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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 31 luglio 2014, n. 17463

Rileva in diritto

I – Parte ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e, al contempo, la sussistenza di una motivazione contraddittoria, laddove il giudice del gravame aveva , da un lato disconosciuto la sussistenza dei presupposti per la condanna ripristinatoria – vale a dire la sussistenza di violazioni della normativa edilizia sulle distanze tra edifici – ma aveva confermato la condanna risarcitoria che, appunto, quella violazione presupponeva; sottolinea poi che l’accenno, posto tra parentesi nell’indicata decisione di appello, a violazioni di norme urbanistiche disciplinanti aspetti diversi da quelli attinenti le distanze, non sarebbe stato idoneo a sostenere la condanna al risarcimento del danno, atteso che quelle disposizioni sarebbero state a tutela di interessi pubblicistici e non di quelli privati ; soggiunge infine che la tesi sostenuta dalla Corte di Appello avrebbe condotto ad una diversa prospettazione dei fatti, non contenuta nei rispettivi gravami e quindi viziata da ultrapetizione.
II – Non sussiste, a giudizio del relatore, la violazione del principio di neminem ledere in quanto, come appena riportato, la condanna al risarcimento del danno era stata emessa dal Tribunale – e poi confermata sull’ an dalla Corte di Appello – per violazioni alle norme urbanistiche che non disciplinavano il rispetto delle distanze tra costruzioni: quanto poi al secondo profilo messo in evidenza, il motivo difetta di specificità in quanto omette di riportare il contenuto della sentenza di primo grado su tale capo di decisione , al fine di consentire alla Corte di scrutinare, da un lato, se l’assunto del giudice dell’appello si fondasse effettivamente su affermazioni contenute nella decisione del giudice di primo grado e, dall’altro, se dette violazioni fossero tali da consentire una condanna risarcitoria.
II.a – E’ in ogni caso errato l’assunto dal quale parte la ricorrente, vale a dire che, essendo la disciplina urbanistica a tutela di interessi pubblicistici, non vi sarebbe spazio per una tutela risarcitoria: invero il contrario principio è consacrato nell’art. 872, II comma, cod. civ., in cui si sancisce la tipicità della tutela solo per quella ripristinatoria , mentre il risarcimento del danno è demandato ai principi generali.
III – Se le sopra riferite considerazioni saranno ritenute condivisibili il ricorso è idoneo ad essere esaminato in camera di consiglio per esser dichiarato manifestamente infondato.”

Ritenuto
Che le conclusioni sopra esposte ed il percorso argomentativo esposto in relazione sono condivisibili, non trovandosi cenni critici in un’ attività difensiva della parte ricorrente;
che pertanto il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo l’intimata articolato difese

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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