Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 8 ottobre 2014, n. 21268

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 febbraio 2011, n. 79/11, il Giudice di pace di Avezzano ha accolto l’opposizione proposta da C.F. avverso il verbale del 25 maggio 2010, n. (…), con il quale l’ausiliare del traffico aveva contestato alla opponente la sosta sulla zona pedonale, ed ha annullato il relativo verbale.
In virtù di rituale appello interposto dal Comune di Avezzano, lamentando la violazione e/o inesatta determinazione della competenza dei dipendenti dei concessionari di parcheggio, nonché inesatta interpretazione della normativa di riferimento, con erroneo inquadramento degli ausiliari del traffico, il Tribunale di Avezzano, nella resistenza della C. , rigettava il gravame.
A sostegno della decisione adottata il giudice dell’impugnazione rilevava che l’ausiliare del traffico poteva accertare violazioni a norme del codice della strada solo allorché le stesse concernevano disposizioni in materia strettamente connessa alle aree oggetto di concessione, dovendo essere strumentali rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi.
Aggiungeva che nel caso di specie era priva di riscontro probatorio l’ulteriore circostanza eccepita dall’appellante, secondo cui gli ausiliari, essendo dipendenti comunali, erano legittimati ad elevare le contravvenzioni anche alla sosta in qualunque zona di parcheggio.
Il Comune di Avezzano ha proposto ricorso con due motivi per la cassazione della sentenza e l’intimata C. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15.5.1997 n. 127, dell’art. 68 della legge 23.12.1999 n. 488, dell’art. 12, comma 3, lett. b) e c) del C.d.S. e dell’art. 23 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495 del 1992), per avere i giudici del merito completamente travisato il contenuto e la ratio della norma che regola la vicenda, per essere gli ausiliari del traffico del Comune di Avezzano dipendenti pubblici e non già di una ditta privata concessionaria di parcheggi a pagamento. Con la conseguenza che nella specie trova applicazione l’art. 12, comma 3, lett. b) del C.d.S. e l’art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127 del 1997. Precisava il COMUNE che essi avevano seguito un corso di formazione e superato un esame di qualificazione e che, adottato dal Sindaco formale provvedimento di nomina, avevano ottenuto piena legittimazione a svolgere le funzioni di accertamento di tutte le violazioni legate alla sosta e alla fermata dei veicoli nell’ambito dell’intero territorio comunale.
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. in materia di onere della prova e di atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, quanto alle prove attestanti la legittimazione degli ausiliari del traffico del Comune di Avezzano ad accertare qualunque tipo di violazione ai divieti di sosta e su qualsiasi strada del territorio comunale, essendo dette prove pacificamente esistenti in atti e comunque circostanza non contestata dalla controparte.
Entrambi i motivi, che sono da trattare congiuntamente per la stretta connessione argomentativa che li avvince, sono fondati. Questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr testualmente Cass. n. 18186 del 2006, di cui si riporta uno stralcio) che “L’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.
L’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che “l’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile” (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’art. 17 della citata legge n. 127 del 1997” (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 158 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285” (comma 3).
Da detta normativa emerge che il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative. Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria. Una seconda, concernente la sosta nell’ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali. Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell’intero territorio comunale. A fronte di questo quadro normativo, la sentenza impugnata ha argomentato il convincimento sull’assunto che nella specie l’accertamento dell’infrazione fosse stato effettuato da ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, per cui si trattava di personale privo della funzione di accertamento della violazione al divieto di sosta in zona non inclusa tra quelle individuate come date in gestione a parcheggio nel capitolato apposito redatto dal Comune, trovando l’esercizio da parte di detti ausiliari delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio.
È pacifico che detto limite, che caratterizza il corrispondente potere dei dipendenti delle società concessionarie, non può essere applicato agli ausiliari dipendenti comunali, ma il giudice del gravame non ha adeguatamente verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in sede di opposizione dall’amministrazione, che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di investitura. Del resto proprio la necessità che gli ausiliari del traffico (o gli agenti accertatoli ispettivi) siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, determina che la loro nomina debba avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione ovvero nel giudizio in cui tale nomina rilevi, come nella specie.
Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Avezzano in persona di altro magistrato, che riesaminerà la vicenda alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Avezzano in persona di altro magistrato.

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