Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 30 novembre 2016, n. 50812
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere
Dott. EMILIA Giordano – Consigliere
Dott. CALVANESE A. Ersilia – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 631/16 del Tribunale di Brescia del 18/02/2016;
esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., Dott. IACOVIELLO M., che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha disposto ai sensi degli articoli 558 e 391 c.p.p. la convalida dello arresto, eseguito d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, di (OMISSIS) e applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere con l’imputazione provvisoria di maltrattamenti e lesioni personali in danno della moglie (OMISSIS) e del figlio (OMISSIS) (articoli 572, 582 e 585 c.p., articolo 576 c.p., n. 1, articolo 61 c.p., n. 2).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, il quale allega che la misura e’ stata convalidata per avere il giudice ritenuto la sussistenza dello stato di quasi flagranza di reato, nonostante la P.G. sia intervenuta presso la propria abitazione intorno alle ore 09.30 del (OMISSIS) ed abbia proceduto all’arresto solo intorno alle ore 12.20 all’atto del suo rientro spontaneo a casa, non prima di avere raccolto le dichiarazioni della parte offesa e avviato ricerche volto a rintracciarlo.
Deduce, pertanto, erronea applicazione di legge e in particolare dell’articolo 558 c.p.p., articolo 391 c.p.p., comma 4, articoli 449, 380 e 382 c.p.p., ritenendo non configurabile lo stato di quasi flagranza ove – come nel caso di specie – l’azione che conduce all’arresto non tragga origine dall’immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma da una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era ormai consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa.
3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale reputa il ricorso fondato, richiamando all’uopo la recente decisione delle Sezioni Unite n. 39131 del 24/11/ 2015, Ventrice e la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la ricorrenza della quasi flagranza in situazioni analoghe a quella oggetto di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di cui in motivazione.
2. La ricordata decisione delle Sezioni Unite, n. 39131 del 24/11/ 2015, Ventrice ha composto il contrasto insorto nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione riguardo all’accezione da dare al concetto di “quasi flagranza di reato” (dalla stessa sentenza, peraltro, ritenuto estraneo al dato normativo) di cui allo articolo 382 c.p.p. ossia alla condizione del soggetto che “subito dopo il reato, e’ inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o e’ sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.
Aderendo alla tesi della necessaria sussistenza di un inseguimento materiale dell’autore del reato, le Sezioni Unite hanno stabilito che non puo’ procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto per una serie di considerazioni, non ultima quella che l’espletamento di indagini postula la valutazione dei relativi esiti, demandata in via esclusiva agli organi abilitati dalle legge (PM e giudice) a disporre limitazioni alla liberta’ personale dell’individuo garantita a livello costituzionale (articolo 13 Cost.).
2. L’accoglimento del ricorso comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione della convalida dell’arresto in flagranza, restandone per contro inalterata la legittimita’ nella parte in cui ha disposto l’applicazione della misura cautelare, in quanto adottata sulla base di criteri e presupposti completamente diversi (articoli 272 c.p.p. e ss.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione di convalida dell’arresto in flagranza.
Motivazione semplificata
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