Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 16 ottobre 2014, 21951
Svolgimento del processo
V.M. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi,’ nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto depositato in data 10 dicembre 2012, con il quale la Corte di appello di Catanzaro, condannata l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma ulteriore di €. 3.583,00, oltre agli interessi dal 3.10.2012, ha compensato le spese di lite per il 50% in considerazione della posizione difensiva assunta dall’Amministrazione nel costituirsi nella procedura e liquidandole per l’intero in €. 295,41, in applicazione del D.M. n. 140 del 2012.
Si è costituita l’Amministrazione al solo fine di prendere parte all’udienza di discussione.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli arti. 1, 4, 9, 11 e 42 D.M. n. 140 del 2012 in relazione agli arti. 24, 36 e 111 Cost., nonché degli arti. 2 e ss. legge n. 89 del 2001 e degli artt. 6 e 35 della Convenzione EDU per avere la corte del merito del tutto immotivatamente liquidato il compenso ai difensori in misura difforme rispetto a quanto stabilito dal D.M. invocato, tenuto conto del valore della causa risultante dal decisum. Il motivo merita accoglimento.
In conformità con il principio affermato con la sentenza n. 25352 del 2008 di questa Corte, condiviso dal Collegio, va preliminarmente ribadito che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla corte d’appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per l’equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso e conseguentemente, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività prestata in detto procedimento, deve applicarsi la tabella A allegata al D.M. n_ 140 del 2012 (che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale), e, quanto alla liquidazione dei detti onorari e diritti, deve osservarsi il principio, di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa professionale forense.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8158 del 2003; Cass. n. 21325 del 2005; Cass. n. 1763 del 2006; Cass. n. 2254 del 2007), il giudice, nel liquidare le spese processuali (anche in mancanza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, peraltro nella specie depositata e riprodotta in ricorso), deve indicare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile, è tenuto al rispetto dell’inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabilito dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della causa e non può limitarsi ad una globale determinazione di tali compensi senza dare contestuale adeguata motivazione della eliminazione e/o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire il sindacato di legittimità circa la conformità della liquidazione a quanto stabilito da detta tariffa ed a quanto risultante dagli atti di causa.
Nella specie, la Corte d’Appello di Catanzaro nel determinare l’entità del compenso, pur facendo generico riferimento al D.M. n. 140 del 2012, non ha specificato il sistema di liquidazione adottato ne la tariffa professionale applicabile alla controversia; inoltre, pur non precisandolo espressamente, ha presumibilmente applicato a detta controversia, per la liquidazione degli onorari e dei diritti, la tabella A, per le cause innanzi alla `Corte di appello, Organi di giustizia tributaria di secondo grado, Organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado’, nello scaglione di valore fino ad €. 25.000,00, conseguentemente è incorsa nella violazione del principio della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa per i procedimenti di natura contenziosa, non avendo la corte di merito fatto alcun riferimento all’abrogazione dei minimi tariffari per effetto dell’art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, entrato in vigore il 23 agosto 2012.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91, comma 1 e 92, comma 2 c.p.c. per avere la corte compensato parzialmente le spese richiamando la vecchia formula dei giusti motivi ravvisati in una non meglio specificata `posizione difensiva’ assunta dall’Amministrazione’. Il terzo motivo, nel dedurre la violazione degli arti_ 3 e 24 Cost. e dell’art. 2 legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione EDU, lamenta che la compensazione delle spese, pur riconoscendo le ragioni dei ricorrenti, ha di fatto parzialmente vanificato il risultato del giudizio. Anche detti motivi – da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono da accogliere.
Per effetto del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. n. 23789 del 2004; Cass. n. 14053 del 2007) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Nella specie, la Corte di merito ha motivato la compensazione delle spese processuali, facendo riferimento alla posizione difensiva assunta da parte dell’Amministrazione e detta argomentazione non può giustificare la esposta regolazione, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Cass. n. 5598 del 2010).
Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentemente il decreto impugnato va cassato limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con liquidazione delle spese del giudizio di merito, sulla base della nota spese prodotta dalla parte, ed operata la riduzione del 50% degli onorari, normativamente affermata dal d.m. n. 140 del 2012, il quale, appunto, all’art 9 prevede che i compensi spettanti ai difensori, con riferimento alle controversie di cui alla legge n. 89 del 2001, siano ridotti della metà, in €. 465,00 (di cui €. 415,00 per compensi ed €. 50,00 per esborsi, liquidati per fasi, con esclusione della fase istruttoria e sulla base del valore minino, come imposto dallo stesso d.m. cit.), oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge; il Ministero della giustizia deve quindi essere condannato al pagamento della predetta somma in favore della ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. n. 55 del 2014 entrato in vigore il 3 aprile 2014, vengono poste a carico dello stesso Ministero della giustizia.
Le spese, come liquidate, vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Domenico Polimeni, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al capo relativo alle spese processuali e decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in €. 465,00 (di cui €. 415,00 per compensi ed €. 50,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge;
condanna altresì il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €. 500,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettane e agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, Avvocato Domenico Polimeni, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione Civile, l’11 aprile 2014.
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