fornero

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 luglio 2014, n. 16319

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16751/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2947/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 30/3/2012, depositata il 14/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
1 – Considerato che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:”Con sentenza n. 2947/2012 del 14/4/2012, la Corte di appello di Roma dichiarava l’improcedibilita’ dell’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15282/2008 del 14/10/2008 che aveva respinto l’opposizione della societa’ avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare in favore del (OMISSIS) la somma di euro 60.000,00 a titolo di compenso per l’attivita’ di Presidente del Consiglio di amministrazione ricoperta dal luglio 2006 al marzo 2007. Rilevava la Corte territoriale che la (OMISSIS) S.p.A. non aveva provveduto a notificare all’appellato il gravame unitamente al decreto di fissazione di udienza e, richiamato il principio espresso da Cass. 30 luglio 2008, n. 20604, riteneva che fosse esclusa la possibilita’ di concedere un termine per detta notifica cosi’ come che, nella specie, non sussistessero valide ragioni per una rimessione in termini dell’appellante.
Di questa sentenza la (OMISSIS) S.p.A. domanda la cassazione con ricorso affidato ad un motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia: “Violazione degli articoli 291, 421 e 435 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1 n. 3”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di disattendere l’orientamento gia’ affermato da Cass. nella decisione a Sez. Un. del 29 luglio 1996, n. 6841 confermato fino alla pronuncia del 20 maggio 2003, n. 7901, secondo il quale il tempestivo deposito dell’appello impedisce ogni decadenza imponendo cosi’ al Giudice di assegnare ex articolo 421 cod. proc. civ., un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto, orientamento piu’ aderente al diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.. Rileva che non e’ utilmente invocabile il principio di ragionevole durata del processo per sostenere l’impossibilita’ di concedere all’appellante ulteriori 25 giorni per notificare il gravame laddove, come nella specie, l’udienza di discussione era stata fissata dopo 15 mesi dal deposito del ricorso.
Il motivo si palesa come manifestamente infondato.
Va innanzitutto ricordato che l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. 29 luglio 1996, n. 6841, secondo il quale: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell’appello si perfeziona, ai sensi dell’articolo 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza – giuridica o di fatto – della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante ex articolo 421 cod. proc. civ., comma 1 e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine – necessariamente perentorio – per provvedere a notificare il ricorso/decreto”, e’ stato superato dalla sentenza 30 luglio 2008, n. 20604 delle stesse Sez. Un., pronunzia che, tornando sull’argomento, ha invece statuito che: “Nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, e’ improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2 – al giudice di assegnare, ex articolo 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’articolo 291 cod. proc. civ.”.
A tale piu’ recente orientamento delle Sez. Un. va data continuita’ nella presente sede, conformemente a tutta la successiva giurisprudenza di questa S.C. espressasi in tema (v., da ultimo, Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; id. 26 aprile 2012, n. 6509; 26 settembre 2013, n. 22121; 24 luglio 2013, 17996; 7 febbraio 2013, n. 2945) irrilevante essendo, rispetto al principio generale come sopra espresso, la scansione temporale degli accadimenti come delineata nel caso in esame.
Ne’ nel caso di specie sarebbe configurabile un’applicazione della c.d. prospettive overruling (peraltro, neppure invocata dalla ricorrente) su una regola del processo (nei sensi di cui a Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144), poiche’ essa presuppone un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all’omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza, mentre nell’ipotesi in esame l’omessa notifica dell’appello e la richiesta di nuovo termine ex articolo 291 cod. proc. civ., per provvedervi sono successivi alla giurisprudenza sul punto inaugurata dalla citata sentenza n. 20604/08 delle Sezioni Unite ed anzi proprio il lungo termine intercorso fra il deposito (30 luglio 2008) della ricordata innovativa pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20604/2008 e la data di discussione innanzi alla Corte di appello di Roma (27 gennaio 2012) consente di ritenere, anche alla luce della particolare rilevanza e conseguente diffusione del principio affermato, che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della decadenza.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’articolo 375 cod. proc. civ., n. 5, per la definizione camerale del processo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – Considerato, infine, che il giudizio di appello e’ stato instaurato solo poco tempo dopo la decisione delle Sezioni unite di questa Corte sopra richiamata, vanno ritenuti sussistenti (anche in ragione della relativa novita’ della tesi propugnata dalla societa’ ricorrente) giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

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