Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 ottobre 2016, n. 20319

Deve essere esclusa l’antisindacalità della condotta datoriale di diniego di autorizzazione ad assemblea all’esterno della sede dell’azienda, quando non vi sia l’individuazione di un luogo idoneo, non identificabile in un mero spazio aperto, anche per l’impossibilità di operare la selezione dei partecipanti esterni ricavabile dall’art. 20, comma 3 dello Statuto dei lavoratori.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 10 ottobre 2016, n. 20319

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8060 – 2011 proposto da:
– (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocati (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– (OMISSIS), persona del Segretario Regionale pro tempore, nonche’ del suo Responsabile Area Contrattuale Ferrovieri Regionale, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– (OMISSIS), in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
Nonche’ da:
(OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
– (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in alti;
– (OMISSIS), in persona del Segretario Regionale pro tempore, nonche’ del suo Responsabile Area Contrattuale Ferrovieri Regionale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– (OMISSIS), in persona del Segretario pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 5613/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2010 r.g.n. 10900/2007;
udita la relaziono della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni;
udito l’Avvocato (OMISSIS) in proprio e per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESIA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

FATTO

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato l’antisindacalita’, su ricorso a norma della L. n. 300 del 1970, articolo 28, delle OO.SS. (OMISSIS) di Roma Centro, (OMISSIS) e (OMISSIS), del diniego di autorizzazione datoriale all’assemblea sindacale del 17 novembre 2005 in orario lavorativo all’esterno di (OMISSIS) e non anche a quella del 29 novembre 2005 indetta dalla sola (OMISSIS)), con sentenza 25 marzo 2010, revocava il suddetto decreto di comportamento antisindacale.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, in ipotesi, l’attualita’ della condotta antisindacale datoriale della violazione di norme della contrattazione collettiva nazionale regolanti lo svolgimento delle corrette relazioni sindacali (come appunto qualora siano lesi il diritto di informazione e di consultazione dell’organizzazione sindacale, incidenti sull’immagine ed il rispetto della sua funzione), per il perdurare dei suoi effetti. Ma ne escludeva, tuttavia, la ricorrenza nel merito per l’omessa specificazione, nella richiesta sindacale, di alcun luogo esterno all’unita’ produttiva di celebrazione dell’assemblea, per il generico riferimento all'”esterno” di (OMISSIS).
Con atto notificato il 25 marzo 2015, (OMISSIS) di Roma Centro, (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione con unico motivo, cui resistono (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale pure con unico motivo, cui le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, le ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 20, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la sufficienza dell’indicazione, nella comunicazione del 14 novembre 2005, di svolgimento dell’assemblea all’esterno della sede delle societa’ datrici di (OMISSIS), in assenza di alcuna ulteriore specificazione richiesta dalla norma denunciata e nell’inapplicabilita’ dell’articolo 4 del contratto aziendale, richiamato nella sentenza impugnata (secondo cui “Per le assemblee di cui al precedente punto 2.1 indette congiuntamente da almeno tre delle OO.SS. stipulanti il presente accordo… in caso di indisponibilita’ di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unita’ produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle OO.SS. richiedenti e alle RSU almeno due giorni prima della data prevista”), in quanto peggiorativo della norma di legge e indirizzato alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e non alle RSU (semplici destinatarie di una comunicazione), dalle quali invece era stata indetta l’assemblea nel caso di specie.
Con motivo parimenti unico, le controricorrenti deducono, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 28, ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per difetto di attualita’ della condotta antisindacale addebitata alle societa’ datrici per l’esaurimento dei suoi effetti lesivi (pure genericamente rappresentati e contraddittori rispetto ai requisiti del mezzo di tutela immediata, alternativo agli altri in via ordinaria, in funzione anche della rimozione dei suoi effetti), in considerazione dell’autorizzazione delle assemblee sindacali del 5 e 6 dicembre 2005, richieste con nota del 29 novembre 2005. L’unico motivo di ricorso principale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 20, per sufficiente indicazione, nella comunicazione 14 novembre 2005, di svolgimento dell’assemblea all’esterno della sede di (OMISSIS) delle societa’, e’ infondato. Fermo il principio del libero esercizio del diritto di riunione, ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 20, all’interno o all’esterno del luogo di lavoro, esso puo’ tuttavia essere limitato dalla legge e dalla eventuale contrattazione collettiva (Cass. 19 novembre 2014, n. 24670): quest’ultima, in particolare, puo’ assicurare migliori condizioni, a norma del primo comma della disposizione denunciata e modulare ulteriormente, anche attraverso contratti di lavoro aziendali, l’esercizio del diritto di assemblea (articolo 20, u.c. L. cit.).
Nel caso di specie, l’articolo 6, p.to 3 CCNL delle attivita’ ferroviarie del 16 aprile 2003, applicabile ratione temporis, regola le assemblee indette durante l’orario di lavoro nei limiti complessivi di dieci ore annue retribuite, conforme alla previsione dell’articolo 20, comma 1, L. n. 300 del 1970, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale.
E nel Contratto aziendale di gruppo FS e di confluenza al suindicato CCNL, in pari data 16 aprile 2003, l’articolo 4, p.to 2 contiene una disciplina migliorativa rispetto a quella legale, determinando il monte ore individuale di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 3 dell’articolo 6 del CCNL sopra citato, in dodici ore annue.
Sempre in riferimento a tali assemblee, l’articolo 4 p.to 2.2 stabilisce quindi che, qualora indette congiuntamente da almeno tre delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo e solo per tre volte nell’anno, “in caso di indisponibilita’ di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unita’ produttive interessate debbano congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno due giorni prima della data prevista; mentre per eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2”, riguardanti analoga individuazione di locale adatto al di fuori dell’azienda, in caso di indisponibilita’ di idoneo locale aziendale nell’ipotesi di assemblee al di fuori dell’orario di lavoro.
Appare evidente la regola della possibilita’ di tenere le assemblee (sia durante che al di fuori dell’orario di lavoro) anche in locale extraziendale, purche’ previamente individuato come idoneo; ed una tale disposizione appare certamente non peggiorativa della disciplina legale (che sul punto nulla stabilisce, rimettendo anzi una piu’ compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva anche aziendale) e pertanto non lesiva di alcun diritto sindacale.
E la regola vale, al contrario di quanto infondatamente preteso dalle OO.SS. ricorrenti (in particolare a pg. 14 del ricorso) anche per l’indizione di assemblea dalle RSU.
E’ stato, infatti, riconosciuto il subentro dei loro componenti ai dirigenti delle RSA nella titolarita’ di diritti, permessi e liberta’ sindacali del titolo terzo della L. n. 300 del 1970 (tra i quali il diritto di riunione dell’articolo 20), ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, con esclusione del diritto ai permessi retribuiti contemplati dalla L. n. 300 del 1970, articolo 30, contenuto nel titolo quarto di tale legge (Cass. 22 luglio 2014, n. 16637). E l’accordo interconfederale e’ espressamente richiamato dall’articolo 5, p.to 1 del Contratto aziendale di confluenza citato, che al p.to 4 attribuisce alle RSU la titolarita’ esclusiva dei diritti, poteri, permessi, liberta’ sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo terzo citato.
Alla luce delle superiori argomentazioni deve allora essere esclusa l’antisindacalita’ della condotta datoriale di diniego di autorizzazione ad assemblea “all’esterno” della sede di (OMISSIS): siccome priva dell’individuazione di alcun luogo idoneo, non identificabile in un mero spazio aperto, anche per l’impossibilita’ di operare quella selezione di partecipanti esterni ricavabile dalla L. n. 300 del 1970, articolo 20, comma 3.
Tanto escluso con il rigetto del mezzo scrutinato, l’unico motivo di ricorso incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 28, ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, per difetto di attualita’ della condotta antisindacale addebitata alle societa’ datrici, e’ inammissibile.
Ed infatti le societa’ datrici difettano di interesse all’impugnazione, non essendo rimaste soccombenti in giudizio.
La Corte territoriale ha premesso un’ampia trattazione (da pg. 4 al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza) sul punto pregiudiziale dell’attualita’ di una condotta antisindacale consistente, come appunto quella denunciata dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori nei confronti delle odierne societa’ datrici, in una violazione di norme della contrattazione collettiva nazionale regolanti lo svolgimento delle corrette relazioni sindacali, qualora siano lesi il diritto di informazione e consultazione dell’organizzazione sindacale incidenti sull’immagine ed il rispetto della sua funzione; e ne ha ritenuto la sussistenza, per il perdurare dei suoi effetti, cosi’ in effetti respingendo il primo motivo di appello delle predette societa’, avente un tale oggetto.
Tuttavia, la sua reiezione non ha comportato alcuna soccombenza delle societa’, posto che la stessa Corte ha poi escluso, nel merito (per le ragioni esposte negli ultimi tre capoversi di pg. 6 della sentenza), la concreta sussistenza del comportamento specificamente denunciato come antisindacale, scrutinato nel motivo di ricorso principale respinto: cosi’ interamente revocando il decreto emesso nei loro confronti dal Tribunale ai sensi della L. n. 300 del 1970, articolo 28.
E’ noto che, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., postuli la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione: sicche’, deve essere apprezzato in relazione all’utilita’ giuridica che possa derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 4 maggio 2012, n. 6770), non potendo consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass. 15 gennaio 2016, n. 594).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilita’ di quello incidentale, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le spese del giudizio tra le parti.

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