Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3533

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27812-2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE – (OMISSIS), in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 321/32/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 28/06/2013 depositata l’01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto la trattazione in P.U..

IN FATTO

Il contribuente ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello di (OMISSIS) SpA, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento notificata il 22-4-2009, relativa ad iscrizione a ruolo per IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2005; la CTR, in particolare, ha evidenziato che dalla cartella di pagamento in atti si evinceva chiaramente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (sig. (OMISSIS)) sia il responsabile di emissione e notificazione della cartella (sig. (OMISSIS)).

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso parte contribuente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – la violazione del Legge n. 212 del 2000, articolo 7 e Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 4 ter (convertito in Legge n. 31 del 2008), sostiene che nella cartella impugnata manca l’indicazione dell'”effettivo” responsabile del procedimento, e cioe’ dell'”effettivo” funzionario preposto al reparto che ha curato l’iscrizione a ruolo e che ha curato l’emissione della cartella; in altre parole, manca l’individuazione della persona fisica responsabile della pratica, non essendo infatti sufficiente l’indicazione della figura del responsabile del procedimento nel “dirigente o direttore dell’Ufficio preposto”; nell’ipotesi in esame, nella cartella risulta indicato come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo il dott. (OMISSIS) (all’epoca Dirigente dell’Ufficio delle II.DD. di Casoria) e come responsabile dell’emissione e notificazione della cartella il dott. (OMISSIS) (all’epoca Coordinatore dell’attivita’ di cartellazione di (OMISSIS) SpA per la provincia di Napoli); entrambi figure dirigenziali apicali che non rivestivano alcuna funzione nella gestione diretta dei procedimenti tributari riferibili ai singoli contribuenti.

Il motivo, denunciato sub specie di violazione di legge, e’ inammissibile in quanto rivolto a superare un preciso accertamento contenuto in fatto nell’impugnata sentenza, nella quale la CTR ha rilevato che nella cartella in esame era espressamente contenuta l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo ( (OMISSIS)) sia del responsabile di emissione notificazione della cartella di pagamento ( (OMISSIS)); inammissibili sono, pertanto, le su esposte censure con le quali si intende contestare, in relazione alla funzione svolta dai su menzionati soggetti, l’effettiva responsabilita’ dei detti soggetti.

Va comunque precisato che, ai sensi del Decreto Legge 248 del 2007, articolo 36, comma 4 ter, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella e’ prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (come appare quello di specie), a pena di nullita’; in base al tenore letterale di detta disposizione e’ tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullita’, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioe’ la trasparenza dell’attivita’ amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

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