Ai fini della configurabilità del reato di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. In questa prospettiva è irrilevante che l’agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 21 marzo 2017, n. 13849
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania;
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/05/2016 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. ORSI Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato e rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;
udito, per la parte civile Camera Commercio Industria e Artigianato di (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso dell’imputato e condannarsi quest’ultimo alle spese di grado come da nota spese depositata in udienza;
udito, per l’imputato, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso della difesa ed il rigetto del ricorso del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2016, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata nei confronti di (OMISSIS) per plurimi reati di peculato, di falso in documenti informatici pubblici aventi rilevanza probatoria e di truffa aggravata, ha assolto il medesimo imputato da plurimi reati di abuso di ufficio perche’ il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena nella misura complessiva di tre anni ed otto mesi di reclusione, previa unificazione dei reati per la continuazione, ritenuto piu’ grave un episodio di peculato, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per il rito.
I fatti addebitati al (OMISSIS) riguardano condotte commesse dal medesimo quale funzionario istruttore direttivo della Camera di Commercio di (OMISSIS), addetto ai procedimenti relativi alla cancellazione per riabilitazione dai protesti levati in conseguenza del mancato pagamento di titoli di credito. I reati di peculato attengono all’appropriazione di denaro versato alla Camera di Commercio da privati cittadini a titolo di diritti per la cancellazione o riabilitazione dai protesti, e sono contestati come commessi tra il luglio 2008 e l’ottobre 2009. I reati di falso concernono, in relazione a numerosissimi debitori protestati, l’inserimento nel sistema informatico della Camera di Commercio dell’annotazione della cancellazione per avvenuta riabilitazione mediante contestuale indicazione, nel medesimo sistema, della determinazione dirigenziale relativa ad altro soggetto e del pagamento di diritti di segreteria in realta’ mai corrisposti, e sono contestati come commessi tra il gennaio e l’ottobre 2009. I reati di truffa si riferiscono all’ingiusto profitto procurato ai beneficiari delle indebite cancellazioni e riabilitazioni mediante induzione in errore degli organi della Camera di Commercio in ordine all’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti per la procedura di riabilitazione, in realta’ mai corrisposti, ma indicati come versati nel registro informatico dei protesti; i fatti sono indicati come commessi tra il gennaio e l’ottobre 2009, in corrispondenza delle date relative ai delitto di falso. I reati di abuso di ufficio sono contestati avendo riguardo all’ingiusto vantaggio patrimoniale procurato ai beneficiari delle indebite cancellazioni per avvenute riabilitazioni, in quanto dette cancellazioni erano state effettuate in difetto dei presupposti richiesti dalle disposizioni di cui alle L. n. 480 del 1995, e L. n. 235 del 2000, ed al regolamento ministeriale di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, n. 316; anche questi fatti sono indicati come commessi tra il gennaio e l’ottobre 2009, in corrispondenza delle date relative ai delitto di falso.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe l’avvocato (OMISSIS), quale difensore di fiducia del (OMISSIS), ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania.
3. Il ricorso presentato nell’interesse del (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi, che seguono ad un’ampia premessa riassuntiva della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’articolo 314 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’accertamento dei fatti di peculato.
Si premette che la Corte di appello ha affermato la sussistenza del reato di cui all’articolo 314 c.p., perche’ ha riscontrato, in riferimento alle pratiche indicate in imputazione, il mancato pagamento dei diritti di segreteria per la cancellazione di protesti, nonostante la presenza di distinte di versamento compilate dal (OMISSIS) e munite del timbro dell’Ufficio Cassa della Camera di Commercio di (OMISSIS) attestanti l’avvenuto versamento, ed ha valorizzato le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), addetti all’Ufficio Cassa, i quali hanno affermato di aver apposto il timbro di ricevuta su espressa richiesta del (OMISSIS), nonche’ le ammissioni di quest’ultimo, che ha riferito di aver tratto in inganno i due colleghi al fine di trattenere per se’ le somme affidategli per i pagamenti dei diritti di segreteria, e complessivamente ammontanti a circa 2.000,00 Euro. Si rileva, poi, che, per alcuni degli episodi di peculato originariamente contestati, il Giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato sentenza di assoluzione, osservando che, in relazione a questi fatti, pur non trovandosi traccia dei pagamenti, gli interessati hanno affermato di aver effettuato di persona il versamento presso l’Ufficio Cassa e che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS) sono generiche, nel senso che non attengono agli specifici episodi. Si deduce, quindi, che anche per gli episodi per i quali e’ intervenuta condanna non vi e’ nulla piu’ che il mancato rinvenimento delle somme per le quali e’ stata rilasciata quietanza: le dichiarazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), anche a volerle ritenere veritiere, sono generiche, perche’ non riferiscono di pratiche specifiche; le dichiarazioni del coimputato (OMISSIS) fanno riferimento a pratiche irregolari. Si conclude che, di conseguenza, e’ manifestamente illogico ritenere la responsabilita’ del (OMISSIS) per quegli episodi in relazione ai quali i contribuenti non sono stati escussi e, per questa ragione, non hanno potuto affermare di aver eseguito personalmente i pagamenti dovuti.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, avendo riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come peculato.
Si deduce che i fatti contestati come peculato andavano in ogni caso sussunti nello schema della truffa aggravata ex articolo 61 c.p., n. 9, stante la carenza di motivazione dei giudici di merito in proposito e l’assenza di titolo in capo al (OMISSIS) per ricevere il denaro, non essendo egli cassiere della Camera di Commercio di (OMISSIS), ed avendo anzi la necessita’ di richiedere l’attestazione dell’avvenuto pagamento ai cassieri. Si aggiunge che in questo senso depone l’orientamento della giurisprudenza che distingue tra peculato e truffa, ravvisando gli estremi della seconda fattispecie delittuosa quando il pubblico ufficiale si procuri il possesso del bene, di cui poi si appropria, facendo ricorso ad artifici o raggiri, ad esempio lasciando intendere che la somma indebitamente ottenuta sara’ versata all’ente pubblico competente.
3.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla configurabilita’ dei reati di truffa.
Si deduce che la quietanza per l’avvenuto versamento dei diritti e’ un atto falso, come il provvedimento di cancellazione, e che, quindi, il mancato incasso si riferisce a diritti concernenti pratiche false: non puo’ costituire un danno per l’ente Camera di Commercio il mancato incasso di diritti relativi a pratiche false. Inoltre, nessuna truffa e’ ipotizzabile in danno di (OMISSIS), coimputata del (OMISSIS), posto che la stessa, agendo nella qualita’ di rappresentante dell’associazione A.T.U.C.E.C. ed interessandosi di curare le pratiche di cancellazione per conto dei singoli protestati, perseguiva in prima persona l’illecita finalita’ della cancellazione poi realizzata mediante i falsi commessi dall’odierno ricorrente.
4. Il ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania e’ articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, in riferimento agli articoli 81, 323 e 476 c.p., avendo riguardo alla ritenuta esclusione della configurabilita’ del delitto di abuso di ufficio.
Si deduce che tra il reato di abuso di ufficio e quello di falso sussiste un concorso reale di norme, sia perche’ le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi, sia perche’ le stesse hanno diversa struttura giuridica: il delitto di cui all’articolo 323 c.p., e’ reato di evento e richiede il dolo intenzionale, mentre il delitto di cui all’articolo 476 c.p., e’ reato di mera con osta ed esige il dolo generico. Le indicate differenze escludono sia il concorso apparente di norme sia l’assorbimento di un reato nell’altro per effetto dei principi di sussidiarieta’ o di consunzione. Si aggiunge che una riprova empirica di quanto osservato in punto di diritto si ha nel caso in esame: l’imputato non solo ha attestato dolosamente il falso, ma ha anche procurato un vantaggio ingiusto al privato ed un danno all’ente pubblico Camera di Commercio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso dell’imputato espone nei primi due motivi censure diverse da quelle consentite in sede di legittimita’ o manifestamente infondate, mentre propone nel terzo motivo doglianze infondate con conseguente obbligo di rilevare la prescrizione dei fatti di truffa maturati fino alla data della presente decisione.
Infondate, poi, sono le censure formulate nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania.
2. Manifestamente infondate, e in parte anche diverse da quelle consentite in sede di legittimita’, sono le doglianze esposte nel primo motivo di ricorso del (OMISSIS), che contesta, in sostanza, la violazione dei canoni logico-giuridici di valutazione della prova ai fini dell’affermazione della sussistenza dei reati di peculato per i quali e’ stata pronunciata condanna.
2.1. Secondo la sentenza impugnata, l’elemento probatorio centrale per l’affermazione della responsabilita’ del (OMISSIS) e’ costituito proprio dalle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo davanti al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia, laddove ammettono sia l’appropriazione di somme, quantificate approssimativamente in duemila Euro, consegnate all’imputato medesimo per il versamento alla Camera di Commercio di (OMISSIS) dei diritti di segreteria dai singoli interessati o dall’associazione A.T.U.C.E.C. (Associazione Tutela Utenti del Credito e Consumo), sia la richiesta e l’ottenimento delle false quietanze di pagamento per le pratiche “interessate” da parte degli impiegati dell’Ufficio Cassa dell’ente in questione. Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni in questione sono “del tutto coerenti con gli altri atti di causa ed indicano importi sostanzialmente corrispondenti all’ammontare complessivo (Euro 2.500 circa) dei versamenti indicati – al netto di quelli per i quali e’ intervenuta assoluzione – nei capi 114 e 115 dell’imputazione”.
Il riferimento della sentenza impugnata agli atti di causa trova un chiarimento nella motivazione della sentenza di primo grado, con la quale si confronta specificamente il ricorso del (OMISSIS), e che richiama, in particolare, anche gli accertamenti presso il sistema informatico della Camera di Commercio di (OMISSIS), le dichiarazioni degli impiegati dell’Ufficio cassa del medesimo ente (OMISSIS) e (OMISSIS), e le dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso (OMISSIS). Precisamente, secondo quanto evidenziato dal giudice di prima cura, innanzitutto, gli accertamenti presso il sistema informatico della Camera di Commercio di (OMISSIS) avevano consentito di accertare che nessun versamento di cassa era stato compiuto in relazione a numerosi nominativi di soggetti protestati, nonostante la presenza di distinte di versamento compilate dal (OMISSIS) e munite di timbro dell’Ufficio Cassa attestanti l’avvenuto pagamento. In secondo luogo, poi, gli impiegati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno dichiarato di aver apposto il timbro dell’Ufficio Cassa, e talora anche la sottoscrizione, su ricevute loro sottoposte dal (OMISSIS) e su richiesta esplicita dello stesso, in ragione della fiducia da loro riposta nel medesimo. In terzo luogo, infine, l’imputato in procedimento connesso (OMISSIS) ha precisato che, ogniqualvolta aveva presentato al (OMISSIS) domande per cancellazione di titoli protestati, aveva affidato il denaro necessario per il pagamento dei diritti di segreteria.
2.2. Alla luce degli elementi indicati, non puo’ ritenersi manifestamente illogica la conclusione dei giudici di merito secondo la quale deve ritenersi accertata la condotta di appropriazione, da parte del (OMISSIS), di somme a lui consegnate quale funzionario della Camera di Commercio di (OMISSIS), e, quindi, quale pubblico ufficiale, al fine del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per la cancellazione dei protesti.
Ne’ la conclusione della Corte di appello di Catania puo’ dirsi in contraddizione con l’assoluzione del medesimo imputato in relazione ad altri omologhi fatti di peculato per i quali, pur risultando il mancato versamento, la responsabilita’ era stata esclusa osservandosi che gli interessati avevano affermato di aver personalmente proceduto ai pagamenti, e che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS) erano generiche perche’ prive di specifico riferimento ai singoli episodi in contestazione. Si potrebbe replicare, in termini gia’ risolutivi, che la lamentata contraddizione, la quale, tra l’altro, ad avviso della difesa, riverserebbe sull’imputato anche la mancata smentita da parte degli altri interessati i cui diritti non risultavano versati, pur se derivante dalla inerzia delle Autorita’ inquirenti, non e’ interna alla sentenza impugnata, bensi’ a quella di primo grado. Si puo’ aggiungere, peraltro, che le dichiarazioni confessorie del (OMISSIS), pur avendo ad oggetto singoli episodi, indicano una condotta ripetuta avente ad oggetto un importo complessivo pari a circa duemila Euro, e che il piu’ immediato riscontro di esse e’ offerto proprio dall’accertato mancato versamento dei diritti di segreteria per somme, che, come efficacemente osserva la Corte d’appello, sono “sostanzialmente corrispondenti all’ammontare complessivo (Euro 2.500 circa) dei versamenti” contestati proprio ed esattamente “al netto di quelli per i quali e’ intervenuta assoluzione”. Ne’ sono evidenziati elementi da cui pervenire ad un giudizio di inaffidabilita’ dell’ammissione del ricorrente, tanto piu’ che la stessa non e’ stata nemmeno formalmente ritrattata. Anzi, che detta ammissione risulti ulteriormente e specificamente riscontrata anche dalle dichiarazioni del (OMISSIS) e’ confermato, a contrario, proprio dalla necessita’ per il ricorrente, di confrontarsi puntualmente con queste ultime, trascrivendone letteralmente alcuni brani, al fine di offrirne una interpretazione secondo cui le stesse facevano riferimento solo a dazioni genericamente collegate a pratiche irregolari e non anche a dazioni funzionali alla consegna del denaro necessario per il pagamento dei diritti di segreteria, come invece espressamente rappresentato nella sentenza di primo grado. Piuttosto, il ricorso, in relazione a questo profilo, nel chiedere la reinterpretazione di elementi di prova gia’ valutati dai giudici di merito, espone censure estranee ai motivi catalogati dall’articolo 606 c.p.p., e, come tali, diverse da quelle consentite in sede di legittimita’.
3. Manifestamente infondate, inoltre, sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso del (OMISSIS), che critica la qualificazione dei fatti come ricostruiti nella sentenza impugnata in termini di peculato, sia perche’ l’imputato non aveva titolo a ricevere personalmente il denaro, sia perche’ comunque gli artifici e raggiri posti in essere avrebbero dovuto far ritenere configurabile la truffa.
3.1. Per l’esame del primo profilo dedotto nel motivo, e’ utile rilevare che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non e’ solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita’ della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525, e Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 2013, Medugno, Rv. 255998). Nello stesso ordine di idee, del resto, si e’ anche ripetutamente precisato che, in tema di peculato, e’ irrilevante per la consumazione del reato che l’agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell’ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall’esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263278, e Sez. F, n. 34086 del 08/09/2011, Balduini, Rv. 252208).
Per l’esame del secondo profilo dedotto nel motivo, poi, va richiamato l’insegnamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, anch’esso condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini della distinzione tra peculato e truffa, rileva il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: precisamente, sussiste il delitto di peculato quando l’agente fa proprio il bene altrui del quale abbia gia’ il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all’artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell’illecito; mentre vi e’ truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, Lo Presti, Rv. 259507, e Sez. 1, n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710).
3.2. Alla luce dei principi giuridici consolidati appena richiamati, la qualificazione giuridica in termini di peculato dei fatti in questione, per come ricostruiti nella sentenza impugnata, risulta corretta.
La Corte di appello, in relazione ai profili interessati dalle doglianze in questione, rappresenta che l’imputato aveva ricevuto le somme consegnategli per il versamento dei diritti di segreteria in ragione del suo ufficio di istruttore direttivo della Camera di Commercio di (OMISSIS) e che, approfittando della competenza riconosciutagli, “aveva avuto gioco facile nell’ingannare i colleghi cassieri e farsi da costoro rilasciare le false quietanze dei pagamenti in realta’ non avvenuti”. Precisa, poi, che “gli artifizi costituiti nell’acquisizione delle false quietanze non sono stati finalizzati alla realizzazione del profitto ingiusto, ma solo all’occultamento delle condotte appropriative poste in essere”. D’altro canto, non risulta nemmeno precisamente allegato, con richiamo ad atti del processo, che la formazione delle false quietanze costitui’ un artificio per ottenere la consegna del denaro da parte dei privati.
Risulta pertanto evidenziato che il (OMISSIS) ottenne il denaro proprio per la sua qualita’ di pubblico ufficiale e che le false quietanze furono formate dopo la ricezione materiale delle somme, per occultare l’ormai avvenuta illecita appropriazione delle stesse. In altri termini, sono puntualmente rappresentati gli elementi che, secondo l’orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, determinano la configurabilita’ del peculato e non, invece, della truffa.
4. Infondate, poi, sono le doglianze addotte nel terzo motivo di ricorso del (OMISSIS), che prospetta la non configurabilita’ del reato di truffa, in quanto i diritti non percepiti dalla Camera di Commercio attenevano a pratiche false e non implicavano un danno per il soggetto interessato alla cancellazione, essendo lo stesso partecipe dell’illecito.
Secondo la sentenza impugnata, gli artifici dell’imputato, consistiti nel creare “buchi di protocollo” nel registro informatico e nell’inserire nello stesso dati falsi con conseguente cancellazione dei nominativi dei protestati, avevano consentito a questi ultimi di ottenere l’eliminazione dell’annotazione nel registro dei protesti senza che l’ente pubblico conseguisse i diritti di segreteria connessi alla pratica.
Cio’ posto, e premesso che non risulta contestata la giuridica ammissibilita’ del concorso tra il reato di falso e quello di truffa (del resto espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr., per tutte, Sez. 5, n. 45965 de 10/10/2013, Muratore, Rv. 257946), occorre innanzitutto rilevare che la L. 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 4, come sostituito dalla L. 18 agosto 2000, n. 235, articolo 2, prevede, in particolare per il combinato disposto del primo e del quinto comma, che il debitore richiedente la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti debba presentare, unitamente all’istanza, la quietanza relativa al pagamento dei diritti “camerali” normativamente stabiliti (secondo quanto recita testualmente la L. n. 77 del 1955, articolo 4, comma 5, come sostituito dalla L. n. 235 del 2000, art.: “Per la presentazione dell’istanza di cui al comma 1, e’ dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a lire (…)”). Di conseguenza, il diritto dell’ente pubblico a riscuotere i diritti camerali non si configura a condizione che l’istanza di cancellazione venga accolta, ma nasce per il solo fatto che l’istanza venga presentata.
E’ doveroso osservare, poi, che la cancellazione, per quanto successivamente caducata a seguito della scoperta degli illeciti, ha comunque assicurato sicuramente un ingiusto profitto ai soggetti interessati. Non solo detti soggetti sono stati cancellati, almeno per un certo periodo di tempo, dal registro informatico dei protesti, con conseguenti vantaggi nello svolgimento dell’attivita’ commerciale e nel reperimento di crediti e finanziamenti, ma hanno ottenuto la trattazione della pratica senza aver versato i diritti cui erano tenuti per la semplice ragione di aver presentato istanza, e a prescindere dalla fondatezza della stessa.
Puo’ quindi concludersi che correttamente la sentenza impugnata ha ravvisato i plurimi reati di truffa in contestazione: gli artifici e raggiri posti in essere dal (OMISSIS) attraverso i falsi nei documenti informatici, inducendo in errore la Camera di Commercio di (OMISSIS) in ordine all’avvenuto pagamento dei diritti previsti dalla legge per la trattazione delle pratiche relative alla cancellazione dell’elenco dei protestati, procurarono all’ente pubblico il danno derivante dalla mancata percezione degli stessi nonostante la trattazione della pratica e ai singoli soggetti interessati il vantaggio di ottenere l’esame della loro istanza, per di piu’ con esito positivo, senza aver corrisposto quanto dovuto.
Tuttavia, la non manifesta infondatezza della doglianza, desumibile dalla necessita’ di fornire le appena esposte precisazioni, impone di computare ai fini della prescrizione dei reati di truffa anche il periodo decorso fino al giorno della presente udienza. Di conseguenza, stante l’assenza di cause di sospensione della prescrizione, debbono ritenersi estinti per prescrizione tutti i reati di truffa aggravata commessi fino al 31 agosto 2009.
5. Infondate, infine, sono le doglianze proposte nel ricorso del Procuratore generale presso al Corte d’appello di Catania, che critica l’assoluzione dell’imputato per il reato di abuso di ufficio, osservando che detta fattispecie e’ configurabile in concorso con quella di falso e non puo’ ritenersi assorbita da questa fattispecie.
5.1. Il tema sollevato dal Procuratore generale ha dato adito a soluzioni non sempre omogenee in giurisprudenza.
Il problema nasce dalle divergenze in ordine alla portata applicativa della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato”, introdotta per la prima volta nel 1990 nella disposizione incriminatrice relativa all’abuso di ufficio, e poi riprodotta con la L. 16 luglio 1997, n. 234, in occasione della formulazione del testo attualmente vigente dell’articolo 323 c.p..
Numerose decisioni hanno affermato che tra il reato di falso ed il reato di abuso di ufficio sussiste un rapporto di assorbimento, quando la condotta del pubblico ufficiale si esaurisce in un fatto qualificabile come falso in atto pubblico (cfr., specificamente, tra le tante: Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254304, Platamone; Sez. 6 n. 42577 del 22/09/2009, Fanuli, Rv. 244944; Sez. 5, n. 45225 del 09/11/2005, Bernardi, Rv. 232724, Sez. 6, n. 27778 del 19/05/2004, Piccirillo, Rv. 228681; Sez. 5, n. 12226 del 21/10/1998, D’Asta, Rv. 211928). Molteplici sono le ragioni evidenziate a sostegno di questa soluzione. Si e’ rilevato, innanzitutto, che la previsione incriminatrice di cui all’articolo 323 c.p., “prevede il reato di abuso di ufficio come ipotesi residuale, ed indica quale criterio per l’assorbimento che altra norma punisca piu’ gravemente lo stesso fatto costitutivo di reato, cioe’ proprio il fatto storico”. Si e’ inoltre osservato che la diversita’ di bene giuridico puo’ assumere rilievo esclusivamente al fine di ritenere o escludere la “stessa materia” e, quindi, di applicare, o meno il principio di specialita’ tra norme, ai sensi dell’articolo 15 c.p., e che porre a presupposto dell’operativita’ della clausola di riserva l’identita’ di bene giuridico tutelato dalla diverse fattispecie, significherebbe svuotare il principio di sussidiarieta’, riducendolo a quello di specialita’. Si e’ pure rappresentato, in linea generale, che le progressive modifiche della disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione hanno avuto lo scopo “di contenere la proliferazione delle incriminazioni non basate su un consistente tasso di tipicita’ del fatto”.
Altre decisioni, invece, hanno escluso la sussistenza di un rapporto di assorbimento tra le due figure di reato, affermando il concorso tra le stesse (cfr., in particolare: Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, dep. 2014, Cuppari, Rv. 258205; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani, Rv. 215587; Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213777). A fondamento di questa soluzione si e’ osservato che le due fattispecie offendono beni giuridici distinti tutelando, precisamente, i delitti di falso la genuinita’ degli atti pubblici, e i delitti di abuso l’imparzialita’ ed il buon andamento dell’amministrazione.
Una soluzione, spesso indicata come intermedia, ma in realta’ molto prossima a quella sostenuta dal primo dei due orientamenti richiamati, e’ espressa da Sez. 5, n. 1491, del 15/11/2005, dep. 2006, Cavallari, Rv. 233044, secondo la quale “il concorso tra i delitti di abuso d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico deve escludersi solo quando “la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico” (…); mentre deve riconoscersi il concorso materiale dei due delitti quando ne sono distinte le condotte (…), come certamente accade, ad esempio, nel caso in cui il falso sia destinato ad occultare l’abuso”.
La dottrina, poi, tende generalmente ad escludere il concorso tra il reato di falso e quello di abuso, e ad affermare l’esistenza di un rapporto di assorbimento tra le due figure, quando l’abuso e’ commesso mediante la stessa condotta integrante gli estremi del delitto di falso, sottolineando, in particolare, che la funzione delle clausole di riserva e’ quella di delimitare l’ambito di operativita’ delle norme che le contengono, anche nelle ipotesi in cui la fattispecie che trova applicazione non si ponga, rispetto ad esse, in rapporto di specialita’.
5.2. Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione che appare ampiamente maggioritaria in giurisprudenza ed in dottrina, secondo cui deve escludersi il concorso formale tra i delitti di abuso di ufficio e falso ideologico o materiale quando la condotta addebitata si esaurisce nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico, in ragione della clausola di riserva prevista nell’articolo 323 c.p.. In effetti, risponde ad un consolidato principio di interpretazione della legge in generale l’attribuzione agli enunciati linguistici contenuti nelle disposizioni normative, ove possibile, di un significato utile invece che di un significato inutile. Muovendo da questa premessa, la clausola di riserva non puo’ essere intesa come applicabile solo nei rapporti tra reati aventi ad oggetto la tutela del medesimo bene giuridico, poiche’ altrimenti si attribuirebbe alla stessa il significato di un inutile doppione del principio di specialita’. Di conseguenza, a fronte di un fatto unico, detta clausola consente, anzi impone, di applicare esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie piu’ grave, anche se la stessa ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello presidiato dalla disposizione assistita da pena meno severa.
Ne’ tale conclusione sembra ostacolata dai rilievi formulati nel ricorso del Procuratore generale e concernenti la diversita’ di struttura dei due reati, per essere il delitto di cui all’articolo 323 c.p., un reato di evento integrato dal dolo intenzionale, ed invece il delitto di cui all’articolo 476 c.p., un reato di mera condotta integrato dal dolo generico.
In effetti, quando l’evento ulteriore preso in considerazione da una sola delle due fattispecie venute in rilievo e’ un evento giuridico, ma non materiale, ovvero quando muta il solo contenuto del dolo, puo’ comunque continuare a parlarsi di identita’ del fatto.
Tale conclusione sembra raggiungibile alla luce della complessiva, e convergente, elaborazione della giurisprudenza di legittimita’, costituzionale e convenzionale, che, con specifico riferimento alla materia del divieto di bis in idem, si e’ particolarmente impegnata ai fini della individuazione della nozione di identita’ del fatto (cfr., per tutte, e rispettivamente: Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, nonche’ Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502; Corte cost., sent. n. 200 del 2016; Corte E.D.U., Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia). In particolare, secondo la richiamata giurisprudenza, sussiste identita’ del fatto “quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona”, e l’evento puo’ assumere rilevanza “soltanto quale modificazione della realta’ materiale conseguente all’azione o all’omissione dell’agente”, secondo “una lettura conforme all’attuale stadio di sviluppo dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla C.E.D.U.” (le espressioni riportate sono tratte da Corte cost., sent. n. 200 del 2016). E’ bene precisare che il richiamato orientamento si e’ formato con espresso riferimento al problema dell’operativita’ del divieto di bis in idem processuale, e, quindi, non fissa una nozione di identita’ del fatto che deve necessariamente ritenersi valida sempre ed in ogni caso. Tuttavia, la nozione di identita’ del fatto elaborata in tema di applicazione del divieto di bis in idem processuale sembra esportabile ai fini della individuazione dell’area di operativita’ delle clausole di riserva, per affinita’ di funzione: la finalita’ delle clausole di riserva, infatti, e’ quella di evitare comunque una doppia incriminazione, sia pure se per esigenza di tipo sostanziale, ma comunque in una prospettiva di contenimento dell’ordinamento penalistico, tanto da porsi oltre i limiti connaturati al principio di specialita’.
5.3. Nella vicenda in esame, la condotta del ricorrente, per come contestata nelle imputazioni e ritenuta nelle sentenze, e’ consistita nell’attestare falsamente la positiva conclusione delle pratiche di cancellazione dei protesti.
In altri termini, la condotta addebitata al (OMISSIS) a titolo di abuso di ufficio si esaurisce, nelle sue componenti storico-naturalistiche, nella commissione di un fatto qualificabile come falso in atto pubblico.
Di conseguenza, in linea con le osservazioni precedentemente esposte, in relazione alle condotte indicate nel ricorso del Pubblico ministero, deve ritenersi applicabile la clausola di riserva prevista dall’articolo 323 c.p., e, quindi, l’assorbimento del reato di abuso di ufficio in quello di falso.
6. In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai reati di truffa aggravata addebitati a (OMISSIS) e commessi fino al 31 agosto 2009 perche’ estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena in anni tre, mesi quatto e giorni ventisei di reclusione: in effetti, individuata la pena base avendo riguardo ad un fatto di peculato, l’aumento di pena per i trentasei fatti di truffa, prima dell’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, e’ stato complessivamente fissato in sei mesi di reclusione, e, quindi, in cinque giorni per ciascun episodio; posto che la prescrizione maturata tra il giudizio di appello ed il giudizio di cassazione ha riguardato ventotto episodi, l’aumento per i fatti di truffa deve essere rideterminato in considerazione dei soli capi 80), 83), 92), 95), 98), 101), 104) e 107), ed e’ quindi pari a quaranta giorni, ridotti, per la diminuente processuale, a ventisei giorni complessivi. Il ricorso del (OMISSIS), poi, deve essere rigettato nel resto.
Agli esiti del giudizio appena indicati, segue la condanna del medesimo (OMISSIS) alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile Camera di Commercio, Industria e Artigianato di (OMISSIS), che si liquidano in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, I.V.A. e C.P.A..
Deve essere rigettato, infine, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai reati di truffa aggravata commessi fino al 31 agosto 2009, perche’ estinti per prescrizione, e, per l’effetto ridetermina la pena in anni tre, mesi quattro e giorni ventisei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado in favore della parte civile C.C.I.A. di Siracusa, spese che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del quindici per cento, I.V.A. e C.P.A..
Rigetta il ricorso del Procuratore generale
Leave a Reply