Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 14 maggio 2014, n. 10397
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26864/2011 proposto da:
(OMISSIS) SA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1445/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 30.4.2010, depositata l’8/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che insiste per l’accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.a. (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Torino (OMISSIS), esponendo che:
– nello svolgimento della sua attivita’ di ricerca degli eredi di eredita’ giacenti, ai quali vende le informazioni necessarie per l’esercizio dei loro diritti, ha accertato che il (OMISSIS) e’ deceduta in (OMISSIS) la Sig. (OMISSIS), relativamente alla quale e’ stata aperta procedura di eredita’ giacente;
– effettuate le ricerche del caso, ha accertato che la defunta ha lasciato cinque eredi di quinto grado ed ha interpellato gli stessi, offrendo di rivelare loro, dietro compenso, il nome della de cuius e di gestire la successiva fase burocratico-amministrativa;
– Gli eredi (OMISSIS) e (OMISSIS), residenti negli USA, hanno sottoscritto il contratto, rilasciando procura per la gestione della loro posizione; (OMISSIS) ed (OMISSIS), residenti a (OMISSIS), hanno rifiutato l’offerta, dichiarando di essere gia’ a conoscenza della loro posizione;
– l’erede (OMISSIS) ha in un primo tempo dichiarato di non essere interessata all’eredita’ e di avere intenzione di rinunciarvi. Successivamente, a seguito di formale invito formulato dall’attrice ai sensi dell’articolo 481 cod. civ. e articolo 749 cod. proc. civ., la (OMISSIS) ha dichiarato di accettare l’eredita’;
– l’attrice l’ha invitata a versarle il compenso per l’informazione, assumendo che – con l’accettazione dell’eredita’ – essa si e’ avvalsa della sua opera e della sua offerta contrattuale.
– A fronte del rifiuto, ha convenuto in giudizio la stessa e ne ha chiesto la condanna a pagarle una somma equivalente al 25% del valore della quota conseguita, come previsto dalla proposta contrattuale a suo tempo formulata, o l’altra somma maggiore o minore ritenuta equa dal Tribunale. In subordine ha chiesto che le venisse liquidato un equo compenso per la sua attivita’, da determinarsi in applicazione analogica dell’articolo 932 cod. civ., “o per l’arricchimento che essa cioe’ la (OMISSIS) ha illecitamente tratto dall’attivita’ svolta dall’esponenti’; oltre al risarcimento dei danni per essersi resa responsabile di truffa contrattuale, dolo o mala fede, in relazione alla vicenda.
La convenuta ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto.
Proposto appello dalla (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellata, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2010 n. 1445 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado.
(OMISSIS) propone quattro motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resiste l’intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va premesso che, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articoli 75 e 81, conv. in Legge 9 agosto 2013, n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si tengono presso la sesta sezione civile non e’ piu’ obbligatoria, impregiudicata restando la facolta’ del P.M. di intervenirvi, ai sensi dell’articolo 70 cod. proc. civ., comma 3, ove ravvisi un pubblico interesse (Cass. civ. Sez. 6/2, 20 gennaio 2014 n. 1089).
L’udienza pubblica si e’ quindi svolta regolarmente.
2.- Quanto al merito del ricorso, si desume dalla sentenza impugnata (pag. 5 ss.) che la tesi difensiva dell’attrice e appellante si fondava sui seguenti presupposti in fatto:
a) la controparte aveva acquisito notizia dell’eredita’ relitta dalla (OMISSIS) esclusivamente tramite l’attivita’ professionale da essa svolta;
b) aveva in un primo tempo dichiarato di non esservi interessata e di volervi rinunciare, poiche’ “non si sentiva abbastanza parente”, ma -dopo avere ricevuto le informazioni circa il lascito con atto notificatole dalla (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 481 cod. civ. e articolo 749 cod. proc. civ., con espressa riserva della mittente di far valere il suo diritto al compenso – ha accettato l’eredita’, con cio’ manifestando l’adesione all’offerta contrattuale di (OMISSIS), offerta che conteneva l’obbligo della destinataria di corrispondere il compenso per l’informazione.
Assume la ricorrente che cio’ configura un comportamento di mala fede, o addirittura di truffa contrattuale, tale da giustificare la condanna della (OMISSIS) al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella maggior somma che (OMISSIS) avrebbe percepito come compenso dagli altri eredi con i quali aveva concluso l’accordo, se la (OMISSIS) avesse rinunciato all’eredita’.
Rileva in subordine di avere comunque diritto di percepire il compenso a titolo di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’articolo 2041 cod. civ..
3.- La Corte di appello ha respinto tutte le domande sull’assunto che – se e’ pur vero che la (OMISSIS) e’ venuta a conoscenza dell’eredita’ esclusivamente tramite la comunicazione della (OMISSIS) -non vi e’ alcuna prova che tale comunicazione sia stata sollecitata da un comportamento doloso o malizioso della convenuta, ne’ del fatto che questa si fosse impegnata a rinunciare all’eredita’.
Ha rilevato altresi’ che il suddetto accertamento del giudice di primo grado non e’ stato contestato dall’appellante in sede di impugnazione; che la (OMISSIS) ebbe a manifestare fin dall’inizio incertezza circa il comportamento da tenere e che solo molto tempo dopo la comunicazione (nel corso del procedimento ex articolo 481 cod. civ.) ha deciso di accettare l’eredita’.
Ha confermato quanto accertato dal Tribunale circa il fatto che la (OMISSIS) ebbe a notificare l’atto di cui all’articolo 481 cod. civ., non perche’ maliziosamente indottavi dalla (OMISSIS), ma nel proprio, personale interesse, per poter condurre a termine la pratica di assegnazione dell’eredita’, affidatale dagli altri eredi.
Ha ritenuto irrilevante la riserva formulata dalla (OMISSIS) nel ricorso, rilevando che essa non poteva avere l’effetto di vincolare negozialmente la (OMISSIS) a corrispondere il compenso, essendosi essa limitata ad esercitare 1 suoi diritti di successione, senza formulare alcuna adesione alla proposta contrattuale della controparte e senza tenere altro comportamento idoneo a dare origine ad una sua responsabilita’ precontrattuale.
Quanto all’azione di arricchimento senza causa, la Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice secondo cui la domanda e’ inammissibile, perche’ non tempestivamente proposta con l’atto di citazione, in quanto solo in comparsa conclusionale ne sono stati esplicitati la causa petendi, i presupposti e le allegazioni fondanti.
Ha soggiunto che l’atto di appello non censura tale ratio decidendi, ne’ la relativa motivazione.
4.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che essa non abbia proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che ha negato l’ammissibilita’ della domanda di ingiustificato arricchimento.
Assume che nell’atto di citazione ha chiesto in subordine che le fosse corrisposto, fra l’altro, “l’arricchimento che essa cioe’ la (OMISSIS), n.d.r. ha illecitamente tratto dall’attivita’ svolta dall’esponente” (come riferito sopra, nell’esposizione in fatto), proponendo cosi’ inequivocabilmente la domanda di cui all’articolo 2041 cod. civ.; che detta domanda non richiedeva ulteriori specificazioni, essendo il titolo della sua pretesa chiaramente desumibile dai fatti esposti nell’atto di citazione e posti a base delle altre domande.
Con il secondo motivo contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’atto di appello sarebbe inammissibile per la mancata illustrazione dei motivi (quindi ai sensi dell’articolo 342 cod. proc. civ.), in quanto i presupposti in fatto della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento coincidono con quelli posti a base della domanda principale e si possono agevolmente desumere dal complesso delle argomentazioni difensive contenute nell’atto e nelle ulteriori difese, che la ricorrente riproduce nel ricorso.
Con il terzo ed il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 2041 cod. civ. e articolo 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello le ha imputato di non avere adeguatamente illustrato la sua domanda di indennizzo, sempre sull’assunto che detti presupposti vanno individuati negli stessi fatti per i quali essa ha proposto la domanda principale: cioe’ nel fatto di avere reso un servizio alla (OMISSIS), comunicandole gli estremi dell’eredita’ giacente, eredita’ della quale era ignara ed in conseguenza della quale ha conseguito un lascito del valore di euro 139.331,83.
5.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi – non sono fondati.
5.1.- La fattispecie in esame configura un contratto atipico, noto e praticato negli USA (non a caso la proposta della (OMISSIS) e’ stata accettata proprio dai due eredi ivi residenti) mediante il quale un operatore economico, dopo avere raccolto informazioni vantaggiose per qualcuno (circa lasciti ereditari, donazioni, premi, assegnazione gratuita di azioni societarie, ecc.) offre di rivelarne gli estremi agli ignari beneficiari, dietro promessa di un compenso.
Si e’ discusso oltreoceano se un tale accordo sia assistito da valida causa, considerato che il destinatario dell’informazione non acquisisce alcun diritto che gia’ non avesse – in forza della sua posizione di erede, donatario, vincitore di lotteria, titolare di azioni, ecc. – ma solo le informazioni indispensabili per venire a conoscenza del beneficio.
Il problema e’ stato risolto nel senso che il compenso e’ giustificato qualora l’acquisizione dell’informazione sia frutto di un’attivita’ deliberatamente organizzata a tale scopo dal proponente, il quale viene cosi’ ad offrire al destinatario un vero e proprio servizio, che avrebbe anche potuto costituire oggetto di specifico mandato.
Si ritiene priva di giusta causa, invece, la richiesta di un compenso per trasmettere un’informazione che il proponente abbia acquisito non nell’esercizio di specifica attivita’ diretta allo scopo, ma in via del tutto casuale, poiche’ in tal caso la pretesa appare meramente speculativa, quindi inidonea ad integrare giusta causa del trasferimento di ricchezza di cui alla promessa di pagamento.
Si tratta di principi condivisibili, che peraltro la ricorrente non ha specificamente chiarito di voler porre a base della sua domanda.
Essa si e’ limitata ad esporre i fatti, adducendo a fondamento della sua pretesa i presupposti giuridici piu’ disparati – dalla tacita accettazione della sua offerta da parte della (OMISSIS), al dolo o alla mala fede di cui quest’ultima si sarebbe resa responsabile, all’arricchimento ingiustificato – domande tutte che i giudici del merito hanno giustamente disatteso, perche’ non in termini o non provate.
Non vi e’ dubbio, pertanto, che sia valido e vincolante l’accordo intercorso fra la (OMISSIS) – che svolge attivita’ commerciale avente come oggetto specifico l’attivita’ di cui sopra – e gli eredi che ebbero ad accettarne la proposta contrattuale, promettendo il compenso richiesto, trattandosi di prestazioni (la ricerca delle informazioni e la loro comunicazione), frutto di attivita’ svolta professionalmente.
E’ altresi’ indubbio che il compenso non sia dovuto dagli eredi che ne’ abbiano conferito l’incarico, ne’ abbiano ricevuto l’informazione tramite la (OMISSIS), come altri due eredi della (OMISSIS).
Dubbio e’ invece il caso intermedio, oggetto di controversia, in cui l’erede abbia rifiutato l’offerta dell’informazione e l’impegno di corrispondere il compenso, ma se ne sia di fatto avvantaggiato, avendo ricevuto notizia del lascito ed avendolo materialmente riscosso, solo per effetto dell’attivita’ svolta dalla societa’.
Se e’ condivisibile infatti il principio per cui sono da ritenere ingiustificati il profitto ed il compenso sollecitati sulla base di un’informazione che il proponente l’accordo abbia acquisito in via del tutto casuale, dovrebbe ritenersi simmetricamente ingiustificato il vantaggio conseguito, altrettanto casualmente, dal destinatario dell’offerta, il quale abbia approfittato dell’altrui attivita’ e dell’altrui impiego di mezzi economici per conseguire un introito a cui non avrebbe potuto altrimenti accedere.
La domanda di pagamento del compenso potrebbe trovare la sua causa di giustificazione o ravvisando nella fattispecie una sorta di rapporto contrattuale di fatto, venutosi a creare per effetto del contatto sociale fra la (OMISSIS) – che ha comunicato alla (OMISSIS) gli estremi dell’eredita’ – e quest’ultima che, accettando l’eredita’, ha consapevolmente utilizzato a suo vantaggio le informazioni ricevute; oppure sulla base dei principi in tema di arricchimento senza causa.
La ricorrente ha prospettato esclusivamente gli estremi della seconda figura.
Sotto questo profilo, deve essere condivisa la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui la domanda proposta ai sensi dell’articolo 2041 cod. civ. e’ inammissibile perche’ non tempestivamente proposta ed illustrata fin dall’atto di citazione in primo grado.
Le censure della ricorrente, secondo cui causa petendi e presupposti della domanda di pagamento sarebbero stati impliciti nella stessa natura dei fatti esposti, sicche’ il giudice avrebbe dovuto procedere alla mera valutazione e qualificazione giuridica dei fatti medesimi, non sono fondate.
Questa Corte ha piu’ volte chiarito che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla “causa petendi” (poiche’ solo nella seconda rilevano come fatti costitutivi la presenza e l’entita’ del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione), sia quanto al “petitum”, che nel secondo caso concerne non il pagamento del compenso contrattualmente pattuito, ma il versamento di un mero indennizzo (Cass. civ. S.U. 27 dicembre 2010 n. 26128).
La ricorrente avrebbe quindi dovuto dedurre in giudizio, illustrare e dimostrare, fin dall’atto di citazione, la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per l’accoglimento della sua domanda, ed in particolare l’entita’ del suo impoverimento (cioe’ del sacrificio economico affrontato per procurare alla controparte l’informazione di cui si e’ avvantaggiata), e l’entita’ dell’arricchimento della controparte.
Avrebbe dovuto specificare, in particolare, di voler chiedere il pagamento di un mero indennizzo (in vece e luogo dell’intero compenso contrattuale o del risarcimento dei danni), indicando i presupposti sulla base dei quali l’indennizzo avrebbe dovuto essere determinato.
Trattasi di circostanze di diritto e di fatto che non era possibile desumere dalle domande proposte, considerato che “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’anione e di attribuire al rapporto dedotto in giudico un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, purche’ non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realta’ fattuale non dedotta e allegata in giudizio” (Cass. civ. Sez. 2, 17 luglio 2007 n. 15925). La domanda di arricchimento senza causa e’ ammissibile solo quando la parte abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, l’ulteriore tema di indagine idoneo a giustificare l’esame dei relativi presupposti, dovendo altrimenti il giudice rilevarne d’ufficio l’inammissibilita’ (Cass. civ. S.U. n. 26128/2010 cit.).
6.- Il ricorso non puo’ che essere rigettato, restando assorbite le ulteriori censure.
7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
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