Falso ideologico e abuso di ufficio per l’attestazione non veritiera di un numero di presenze presso l’istituto scolastico che in realtà era inferiore ai tre quarti dell’orario annuale (come previsto dall’articolo 14 del Dpr 122/2009).
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 24 febbraio 2017, n. 9155
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/03/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di tutti gli imputati.
RITENUTO IN FATTO
il procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno ha impugnato la sentenza di proscioglimento “perche’ il fatto non sussiste” emessa dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Salerno nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), imputati dei reati di cui agli articoli 81, 110, 479 e 323 c.p..
La vicenda sostanziale consisteva nella attivita’ svolta dall’istituto paritario Istituto (OMISSIS), che aveva consentito l’accesso agli esami di maturita’ a persone che non rispettavano l’obbligo minimo di frequenza di tre quarti dell’orario annuale, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, articolo 14. Secondo l’accusa, i registri di classe riportavano falsamente la presenza a scuola di allievi che, invece, erano assenti e tale circostanza era dimostrata nei vari casi dal fatto che i soggetti interessati risultavano presenti nei luoghi di lavoro, in alcuni casi in citta’ di residenza assai lontane. I vantaggi indebiti erano, ovviamente, oltre che per gli studenti, per i gestori della scuola che ottenevano l’iscrizione di allievi che altrimenti non si sarebbero rivolti a loro.
Il PM aveva quindi formulato contestazioni di falso ideologico nella attestazione falsa sul registro di classe, nonche’ di abuso di ufficio nell’aver procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale violando le norme sull’accesso all’esame.
Il giudice per l’udienza preliminare, pur confermando la configurabilita’ delle accuse, ha ritenuto, pero’, la sussistenza di tali reati soltanto per coloro per i quali vi era stato sicuramente un numero di assenze superiore a quello massimo consentito per l’accesso all’esame di Stato (44 giorni) mentre, per altri allievi, ha rilevato che la prova era limitata ad un minore numero di giorni. Pertanto la partecipazione all’esame era comunque legittima ed allo stesso modo il conseguimento del diploma; in un caso, poi, il candidato era stato comunque bocciato ed in un altro neanche ammesso all’esame.
Per (OMISSIS) ha rilevato la compatibilita’ fra impegno lavorativo e partecipazione alle lezioni, in modo da mancare del tutto la prova del falso in atto pubblico con quanto ne consegue in tema di abuso di ufficio.
Con riferimento, quindi, ai casi in esame, nei quali il numero di assenze non impediva la partecipazione all’esame, il gup ha ritenuto che “la partecipazione legittima all’esame e la relativa legittima acquisizione del diploma ha come effetto primario… di relegare tale falso di cui all’articolo 479 c.p., nella categoria dei falsi innocui non avendo lo stesso avuto alcun effetto sull’alunno regolarmente e legittimamente ammesso all’esame che ha in modo del tutto conforme a legge superato acquisendo il relativo diploma”… “Il falso sul registro di classe in relazione alla sua presenza deve ritenersi inutile o innocuo essendo rimasto incapsulato nell’ambito scolastico senza riverberare alcun effetto giuridico esterno per la inutilita’ ai fini della legittima partecipazione all’esame e per il conseguimento del diploma…”.
Inoltre, quanto all’abuso di ufficio, il mancato superamento del monte ore massimo di assenza “… Non comporta quindi alcuna violazione di regolamento in grado di integrare il delitto di cui all’articolo 323 c.p., sotto il profilo dell’indebito vantaggio patrimoniale rappresentato dal conseguimento del diploma di maturita’”. Dato ritenuto ancor piu’ significativo per (OMISSIS), che non aveva neanche conseguito il diploma.
Il giudice disponeva il proscioglimento anche per (OMISSIS) e (OMISSIS) che avevano svolto nella classe quinta una sola ora di supplenza ciascuna, rispettivamente alla sesta ed alla quarta ora. In particolare, riteneva decisivo che la attestazione sulle presenze non era stata fatta da loro bensi’ dall’insegnante della prima ora, non potendosi attribuire alle due imputate la responsabilita’ per la mancata verifica/falsa attestazione.
Il ricorso sviluppa un unico motivo di violazione di legge. Osserva che erroneamente si e’ ritenuto che il fatto che il reato di falso non presenti in concreto un ulteriore pregiudizio rispetto al bene primario protetto, che e’ quello della fede pubblica, possa rendere il reato inoffensivo. In tal modo il bene primario sarebbe del tutto svalutato.
Peraltro si trasformerebbe il reato di condotta – quale e’ il falso documentale – in reato di evento, condizionando la sua punibilita’ alla realizzazione dell’effetto cui e’ finalizzata la condotta. Quanto al concetto di falso innocuo, rammenta il PG che e’ tale quello che non e’ in grado di indurre in errore, circostanza che nel caso di specie certamente non ricorre, mentre il falso inutile puo’ essere solo quello risultante affetto da tali vizi da non essere in grado di assolvere funzione probatoria. Per quanto riguarda l’abuso di ufficio, va ritenuto configurato almeno a livello di tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato, salvo per la posizione di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per queste ultime, la ragione del proscioglimento e’ stata la acquisita certezza di non essere state loro ad attestare fittiziamente la presenza nelle rare occasioni in cui sono state nella classe quinta nonche’ la assenza di ragioni per ritenere che abbiano avuto consapevolezza dell’altrui falsa attestazione e voluto mantenerla. Sul punto il PG non ha sviluppato alcun argomento e, del resto, e’ sostanzialmente l’unico punto condivisibile di una motivazione per il resto erronea.
Quanto ai reati di falso, va innanzitutto rammentato come la situazione in esame e’ gia’ stata considerata da questa Corte e, appunto, la falsa attestazione nel registro di classe e’ stata ritenuta integrare il dato reato “Sez. 5, Sentenza n. 9793 del 23/02/2006 Ud. (dep. 21/03/2006) Rv. 234238: In tema di falso documentale, integra il reato di falso ideologico (articolo 479 cod. pen.), la condotta del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni – frequenza che consentiva di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, in quanto tali esenti dall’esame preliminare su tutte le materie del corso -, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualita’ di pubblico ufficiale, in quanto l’insegnamento e’ pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla L. 19 gennaio 1942, n. 86, e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico”.
Di questa lettura, invero, non sembra dubitare il giudicante che, invece, ritiene che il reato di falso sia “innocuo” o “inutile” quando non abbia avuto, valutato ex post, concreta utilita’. Ragionamento che, se fosse conforme a norma e, ancor prima, a logica, in altri ambiti dovrebbe portare ad escludere, nel concorso di persone, la responsabilita’ del “palo” se la polizia non si e’ presentata e la configurabilita’ del tentativo di reato quando, ex post, fattori esterni, esistenti ma non noti al reo (es. rapina con coltello a soggetto risultato, poi, armato di pistola) abbiano reso impossibile realizzare gli interessi concreti perseguiti dal reo.
Nel caso di specie, i primi quarantatre falsi, secondo il gup, rappresenterebbero dei falsi innocui/inutili sino alla commissione del quarantaquattresimo.
La lettura logica e conforme a legge della norma incriminatrice, che come rammenta l’ufficio impugnante e’ di condotta, e’ che il falso idoneo ad ingannare (ed e’ pacifico che quelli in questione lo fossero) non e’ “grossolano”; che il falso che puo’ produrre gli effetti di fare risultare una condizione giuridica significativa (quale e’ la presenza in classe per gli effetti sulla carriera scolastica) non e’ affatto “innocuo”; che il concetto di utilita’ riferito a garantirsi un adeguato vantaggio personale nel caso concreto non e’ certo condizione del reato per il quale sia sufficiente una alterazione del vero con effetti giuridicamente rilevanti. Non puo’ che rammentarsi come la comune interpretazione del “falso grossolano” e’ che sia quello tale da essere riconoscibile immediatamente dalla generalita’ delle persone senza particolari conoscenze e/o senza indagini.
Per quanto riguarda l’abuso di ufficio, e’ parimenti erronea la affermazione che la inutilita’ ex post della condotta di creare l’apparenza di false presenze non consenta in assoluto di configurare tale reato, potendo essere valutata la condotta sotto il profilo dell’essere integrato il tentativo (ammissibile per il reato di abuso di ufficio: Sez. 6, n. 26617 del 01/04/2009 – dep. 26/06/2009, Masella, Rv. 24446501).
La valutazione da farsi, se del caso, e’ quella della possibilita’ di concorso con il reato di falso (diversamente risolta a seconda che la condotta si esaurisca o meno nella commissione del reato di falso ideologico: si vedano: Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013) Rv. 254304 e Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258205 si vedano). Non si tratta, pero’, di questione che debba essere risolta in fase di udienza preliminare in cui, di norma, e’ legittimo procedere a contestazioni alternative (In presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attivita’ dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, e’ legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di piu’ reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato e’ messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si sviluppera’ il dibattito processuale. (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 – dep. 15/01/2008, Laurelli, Rv. 23863601).
La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio quanto agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ripetersi l’udienza preliminare. Per le ragioni dette, il ricorso e’ inammissibile nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti (OMISSIS) e (OMISSIS).
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