Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 febbraio 2016, n. 3550

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18742/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1535/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO del 15/02/2013, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del 26.7.2013 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, con la quale quel giudice, investito dall’ (OMISSIS) di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a causa del noto black out intervenuto nella distribuzione dell’energia elettrica fra il 27 ed il 28 settembre del 2003, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni nei riguardi dell’ (OMISSIS) e l’aveva accolta nei confronti della attuale ricorrente.

2. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato la tardivita’ dell’appello, in quanto ha ritenuto che esso fosse stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado impugnata, la quale era stata effettuata presso la cancelleria del Giudice di Pace, in applicazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, per avere nel giudizio di primo grado i difensori della qui ricorrente eletto domicilio in Catanzaro e non nel comune sede del giudice di pace.

Il Tribunale, nel formulare tale valutazione ha considerato che altra notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso quel domicilio e perfezionatasi per il notificante prima di quella avvenuta presso la cancelleria e per la destinataria invece dopo il momento di perfezionamento della stessa – fosse stata nulla e, dunque inidonea a far decorrete il termine breve dell’appello si’ da potersi considerare tempestivo l’appello con riferimento ad essa.

3. Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione dell’articolo 47 c.c. – Violazione e falsa applicazione del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, nonche’ degli articoli 24 e 111 Cost., italiana: articolo 360 c.p.c., n. 3 – Omessa motivazione: articolo 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo si articola in due distinte censure.

1.1. Con la prima si prospetta che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto nulla la notificazione eseguita presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado dai difensori della ricorrente in Catanzaro, nel cui circondario era compreso l’ufficio del giudice di pace adito: l’elezione di domicilio in questione, essendo atto di autonomia privata doveva considerasi al contrario valida ed efficace, con la conseguenza che non ne poteva derivare la nullita’ della notificazione presso tale domicilio eseguita.

1.2. Con la seconda censura si prospetta sostanzialmente che in ogni caso il Tribunale avrebbe erroneamente reputato che l’elezione di domicilio in (OMISSIS) e, dunque, nell’ambito della circoscrizione del tribunale in cui era compreso l’ufficio del giudice di pace, fosse da considerare idonea a dare luogo all’applicazione della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace e cio’ perche’ il Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, alludendo ad un agire fuori della circoscrizione del tribunale dovrebbe essere inteso, evidentemente anche quando il difensore agisce al di fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e’ iscritto, nel senso che il difensore, pur esercente al di fuori della circoscrizione di iscrizione, possa utilmente domiciliarsi anche in luogo sito nel comune sede del tribunale di cui fa parte l’ufficio del giudice di pace.

Presupposto di tale assunto e’ un’esegesi del citato articolo 82, che ne legge la previsione nel senso che essa, quando si agisce davanti ad uffici giudiziari siti nel circondario di iscrizione del difensore, non imponga a costui l’onere di domiciliarsi nel comune sede del giudice adito e, dunque, del giudice di pace, se si agisce davanti ad esso, ma semplicemente quello di domiciliarsi in luogo sito nel comune sede del tribunale, nel cui circondario insiste l’ufficio del giudice onorario adito.

2. Questa seconda censura, il cui esame e’ logicamente preliminare, e’ manifestamente inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.

Nelle ordinanze nn. 17764 e 17908 del 2013, sulla base dell’evocazione dei principi affermati da Cass. sez. un. n. 5100 del 1990 e n. 5704 del 1990 a proposito del problema con riferimento all’ufficio pretorile e, quindi, di quelli affermati da Cass. sez. un. 10143 del 2012 e’ gia’ stato affermato il principio di diritto secondo cui “Il Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, la’ dove impone all’avvocato iscritto nella circoscrizione di un determinato tribunale di domiciliarsi, allorquando agisce al di fuori della sua circoscrizione di iscrizione, presso l’autorita’ giudiziaria adita, prevede questo obbligo anche qualora detta autorita’ sia rappresentata da un giudice di pace, dovendo, dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il comune sede del tribunale nella cui circoscrizione agisce (o presso un diverso comune in essa compresa) ed essendo necessaria la domiciliazione nel comune sede del giudice di pace adito, senza che in contrario possa rilevare che la domiciliazione sia stata fatta comunque presso un avvocato iscritto nella circoscrizione in cui e’ compreso quel giudice. Ne segue che, ove il detto avvocato, come nella specie, si sia domiciliato in primo grado presso un comune diverso da quello del giudice di pace adito, la sentenza gli viene notificata correttamente agli effetti dell’articolo 325 c.p.c., presso la cancelleria di quel giudice”.

Tale principio viene ignorato dalla parte ricorrente e, d’altro canto, le argomentazioni con cui la censura e’ stata sostenuta sono confutate dalle ampie considerazioni svolte dalle citate decisioni e, a maggior ragione, non offrono elementi per porle in discussione.

3. Il motivo e’, invece, fondato quanto alla prima censura.

Le ragioni.

3.1. Deve ritenersi che erroneamente il Tribunale abbia considerato che la notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso il domicilio eletto dai difensori della ricorrente in Catanzaro fosse nulla in quanto l’elezione di domicilio in quel luogo si sarebbe dovuta considerare tamquam non esset.

Per giustificare il suo assunto il Tribunale ha evocato Cass. n. 15500 del 2008.

Ma questa decisione si e’ limitata a dire che tamquam non esset dovesse considerarsi un’elezione di domicilio fatta fuori del comune sede del giudice, ma lo ha fatto semplicemente per giustificare la correttezza dell’unica notificazione della sentenza che era stata eseguita appunto presso la cancelleria.

La sentenza ha voluto in tal modo dire che colui che aveva notificato in cancelleria aveva legittimamente ignorato la domiciliazione avversaria, cioe’ l’aveva considerata tamquam non esset all’atto di notificare la sentenza.

La sentenza non ha voluto invece affatto affermare – come ha supposto il Tribunale – che in generale un’elezione di domicilio, da parte di un difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, fatta non gia’ nel comune sede dell’ufficio adito, bensi’ in altro comune, sia da considerare tamquam non esset in assoluto, cioe’ sia da ritenere del tutto priva di effetti, con la conseguenza, in particolare, che la controparte debba (ma lo stesso discorso vale per le comunicazioni e le notificazioni da farsi dall’ufficio adito) considerarla tale, si’ da non poterle attribuire, sebbene in base ad una libera scelta, qualsiasi valore.

3.2. Si rileva, al riguardo, che gia’ Cass. n. 976 del 1977 aveva precisato che “Il Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, (ordinamento della professione di avvocato e procuratore), il quale dispone che il procuratore della parte, ove eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui e assegnato, e non abbia provveduto ad eleggere domicilio nella sede del giudice adito, deve ritenersi domiciliato presso la cancelleria di quest’ultimo, mira a rendere piu’ agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni al difensore degli atti processuali, ma non osta a che le medesime possano essere validamente eseguite, oltre che presso quel domicilio, anche in luogo diverso (nella specie, presso lo studio del procuratore)”.

Il principio di diritto qui riportato e’ stato costantemente ribadito: si vedano Cass. n. 5669 del 1979; n. 1291 del 1981; 1616 del 1987; n. 4520 del 1994; n. 9811 del 1997; (ord.) n. 5892 del 2006; n. 9349 del 2009.

Si rammenta, altresi’, che proprio nella logica sottesa allo stesso principio gia’ Cass. n. 12064 del 1995 ebbe ad affermare che “Il Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, comma 2, (applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito) stabilendo che se il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale e’ assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorita’ giudiziaria procedente il domicilio si’ intende eletto presso la cancelleria della stessa autorita’ giudiziaria, comporta che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario non implica, tuttavia, alcuna nullita’ della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacche’ in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor piu’ diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualita’ della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor piu’ a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge”.

Da ultimo, mette conto di rilevare che tale indirizzo, gia’ costantemente ribadito, e’ stato riaffermato da Cass. n. 4247 del 2015, che ha cosi’ statuito: “Il Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, comma 2, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale e’ assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorita’ giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorita’ giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullita’ della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacche’, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor piu’ diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualita’ della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor piu’ a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge” (Cass. n. 4247 del 2015). Deve, poi, rammentarsi che, in linea generale, “La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, nel caso del difensore iscritto all’albo della circoscrizione del giudice adito il quale abbia indicato il domicilio in un comune al di fuori di detta circoscrizione (ma nel medesimo distretto), e’ valida sia che venga eseguita nel domicilio indicato nel comune fuori della circoscrizione dell’albo cui e’ iscritto, poiche’ in tal caso la parte interessata adempie in maniera ancor piu’ diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualita’ della notifica stessa.(che in siffatta forma vale ancor piu’ al raggiungimento dello scopo dell’atto), sia che venga eseguita nel domicilio che la legge gli assegna nella circoscrizione del giudice adito, poiche’ la diversa indicazione del domicilio in comune di altra circoscrizione non comporta ipotesi di revoca ovvero di inoperativita’ del domicilio ex lege che autorizzi, percio’, la notificazione in cancelleria” (Cass. n. 14254 del 2004).

I rilievi svolti, naturalmente, si riferiscono esclusivamente al caso in cui il difensore abbia irritualmente eletto domicilio in altro comune e per tale ragione risulti ex lege, cioe’ in forza del citato articolo 82, domiciliato presso la cancelleria del giudice adito.

Non sono, invece, in alcun modo relativi – si precisa – all’ipotesi in cui il difensore, per sua scelta, abbia con apposita dichiarazione eletto domicilio presso la cancelleria del giudice adito.

La ragione e’ evidente: questa e’ un’elezione di domicilio volontaria e non ex lege ai sensi del citato articolo 83. Di fronte ad essa chi deve notificare deve necessariamente farvi esclusivo riferimento. E semmai, ove la notifica sia compiuta in altro luogo la sua idoneita’ sara’ apprezzata secondo i normali principi della irrilevanza delle nullita’ per inosservanza di forme in ragione del raggiungimento dello scopo dell’atto.

3.3. Sulla base delle emergenze della richiamata giurisprudenza di questa Corte, risulta a questo punto palese che l’affermazione del Tribunale di Catanzaro che la notificazione della sentenza al domicilio eletto in Catanzaro fosse nulla appare priva di fondamento.

Essa, infatti, era stata fatta legittimamente dalla controparte della qui ricorrente, che, a seguito della domiciliazione in un comune diverso da quello sede del giudice di pace adito in primo grado, aveva piena facolta’ di notificare in cancelleria, ma non era obbligata a farlo. E cio’, come emergera’ dalle considerazioni seguenti, perche’ si trattava della prima attivita’ notificatoria intrapresa riguardo alla sentenza di quel giudice.

4. Una volta rivelatasi fallace l’affermazione de qua, ai fini dello scrutinio del motivo, la’ dove essa postula che la notificazione nel domicilio eletto dovesse considerarsi l’unica idonea a far decorrere il termine di breve, va dato rilievo ad una circostanza che questa Corte, al di la’ della prospettazione della ricorrente, deve rilevare nell’esercizio del proprio potere di esatta individuazione del diritto applicabile con riferimento alla questione proposta.

Tale questione, come si e’ visto, attiene all’essere stata dal Tribunale considerata idonea a far decorrere il termine breve non la notificazione fatta presso il domicilio eletto in Catanzaro, bensi’ quella fatta presso la cancelleria.

4.1. Il punto di partenza per l’esame della detta questione deve essere il rilievo che, una volta considerato che erroneamente il Tribunale calabrese ha considerato nulla la prima di dette notificazioni, il problema di quale fra di esse fosse stata idonea a far decorrere il termine breve si deve risolvere considerando, sulla base della giurisprudenza sopra evocata, che la situazione nella quale la parte rappresentata da difensore che, agendo fuori della circoscrizione di appartenenza, si domicili in un comune diverso da quello sede del giudice adito, nello stesso distretto (od anche in altro), e’ tale che, in ragione della determinazione di tale situazione, la controparte non ha l’obbligo, bensi’ – a fini di agevolazione dell’esercizio del proprio diritto di difesa – soltanto la facolta’ di considerare che ai fini della notificazioni il luogo rilevante sia la cancelleria del giudice adito.

Ebbene, se la controparte ha la facolta’, ma non l’obbligo di dare rilievo a tale domiciliazione e puo’, quindi, a sua scelta anche dare rilievo utilmente e legittimamente alla domiciliazione elettivamente allocata in un comune diverso da quello sede del giudice adito, si deve reputare che, se egli esercita la scelta attivando il potere notificatorio in uno dei due modi possibili, il suo atteggiamento implichi la rinuncia per fatto concludente ad avvalersi dell’altra possibilita’ che gli era data, con la conseguenza che diventa rilevante solo la prima attivita’ notificatoria. Ne segue che, se la controparte scelga di avvalersi della facolta’ di notificare presso la cancelleria, si deve ritenere che abbia sostanzialmente rinunciato ad avvalersi della possibilita’, che pure aveva, di notificare comunque presso il domicilio eletto.

Al contrario, se la controparte scelga di avvalersi della facolta’ di notificare al domicilio comunque eletto, e’ da ritenere che abbia legittimamente rinunciato alla possibilita’ di avvalersi della domiciliazione ex lege.

4.2. Si puo’ e si deve semmai ritenere, in ragione della funzione di assicurare l’agevole esercizio del diritto di impugnazione che e’ da riconoscere alla domiciliazione ex lege presso la cancelleria, che solo se ed in quanto la notificazione eseguita elettivamente al domicilio (irritualmente eletto) non vada in porto perche’ nel luogo indicato come domicilio il procedimento di notificazione non si completi e si perfezioni nei confronti del destinatario, gli effetti della detta scelta vengano meno e si risolvano e che, dunque, per una nuova notificazione si possa utilizzare il domicilio ex lege che prima non si era utilizzato. Cio’, appunto perche’, gli effetti della scelta di non avvalersi di quest’ultimo, si debbono ragionevolmente reputare venuti meno.

Allo stesso modo, si deve per converso reputare che, ove per qualsiasi ragione la notificazione presso la cancelleria non abbia a perfezionarsi, la parte riacquisti la possibilita’ di notificare nuovamente, oltre che al domicilio ex lege, al domicilio eletto.

Queste considerazioni suppongono che il notificante che puo’ avvalersi della domiciliazione ex lege in cancelleria dell’avversario tenti la notifica nei due sensi in cui e’ legittimato a farla in tempi diversi.

4.3. Puo’, pero’, accadere che la controparte di chi risulti domiciliato ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, ed abbia indicato un domicilio in luogo diverso da quello sede del giudice adito, attivi il procedimento notificatorio contemporaneamente presso il domicilio ex lege e presso quello elettivo richiedendo contemporaneamente la notificazione all’ufficiale giudiziario o redigendo ai sensi della Legge n. 53 del 1994, articolo 3, comma 1, lettera a), la relata di notificazione, sicche’ sull’originale da notificarsi e sulla copia risultino entrambe le richieste.

In tal caso la contemporaneita’ della richiesta di attivazione del procedimento notificatorio esclude che possa individuarsi una scelta a favore di una o dell’altra forma di notificazione e, pertanto, si dovra’ reputare produttiva di effetti la notificazione che si perfezioni per prima nei riguardi del destinatario e, qualora se ne perfezioni una sola fra esse, quella che risulti appunto perfezionata. Con la conseguenza che, qualora il perfezionamento per il destinatario risulti realizzato prima presso la cancelleria, cioe’ presso il domicilio ex lege, chi figuri come destinatario della notificazione e riceva quella fatta preso il domicilio irritualmente eletto, e’ tenuto, potendo percepire che sono state fatte due notificazioni, a verificare se la prima risulti perfezionata antecedentemente, di modo che, in caso positivo, il termine per impugnare si intende decorso da essa.

Questa soluzione e’ conforme al principio di buona fede processuale.

5. Si tratta quindi di applicare gli esposti principi al caso di specie.

In esso e’ accaduto:

a) che la controparte della ricorrente, come risulta dalla produzione presente nel fascicolo di parte di secondo grado come doc. 2, indicata ritualmente come tale nel ricorso ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, ha attivato un procedimento di notificazione a mezzo posta della sentenza, facendone istanza all’ufficiale giudiziario il giorno 27 dicembre 2007, con riferimento al domicilio irritualmente eletto al di fuori del comune sede del giudice di pace in Catanzaro, cioe’ nel circondario di appartenenza del medesimo giudice onorario; b) che l’ufficiale giudiziario ebbe ad eseguire la spedizione del plico postale tramite l’ufficio postale lo stesso giorno 27 dicembre 2007;

c) che, come risulterebbe, per quanto allegato nel ricorso, dalla produzione come documento n. 1 del fascicolo della parte avversa alla ricorrente nel giudizio di secondo grado, il giorno successivo, cioe’ il 28 dicembre 2007, venne rivolta istanza all’ufficiale giudiziario per la notificazione presso la cancelleria.

Ora, va rilevato che tale seconda produzione – che si dice avvenuta ad istanza della controparte all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello e riguardo alla quale e’, dunque assolto l’onere di indicazione specifica dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, quanto al luogo e modo di produzione nel giudizio di merito e quanto al luogo in cui il documento sarebbe presente – non e’ stata fatta dalla ricorrente agli effetti di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Non essendosi costituita la parte intimata in questa sede l’esame dell’atto non e’ possibile da parte di questa Corte attraverso l’accesso al fascicolo della stessa parte, dove e’ stato indicato presente.

5.1. La censura e’, pero’, procedibile, laddove, ai fini del suo scrutinio, importa stabilire quale fra i due procedimenti notificatori fu attivato per primo dall’attuale ricorrente. Occorre considerare che la sentenza impugnata da atto che la notificazione in cancelleria avvenne il 28 dicembre 2007 con la conseguente irrilevanza del momento di perfezionamento delle due notificazioni, dovendo darsi rilievo al perfezionamento per la parte destinataria.

Cio’ ha fatto osservare al Tribunale che la notifica al domicilio irritualmente eletto si era perfezionata dopo il perfezionamento di quella presso la cancelleria.

Con cio’ il Tribunale ha chiaramente voluto dire che mentre il perfezionamento per il destinatario di quest’ultima era avvenuto lo stesso 28 dicembre 2007, quello dell’altra notifica era stato successivo.

Ne segue che non si puo’ dubitare che, dal punto di vista del notificante il perfezionamento opero’ invece in senso opposto, cioe’ che il procedimento per la notifica al domicilio irritualmente eletto si perfeziono’ dal punto di vista della notificante e qui ricorrente prima di quello presso la cancelleria.

Da tanto deriva che il Tribunale, avendo la parte appellata e qui intimata notificato la sentenza di primo grado, dal punto di vista del perfezionamento nei suoi riguardi, prima presso il domicilio irritualmente eletto e solo il giorno dopo presso la cancelleria, e dunque avendo scelto di notificare presso il domicilio eletto, avrebbe dovuto – in forza dei principi che si sono sopra esposti – reputare che vi fosse stata rinuncia alla facolta’ di notificare presso la cancelleria e che, dunque, ponendo in essere la seconda attivita’ notificatoria presso la cancelleria la parte de qua aveva utilizzato una facolta’ che aveva perduto per effetto di tale scelta e che, d’altro canto, non poteva dirsi riacquistata per effetto di evento risolutivo degli effetti della rinuncia, ricollegabile al fatto che la prima notificazione non si fosse perfezionata nei confronti della destinataria e qui ricorrente. Infatti, tale prima notificazione presso il domicilio irritualmente eletto risultava pacificamente perfezionatasi ed andata a buon fine.

5.2. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto considerare decorso il termine breve soltanto dalla notificazione della sentenza effettuata presso il domicilio irritualmente eletto, essendo stata priva di rilevanza la notifica della sentenza presso la cancelleria.

L’appello doveva essere allora considerato tempestivo.

6. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, sulla base del seguente principio di diritto:

“In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico di quest’ultima non gia’ l’obbligo, ma solo la facolta’ di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si deve considerare che abbia rinunciato ad avvalesi della possibilita’ di notificazione presso la cancelleria, potendo tale possibilita’ recuperasi solo se il procedimento notificatorio cosi’ attivato non risulti perfezionato nei confronti del destinatario. Da tanto deriva che, se la notificazione della sentenza sia stata eseguita dal punto di vista del notificante presso il domicilio irritualmente eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non coevamente, cioe’ con attivita’ di richiesta risultante unico actu, in modo che il destinatario possa percepire tale dato) sempre dal punto di vista del notificante, presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino dal punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far decorrere il termine breve e’ solo la prima, ancorche’ nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra, dato che l’attivita’ notificatoria a quest’ultima relativa e’ stata compiuta senza che ve ne fosse la facolta’, che era stata per fatto concludente rinunciata”.

7. I restanti due motivi restano assorbiti.

La causa va rinviata al Tribunale di Catanzaro, che decidera’ in persona di diverso magistrato anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo.

Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato.

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