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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 11 settembre 2014, n. 19181

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18058/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura per atto notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), in data 20.7.2012, che viene allegata in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 807/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 13.5.2011, depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
In un procedimento di separazione personale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Pisa, con sentenza del 28/04/2010, affidava la figlia minore (OMISSIS) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, determinava assegno di mantenimento per la figlia di euro 600,00 mensili carico del marito.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27/05/2011, disponeva l’affidamento della minore al padre, precisando le modalita’ di visita da parte della madre, con contributo al mantenimento da parte di questa per l’importo di euro 600,00 mensili.
Ricorre per cassazione il padre.
Resiste, con controricorso la madre che pure propone ricorso incidentale e che successivamente deposita memoria difensiva.
Il ricorso principale non e’ inammissibile: Legge n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17, che ha ridotto a sei mesi il “termine lungo” di impugnazione, deve ritenersi operante per i procedimenti successivamente instaurati, a differenza di quello in esame.
Correttamente il giudice a quo interpreta gli articoli 155 e 155 c.c., nel senso che all’affidamento condiviso puo’ derogarsi solo ove esso risulti pregiudizievole all’interesse del minore, e tale affidamento non puo’ ritenersi precluso dalla conflittualita’, ancorche’ profondarci coniugi (tra le altre Cass. N. 16593 del 2008).
Quanto al ricorso incidentale che, per ragioni sistematiche va esaminato per primo, il giudice a quo con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiama l’iter logico della CTU, considera e rigetta punto per punto le osservazioni del CTP.
La valutazione della CTU spetta al giudice di merito, se sorretta, come nella specie, da motivazione articolata e puntuale.
Da essa emerge – secondo la Corte di merito – un rapporto stretto e fiducioso della bambina con il padre ed un altro, assai problematico, con la madre. Si giustifica in tal senso l’affidamento esclusivo al padre e il collocamento della minore presso di lui.
E’ appena il caso di precisare che la minore va sicuramente sentita, ma cio’ puo’ avvenire anche, come nella specie, attraverso il consulente (Cass. N. 11687/2013).
La revoca dell’iscrizione della minore sul passaporto della madre e’ giustificata, secondo il giudice a quo (dalla condotta volta all’espatrio della madre con la figlia, nonostante l’impegno assunto formalmente davanti al giudice, documentata da relazioni dei Carabinieri, ampiamente riportate in sentenza.
In sostanza la ricorrente incidentale propone situazioni e valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede. Neppure la memoria difensiva aggiunge elementi di novita’ rispetto al ricorso incidentale.
Quanto al ricorso principale, non si ravvisa contraddizione alcuna nella sentenza impugnata: secondo le chiare indicazioni della motivazione, se nei diversi periodi dell’anno e’ sempre vietato l’espatrio della minore, in quello estivo esso sara’ possibile, ma con il consenso del padre, che potrebbe essere superato soltanto da una autorizzazione del giudice tutelare. In tal senso, stante tale regime rigorosamente controllato, appare evidentemente superata la richiesta del padre di custodire il passaporto della minore.
Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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