete diverse, in cui la questione era stata irritualmente dedotta per la prima volta in di legittimità, ovvero genericamente formulata.
4. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

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