Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6450

Legittima la misura del carcere per il funzionario infedele dell’Agenzia delle entrate che si renda complice con un soggetto terzo (non abilitato peraltro come commercialista e con partita Iva) a far evadere il fisco ai suoi clienti con false fatturazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 10 febbraio 2017, n. 6450

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 20/07/2016 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Leo Giovanni, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma, in qualita’ di giudice del riesame, riformava parzialmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato ad (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’articolo 319 c.p., sostituendo la suddetta misura con quella degli arresti domiciliari.

1.1. (OMISSIS) era stato raggiunto dalla misura cautelare in relazione al capo 120) di provvisoria incolpazione, per aver, quale funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Roma, ricevuto da (OMISSIS) denaro ed altre utilita’ per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (fatti commessi in (OMISSIS), con l’aggravante di cui all’articolo 319-bis c.p.).

Le indagini erano state avviate in relazione agli affari illeciti gestiti dall’ (OMISSIS), che, pur non essendo abilitato come commercialista o esperto contabile, era titolare di partita IVA per l’esercizio di consulenze amministrative ed aziendali, ed era socio in due societa’ di elaborazione di dati contabili e di servizi di consulenza fiscale. Sulla base delle risultanze investigative era emerso che l’ (OMISSIS) aveva dato vita ad una vera e propria struttura imprenditoriale illecita per consentire ai suoi clienti di evadere il fisco con false fatturazioni.

Nell’ambito di tali investigazioni, grazie alle operazioni di intercettazione, era altresi’ stata rivelata anche l’assistenza prestata dall’ (OMISSIS) ai suoi clienti per risolvere pratiche pendenti con l’Amministrazione finanziaria grazie a private e remunerate “consulenze” che gli prestavano infedeli funzionari dell’Agenzia delle Entrate, tra i quali il (OMISSIS).

1.2. Il Tribunale riteneva che i fatti provvisoriamente contestati all’indagato fossero stati esattamente qualificati nel reato di cui all’articolo 319 c.p., trattandosi nella specie di condotta caratterizzata da stabile asservimento della funzione pubblica ad interessi personali del terzo, in presenza di una serie indeterminata di atti contrari ai doveri di ufficio, ancorche’ non precisamente individuabili ex post: era invero emerso uno stabile rapporto corruttivo tra l’ (OMISSIS) ed alcuni funzionari in servizio presso l’Agenzia delle Entrate finalizzato a condizionare l’esito di accertamenti tributari (in particolare, (OMISSIS) parlando con terzi interlocutori aveva dato atto di “favori” ricevuti da uno o piu’ funzionari dell’Agenzia delle Entrate per “sistemare” le pratiche non pagando; che doveva aspettare che questi fossero al posto giusto e organizzare con loro il lavoro; e che dava “un sacco di robe in giro per l’Agenzia delle Entrate” e che lo aiutavano a “risolvere i problemi”; era altresi’ emerso un intervenuto accordo dell’ (OMISSIS) con un ispettore della stessa Agenzia finalizzato a condizionare un controllo fiscale relativo ad una societa’).

In particolare, attraverso le captazioni erano stati accertati contatti specifici con il (OMISSIS) (nella captazione del 10 novembre 2014 quest’ultimo aveva informato (OMISSIS) della perquisizione subita pochi giorni prima) e di univoca valenza indiziaria era da ritenersi, secondo il Tribunale, la captazione ambientale del 22 dicembre 2014 dalla quale era risultata la consegna da parte dell’ (OMISSIS) al (OMISSIS) di denaro e di una decina di documenti (da identificarsi in buoni carburante), nonche’ di un capo di abbigliamento firmato.

Oltre agli esiti delle captazioni, il quadro indiziario a carico del (OMISSIS) era stato avvalorato da quanto dichiarato da (OMISSIS) in sede di interrogatorio, che aveva ammesso di versare stabilmente e da tempo al predetto importi di danaro, anche sotto forma di buoni benzina.

Il Tribunale riteneva che i dati fattuali fossero idonei a comprovare, sul piano logico, uno stabile asservimento della funzione svolta dal pubblico ufficiale a interessi privati e che l’oggetto del patto corruttivo fosse rappresentato dalla definizione dei procedimenti amministrativi affidati al funzionario “secondo un uso distorto della discrezionalita’ quanto meno nel quomodo di modo da determinare una conclusione non conforme a quella che si sarebbe verificata in assenza del patto medesimo”.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva desumibile la sussistenza del pericolo di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c) dal continuativo asservimento della funzione pubblica agli interessi privati e dal suo attuale e persistente rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, con la conseguente possibilita’ di condizionare ulteriormente gli esiti dei relativi procedimenti (essendo risultati anche rapporti riservati intrattenuti dal (OMISSIS) con altri professionisti per facilitare la definizione di contenziosi con l’amministrazione finanziaria). In considerazione del compimento da parte dell’indagato della sua illecita attivita’ anche al di fuori degli orari di servizio, il Tribunale valutava inadeguata l’applicazione della misura interdittiva e necessario il ricorso alla misura custodiate domiciliare (allo stesso medio tempore gia’ applicata dal Giudice per le indagini preliminari all’esito dell’interrogatorio di garanzia).

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– violazione dell’articolo 319 c.p., in ordine alla ritenuta gravita’ indiziaria per il suddetto reato, essendo il Tribunale incorso in evidente errore in ordine all’oggetto della conversazione del 10 novembre 2014 (nella quale era stato (OMISSIS) a riferire a (OMISSIS) delle perquisizioni subite da sue societa’) e avendo utilizzato captazioni dal contenuto assolutamente neutro dal punto di vista indiziario circa l’esistenza di un accordo corruttivo per porre in essere gli atti indicati dalla citata norma, tenuto conto delle spiegazioni fornite dagli indagati in sede di interrogatorio sulla natura conviviale dei loro rapporti, che giustificava regalie a titolo amicale, anche ricambiate da (OMISSIS) in occasione delle festivita’;

– violazione dell’articolo 319 c.p., in quanto non risulterebbe dimostrata l’esistenza di atti compiuti dall’indagato contrari ai suoi doveri pubblici, necessaria per integrare il suddetto reato, essendosi arrestata l’ordinanza impugnata al solo tema dell’asservimento della funzione; risultando in ogni caso al piu’ “regalie” effettuate dall’ (OMISSIS) a titolo di cortesia su attivita’ lecite, avendo quest’ultimo spiegato il modus operandi dei loro contatti ( (OMISSIS), se capitava da un suo cliente, lo chiamava consentendogli di evitare di andare subito sul posto e di dargli invece il giorno dopo, quando si presentava con il verbale, la documentazione, regalandogli non sempre due e tre volte di questo 200 Euro che lui si prendeva volentieri), inquadrabili nel paradigma dell’articolo 318 c.p..

– violazione dell’articolo 319-bis c.p., in relazione all’articolo 273 c.p.p., in relazione alla ritenuta sulla gravita’ indiziaria per la configurabilita’ della suddetta aggravante, non risultando dall’ordinanza impugnata alcun elemento indiziario che ne avvalori la sussistenza;

– violazione degli articoli 274, 275 e 289 c.p.p. e vizio di motivazione, in ordine alle esigenze cautelari, avendo l’ordinanza impugnata da un lato valorizzato generici rapporti con professionisti, che normalmente sono intrattenuti dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dall’altro erroneamente utilizzato captazioni riferite esclusivamente al coindagato (OMISSIS); difetterebbe pertanto il requisito dell’attualita’ del pericolo, tenuto conto che i fatti sono risalenti ad oltre un anno prima;

– violazione degli articoli 274, 275 e 289 c.p.p. e vizio di motivazione, in ordine alla scelta della misura applicata, non avendo motivato sulla documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione che il (OMISSIS) gia’ dal dicembre 2015 (a seguito della perquisizione subita) era stato assegnato ad altre mansioni senza rilevanza esterna con la revoca delle abilitazioni informatiche; e risultando in ogni caso il pericolo di recidiva tutelabile con la misura interdittiva (tenuto conto anche della disparita’ di trattamento riservata al (OMISSIS) rispetto ad altri indagati, indiziati per un numero elevatissimo di reati).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo e’ privo di fondamento e, in parte, lambisce l’inammissibilita’.

L’errore indicato dal ricorrente in ordine all’oggetto della conversazione del 10 novembre 2014 e’ da ritenersi ininfluente a disarticolare il ragionamento giustificativo, in quanto il dato dimostrativo desunto dal Tribunale dalla suddetta conversazione (il cui esatto contenuto e’ riportato nell’ordinanza genetica) e’ rappresentato dall’esistenza di “contatti specifici” tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) aventi ad oggetto controlli fiscali subiti da quest’ultimo.

Per il resto il motivo appare aspecifico, in quanto non si correla alle ragioni del provvedimento impugnato che evidenzia in primis le ammissioni fatte ai suoi interlocutori dall’ (OMISSIS) di utilizzare funzionari dell’Agenzia dell’Entrate, a fronte della corresponsione di indebite utilita’, per “sistemare” pratiche amministrative dei suoi clienti e favorire questi ultimi. In tale contesto assumono valenza gravemente indiziaria a carico dell’indagato gli accertati contatti esistenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), aventi ad oggetto pratiche dell’ufficio di quest’ultimo, come anche la consegna al (OMISSIS) di denaro, buoni carburante e un capo di abbigliamento di (OMISSIS) da parte dell’ (OMISSIS) in relazione a pratiche che si apprestava a definire presso la Agenzia dell’Entrate.

3. Non ha pregio il secondo motivo relativo alla erronea qualificazione giuridica dei fatti nel reato di cui all’articolo 319 c.p..

Va ribadito che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, ne’ specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l’omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all’articolo 319 c.p. e non il piu’ lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l’oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell’ufficio (tra tante, Sez. 6, n. 15959 del 23/02/2016, Caiazzo, Rv. 266735).

Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato efficacemente che le captazioni avevano rivelato la tipologia di “servizio” ottenuto dall’ (OMISSIS) retribuendo i funzionati dell’Agenzia delle Entrate, ovvero quello di “sistemare le pratiche, non pagando”. Le intercettazioni invero hanno dimostrato nel caso del controllo presso la societa’ (OMISSIS) il modus operandi della collaborazione intrapresa dall’ (OMISSIS) con questi funzionari: (OMISSIS) aveva appreso dal funzionario dell’Agenzia dell’Entrate dell’imminente controllo sulla contabilita’ per il 2012 della predetta societa’ e si era accordato con lui sulla data ed il luogo del controllo, cosi’ da poter utilmente “riorganizzare” nel frattempo la contabilita’ societaria e far emergere solo piccole irregolarita’ da sanzionare.

Lo stesso (OMISSIS), come ricorda lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio ha ammesso di aver fatto ricorso al (OMISSIS) per posticipare la produzione della documentazione in sede di verifica.

Cosi’ come prospettata, la condotta del (OMISSIS) e’ stata correttamente qualificata dal Tribunale nel paradigma dell’articolo 319 c.p., in quanto l’indagato veniva con la sua condotta ad alterare l’esito della verifica fiscale, consentendo all’ (OMISSIS) di “riorganizzare” in tempo la contabilita’ dei suoi clienti.

D’altronde, anche la sola “vendita” della discrezionalita’ accordata dalla legge nello stabilire i tempi e i modi dell’ispezione integra il delitto di corruzione propria (Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Maggiore, Rv. 267187; Sez. 6, n. 23354 del 04/02/2014, Conte, Rv. 260533).

Deve infatti ribadirsi che, in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non soltanto quelli illeciti (perche’ vietati da atti imperativi) o illegittimi (perche’ dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validita’ ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volonta’ del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, dall’osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialita’ (Sez. 6, n. 6677 del 03/02/2016, Maggiore, Rv. 267187).

4. Il terzo motivo, avente ad oggetto la circostanza aggravante di cui all’articolo 319-bis c.p., oltre ad essere infondato (alla luce delle osservazioni fatte al paragrafo che precede), risulta anche ed in via assorbente privo di interesse: in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi e’ infatti carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilita’ (ex multis, Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502).

Utilita’ nella specie non ricorrente (trattandosi di circostanza aggravante ad effetto comune, da cui non dipende in modo specifico la legittimita’ della disposta misura) e neppure prospettata dallo stesso ricorrente.

5. Non ha fondamento il quarto motivo.

Il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di recidiva specifica, in termini di attualita’ e concretezza, desumendolo nella specie dalle modalita’ della condotta, rivelativa di un continuativo asservimento della funzione agli interessi privati, e dal suo attuale e persistente rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Il Tribunale ha inoltre significativamente valorizzato, ai fini dell’attualita’ del pericolo, la circostanza dell’emersione di ulteriori riservati contatti intrattenuti nel maggio 2015 dall’indagato con un altro professionista per facilitare la definizione di contenziosi con l’amministrazione tributaria.

Sul punto, le critiche del ricorrente non hanno pregio, in quanto il Tribunale non ha erroneamente fatto riferimento a rapporti intrattenuti dal coindagato (OMISSIS), in quanto ha espressamente richiamato i contatti descritti a pag. 546 dell’ordinanza genetica, dove sono descritti gli sms del maggio 2015 scambiati dal (OMISSIS) con il consulente (OMISSIS).

Questi ultimi rivelano, contrariamente all’assunto difensivo, un rapporto, tutt’altro che ufficiale, come depone il tenore della richiesta formulata di sabato pomeriggio dal (OMISSIS), avente ad oggetto verifiche di competenza dell’ufficio del (OMISSIS).

6. Deve ritenersi non censurabile anche la parte della motivazione dedicata alla scelta della misura cautelare.

La misura domiciliare e’ stata infatti logicamente giustificata con l’inidoneita’ di misure non custodiali ed in particolare della misura di tipo interdittivo a tutelare il pericolo di recidiva, attesa la riscontrata spendita della funzione da parte del (OMISSIS) anche al di fuori degli orari di servizio. Quindi la adeguatezza della misura doveva essere riferita al piu’ ampio ambito in cui veniva ad operare l’indagato, anche esterno agli Uffici di appartenenza.

La suddetta motivazione viene anche ad assorbire il rilievo difensivo sulla assegnazione del (OMISSIS) ad altre mansioni all’interno dell’Ufficio senza rilevanza esterna. D’altronde, i Giudici di merito hanno ampiamente motivato sul continuativo asservimento dell’ufficio ricoperto dal (OMISSIS) ad interessi privati con la disponibilita’ a compiere “ogni tipo di attivita’ richiesta” a favore del privato senza preoccupazione alcuna di contenere i suoi interventi negli stretti limiti di attivita’ lecite.

Non possono avere infine rilievo in questa sede critiche per “comparazione” relative alla posizione cautelare di altri coindagati, attesa l’autonoma valutazione di ogni vicenda cautelare.

3. Conclusivamente, il ricorso per le ragioni sopra esposte, va rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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