Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 settembre 2016, n. 40237

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l’unico reato, permanente, previsto dall’art. 319 c.p., rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318.

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

sentenza 27 settembre 2016, n. 40237

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CITTERIO Carlo – Presidente –
Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
G.A.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
e da:
G.A.M. nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/05/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. TRONCI ANDREA;
udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. ROSSI AGNELLO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. COLI GIOVANNI, per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso della difesa, e Avv. CRISTOFOLI PRAT MASSIMILIANO, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quello proposto dal P.G..

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 12.05.2015 la Corte di appello di Venezia ribadiva la colpevolezza di G.A.M., nella qualità di geometra tecnico istruttore presso la Direzione Sviluppo, Territorio ed Edilizia del comune di Venezia – colpevolezza affermata dal Tribunale della città lagunare il 06.06.2013 – in ordine ai plurimi episodi di corruzione a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica, tutti accomunati dalla indebita ricezione di denaro effettuata dal coimputato (giudicato separatamente) B.A., geometra libero professionista, consulente della Associazione Veneziana Albergatori, allo scopo di ottenere favori e vantaggi nell’interesse di soggetti privati richiedenti concessioni, autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi, in specie anticipazioni nell’emissione di provvedimenti, rettifiche ed approvazioni di progetti, ovvero altri atti favorevoli adottati all’esito di “corsie preferenziali”, anche mediante la sottrazione o l’inserimento di atti dai fascicoli dell’ente pubblico.
Tuttavia, mentre in relazione agli specifici fatti sub 2), 3), 4) e 5) – al di là della intervenuta prescrizione del solo episodio di cui al capo 3) – era tenuta ferma la originaria qualificazione giuridica di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 319 c.p. (nella più favorevole formulazione, dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, risultante dal testo pregresso della norma, quale vigente all’epoca), quanto alla vicenda sub 1), involgente il mercimonio relativo a ben 68 pratiche edilizie, nel periodo compreso fra (OMISSIS) e (OMISSIS), e parimenti ritenuta dal Tribunale integrare la violazione degli artt. 319 e 81 c.p., la Corte territoriale assumeva essersi in presenza di una tipica ipotesi di corruzione delle funzioni, giusta la fattispecie di cui all’art. 318 c.p., come riscritto dalla legge di riforma n. 190/2012, non essendo stata provata la contrarietà ai doveri d’ufficio dell’anzidetto mercimonio; sennonchè, nella ritenuta impossibilità di applicare la nuova fattispecie per il divieto sancito dall’art. 2 c.p., la vicenda medesima era ricondotta nell’alveo del pregresso art. 318 del codice sostanziale, con conseguente declaratoria parziale di prescrizione, limitatamente alle condotte poste in essere in epoca anteriore al (OMISSIS).
Alla stregua di tale impostazione e della conseguente eliminazione degli aumenti apportati a titolo di continuazione per i reati dichiarati prescritti sub 1) – parzialmente – e 3), la pena a carico del G. era ridotta, da anni due e mesi dieci, ad anni due e mesi due di reclusione, ferme le statuizioni civili adottate nei suoi confronti in favore del comune di Venezia, costituitosi parte civile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del G., il quale enuncia a supporto dieci motivi.
2.1 Con il primo lamenta violazione di legge, in rapporto all’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, per aver applicato un aumento di pena, con riferimento al reato satellite di cui al capo d’imputazione sub 4), maggiore di quello stabilito dal primo giudice, in quanto pari a mesi quattro di reclusione in luogo degli originari due, con conseguente inosservanza del divieto di reformatio in peius.
2.2 Con il secondo motivo denuncia ulteriore violazione di legge, per via dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti ascritti, espressione tutti – e quindi non solo quelli oggetto del primo capo d’accusa – della fattispecie di “corruzione per l’esercizio della funzione”, quale prevista dal vigente art. 318 c.p., non essendovi stati nel giudizio in esame “atti contrari da parte del dipendente comunale” e, comunque, dovendo ricondursi la sua complessiva condotta ad un generale asservimento delle proprie funzioni all’interesse del privato corruttore.
2.3 Il terzo profilo di doglianza è incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e d) in relazione all’imputazione sub 1): quanto al primo profilo, per avere la Corte distrettuale, al di là della disposta riqualificazione in senso favorevole all’imputato, recepito acriticamente i fatti ascritti all’imputato, “senza motivare adeguatamente le ragioni per le quali le pur dettagliate doglianze difensive non meritano accoglimento”, assegnando indebitamente valenza preponderante “a circostanze meramente indiziarie”, tratte dalla posizione di imputati diversi, “a fronte di elementi certi posti a confutazione”, dedotti dalla “documentazione ufficiale ricevuta dal comune di Venezia”, dalle dichiarazioni dei vari testi escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale e, infine, “dall’analisi comparata del prospetto prodotto dalla Guardia di Finanza con quello analitico predisposto dalla difesa”; quanto al secondo profilo, per avere la Corte medesima malamente disatteso la richiesta di acquisizione “della relazione predisposta dalla Commissione istituita dal comune di Venezia per verificare la regolarità delle pratiche presentate all’Edilizia Privata dal geom. B. o a lui riferibili”, da ritenersi prova dotata di valenza decisiva, poichè, non avendo trovato la stessa Pubblica Amministrazione alcunchè di anomalo in dette pratiche, “non si comprende come le stesse potessero essere contestate all’istruttore tecnico”, a fortiori “in ragione di una lettura complessiva” del dato, “insieme alle statistiche dei dipendenti prodotte e messe a disposizione dal Comune, a seguito di espressa richiesta”.
2.4 Il quarto motivo di censura ha ad oggetto l’imputazione di cui al capo 2) della rubrica, in ordine alla quale pure si assume essere la sentenza impugnata inficiata da vizio alternativo della motivazione, per essersi il giudice d’appello limitato a riprodurre l’identico argomentare del Tribunale, nonostante le precise censure formalizzate con i motivi di gravame, che la Corte si sarebbe limitata a screditare puramente e semplicemente, così violando anche la regola di giudizio consacrata nell’art. 533 c.p.p., senza tenere nel debito conto che il nucleo centrale dell’accusa mossa al G. – ossia di aver consentito al B., dietro corrispettivo, l’indebito frazionamento di un’unità immobiliare – è costituito dalla falsificazione della pianta catastale, “che però si dà atto in sentenza essere stata effettuata presso altro ufficio e da persone diverse”, per il resto passandosi in rassegna e confutandosi i presunti elementi di anomalia indicati dalla Corte territoriale.
2.5 Con il quinto motivo del ricorso si sottopone a critica, sempre ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la statuizione adottata in ordine alla imputazione di cui al capo 3) dalla Corte di appello, che ha dichiarato improcedibile il reato di corruzione ex art. 319 c.p. per intervenuta prescrizione, confermando le relative statuizioni civili a beneficio del comune di Venezia. Ciò pur in assenza di qualsivoglia prova di pagamenti o dazioni di altre utilità a favore del G., non rinvenibile negli atti del processo malgrado il difforme assunto della sentenza impugnata, peraltro neppure pienamente sovrapponibile alle affermazioni in proposito del giudice di prima istanza.
2.6 La denuncia dell’ennesimo vizio di motivazione è alla base del sesto motivo di ricorso, che investe la declaratoria di colpevolezza del prevenuto in relazione alle imputazioni sub 4) e 5), tenuta ferma dalla Corte sulla base di specifiche argomentazioni che vengono tutte passate in rassegna e singolarmente contrastate.
2.7 Con il settimo motivo di ricorso – ancora una volta formalizzato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche al G., nonostante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che ha escluso che l’unico parametro a tale riguardo valutabile sia costituito dall’elencazione contenuta nell’art. 133 c.p., ben potendo fondarsi il loro riconoscimento su “qualsiasi elemento di giudizio dal quale trarre la meritevolezza di una diminuzione”, che qui avrebbe senz’altro consentito di adeguare l’entità della pena ai fatti ascritti.
2.8 L’ottavo motivo di ricorso è incentrato sulla concessione della sospensione condizionale della pena, a tale proposito rimarcandosi la sufficienza dell’obiettiva fondatezza del già illustrato primo motivo del presente ricorso onde ricondurre la pena entro i limiti compatibili con l’invocato beneficio e, per il resto, soffermandosi sulle ragioni a sostegno della possibilità di formulare una prognosi favorevole nei riguardi del prevenuto, quanto alla sua astensione dalla commissione in futuro di ulteriori fatti di reato.
2.9 Con il nono motivo il ricorrente reitera la già eccepita violazione dell’art. 453 c.p., oltre che la mancanza di adeguata motivazione sul punto, per essere stato emesso il decreto di giudizio immediato quando ancora era pendente in sede di legittimità il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare allora in atto nei confronti del prevenuto. Ciò pur nella dichiarata consapevolezza del difforme orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità, in forza della nullità assoluta asseritamente ravvisabile nella fattispecie, con il conforto di quanto affermato dalla sentenza n. 14341/2010 di questa Corte.
2.10 Infine, il decimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 574 c.p.p., violazione di legge in relazione alle statuizioni civili di cui all’impugnata sentenza, stante l’asserita assenza di prova del preteso danno patito dalla parte civile.
3. Anche il P.G. presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’illustrata sentenza.
3.1 La Pubblica Accusa lamenta, in primo luogo, violazione di legge, “in relazione alla riqualificazione dei fatti descritti in imputazione sub 1), ai sensi degli artt. 318 e 320 c.p. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 190 del 2012 e alla conseguente determinazione della pena”, nonchè manifesta illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte veneziana.
Osserva in proposito il ricorrente che, giusta la consolidata interpretazione affermatasi nella giurisprudenza già a partire dai primi anni ‘90, “ricadeva nel reato di corruzione propria non solo l’accordo illecito che prevedesse lo scambio tra il denaro o altra utilità e un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, ma anche l’accordo avente per oggetto una pluralità di atti, non preventivamente fissati, ma sempre determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all’ambito di intervento del pubblico ufficiale o, più semplicemente, i pagamenti eseguiti in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale per retribuirne i favori, così da ricomprendervi l’ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati: vale a dire l’ipotesi del pubblico ufficiale che finisce a libro paga del privato, mettendosi a completa disposizione dei suoi interessi”. Di qui, stante l’assenza di cesure di sorta nella determinazione della sfera della rilevanza penale con l’entrata in vigore dell’attuale art. 318 c.p. (come riscritto dalla legge di riforma del 2012) – posto che, al contrario, detta norma ha determinato un’estensione dell’area della punibilità – l’errore di diritto in cui si assume essere incorso il giudice distrettuale, che avrebbe dovuto inquadrare i fatti sub 1) in seno all’ipotesi di reato di cui al vigente art. 318 c.p., quale norma più favorevole, in ossequio alla regola sancita dall’art. 2 c.p., comma 4, per via della più contenuta misura della pena edittale minima, essendo in effetti coincidente quella massima nella previsione dell’attuale art. 318 c.p. e del pregresso art. 319 c.p.. Laddove, per effetto della soluzione “distorta” adottata dalla Corte d’appello, “il mercimonio della funzione pubblica, costituente pacificamente condotta contraria ai doveri d’ufficio, viene ad essere snaturato e trattato in maniera equipollente alla vecchia “corruzione impropria” o per atto d’ufficio”.
3.2 Con una seconda coppia di motivi, essi pure congiuntamente sviluppati, il P.G. deduce la sussistenza del vizio di violazione di legge, quanto alla intervenuta declaratoria di prescrizione per i fatti sub 1), sia pur limitatamente a quelli commessi anteriormente alla data del (OMISSIS), e per quello sub 3).
Alla base del ragionamento svolto dal ricorrente vi è l’interpretazione dallo stesso proposta in ordine alla struttura dei delitti previsti e puniti dagli artt. 318 e 319 c.p. – il primo reato di pericolo ed il secondo di danno – ed ai rapporti fra dette figure criminose, che “è quello tra norma generale e norma speciale”, essendosi qui, più precisamente, in presenza di “specialità unilaterale per specificazione, perchè, mentre l’art. 318 c.p. prevede e punisce la generica condotta di vendita della pubblica funzione, l’art. 319 c.p. enuclea un preciso atto, contrario ai doveri d’ufficio, oggetto di illecito mercimonio”.
Sulla scorta di tale premessa si assume che, ove nella realtà accada – come nella vicenda in esame – “che nella condotta del soggetto siano ravvisabili cumulativamente casi in cui l’accettazione di indebite promesse o la percezione di indebite utilità sia collegata semplicemente all’esercizio della pubblica funzione e situazioni in cui, invece, sia riconoscibile il sinallagma tra le utilità e il compimento di uno o più atti contrari ai doveri d’ufficio ovvero l’omissione o il ritardo di un atto dovuto”, il problema circa l’applicazione congiunta o meno delle due fattispecie criminose va risolto “mediante l’applicazione della categoria dogmatica della progressione criminosa, la quale consente di individuare un unico reato (e un’unica pena) in fattispecie al confine tra il concorso apparente di norme coesistenti e il concorso materiale di reati”. Donde la conclusiva richiesta finale di annullamento dell’impugnata decisione, “nei capi e nelle parti sopra indicati”, con inevitabile rinvio innanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
4. La difesa del G. ha quindi formalizzato, con memoria depositata il 30.05.2016, motivi aggiunti, con cui:
– ribadisce la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1) in termini di corruzione impropria, ai sensi del pregresso art. 318 c.p., quale operata dalla Corte distrettuale, e, per altro verso, sviluppando ulteriormente le argomentazioni già svolte con il secondo motivo dell’originario ricorso, contesta la tesi della progressione criminosa, già proposta nel corso del processo d’appello ed asseritamente elaborata dal P.G. ricorrente sulla scorta di una sentenza di legittimità – la n. 49226/2014 – rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale e comunque afferente ad una fattispecie ritenuta non sovrapponibile a quella per cui è processo, per le ragioni appositamente esplicitate. Tesi – si afferma ancora – che finisce con il comportare “l’introduzione di una nuova figura di reato, non prevista dal legislatore e di fatto (…) elimina la fattispecie di cui all’art. 318 c.p. intesa nella sua accezione di corruzione impropria”, peraltro indebitamente dilatando a “qualsiasi tipo di azione, ancorchè non tipizzata”, il concetto di atto contrario ai doveri d’ufficio, così da estendere “in maniera abnorme l’ambito di operatività dell’art. 319 c.p.”;
– eccepisce l’intervenuta prescrizione dei fatti contestati al capo 2), sollecitando anche in parte qua l’annullamento dell’impugnata sentenza.

Motivi della decisione

1. La questione senza meno più significativa e rilevante demandata alla valutazione di questa Corte inerisce alla corretta qualificazione giuridica della complessiva vicenda per cui è processo: ne consegue, quale necessitato corollario, che, reiterando lo schema logico-giuridico già seguito dal giudice distrettuale, la disamina di detta problematica va compiuta solo all’esito della delibazione delle censure che incidono sulla ricostruzione dei fatti congiuntamente eseguita dai giudici di merito, onde verificare se quella proposta dalla sentenza impugnata possa effettivamente considerarsi definitiva.
Di qui la priorità da assegnarsi, nella struttura della presente motivazione, al vaglio dei motivi da 3 a 6 del ricorso della difesa, non prima peraltro di essersi occupati della formalmente preliminare questione di nullità del decreto di giudizio immediato e, per l’effetto, di tutti gli atti successivi, sentenza compresa.
2. Manifestamente infondata è la detta questione preliminare, non a caso relegata nella parte terminale della proposta impugnazione, trattandosi del nono dei dieci profili di doglianza formalizzati.
Contrariamente a quanto opinato in prima battuta dalla evocata sentenza di legittimità n. 14341 dell’11.03.2010, Rv. 246610, rimasta infatti del tutto isolata, la giurisprudenza immediatamente successiva di questa Corte e quella ancora susseguente risultano consolidate nell’affermazione – che si attaglia pienamente al caso di specie – secondo cui “La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva” (così, da ultimo e per tutte, Cass. Sez. 6, sent. n. 47722 del 06.10.2015, Rv. 265877). Il che trova la propria ragion d’essere nella constatazione che il dettato normativo dell’art. 453 c.p.p., comma 1 ter – a mente del quale la richiesta di giudizio immediato è formulata dal p.m. “dopo la definizione del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame” – concerne, appunto, la sola “definizione” del riesame ex art. 309 c.p.p., e non anche la “definitività” del provvedimento con cui si conclude la procedura anzidetta; allo stesso modo in cui il successivo richiamo normativo ha ad oggetto unicamente la decorrenza dei termini per la formalizzazione dell’istanza di riesame, non già quelli inerenti alla proposizione di altra impugnazione, in tal senso essendo sintomatica anche l’assenza di riferimenti di sorta all’art. 311 c.p.p.: il tutto in coerenza con la ratio connaturata alla stessa tipologia del peculiare rito di cui trattasi, ossia con l’esigenza di non procrastinare la celebrazione di un giudizio che si è voluto e definito “immediato”.
3. Il terzo motivo dell’impugnazione presentata nell’interesse del G. – come già si è avuto modo di dire – investe l’imputazione cristallizzata nel capo 1) della rubrica: quella, cioè, con cui si contesta all’imputato di aver ricevuto dal B., quale tramite dei propri clienti, in relazione alle 68 pratiche ivi elencate, somme oscillanti fra Euro 50,00 e 1.500,00, a seconda della tipologia e complessità dell’intervento operato a favore del coimputato corruttore, in un numero significativo di casi consistito nella semplice esecuzione di attività di ricerca.
In proposito, il giudice territoriale valorizza i medesimi elementi di prova già posti dal Tribunale a base del proprio convincimento, dunque innanzitutto la meticolosa e dettagliata contabilità in nero reperita presso l’abitazione del B., costituita da agende e schede, queste ultime di due diversi tipi, talune intestate ai clienti del libero professionista, talaltre ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio con cui lo stesso entrava in contatto.
Più precisamente, si specifica:
– che le prime – le agende – contengono per ciascun anno, dal 2002 al 2011 (con la sola eccezione del 2008), la puntuale descrizione dell’attività svolta dal coimputato, recando l’indicazione “degli impegni quotidiani, degli appuntamenti, delle scadenze, dei pagamenti effettuati e dei compensi ricevuti in die” dallo scrivente B. ed in tal modo offrendo una esauriente “retrospettiva sul quotidiano andamento degli affari di chi le ha redatte”;
– che le schede del primo tipo – le schede clienti – sono appunto intestate ai clienti del B., distinti “per nome e cognome, professione e/o attività di lavoro esercitata, ovvero per nome dell’impresa committente”, e recano annotazioni precise in ordine ai compensi ricevuti, “associate alla data e alla causale della riscossione e, perciò, all’oggetto materiale della prestazione del libero professionista”, nonchè, sovente, un’annotazione ulteriore consistente nella sigla “RxT” – corrispondente a “retribuzione per il tecnico”, così come talvolta compare per esteso – seguita dalla specificazione dell’ammontare di detta retribuzione e dal nome del tecnico beneficiato, nel caso del G. indicato con il suo cognome, riportato integralmente o nella forma abbreviata “(OMISSIS)”;
– che le schede del secondo tipo sono intestate al singolo funzionario cui si riferiscono, del quale recano nome o cognome (“scheda M.” per il G., il cui nome di battesimo è A.M., con la precisazione della sua avvenuta istituzione nel 2009) e le somme di volta in volta percepite, “ordinariamente associate alla data e alla causale dell’erogazione e, perciò, dell’oggetto specifico delle pratiche di interesse del corruttore”;
– che l’esame comparato delle scritture contabili ha consentito di riscontrare la “sostanziale corrispondenza di dati”, “donde la coerenza interna e la forza persuasiva della rappresentazione delineata da quei documenti dei fatti di gestione, leciti e illeciti, dell’andamento degli affari, leciti e illeciti, e, per quel che in questa sede interessa, delle erogazioni operate nel tempo dal B. ai pubblici funzionari quale prezzo della corruzione, correttamente considerati dal punto di vista dell’estensore come un costo”.
Di più, si legge nella pronuncia della Corte veneta che la veridicità di dette annotazioni contabili è stata direttamente e positivamente riscontrata dal Tribunale in contraddittorio, sulla base dell’esame di un campione rappresentativo di 11 delle 68 pratiche di cui all’imputazione. E, ancora, che detta affidabilità risulta ulteriormente avvalorata dalle deposizioni di Z.R., funzionario in servizio presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Venezia, C.T., componente della Commissione di Salvaguardia designato dal Comune medesimo, D.R., architetto presso il Servizio Edilizia Residenziale dell’Ente comunale, D.A., geometra in servizio presso la Direzione comunale Ambiente e Sicurezza del Territorio; tutti iscritti a libro-paga del B. (insieme ad altri pubblici dipendenti corrotti, cui li accomuna l’occupazione di posizioni chiave in funzione del disbrigo delle pratiche edilizie), i quali hanno confermato – ciascuno ovviamente per la parte di propria competenza – la rispondenza a verità delle annotazioni relative agli indebiti pagamenti di cui avevano fruito. Ciò a cui si aggiungono le risultanze delle intercettazioni telefoniche debitamente autorizzate sull’utenza in uso al B., nell’arco di tempo compreso fra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS); risultanze che, nel contesto di colloqui assolutamente sistematici fra i predetti protagonisti della presente vicenda processuale – tra i due sono stati riscontrati oltre duecento contatti telefonici nel solo primo trimestre del 2009 – danno conto della piena disponibilità manifestata dal G. nei riguardi del B., “talvolta sin anche ad interferire in vicende procedimentali affidate alla cura di funzionari non corrotti, impegnandosi a rendere edotto il corruttore libero professionista dello stato dei relativi atti, non appena i colleghi si fossero assentati e, comunque, non appena possibile”, in tal senso essendo altresì significativi gli episodi oggetto delle imputazioni sub 2), 3), 4) e 5), a tal fine appositamente richiamate dalla Corte lagunare.
Alla stregua di siffatto solido e convergente quadro probatorio, la sentenza impugnata provvede a passare in disamina i profili di doglianza sollevati con l’atto di appello, di ciascuno dei quali dà motivatamente conto della irrilevanza, ovvero comunque della infondatezza, per quanto qui interessa in particolare significando:
a) essere indifferente il mancato reperimento di 35 delle 68 pratiche oggetto di contestazione, in effetti materialmente non rinvenute dagli inquirenti, atteso che la prova del mercimonio discende dalle risultanze della contabilità in nero, la piena affidabilità delle cui annotazioni scaturisce dalle già illustrate argomentazioni, cui si aggiunge altresì la verifica, con esito positivo, dell’effettività dell’oggetto specifico delle pratiche mancanti, così come indicato nella documentazione del B., verifica compiuta “tramite gli archivi informatici del plesso amministrativo di appartenenza dell’imputato, risultando essere noto il numero civico di riferimento o il nome del committente del corruttore libero professionista o altro indice noto” (cfr. pag. 54 della sentenza d’appello);
b) essere inconferente l’omessa disamina della tempistica delle pratiche, poichè le circostanze evidenziate sono ampiamente sufficienti a rivestire “valenza dimostrativa dello stabile asservimento dell'”incaricato di pubblico servizio” all’interesse del B., connotato dall’impegno permanente ed effettivo dell’imputato a favorire il corruttore in una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, le singole dazioni documentate dalla descritta “contabilità a nero” atteggiandosi a momenti attuativi di un rapporto continuativo strutturatosi negli anni, dal 2003 al 2011″ (ivi, pag. 41);
c) non avere rilievo l’assegnazione di talune pratiche ad altri colleghi o finanche ad altri uffici comunali, sia per la dimostrata ingerenza del G. anche rispetto a pratiche “formalmente assegnate a colleghi non corrotti”, sia per la documentata ricezione, da parte dell’imputato, “senza soluzione di continuità (di) somme di denaro, dell’ordine di cinquanta-cento Euro, per “ricerche d’archivio”, informatiche o su base cartacea,… in relazione alle quali, agendo per vie rituali, il corruttore avrebbe dovuto presentare richiesta allo sportello nei giorni e in ore di ricevimento al pubblico, attendendo il tempo necessario a ottenere risposta dall’operatore; o in relazione alle quali il corruttore avrebbe dovuto vantare interesse qualificato per l’accesso agli atti” (ivi, pag. 55);
d) essere la prassi della c.d. auto-assegnazione – tale, dunque, da prescindere da un previo provvedimento formale di assegnazione al singolo funzionario – comprovata dalle intercettazioni in atti e dalle convergenti dichiarazioni rese a dibattimento dai funzionari CA., BA., R. e CH., oltre che dalla verifica della reale effettività del ricorso alla stessa: donde il superamento della obiezione difensiva, fondata sulla “documentazione ufficiale” e perciò sui criteri astratti di assegnazione, relativamente alla quale osserva ancora la Corte veneta essere “espressione di quella “tecnica di neutralizzazione” delle prove che pretende di limitare la valutazione ad una considerazione disaggregata dei singoli fatti indizianti” (cfr., nell’ordine, pag. 42 e pag. 49 sent. cit.);
e) non essere significativo il difetto di convergente annotazione di taluni limitati pagamenti indebiti nelle schede-clienti e nella scheda intestata a nome del G., trattandosi di “piccola sbavatura” in presenza di un quadro complessivo che non consente una diversa lettura dei molteplici dati acquisiti;
f) risultare irrilevante la rilevata coincidenza di talune dazioni con giorni di assenza dall’ufficio del G. per malattia o per ferie, che non vale ad inficiare il dato essenziale della effettività del pagamento, alla stregua di tutti gli argomenti ampiamente illustrati, che depongono per la piena veridicità delle annotazioni.
3.1 A fronte di tanto, la denuncia del vizio di motivazione, basato sulla mera reiterazione di tali doglianze – le uniche enunciate nel contesto del ricorso, ancorchè in forma generica – non può sfuggire ad un preliminare giudizio di inammissibilità, posto che l’impugnazione proposta elude così un reale confronto con la pur censurata pronuncia, venendo meno il profilo di critica che costituisce l’essenza irrinunciabile di ogni impugnazione, con conseguente inevitabile violazione del disposto di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c).
Per doverosa completezza, va dato atto che il catalogo delle carenze motivazionali dedotte nell’interesse dell’imputato comprende anche la pretesa erroneità della collocazione temporale della pratica DA., definita “l’asserito primo evento corruttivo”, risalente in tesi al 2008 e non al 2003, così come invece malamente opinato dalla Corte distrettuale, al pari di quanto aveva precedentemente fatto il Tribunale.
Sennonchè, occorre puntualizzare che la circostanza, in origine collocata nel novero delle censure mosse avverso il trattamento sanzionatorio, in tale limitato ambito è stata correttamente apprezzata dalla Corte veneziana, la quale ha in proposito significato, per un verso, che la prospettazione difensiva “non ha riscontro nelle annotazioni relative alle erogazioni operate dal corruttore B. a favore del pubblico funzionario G.” e, per altro verso, che l’episodio rientra comunque nel novero di quelli coperti dalla pur parziale declaratoria di prescrizione operata.
Ciò posto, il giudizio d’inammissibilità, sopra formulato in ordine al vizio di motivazione riferito alla statuizione di condanna per il reato sub 1), rimane senz’altro fermo: di fatto, il ricorrente denuncia un vizio di travisamento della prova, senza però adempiere al preciso onere probatorio previsto in siffatta ipotesi; non senza rilevare l’intrinseca contraddittorietà derivante dalla mancata impugnazione della dichiarata prescrizione, relativamente ad un episodio di cui comunque (avuto riguardo al ricorso formalizzato dal P.G. riguardo all’operatività della causa estintiva) non viene negata la materialità.
3.2 Anche con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), che concorre ad integrare il terzo motivo di ricorso, vale il giudizio d’inammissibilità: ciò in ragione della totale assenza d’indicazioni in ordine alle ragioni che dovrebbero concorrere ad assegnare carattere di decisività ad un elemento di prova – gli esiti dell’indagine amministrativa svolta dal Comune di Venezia circa la “regolarità delle pratiche di interesse del B.” – relativo ad un accertamento compiuto dal Comune, senza la pienezza di poteri propri dell’indagine penale.
4. Il capo d’imputazione sub 2) attiene alla pratica che il B. aveva avviato nell’interesse della società DANDOLO s.r.l. (avente quale legale rappresentante B.C.G.), proprietaria dell’immobile ubicato in (OMISSIS), in funzione del frazionamento della detta unità in regime di D.I.A..
La circostanza che connota, a monte, la vicenda è che il B., grazie alla corruzione di altri e imprecisati dipendenti che gli avevano consentito di entrare indebitamente in possesso dell’originale, aveva falsificato le relative planimetrie catastali, così da far apparire fraudolentemente l’attività oggetto di D.I.A. coerente allo stato di fatto antecedente e quindi conforme alle previsioni di piano ed alla normativa urbanistica ed edilizia vigente (al di là del successivo annullamento della D.I.A. in questione, allorchè gli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate fecero emergere la contraffazione di cui sopra si è detto). La contestazione mossa al G. – e ritenuta provata nei due gradi di giudizio di merito – ascrive all’imputato di aver assicurato la realizzazione di tale illecito scopo, percependo il corrispettivo di Euro 1.000,00 all’esito di condotte indebite consistite: nell’aver assegnato a sè la pratica in questione; nell’aver garantito al B. e concretamente eseguito, “in via preventiva ed in itinere”, una consulenza tecnica favorevole, “allo scopo di consentirgli la predisposizione e l’integrazione della pratica” medesima; nell’aver trattato “in via prioritaria e preferenziale” la pratica suddetta (risulta in atti l’attestazione in data 20.06.2008, a firma del G. quale tecnico istruttore, relativa alla conformità degli interventi indicati alla normativa di settore vigente).
4.1 La sentenza impugnata ribadisce la correttezza delle argomentazioni già sviluppate dal primo giudice, ritenute significative, quam minime, della piena conoscenza, in capo al G., dell’avvenuta falsificazione delle planimetrie catastali, con conseguente consapevole illiceità dei propri successivi e concordati comportamenti. Queste le ragioni indicate dalla Corte territoriale, all’esito della compiuta illustrazione delle censure difensive, a supporto del proprio convincimento:
“l’anomalia costituita dall’assegnazione della “pratica” da G. a sè medesimo”;
“l’anomalia costituita dalla deliberata sottrazione degli atti al controllo o alle possibili osservazioni critiche del “responsabile del procedimento”, geometra GA.Sa. e/o di altro funzionario legittimato ad interloquire sulla discussa vicenda procedimentale”, non avendo rilievo le obiezioni difensive in proposito, ritenute del tutto destituite di fondamento sia “in fatto” che “in diritto”, essendo il visto del funzionario superiore imposto per legge e non avendo affatto il significato di un inesistente ripristino del rispetto di un comando normativo la comunicazione del 03.06.2009 citata dalla difesa, significativa semmai del richiamo al puntuale rispetto del comando medesimo;
– la presenza di una mail, “in epoca coincidente alla declaratoria di conformità degli interventi realizzati da B.” da parte dell’odierno ricorrente, “comunicata insieme ad atti relativi al procedimento amministrativo de quo al professionista che da anni lo remunera, reperita dagli inquirenti in memoria del computer installato a casa del medesimo B.”, cui il prevenuto presta in tal modo “illecitamente consulenza”;
– l’avvenuta erogazione della somma di Euro 1.000,00 percepita dal G. in conformità alle risultanze della più volte citata contabilità in nero reperita e sequestrata presso il B.;
la parimenti sintomatica assenza di qualsivoglia richiesta di chiarimenti, da parte del G. nei confronti del B., all’indomani della notizia relativa alla contraffazione delle planimetrie catastali allegate agli atti della pratica di cui lo stesso G. si era occupato e per la quale aveva fatto luogo alla ricordata attestazione di conformità del 20.06.2008.
4.2 In contrario, si sostiene dalla difesa che la Corte veneta si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del Tribunale, nonostante la “precisa censura” formalizzata con l’atto di appello, “da cui emergeva l’esistenza di molteplici contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali e nelle produzioni documentali, che non consentivano una ricostruzione univoca del fatto e l’affermazione di responsabilità “oltre il ragionevole dubbio””. Ciò poichè, ferma la riconosciuta estraneità del G. alla falsificazione delle planimetrie catastali: non vi sarebbe stata alcuna auto-assegnazione della pratica da parte dell’imputato; del tutto lecita era da considerarsi la mail inviata dal G. medesimo, con l’indicazione dell’oggetto da inserire nella richiesta; la D.I.A., in quanto atto di parte, impegna solo il suo firmatario ed il progettista alla veridicità di quanto ivi affermato; erroneamente sarebbe stata valorizzata l’assenza del visto del responsabile del procedimento, poichè all’epoca non richiesta, tale obbligo essendo stato reintrodotto solo in prosieguo di tempo, come documentalmente comprovato dalla comunicazione recante la data del 03.06.2009; sì che da tali circostanze si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione dell’assenza di prova certa della ipotizzata complicità del G. nel progetto illecito attuato dal B..
4.3 Palese è l’inammissibilità del motivo di ricorso testè sintetizzato.
Duplici sono le considerazioni che conducono alla conclusione appena formulata: la prima si ricollega alla genericità che contraddistingue la doglianza in esame, nella parte in cui reitera pedissequamente profili già espressamente vagliati e disattesi dal giudice d’appello – il riferimento è al mancato visto del responsabile del procedimento, alla luce della comunicazione del giugno 2009 – e, soprattutto, nella parte in cui omette di fatto di confrontarsi con la motivazione della Corte di Venezia, isolatamente valutando singoli segmenti del complessivo iter sviluppato dal giudice di merito, indebitamente svalutandone altri – si pensi alla mail di cui sopra si è detto, ridotta alla pur significativa sollecitazione all’indicazione dell’oggetto della richiesta, prescindendo dalla contestuale comunicazione di atti della pratica – infine, non casualmente eludendo i passaggi più eloquenti della motivazione, primo fra tutti la percezione della somma di Euro 1.000.00 da parte dell’imputato, per il “contributo” apportato alla pratica in questione. Contributo, peraltro, correttamente “letto” dalla sentenza impugnata, in aggiunta alla oggettiva significatività probatoria sua propria, nel contesto di un collaudato sistema di prostituzione della funzione pubblica esercitata dal G., di cui pure si sottolinea l’altrettanto sintomatico silenzio – del pari ignorato dalla difesa – nei confronti del B., pur dopo l’eclatante scoperta dell’avvenuta falsificazione delle planimetrie catastali dallo stesso allegate alla pratica (e malgrado i frenetici contatti telefonici accertati fra i due). La seconda considerazione inerisce, invece, alla non consentita difforme valutazione che, in ogni caso, il ricorrente intende proporre degli elementi acquisiti nel processo, a fronte di un percorso argomentativo quale quello in precedenza tratteggiato, assolutamente completo e lineare, scevro da aporie e incongruenze di sorta: dunque, tutt’altro che illogico e, men che meno, manifestamente illogico, così come richiede l’art. 606 c.p.p., lett. e), perchè il vizio di motivazione possa essere censurato in sede di legittimità.
5. Il capo d’accusa contraddistinto dal numero 3) ascrive al G. l’ennesima ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, per aver sottratto dall’archivio, ove successivamente lo riponeva, il fascicolo identificato come PG/18334/2000 – relativo ad interventi eseguiti sull’immobile sito in (OMISSIS), già assegnato ad altro funzionario, presso un settore diverso da quello di appartenenza dell’imputato – così consentendo al B., da cui riceveva la somma di Euro 500,00, di inserirvi un falso documento ad apparente firma BE.Ma., predisposto dallo stesso B., allo scopo – come leggesi nella sentenza impugnata – “di ingenerare apparenza falsa in ordine alla conformità a legge dell’avvenuta destinazione di quell’immobile, di proprietà del corruttore medesimo, ad attività ricettiva extra-alberghiera gestita da B. in forma imprenditoriale. Destinazione… (omissis)… che, altrimenti, non sarebbe stata giuridicamente attuabile, perchè in realtà avvenuta in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina normativa di settore che, dall’anno 2003, andava prevedendo requisiti da quell’immobile non posseduti… (omissis)…”.
Al fine della migliore intelligenza dell’episodio, la sentenza impugnata dà atto che il B., onde accreditare nuovi interventi edilizi sullo stesso immobile, in regime di D.I.A., aveva corrotto altro funzionario, in persona del già citato geom. Z.R., tecnico istruttore in servizio presso il competente Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Venezia, il quale aveva gestito la pratica, garantendo al B., dietro corresponsione di una somma di denaro, il risultato da questi perseguito. Sennonchè successivi controlli eseguiti sulla detta unità immobiliare avevano fatto emergere che le allegazioni fotografiche a supporto della D.I.A. afferivano, in realtà, a tutt’altro immobile; e che le opere indicate da eseguire all’atto della presentazione della dichiarazione, erano state già realizzate, con conseguente falsità anche della relazione parimenti allegata. Donde la riassegnazione della pratica, in funzione di un eventuale annullamento in autotutela, allo Z., il quale aveva redatto una relazione tutta tesa a sminuire gli esiti degli anzidetti accertamenti, provvedendo altresì a far scomparire dal fascicolo, sempre per denaro, l’ormai compromettente falsa dichiarazione BE., di cui aveva peraltro provveduto a conservare copia – non a caso sequestrata presso la sua abitazione – al confessato scopo di ricattare in prosieguo di tempo il B..
5.1 Tanto premesso, gli elementi di colpevolezza a carico del G. – al di là della declaratoria di prescrizione, che ha lasciato ferme le statuizioni civili già adottate in proposito dal primo giudice sono indicati:
– nell’ampia confessione dello Z.;
– nella prova documentale dell’ingerenza del G., essendo stato dimostrato per tabulas che egli ebbe a prelevare il fascicolo della pratica in questione il 31.01.2007 ed a riporlo nell’archivio il 16.02.2007, in assenza di qualsivoglia giustificazione, mai fornita dall’interessato nè dalla sua difesa, della intromissione in tal modo compiuta negli affari di altro settore del comune;
– nel reperimento, nella memoria del computer d’ufficio assegnato all’odierno ricorrente, di un file denominato “(OMISSIS)”, avente ad oggetto l’esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Venezia per gli interventi edilizi effettuati sull’immobile di (OMISSIS), nonostante la sua formale estraneità a quella pratica;
– nel riscontro dell’avvenuto incasso della mercede di Euro 500,00, offerto dalle risultanze della più volte richiamata contabilità in nero, sequestrata presso il B..
5.2 Il ricorso della difesa oppone che tanto l’affermazione della sentenza impugnata – circa la sussistenza della “prova del nesso di corrispettività tra l’accertata erogazione (cinquanta Euro, come da annotazione evinta dalla descritta “contabilità in nero”) e atti favorevoli il corruttore” – quanto quella, peraltro non pienamente coincidente, contenuta nella pronuncia di primo grado – secondo cui “”nella scheda individuale ” M.” si rinviene un riscontro riferito ad attività svolta dall’imputato per la pratica “(OMISSIS)”” (senza riferimento in questo caso ad alcuna somma di denaro” – non rispondono a verità, posto che nè nella scheda individuale a nome dell’imputato, nè, più in generale, nella intera documentazione contabile sequestrata presso il B., “vi è alcun tipo di riferimento a tale pratica edilizia, nè tantomeno l’indicazione di alcuna somma di denaro”.
5.3 E’ noto l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, giusta il quale, ove sia dedotto il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, grava sull’interessato, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, l’onere di fornire dimostrazione piena del proprio assunto, mediante l’allegazione della prova fraintesa, ovvero riproducendola integralmente, ovvero ancora indicandone con esattezza la collocazione nel fascicolo trasmesso innanzi alla Suprema Corte (cfr., in termini, Cass. Sez. 4, sent. n. 46979 del 10.11.2015, Rv. 265053, nonchè Sez. 3, sent. n. 43322 del 02.07.2014, Rv. 260994).
Ciò posto, premesso altresì che non vi è affatto incompatibilità – non a caso neppure dedotta – fra le asserzioni tratte dalle due pronunce di merito, rileva la Corte che il vizio in oggetto risulta denunciato in modo generico ed irrituale, posto che il documento asseritamente distorto non risulta accluso al ricorso, nè riportato integralmente nel suo contenuto, nè vi è la specificazione della sua esatta collocazione in seno al fascicolo processuale.
Non solo, ma a ciò deve aggiungersi che, malgrado la molteplicità degli elementi di prova convergenti nel senso della colpevolezza del G., quali in precedenza illustrati, il ricorso – che tutti i restanti dati indiziari ignora – ben si guarda dal rappresentare le ragioni per cui l’eventuale travisamento scardinerebbe il ragionamento dei giudici di merito, posto che rimane ferma la innegabile circostanza della macroscopica, indebita ingerenza dell’imputato a beneficio del B., nel cui libro paga il G. è inserito, venendo illecitamente retribuito per ogni anche minimale intervento, quale la semplice effettuazione di ricerche pur conseguibili dall’interessato per via ordinaria, così come regolarmente risulta essere stato retribuito, in seno alla presente vicenda, l’altro funzionario corrotto, pagato altresì per la sottrazione dal fascicolo giusto del falso documento che vi era stato inserito grazie alla complicità dell’odierno ricorrente.
Logico corollario di quanto precede è, ancora una volta, l’inammissibilità del motivo de quo.
6. Il quarto e quinto capo d’imputazione concernono due distinti episodi corruttivi, maturati tuttavia con riferimento alla medesima pratica: dapprima si contesta al G. di aver ricevuto la somma di Euro 500,00, in cambio dell’auto-assegnazione, previamente concertata, dell’istanza avente ad oggetto la domanda di permesso di costruire una “altana lignea con modifica di abbaino”, in relazione all’immobile ubicato in (OMISSIS), nonchè della sua evasione in tempi particolarmente rapidi (rilascio del permesso di costruire dopo 3 mesi, avendo l’imputato reso il parere tecnico di competenza a distanza di soli 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, avvenuta il 17.04.2009); quindi, si ascrive all’imputato, a seguito di complicazioni sopravvenute e riconducibili al mancato ritiro del provvedimento richiesto entro il termine di decadenza, di aver concordato con il B., per il corrispettivo di Euro 150,00 (quota-parte della maggior somma di Euro 1.500,00), l’auto-assegnazione della pratica pertinente alla domanda di rinnovo del permesso di costruire di cui sopra (essendo stati già eseguiti, di fatto, i lavori in questione); il deposito di un documento contenente la falsa comunicazione di un’erronea data di inizio dei lavori di cui al precedente provvedimento autorizzatorio; la favorevole evasione, in tempi rapidissimi, della pratica in questione, conclusasi con il rilascio del permesso richiesto il 25 gennaio 2010, a fronte di un’istanza depositata il 16.12.2009 e istruita con il parere favorevole del G. in data 18.01.2010.
6.1 La Corte veneta, nel ribadire la pronuncia di colpevolezza del primo giudice, sottolinea il sicuro mercimonio della funzione compiuto dal G., come confermato dalle annotazioni riportate nella contabilità in nero del B., che attestano l’avvenuta corresponsione al funzionario della somma indicata nel capo d’accusa sub 4), cui fa da contraltare, nel sinallagma che lega le due prestazioni, l’inusitata rapidità che contraddistingue l’evasione della pratica, per la quale il G., a dieci giorni dalla sua presentazione, rilascia, quale tecnico istruttore, il proprio parere, per poi trasmettere immediatamente – per l’esattezza, il giorno successivo – gli atti alla Commissione di Salvaguardia, che, ad onta dei carichi di lavoro, emette il parere di competenza in poco più di 45 giorni (il 16.06.2009), giungendo infine il rilascio del permesso di costruire il mese successivo (23.07.2009). Mentre, quanto all’imputazione sub 5), la sentenza impugnata richiama il tenore delle conversazioni intercettate, che scandiscono i passaggi salienti della vicenda, ossia: l’avvertimento del G. al B. della dichiarata decadenza del permesso di costruire; l’immediata chiamata di quest’ultimo ad E.E., legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile, denominata E. Costruzioni s.r.l., onde metterlo a parte delle potenziali “implicazioni” dell’accaduto, con peculiare riferimento alle possibilità di controlli da parte dell’Ufficio Ispettivo comunale; la preordinazione della strategia da seguire, grazie alla “privatissima consulenza tecnica” prestata per denaro (Euro 150,00) dal G. ed incentrata sul rinnovo del permesso di costruire “senza che nessuno se ne accorga”, strategia in effetti osservata, con la presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa circa l’erronea comunicazione pregressa della data d’inizio lavori (la sentenza di primo grado sottolinea anche la raccomandazione del G. perchè gli organi comunali non siano in alcun modo resi edotti dell’avvenuta esecuzione dei lavori medesimi); l’inusitata rapidità, ancora una volta, dei tempi di evasione della pratica, anche in questo caso curata direttamente dall’odierno ricorrente; la totale irrilevanza dell’avvenuta fatturazione, da parte del B. alla E. Costruzioni s.r.l., delle prestazioni formalmente eseguite, come pure dell’astratta possibilità di conseguire l’identico risultato mediante una più economica domanda di sanatoria, non essendo solo il vantaggio patrimoniale spicciolo recato al privato committente la misura di valutazione della condotta (a tale riguardo, si consideri che la stessa sentenza, nell’illustrare le censure a suo tempo formalizzate in proposito con l’atto di gravame, dà atto del “lungo iter burocratico” che lo stesso appellante ammette sarebbe stato richiesto dalla presentazione della domanda di sanatoria).
6.2 Siffatta motivazione, ad avviso della difesa, sarebbe nondimeno logicamente viziata:
– per non esservi stata alcuna auto-assegnazione, rientrando l’immobile in questione nella zona di competenza del G.;
– per l’avvenuta dimostrazione della possibilità di evadere pratiche in tempi molto rapidi, secondo “una media di 18 giorni, con una evasa in soli 6 giorni”;
– per non esser stato considerato che, pur dopo l’intervenuta decadenza, il progetto approvato conservava validità per 5 anni;
perchè la soluzione consigliata dal G. – comunque adottata dal B. ed avallata dal parere favorevole del Responsabile Tecnico del procedimento – risulta essere stata più lucrosa per il Comune, rispetto ad una richiesta di sanatoria;
– per esser stata pretermessa la valenza probatoria della regolare fatturazione, da parte del B., dell’importo che, contraddittoriamente, la prospettazione accusatoria recepita dalle sentenze di merito, reputa ricevuto in nero dal proprio cliente.
6.3 In sostanza, quella che si propone è una diversa esegesi degli elementi di prova, tutti singolarmente presi in esame, anche per implicito, e valutati dalla sentenza impugnata, con motivazione lineare e congrua e, come tale, non censurabile nella presente sede di legittimità. Non senza rilevare come la prospettazione difensiva, per una parte, reiteri pedissequamente l’identica “lettura” già disattesa dal giudice territoriale, senza realmente confutarne le argomentazioni; e, per altra parte, ometta di confrontarsi con dati fortemente significativi offerti dal compendio probatorio e valorizzati dalla pronuncia in esame, primi fra tutti la prova documentale delle somme intascate dal GI. per la propria illecita attività e la provenienza proprio dall’imputato del “consiglio” di rendere una dichiarazione ideologicamente falsa per mascherare l’avvenuta effettuazione dei lavori, pur essendo stato dichiarato decaduto il permesso di costruire in origine rilasciato.
Inevitabile, pertanto, la conclusione, nel senso dell’inammissibilità anche delle censure inerenti i due capi d’imputazione anzidetti.
7. Ovvio corollario di quanto precede è la definitività dell’accertamento relativo alla condotta del G.: è stato infatti provato che costui, nell’arco di tempo dall’agosto 2003 al marzo 2011, quale indicato dal capo d’accusa di cui al capo 1) della rubrica, fu a libro paga del B., mettendo a disposizione del predetto la propria pubblica funzione dietro pagamento di un corrispettivo, variamente modulato a seconda dell’entità e dell’importanza del suo indebito contributo, concretizzatosi anche nella commissione di atti contrari ai doveri d’ufficio, oggetto di addebito nei capi d’imputazione da 2) a 5) – all’evidenza facenti parte dell’ampio ed onnicomprensivo accordo raggiunto, come puntualmente confermato dalla loro collocazione all’interno del più ampio segmento temporale di cui sopra – per un totale, complessivamente considerato, quanto meno di oltre 70 pratiche (essendo appena il caso di sottolineare che la prospettazione difensiva in ordine al più ristretto arco temporale in cui andrebbero concentrati i fatti, fermi i rilievi di ordine formale sopra svolti, ove vera, non farebbe altro che dar conto dell’ancor più intenso e sistematico raccordo indebito comunque accertato fra i due protagonisti della presente vicenda processuale).
Sulla scorta di tale premessa, può ora passarsi ad affrontare la problematica in tema di qualificazione giuridica, sollecitata tanto dalla parte pubblica quanto da quella privata (v. il motivo n. 2 del relativo ricorso, ulteriormente ripreso in sede di motivi aggiunti, seppur principalmente per confutare la prospettazione avversaria), in termini fra loro antitetici: dalla prima, al fine di correggere l’inquadramento del fatto di reato sub 1), da ricondurre, autonomamente valutato, nel paradigma di cui al vigente art. 318 c.p., per poi riconsiderare il rapporto fra detta figura criminosa e quella di cui al successivo art. 319 c.p. – di per sè applicabile agli specifici episodi criminosi oggetto delle restanti imputazioni – nel senso dell’esistenza di un’unica, protratta corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, secondo lo schema della progressione criminosa; dalla seconda, allo scopo di affermare l’applicabilità dell’attuale art. 318 c.p. ai ricordati addebiti da 2) a 5) della rubrica, ferma l’operazione ermeneutica già compiuta dal giudice distrettuale in ordine al reato di cui al capo 1).
8. Tali essendo i termini della questione, è indubbio che il punto di partenza dell’esegesi della Corte non può che essere costituito dalla disamina dell’art. 318 c.p..
Detta disposizione – la cui rubrica recita “Corruzione per l’esercizio della funzione” – rappresenta senza meno una significativa innovazione introdotta con la novella di riforma del 2012, grazie alla quale è stato recepito, a livello di esplicita normazione positiva, il dato di fondo dell’insegnamento giurisprudenziale in materia, così ponendosi termine a mai del tutto sopite polemiche.
E’ noto che, di fronte alla realtà empirica emersa in plurime esperienze processuali, connotata dall’emergere di modelli di scambio corruttivo basati sulla c.d. “messa a libro paga” del pubblico ufficiale, che in tal modo vendeva la propria funzione, la giurisprudenza penale, posta di fronte alla problematica relativa all’esistenza, o meno, di una “casella normativa” in cui collocare siffatta allarmante pratica, ebbe ad affermare la perseguibilità di detti fatti ai sensi dell’allora vigente art. 319 c.p., secondo una linea interpretativa che, manifestatasi fin con i primi arresti di questa Corte risalenti alla metà degli anni ‘90 (cfr. Sez. 6, sent. n. 4108 del 17.02.1996, Cariboni, Rv. 204440; n. 5340 del 05.03.2006, Magnano, Rv. 205076; n. 2006 del 13.08.1996, Pacifico, Rv. 206122), è poi proseguita ininterrotta e costante, malgrado le critiche, anche aspre, della prevalente dottrina.
Si disse, segnatamente, ricadere nel reato di corruzione propria non solo l’accordo illecito contrassegnato dallo scambio tra il denaro o altra utilità, da un lato, e un ben determinato o determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, dall’altro, bensì anche l’accordo avente ad oggetto una pluralità di atti non previamente fissati e però “determinabili per genus mediante il riferimento alla sfera di competenza o all’ambito di intervento del pubblico ufficiale”, ovvero i pagamenti compiuti per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale, alla stregua delle funzioni esercitate. Ciò in forza della interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione ed atto d’ufficio, che costituiva il fulcro intorno al quale il legislatore risultava aver costruito tutte le fattispecie in tema di corruzione, incentrata sull’assunto per cui la relazione sinallagmatica, che deve necessariamente ricorrere fra i due anzidetti termini strutturali del delitto di corruzione, può ravvisarsi anche in presenza della semplice individuazione del genere di atti da compiersi dal pubblico ufficiale agente, purchè caratterizzata “dalla competenza o dalla sfera di intervento del medesimo e suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non singolarmente prefissati e programmati sin dall’inizio, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto. Anche in tal caso infatti può ritenersi che la consegna di denaro al pubblico ufficiale sia stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne i favori” (cfr. la succitata sentenza n. 4108/96).
8.1 La riformulazione dell’art. 318 c.p. ha consentito il superamento di detta contrastata, ancorchè consolidata, interpretazione del dato normativo: viene meno ogni riferimento all’atto d’ufficio ed alla sua compravendita e, per l’effetto, anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua retribuzione. Il nucleo centrale della disposizione diviene l’esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato, se si fa eccezione dei “regali d’uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia”, secondo l’indicazione che compare nel comma 44 dell’unico articolo di cui in sostanza si compone la novella del 2012, ivi prevista quale disposizione di fondo del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimesso alla redazione ad opera del Governo.
Dunque, una nuova figura criminosa, nella previsione del legislatore funzionale ad una risposta più adeguata ai fenomeni di corruzione c.d. “sistemica”, emersi nella concreta fenomenologia criminale e, in quanto tali, svincolati da riferimenti al singolo atto; figura che realizza una sorta di fusione delle due fattispecie della “messa a libro paga” del funzionario infedele (come qualificata in via giurisprudenziale) e della corruzione impropria, con l’individuazione di un livello sanzionatorio autonomo, intermedio fra quello, più elevato, della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (la pregressa “corruzione propria”) e quello, sensibilmente più ridotto, della corruzione per atto d’ufficio (o “corruzione impropria”) di cui al testo antecedente dell’art. 318 c.p.. Con l’ulteriore rilievo della punibilità, in ogni caso, del privato corruttore, che la normativa previgente, per contro, escludeva, sia pur solo nell’ipotesi di corruzione c.d. “impropria susseguente”.
8.2 Nel valutare gli effetti dell’entrata in vigore della più volte citata novella n. 190 del 2012, avuto riguardo allo specifico angolo visuale che qui interessa, questa Corte ha da subito significato (cfr. Sez. 6, sent. n. 19189 dell’11.01.2013, Rv. 255073) che “Il nuovo testo dell’art. 318 c.p., così come integralmente riscritto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, non ha proceduto ad alcuna “abolitio criminis”, neanche parziale, delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha, invece, determinato un’estensione dell’area di punibilità, configurando una fattispecie di onnicomprensiva monetizzazione del “munus” pubblico, sganciata da una logica di formale sinallagma. (Principio affermato in relazione a fattispecie in precedenza qualificata come corruzione impropria)”. Assunto ribadito anche successivamente, in particolare dalla sentenza n. 49226 del 25.09.2014, Chisso, nella cui parte motiva si legge, appunto, che “Il nuovo reato di cui all’art. 318 c.p., in forza della novità del riferimento all’esercizio della funzione, ha esteso l’area di punibilità dell’originaria ipotesi della retribuzione del pubblico ufficiale per il compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio a tutte le forme di mercimonio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, salva l’ipotesi…” – su cui si tornerà a breve, nel prosieguo della presente pronuncia – “… in cui sia accertato un nesso di strumentalità tra dazione o promessa e il compimento di un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, ipotesi, quest’ultima, espressamente contemplata dall’art. 319 c.p., modificato dalla novella solo nella parte attinente alla misura della pena”.
Di qui la sicura centralità della nuova figura criminosa, che, nel regime delineato dalla L. n. 190 del 2012, si propone come la fattispecie base del sottosistema relativo alle disposizioni codicistiche in tema di corruzione, costituendo la norma di portata generale, rispetto alla quale l’asservimento della funzione che sia sfociato (anche) nella commissione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero nell’omissione o nel ritardo di un atto dovuto, si pone come norma speciale – specialità unilaterale per specificazione – che sanziona una tipologia specifica di atti a fronte del più generale e generico mercimonio della funzione, ferma l’applicazione, in tale ultima eventualità, del temperamento sanzionatorio che si ricollega all’art. 2 c.p., per il caso di fatti posti in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore del più gravoso art. 319 c.p., nella vigente formulazione.
Plurime e costanti sono le pronunce di questa Corte che ribadiscono l’assetto dei rapporti fra le due fattispecie in questione nei termini che si sono appena delineati: da Sez. 6 sent. n. 9883 del 15.10.2013 – dep. 2014, Rv. 258521 (“In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, nè specificamente individuabili “ex post”, integra il reato di cui all’art. 319 c.p., e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190)”) a Sez. 6 sent. n. 15959 del 23.02.2016, Rv. 266735 (“In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, nè specificamente individuabili “ex pose, ovvero mediante l’omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all’art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l’oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell’ufficio”), passando attraverso Sez. 6 sent. n. 47271 del 25.09.2014, Rv. 260732, n. 6056 del 23.09.2014 – dep. 2015, Rv. 262333, n. 8211 dell’11.02.2016, Rv. 266510 (cui adde anche, a contrario, n. 49226 del 25.09.2014, Rv. 261352), tutte conformi nel senso anzidetto. Con la precisazione che il descritto rapporto fra le due figure non introduce alcun elemento di irragionevolezza, per via del più mite trattamento sanzionatorio riservato a chi faccia mercede dell’intera sua funzione rispetto a chi venda un singolo atto, atteso che la fattispecie di cui all’art. 319 c.p. continua ad essere caratterizzata dal nesso sinallagmatico con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, a differenza del nuovo reato di cui all’art. 318 c.p.; non senza aggiungere che, ai fini della determinazione della contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio, occorre aver riguardo non solo all’astratta legittimità formale dello stesso, ma anche al percorso che ha condotto alla sua adozione: a significare, cioè, che ove emerga che poteri discrezionalmente spettanti al pubblico ufficiale siano stati asserviti al raggiungimento dell’esito prestabilito, con rinuncia a priori alla imparziale comparazione degli interessi in gioco – da accertarsi in fatto essere avvenuti a monte, onde evitare non consentite ingerenze nella sfera propria della P.A. – anche in tal caso l’atto si configurerà come contrario ai doveri d’ufficio, esulando perciò dalla sfera di applicabilità del vigente art. 318 c.p. (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. 6, sent. n. 18707 del 09.02.2016, Rv. 266991, nonchè Sez. 6, sent. n. 30762 del 14.05.2009, Rv. 244530, secondo cui, appunto, “In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perchè vietati da atti imperativi) o illegittimi (perchè dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità. (Fattispecie relativa a pagamenti di fatture effettuati da un’azienda ospedaliera con tempi anticipati rispetto all’ordine cronologico, sebbene le sofferenze di cassa impedissero la regolare e puntuale liquidazione di quanto dovuto ai vari fornitori di beni e servizi ospedalieri)”).
9. La prima, pur parziale, conclusione che s’impone, dunque, è che è sicuramente nel giusto il ricorrente P.G. allorchè denuncia, con riferimento all’imputazione di cui al capo 1) della rubrica, l’erronea applicazione della legge penale, resa manifesta dalla illogicità della motivazione posta a sostegno della statuizione adottata.
Invero, è la stessa sentenza impugnata che, premessa la necessità, elusa dalla pronuncia del Tribunale, di confrontarsi con le modifiche normative introdotte dalla L. n. 190 del 2012 – esigenza evidentemente indefettibile, già alla base del disposto annullamento, da parte di questa Corte, della sentenza di condanna a carico (tra gli altri) del B., per i medesimi fatti: cfr. Sez. 6, sent. n. 21026 del 07.05.2014 – ripercorre gli elementi di novità propri del testo modificato dell’art. 318 c.p. nei termini che si sono in precedenza sintetizzati, asserendo quindi, in relazione ai fatti descritti nell’imputazione sub 1), che, “ancorchè risulti essere provato che il flusso di denaro indirizzato da B. verso il “tecnico istruttore” G. evidenzi la soggezione sua al corruttore, non risultando venire in rilievo condotte qualificate dal compimento da parte dell’incaricato di pubblico servizio di uno o più determinati atti “contrari” ai doveri di ufficio, dovrebbe trovare applicazione la più favorevole disciplina del “nuovo” art. 318 c.p.”, salvo poi concludere, così spiegando il ricorso al modo condizionale (viepiù rimarcato dai caratteri corsivi del testo), che, essendosi al cospetto di condotte “che si collocano nel tempo in epoca compresa tra il mese di agosto dell’anno 2003 e il mese di marzo del 2011, la legge posteriore (“nuovo” art. 318 c.p.) prevedendo pene più severe, resta favorevolmente applicabile la meno rigorosa disciplina sanzionatoria prevista ante-riforma dell’art. 318 c.p. vigente al momento del fatto”. Conclusione che è tuttavia inficiata da manifesta contraddittorietà, avendo il giudice distrettuale omesso di tenere in considerazione ciò che egli stesso aveva poco prima ricordato, a proposito dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema di vendita della funzione in epoca antecedente alla novella del 2012, in ossequio alla quale il capo d’imputazione, nella sua originaria formulazione, aveva appunto rubricato la condotta contestata in seno all’art. 319 c.p. (previgente) e art. 81 c.p. (oltre che art. 321 c.p., con riferimento al B.).
10. Come anticipato, tale affermazione, lungi dal rappresentare l’approdo conclusivo, è solo il punto di partenza del discorso ulteriore, peraltro espressamente sollecitato dal ricorrente P.G. con i motivi di cui ai punti 3) e 4) del proprio atto d’impugnazione.
E’ un fatto oggettivo che i singoli episodi di corruzione “propria” rubricati ai capi 2), 3), 4) e 5) della rubrica – per i quali la non contrarietà ai doveri d’ufficio, ipotizzata in chiave difensiva in termini non a caso astratti, è clamorosamente smentita dalla stessa ricostruzione in fatto convergentemente compiuta dai giudici veneziani di primo e secondo grado, quale sopra illustrata – non solo sono stati consumati all’interno dell’arco temporale durante il quale il G. è stato a libro paga del B., ma sono anch’essi espressione tangibile e concreta della medesima vendita della funzione da parte del suddetto infedele e venale funzionario, posto che s’inseriscono appieno in seno all’attività esercitata dal G., ovvero su cui aveva comunque modo d’influire in ragione del suo ruolo, attività che il succitato B. era interessato affinchè fosse piegata a suo favore.
Per l’effetto, è irragionevole prospettare una duplice e parallela vendita delle funzioni da parte del G. – l’una funzionale alla commissione di atti conformi ai doveri d’ufficio e l’altra esitata contestualmente nell’adozione di atti contrari a detti doveri – giacchè il dato fattuale incontestabile, che scaturisce dalla concorde ricostruzione operata in sede di merito, è quello della presenza di un unico e continuativo rapporto, che ha avvinto per molti anni il G. (tra gli altri) al B. e nell’ambito del quale, a mò di picchi che esprimono il punto più alto della condotta contra ius del funzionario comunale qui imputato, s’inserisce la commissione degli specifici atti contrari ai doveri d’ufficio di cui si è detto.
11. L’affermazione che precede vale ad introdurre il passaggio conclusivo del ragionamento di questa Corte, nel senso dell’unicità del reato ravvisabile nella peculiare vicenda in esame.
E’ stato già condivisibilmente affermato (cfr. Sez. 6, sent. n. 3043 del 27.11.2015 – dep. 2016, Rv. 265619; prima ancora, nello stesso senso, v. Sez. 6, sent. n. 49226 del 25.09.2014 già cit.) che, “In tema di corruzione, l’art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell’asservimento della funzione pubblica (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l’esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonchè di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative facenti capo ad altro coindagato)”: invero, pur essendo fuor di dubbio che l’accettazione della promessa della dazione di denaro o altra utilità è elemento idoneo ad integrare la consumazione del reato, ben può accadere – ed è anzi l’eventualità nella prassi più frequente – che la condotta illecita non si arresti a tale stadio e prosegua mediante l’effettiva ricezione di plurime dazioni indebite provenienti dal privato corruttore, nel qual caso rimane comunque fermo il fattore unificante dell’esercizio della funzione pubblica (e, correlativamente, della vendita della stessa), onde non si avranno tanti reati quante sono le dazioni intervenute, bensì un unico ed unitario reato, di cui la prima dazione varrà ad individuare il momento iniziale della consumazione, mentre l’ultima coinciderà con quello terminale.
Tali argomentazioni conservano intatta la loro validità, qualora ci si trovi in presenza di fatti di corruzione propria che, lungi dal poter essere apprezzati come singole ed autonomi monadi, costituiscano i punti di emersione, per la maggior gravità che è loro propria in forza del già rilevato sinallagma con un atto contrario ai doveri d’ufficio, della vendita della funzione esistente a monte (conf., in parte motiva, Sez. 6., sent. n. 8211/16 e n. 49226/14, entrambe cit.), ben potendo sul punto richiamarsi anche la giurisprudenza antecedente la novella del 2012, che – come detto in precedenza – riconduceva la vendita della funzione nell’alveo dell’art. 319 c.p., pur in assenza di uno specifico atto d’ufficio.
Del resto, la ricostruzione giuridica della vicenda in termini di concorso formale tra le due fattispecie di cui all’art. 318 c.p. (nuovo testo) ed all’art. 319 c.p. – unica alternativa possibile – striderebbe con la più volte sottolineata unitarietà della vicenda concreta. Laddove tale dato empirico appare suscettibile di altro e più aderente inquadramento giuridico, sulla scorta del ricorso all’istituto dell’assorbimento: ciò in quanto la vendita della funzione che, anzichè risultare circoscritta alla sola commissione di atti conformi ai doveri d’ufficio, contempli, ove necessario, anche la consumazione di atti contrari ai doveri anzidetti realizza una forma di progressione criminosa rispetto alla ineludibile base di partenza dell’intera vicenda (cfr. Sez. 6, sent. n. 49226/14 cit.: “In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l’impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all’art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente”).
Il che si conforma, peraltro, all’ulteriore insegnamento di questa Corte, costante nell’affermare “che l’art. 318 c.p. non abbia coperto integralmente l’area della vendita della funzione, ma soltanto quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio o in cui l’oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell’ufficio” (così, in parte motiva, Sez. 6, sent. n. 47271/14 cit.; adde anche la pure citata sent. n. 8211/16).
12. Tirando le fila del complessivo discorso fin qui sviluppato, si ha, dunque, che l’unicità del reato di corruzione propria di cui si è reso responsabile il G. comporta l’annullamento della declaratoria di prescrizione di cui alla sentenza impugnata, tanto con riferimento ai fatti sub 1), limitatamente alle condotte commesse antecedentemente al (OMISSIS), quanto dei fatti sub 3), oltre che il rigetto della sollecitazione difensiva, avanzata in sede di motivi aggiunti, di applicazione della medesima causa estintiva in relazione al reato di cui al capo 2) della rubrica, isolatamente considerato.
Di qui il rinvio del processo ad altra sezione della Corte d’appello che, esclusa per quanto detto la possibilità di apportare aumenti a titolo di continuazione, dovrà far luogo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, avendo quale limite invalicabile non già la pena base adottata dallo stesso giudice distrettuale quale premessa del proprio calcolo, bensì quella complessiva di anni due e mesi sei di reclusione, pari alla pena detentiva totale di anni due e mesi dieci irrogata dal Tribunale, depurata di mesi quattro, corrispondenti alla eliminazione dell’aumento per il reato sub 3, conteggiato due volte dallo stesso primo giudice, atteso che su detto punto non vi è stata impugnazione alcuna ad opera del P.G..
Ciò comporta altresì l’assorbimento tanto della doglianza difensiva di cui al primo motivo di ricorso, in tema di violazione del divieto di reformatio in peius per via del maggior aumento apportato dal giudice d’appello per il reato sub 4), quanto di quella oggetto dell’ottavo motivo di ricorso, in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale, quest’ultimo necessariamente condizionato dalla corretta determinazione del quantum di pena finale e pertanto rimesso esso pure alla libera decisione del giudice del rinvio.
Non così, invece, per ciò che concerne il settimo profilo di censura nell’interesse dell’imputato, inerente all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte veneziana ha dato puntualmente conto delle ragioni che l’hanno determinata alla statuizione negativa in tema di attenuanti generiche (peraltro neppure formalmente richieste all’esito del giudizio di primo grado, alla luce delle conclusioni riportate nell’intestazione della relativa sentenza), ragioni ricondotte all’assenza di elementi concreti suscettibili di essere a tal fine valorizzati, non essendosi ritenuto rivestire siffatta valenza il positivo curriculum professionale del G. (asseritamente “uno degli istruttori di riferimento della zona, più preparato, veloce e con un buon rapporto con i professionisti”, come confermato dal massimo punteggio riportato nelle schede di valutazione annuali), alla luce della “riscontrata gravità e complessità della corruzione descritta, connotata dall’ininterrotto asservimento delle descritte qualità all’interesse di B.”. Nel che non è dato ravvisare alcuna incongruenza logica, tanto meno nei termini di manifesta evidenza che soli legittimano l’intervento censorio di questa Corte, al di là della non consentita diversa “lettura” dei medesimi elementi valutati dal giudice distrettuale, quale di fatto proposta dalla difesa del ricorrente.
13. Del pari intangibile, infine, è la statuizione in tema di risarcimento del danno, liquidato complessivamente in via equitativa in Euro 30.000,00 (cfr. il decimo motivo del ricorso del G.).
La Corte veneta, dopo aver premesso che “le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria” e legittimano pertanto il ricorso alla valutazione equitativa del giudice, ha provveduto alla enunciazione dei parametri utilizzati in funzione della quantificazione del danno”, ribadendo la correttezza dell’indicazione già offerta dal Tribunale, incentrata sulla valorizzazione della “gravità”, “complessità” e “durata” della condotta delittuosa posta in essere dal G. e, per l’effetto, della “percezione, dal punto di vista esterno al plesso amministrativo di appartenenza del funzionario infedele, della corruzione dilagante al suo interno”, avente, quale corollario necessitato della presente fattispecie, “la perdita di prestigio ed il grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dell’Amministrazione”: ciò che, contrariamente all’assunto difensivo, costituisce motivazione ampiamente sufficiente a dar conto della liquidazione compiuta, rendendo inammissibile, per manifesta infondatezza, la dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
L’esito del ricorso impone la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla costituita parte civile, nella misura di giustizia di cui al dispositivo che segue, avuto riguardo all’attività svolta.

P.Q.M.

Riqualificati i fatti di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) in un unico reato ex art. 319 c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio e la sospensione condizionale della pena, rigetta nel resto il ricorso di G.A.M..
Condanna l’imputato alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile Comune di Venezia, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016.

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