Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 26 novembre 2015, n. 24184

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11723/2013 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 14.3.012, ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del tribunale che, in applicazione della Legge n. 898 del 1970, articolo 12 bis, lo aveva condannato a versare alla signora (OMISSIS), da cui aveva divorziato, la somma di euro 10.406,12, quale percentuale spettante alla ex moglie dell’indennita’ di fine rapporto da lui percepita.

La corte territoriale, ritenuta ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda riconvenzionale con la quale l’appellante aveva chiesto che fosse accertato il venir meno del suo obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ha affermato: che, secondo quanto emergeva dal CUD 2008 prodotto dallo stesso (OMISSIS), questi aveva ricevuto il 31.3.07 somme a titolo di TFR distinte dall’indennita’ speciale corrispostagli per incentivo all’esodo; che nella stessa data il suo rapporto di lavoro era cessato, sicche’ doveva escludersi che si trattasse di mere anticipazioni sul TFR; che, comunque, ai fini del calcolo della percentuale spettante alla ex moglie andavano conteggiate anche le anticipazioni sul TFR da lui gia’ percepite.

La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

2) Il ricorrente con il primo motivo, denunciando violazione della Legge n. 898 del 1970, articoli 5 e 12 bis, oltre che vizio di motivazione, lamenta il rigetto della sua domanda riconvenzionale. Sostiene che la corte palermitana ha fatto errata applicazione del principio di diritto, da essa stessa richiamato, secondo cui il mutamento delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi in epoca successiva alla sentenza di divorzio puo’ dar luogo ad una riduzione, od anche all’azzeramento, dell’assegno divorzile in precedenza corrisposto da uno all’altro coniuge, in quanto non avrebbe tenuto conto ne’ dell’accresciuta capacita’ economica della (OMISSIS), divenuta, iure hereditatis, proprietaria per intero dell’appartamento in cui vive, ne’ del fatto che egli era passato a nuove nozze ed era divenuto padre di due figli, ancora minorenni, ed aveva quindi visto ridurre le proprie disponibilita’ economiche.

Il motivo appare inammissibile, atteso che, lungi dal dedurre l’errata ricognizione delle norme che si assumono violate, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle circostanze di fatto che sono state oggetto di puntuale disamina da parte del giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, le ha ritenute irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda riconvenzionale.

3) Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2120 c.c. e Legge n. 898 del 1970, articolo 12 bis e vizio di contraddittoria motivazione in ordine all’avvenuta inclusione delle anticipazioni sul TFR e del TFR figurativo nel computo della percentuale sull’indennita’ dovuta all’ex moglie.

Rileva, per un verso, che la corte del merito ha erroneamente ritenuto che le indennita’ da lui riscosse a titolo di incentivo al prepensionamento fossero riferite al TFR, e, per l’altro, che nel calcolo della percentuale dovuta ai sensi dell’articolo 2120 c.c., non potevano ritenersi incluse le anticipazioni sul TFR percepite in costanza del rapporto di lavoro.

Anche questo motivo appare inammissibile.

Nella sua prima parte da infatti per scontate circostanze contrarie all’accertamento della corte territoriale (secondo cui il rapporto di lavoro del (OMISSIS) e’ cessato nel marzo del 2007 e le somme su cui il ctu ha operato il calcolo sono quelle da lui percepite a titolo di TFR) senza neppure far cenno a documenti decisivi, atti a smentire l’accertamento in questione, che sarebbero stati prodotti e che il giudice avrebbe omesso di esaminare od avrebbe travisato.

Nella sua seconda parte la censura difetta invece di specificita’, in quanto non precisa quando siano state percepite le anticipazioni sul TFR, che potrebbero ritenersi entrate definitivamente a far parte del patrimonio del ricorrente solo ove gli fossero state corrisposte prima dell’instaurazione del giudizio divorzile (ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione) (cfr. Cass. nn. 19427/03, 19046/05, 24421/013).

4) Manifestamente infondato e’ infine terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, avendo la corte del merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto dei ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contraddette nella memoria depositata dal ricorrente che, continuando a dolersi in via del tutto generica ed assiomatica dell’erroneita’ della motivazione della sentenza, per un verso richiede una nuova e diversa valutazione nel merito degli elementi istruttori sui quali la corte territoriale ha fondato la propria decisione e, per l’altro, pretende di dare per scontata la circostanza che gli emolumenti di cui si discute gli sono stati corrisposti per un titolo diverso da quello accertato dal giudice a quo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3100, di cui euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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