SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 6 novembre 2013, n. 24881

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con atto di citazione notificato il 29.09.2001 T.A. e To.An. convenivano innanzi il Tribunale di Venezia i fratelli P. , Al. , Lu. e G. , nonché i figli di quest’ultimo V. , D. e L. , chiedendo la declaratoria di nullità, per mancanza di autografia, della seconda scheda testamentaria redatta da To.Gi. il (omissis) , nonché l’annullamento della stessa, per incapacità naturale del testatore alla data di redazione e sempre l’annullamento per la captazione e la violenza morale perpetrati da T.G. , nei confronti del quale chiedevano, perciò, la pronuncia di indegnità a succedere e la condanna alla restituzione dei cespiti mobiliari e immobiliari appresi dai nipoti, istituiti con il secondo testamento, a favore degli eredi chiamati con il primo testamento del 1991. Si costituivano T.V. , D. e L. , chiedendo il rigetto delle domande attoree; altrettanto faceva T.G. , insistendo, in particolare, per il rigetto della domanda diretta all’ottenimento della dichiarazione della sua indegnità a succedere. T.P. si costituiva, aderendo alle domande attoree; To.Lu. e T.R. non si costituivano ed erano dichiarati contumaci. Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 453/05, rigettava la domanda di T.A. , An. e P. volta all’accertamento della nullità del testamento, per mancanza di autografia; in accoglimento della relativa domanda, annullava invece il testamento per incapacità di intendere e di volere di To.Gi. , ritenendo assorbite le ulteriori domande di annullamento per violenza e dolo; condannava i convenuti T.V. , D. e L. a restituire i cespiti ereditari.

T.V. , D. e L. , impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione in appello, notificato il 25 novembre 2011.

Si costituivano T.A. , P. ed An. , chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata. Non erano riproposte né la domanda di nullità della scheda testamentaria per mancanza di autografia, rigettata in primo grado, né la domanda di annullamento per dolo o violenza morale, assorbita dall’accoglimento della domanda di annullamento per incapacità naturale.

Con sentenza n. 2477/2011 (depositata il 22 novembre 2011 e notificata il 22 dicembre 2011), la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame svolto da T.V. , D. e L. e, per l’effetto, rigettava la domanda di annullamento dell’impugnato testamento olografo del ‘de cuius’ To.Gi. , sostenendo che gli attori non avevano provato l’incapacità di intendere e volere di To.Gi. , che risultava essere pienamente capace, pure perché, nei giorni immediatamente precedenti la redazione del testamento, egli partecipò ad un atto notarile di permuta ed anche perché il contenuto dell’atto di ultima volontà appariva la logica espressione del sentimento di gratitudine verso la famiglia del fratello T.G. .

Con ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2012 e depositato il 07 marzo successivo, i sigg.ri T.A. , An. e P. impugnavano la decisione di secondo grado in relazione ad un unico motivo.

In questa fase si sono costituiti T.V. , T.D. e T.L. con controricorso, invocando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero in subordine, il suo rigetto, perché infondato.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere inammissibile il ricorso in relazione all’ipotesi prevista dall’art. 375 n. 1 c.p.c., donde la definibilità del ricorso medesimo nelle forme del procedimento camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Il ricorrente ha posto a fondamento del ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 591, 1425 c.c., nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Infatti, il motivo di ricorso, secondo cui la Corte d’Appello di Venezia, nel rigettare la domanda dei ricorrenti di annullamento, per incapacità del testatore, del testamento olografo redatto dal Sig. To.Gi. in data (OMISSIS) , si sarebbe limitata ad accertare la capacità di intendere del testatore, ma solo in parte quella di volere, è in realtà finalizzato ad introdurre nuovamente in questa sede una questione (la captazione del testatore da parte del fratello T.G. ), già posta a fondamento della domanda di annullamento del testamento per dolo/captazione o violenza morale (art. 624 c.c.), avanzata dai ricorrenti in primo grado, dichiarata assorbita dal Tribunale di Venezia, non riproposta in appello (come dai medesimi attestato nel ricorso: v. pag. 7) e, dunque, da intendersi rinunciata ex art. 346 c.p.c..

Ciò che i ricorrenti descrivono come un errore di diritto o un vizio motivazionale è, dunque, in realtà, una conseguenza della loro impostazione processuale, non avendo riproposto in appello la suddetta domanda di annullamento.

In secondo luogo, la questione dell’incapacità di volere del Sig. To.Gi. viene affrontata nel motivo di ricorso ponendo riferimento ad argomenti totalmente differenti da quelli utilizzati nei gradi precedenti, deducendo, cioè, per la prima volta in sede di legittimità, una questione mai dedotta nel grado di appello. Alla stregua di tali ragioni, discende l’inammissibilità del ricorso; infatti, nella fattispecie, trova applicazione il principio, statuito dalla giurisprudenza di questa Corte in numerose pronunce (così, ad es., Cass. 26.1.2010 n. 1562; Cass. 11.9.2007, n. 19092; Cass. 9.5.2000, n. 5845; Cass. 12.6.1999, n. 5809), per cui ‘in sede di legittimità non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi di ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello, per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito‘.

La possibilità che le condizioni ambientali e di vita del Sig. To.Gi. avrebbero potuto incidere sulla sua capacità di volere, menomandola, rappresenta un tema nuovo, mai affrontato dai ricorrenti nell’ambito del grado d’appello.

Da ultimo, poi, è chiaro che il vizio di motivazione si fonda su un insussistente errore di diritto. Escluso quest’ultimo, dal momento che l’art. 591 c.c. non impone né consente al giudice di rilevare d’ufficio presunte ragioni di annullabilità del testamento per incapacità naturale, nemmeno allegate dalle parti ricorrenti, anche il motivo ex. art. 360, n. 5, c.p.c., perde la sua ragione giustificatrice e, quindi, il suo fondamento.

Del resto il motivo ricondotto al vizio logico di supposta inadeguatezza motivazionale si risolve nella sollecitazione della rivalutazione degli elementi di merito, già congruamente e compiutamente considerati dalla Corte territoriale sulla base di un percorso logico più che sufficiente e, perciò, incensurabile nella presente sede di legittimità. Pertanto, nel caso in esame, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., potendosi ravvisare l’inammissibilità del proposto ricorso”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale la memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., non aggiunge nuove e determinanti considerazioni sul piano giuridico idonee a confutare il percorso argomentativo e la conclusione trasparenti dalla riprodotta relazione di cui al citato art. 380 bis, comma 1, c.p.c., evidenziandosi, del resto, che – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 9081 del 2010 e Cass. n. 230 del 2011) – l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del ‘de cuius’, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (come previsto testualmente dall’art. 591, comma 2, n. 3) c.c.), onere che – nella fattispecie – la Corte di appello veneta ha ritenuto, con motivazione logica ed adeguata, che gli attuali ricorrenti non avevano assolto;

rilevato, altresì, che deve essere in ogni caso riconfermato, in questa sede, il principio generale, in virtù del quale l’incapacità naturale del disponente che – ai sensi dell’art. 591 c.c. – determina l’invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione, sottolineandosi che, ai fini del relativo giudizio il giudice di merito non può (come ulteriormente rilevato esattamente dalla Corte territoriale), in particolare, ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento – in favore dei controricorrenti (con vincolo solidale) – delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

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