Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 30 settembre 2014, n. 20578
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9315/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la decisione n. 46/2011 della Commissione Tributaria Centrale di CAGLIARI del 25.1.2011, depositata il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
2) L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3) Costituisce oggetto di causa l’impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad IVA ed IRPEF per gli anni dal 1981 al 1985.
4)Nel caso, la CTP di Primo Grado, sembra, abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente e rideterminato l’accertato e che, a loro volta i Giudici di appello, pronunciando sugli appelli, proposti da entrambe le parti, li hanno accolti entrambi parzialmente.
La CTC, con la decisione in questa sede impugnata, ha dichiarato definita la controversia, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2010, articolo 3, comma 2 bis, convertito con modifiche dalla Legge n. 73 del 2010.
Cio’ posto, avuto riguardo all’oggetto della controversia di che trattasi, pur tenuto conto che la stessa trae origine da ricorso iscritto a ruolo in primo grado da oltre dieci anni, rispetto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 3, convertito in Legge 22 maggio 2010, n. 73, (in G.U. n. 120 del 25.05.2010), sembra, pero’, che, nel caso, non sussistano i presupposti applicativi delle citate disposizioni, stante che nei due gradi del giudizio di merito, erano state adottate delle difformi decisioni che avevano visto la parziale soccombenza delle parti.
Non si era, dunque, avuta, cosi’ come previsto dalla richiamata normativa, la soccombenza dell’Amministrazione in entrambi i gradi del giudizio di merito, sicche’ la controversia in questione non poteva essere considerata automaticamente definita in base alla stessa.
5) Cio’ posto, la decisione impugnata sembra giustificare le formulate censure, per cui si propone, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio e la definizione del ricorso, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.
che la parte intimata non si e’ costituita;
che la relazione e’ stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la causa e’ stata discussa nell’adunanza in camera di consiglio del 18.6.14, per la quale e’ stato nominato relatore il consigliere Antonello Cosentino;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione, conformi al principio espresso da questa Corte con la sentenza n. 21697/10 secondo il quale “L’applicazione della speciale causa di estinzione del processo tributario, introdotta dal Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 3, comma 2 bis, (convertito nella Legge 22 maggio 2010, n. 73), mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia, necessita di due presupposti: che la lite penda da oltre dieci anni, e che l’amministrazione sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. Tale ultimo requisito ricorre solo quando la soccombenza dell’Amministrazione sia stata totale, il che non si verifica allorche’ il giudice tributario d’appello, decidendo sull’impugnazione dell’amministrazione finanziaria, ne abbia accolto sia pure in minima parte le doglianze”;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.
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