Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 7 ottobre 2016, n. 20239

Ha diritto a ricevere l’equo compenso ex articolo 64, comma 2, del codice della proprieta’ intellettuale il direttore scientifico della ricerca che ha portato a delle invenzioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 7 ottobre 2016, n. 20239

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso, e indica per le comunicazioni relative al processo il fax (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso: fax n. (OMISSIS) e p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2305/12 della Corte d’appello di Roma emessa in data 20 marzo 2012 e depositata il 30 aprile 2012, R.G. n. 5874/10;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. (OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) s.p.a. per ottenere la sua condanna all’equo premio, di cui all’articolo 64 del codice della proprieta’ intellettuale, relativamente a quattro invenzioni industriali derivanti dall’attivita’ dell’equipe di ricerca, finalizzata allo sviluppo dell’angiogenesi, di cui il (OMISSIS) era direttore scientifico, invenzioni che erano gia’ state brevettate da (OMISSIS) s.p.a..

2. Si e’ costituita (OMISSIS) s.p.a. che ha contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’equo premio dato che il (OMISSIS) non aveva svolto attivita’ di ricerca produttiva di invenzioni ed era stato menzionato nei certificati di brevetto solo perche’ ne aveva curato il rilascio in qualita’ di rappresentante della societa’ datrice di lavoro.

3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5264/2010 del 20 gennaio – 1 agosto 2010, ha accertato il diritto del (OMISSIS) all’equo premio, in relazione a quattro invenzioni industriali oggetto di brevettazione realizzate anche grazie alla sua attivita’ di ricerca e inventiva, svolta senza alcun corrispettivo nell’ambito del rapporto di lavoro con (OMISSIS).

4. Ha proposto appello la s.p.a. (OMISSIS) rilevando che in realta’ l’attivita’ svolta dal (OMISSIS) era quella di direttore tecnico chiamato a dotare i ricercatori dei mezzi e delle apparecchiature necessarie. La societa’ appellante ha censurato la valutazione delle prove operata dal Tribunale e la decisione sulla decadenza di (OMISSIS) dall’escussione di alcuni testi. Ha contestato il carattere di invenzione in equipe trattandosi invece di “opera complessa” e quello di invenzione di azienda. Ha rilevato che l’attivita’ svolta dal (OMISSIS) era stata remunerata come direttore tecnico del progetto di ricerca. Ha sostenuto la irrilevanza ai fini del decidere dell’intestazione del brevetto.

5. Si e’ costituito (OMISSIS) che ha eccepito la novita’ della difesa relativa alla sua qualita’ di direttore tecnico.

6. La Corte di appello con sentenza n. 2305/12 ha confermato la decisione del Tribunale.

7. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

8. Si difende con controricorso (OMISSIS).

Ritenuto che:

9. Con il primo motivo di ricorso si deduce error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4 – nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado per difetto d’integrita’ del contraddittorio – violazione dell’articolo 102 c.p.c. anche in relazione alla L. n. 633 del 1941, articolo 10 e Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 6. Secondo la societa’ ricorrente alle invenzioni di gruppo si applicano le norme della comunione per quanto stabilito dagli articoli citati della legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941) e del codice della proprieta’ industriale e pertanto l’azione di accertamento della proprieta’ comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarita’ del diritto di proprieta’, e’ relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario e da’ luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario.

10. Il motivo e’ infondato perche’ nella presente controversia non ricorre l’ipotesi di un litisconsorzio necessario. L’azione proposta dal (OMISSIS) non e’ intesa infatti all’adempimento di un’obbligazione inscindibilmente connessa rispetto a quella relativa agli altri partecipi dell’invenzione avvenuta nell’ambito della esecuzione del contratto di lavoro subordinato. Il diritto al premio non costituisce un diritto unitario per tutti i partecipanti all’attivita’ che ha determinato l’invenzione e non puo’ essere confuso o assimilato con il diritto di proprieta’ intellettuale. Sotto quest’ultimo profilo, come ha chiarito da tempo la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. sezione lavoro n. 7161 del 21 luglio 1998), la conseguente appartenenza, a titolo originario, al datore di lavoro dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione rappresenta un sensibile scostamento rispetto al principio fondamentale in materia di brevetti secondo cui e’ l’autore dell’invenzione ad essere titolare dei diritti di utilizzazione economica. Nell’invenzione di azienda la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo, sicche’ il conseguimento di questo non rientra nell’attivita’ dovuta, anche se resta pur sempre collegato ad essa, e non e’ specificamente retribuito. In luogo dello specifico corrispettivo la legge prevede, infatti, l’equo premio che risponde alla logica di indennizzare il dipendente espropriato del diritto di utilizzazione dell’invenzione.

11. Per quanto riguarda invece la rilevanza della singola posizione soggettiva ai fini dell’accertamento del diritto al premio e della sua quantificazione la giurisprudenza di legittimita’ ha altresi’ specificato che, in tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, il criterio di legge previsto sia dal Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, articolo 23, sia dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 64, e’ sostanzialmente quello dell’importanza della invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonche’ del contributo che questi ha percepito dall’organizzazione del datore di lavoro (Cass. sez. lavoro, n. 8368 del 9 aprile 2014). La presente controversia riguarda l’accertamento nei confronti della societa’ datrice di lavoro della sussistenza del diritto del (OMISSIS) al premio e non la sua quantificazione che sara’ eventualmente oggetto di un separato giudizio cosicche’ perde di rilievo anche la difesa di parte ricorrente relativa alla pretesa attribuzione esclusiva al (OMISSIS), in difetto di integrazione del contraddittorio, del premio di invenzione in danno degli altri partecipi dell’invenzione.

12. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex articolo 360, n. 3 violazione per disapplicazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 45, 46, 48, 49, 62 e 64. Ritiene la ricorrente che anche nelle invenzioni realizzate da un gruppo di ricercatori debba essere accertato lo svolgimento di una attivita’ creativa determinante ai fini dell’invenzione da parte di ogni singolo partecipante al lavoro di gruppo. Requisito che secondo la ricorrente non e’ stato affatto accertato con riferimento al (OMISSIS) con conseguente violazione dell’articolo 64 del codice della proprieta’ intellettuale.

13. Con il terzo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – erronea valutazione della deposizione dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) – Omessa valutazione della nota del dott. (OMISSIS) del 2 febbraio 2006. La ricorrente contesta la valutazione delle prove testimoniali e delle altre acquisizioni istruttorie compiuta dalla Corte di appello che l’ha portata a ritenere la partecipazione attiva del (OMISSIS) alla ricerca da cui e’ scaturita l’invenzione.

14. I due motivi investono la decisione di merito sul diritto del (OMISSIS) al premio in quanto partecipante all’attivita’ di ricerca. Si tratta di censure che sono intese a un sindacato di merito inammissibile in questa sede una volta accertata, come appare inevitabile, la esaustivita’ e logicita’ della motivazione della Corte di appello. I giudici del merito hanno infatti riscontrato la qualita’ del (OMISSIS) di direttore scientifico della ricerca, il suo accreditamento presso il MUST, la sua effettiva direzione dell’equipe di ricercatori, concretizzatasi in un continuo monitoraggio e discussione della stessa nelle periodiche riunioni con gli altri ricercatori. Per altro verso nessuna prova e’ stata ritenuta dai giudici del merito idonea a smentire la effettiva direzione scientifica e organizzativa della ricerca da parte del (OMISSIS) e a confermare la tesi di parte ricorrente sul carattere meramente burocratico e esecutivo del ruolo svolto all’interno dell’equipe. La Corte di appello ha quindi ritenuto del tutto inattendibile e smentito dalle deposizioni testimoniali e dalla registrazione, da parte di (OMISSIS), dei brevetti, con l’indicazione del (OMISSIS) quale inventore insieme agli altri ricercatori, l’assunto della (OMISSIS) secondo cui il (OMISSIS), in realta’, si disinteresso’ del suo compito di coordinatore e direttore scientifico accreditato della ricerca lasciandola alla libera iniziativa dei singoli ricercatori.

15. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 6.200 di cui 200 Euro per spese.

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